- 1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?
- 2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?
- 3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?
- 4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.
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1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?
In linea di principio non è necessario il consenso dell'altro genitore per portare temporaneamente il minore in un altro paese. Se i genitori esercitano congiuntamente l'autorità genitoriale, possono ciascuno viaggiare con il minore senza il consenso espresso dell'altro. Se, in via eccezionale, un genitore esercita l'autorità genitoriale a titolo esclusivo, non è necessario il consenso, presunto o espresso, dell'altro genitore.
Per quanto riguarda il genitore non titolare dell'autorità genitoriale, nell'esercizio del diritto di visita e di alloggio può trasferirsi temporaneamente in un altro Stato con il figlio senza il consenso dell'altro genitore. Il consenso dell'altro genitore non è richiesto per trasferimenti temporanei a breve termine (per esempio l'attraversamento di frontiere per motivi di acquisto) o per trasferimenti temporanei più lunghi (come ad esempio le vacanze), purché il minore sia trasferito nei periodi in cui il genitore che esegue il trasferimento ha il diritto di visita e di alloggio.
Il documento di identità o gli altri documenti personali necessari durante il trasferimento temporaneo variano a seconda del paese nel quale viene trasferito il minore.
2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?
Se esercitano congiuntamente l'autorità genitoriale, il consenso di entrambi genitori è obbligatorio altresì nel caso di trasferimenti temporanei del figlio per gravi motivi (ad esempio, per la somministrazione di cure mediche importanti). Il cambio di domicilio o residenza all'estero è ritenuto un trasferimento permanente e deve essere autorizzato da entrambi i genitori. In caso di autorità genitoriale esclusiva, non è richiesto il consenso dell'altro genitore. Tuttavia, su richiesta dell'altro genitore, è possibile adattare il diritto di visita.
A scopo probatorio, il consenso dei genitori deve essere prestato per scritto. Il documento può essere redatto dai genitori. Ove lo Stato ospitante lo richieda, i genitori possono chiedere al giudice di registrare il loro consenso.
3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?
Se un genitore si oppone al trasferimento del minore in un altro Stato membro, sulla domanda di trasferimento all'estero è competente a pronunciarsi il juge aux affaires familiales (giudice per gli affari familiari).
4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.
Come indicato nelle sezioni da 1 a 3, le disposizioni variano a seconda della circostanza in cui il minore sia trasferito su base temporanea o permanente.
Per ogni trasferimento temporaneo all'estero effettuato dal minore non accompagnato dai genitori, il minore deve essere in possesso di un'autorizzazione a lasciare il paese (ossia un documento in cui un genitore autorizza il figlio minore a lasciare il Lussemburgo).
I genitori possono ottenere il modulo di autorizzazione presso gli uffici comunali. La maggior parte di tali uffici riscuote una commissione a copertura delle spese amministrative relative al rilascio di tali moduli. L'importo delle commissioni varia a seconda dei comuni.
Anche se tale modulo non è obbligatorio, molte autorità all'estero lo esigono per ammettere l'ingresso di un minore nel loro territorio.
Se il minore è accompagnato da uno solo dei genitori, è utile munirsi dell'autorizzazione del secondo genitore, obbligatoria in alcuni paesi.
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