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Un genitore può legittimamente trasferire il figlio minorenne in un altro Stato senza il consenso dell'altro genitore se ha l'affidamento esclusivo del figlio e purché con ciò non violi i diritti del figlio di intrattenere rapporti con l'altro genitore.
Se l'affidamento del figlio è condiviso.
Se il trasferimento del figlio è necessario, ma l'altro genitore non vi acconsente, il giudice deve valutare la situazione alla luce degli interessi del figlio e decidere se il trasferimento debba o meno aver luogo.
Le norme sopra indicate che richiedono il consenso dell'altro genitore si applicano a prescindere dal fatto che il trasferimento in un altro Stato abbia carattere temporaneo ed avvenga per un periodo di vacanza o abbia carattere permanente.
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