- 1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?
- 2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?
- 3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?
- 4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.
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1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?
Il trasferimento del minore in un altro Stato senza il consenso dell'altro genitore è possibile soltanto temporaneamente (ad esempio per una vacanza). La modifica dello stato di residenza richiede o il consenso dell'altro genitore o una pronuncia del giudice che ha stabilito il luogo di residenza del minore nello Stato straniero.
2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?
Qualora i genitori siano sposati e non divorziati, sia che vivano insieme o separati, è necessario il consenso da parte di entrambi per cambiare il paese di residenza del minore.
Qualora i genitori siano divorziati, e il luogo di residenza del minore sia stato stabilito con uno dei genitori, il trasferimento permanente del minore in uno stato straniero richiede altresì il consenso dell'altro genitore, poiché la fissazione della residenza con un genitore non concede al genitore più diritti rispetto al minore, a meno che il giudice abbia deciso diversamente.
Qualora i genitori non siano sposati e il luogo di residenza del minore non sia stato stabilito con uno di loro, si presume che i diritti dei genitori siano uguali e il consenso di entrambi i genitori sia necessario per cambiare lo Stato di residenza del figlio minore.
3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?
Nel caso in cui sia impossibile ottenere il consenso dell'altro genitore, il genitore che si trasferisce in un altro Stato deve presentare domanda al giudice per stabilire il luogo di residenza del minore e le modalità per la visita al figlio minore. Allorché il luogo di residenza del minore è stato fissato, il genitore deve presentare istanza per la modifica delle modalità di visita al figlio minore.
4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.
La normativa lituana non prevede un ulteriore consenso da parte del genitore per il trasferimento temporaneo di un figlio minore in un altro Stato.
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