

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori congiuntamente. Ciò in base all'articolo 97, secondo comma, del codice polacco relativo alla famiglia e alla tutela, secondo il quale i genitori prendono congiuntamente le decisioni sulle questioni fondamentali relative all'educazione di un figlio e, in caso di mancato accordo, esse sono decise dal giudice tutelare. Ogni genitore decide indipendentemente senza dover consultare l'altro genitore e ottenere il relativo consenso solo nelle questioni meno importanti relative al minore. La giurisprudenza polacca ha ritenuto che il trasferimento all'estero del minore, sia per un soggiorno permanente che temporaneo, sia pure per le vacanze, rientra tra le questioni più importanti.
Ai sensi dell'articolo 97, secondo comma, del codice polacco relativo alla famiglia e alla tutela un genitore può trasferire un figlio all'estero senza il consenso dell'altro genitore solo se:
È necessario il consenso dell'altro genitore in tutti i casi non contenuti nel punto precedente, in particolare nelle situazioni in cui un genitore ha una responsabilità genitoriale completa o nel caso in cui quest'ultima sia stata limitata, ma egli non è stato tuttavia privato del diritto di decidere congiuntamente relativamente alla residenza del minore. La giurisprudenza polacca va addirittura oltre per quanto riguarda questo punto di vista. Come ha chiarito la Corte suprema nella sentenza Car del 10 novembre 1971 nella causa III CZP 69/71, il trasferimento permanente all'estero di un minore con il genitore al quale è stato affidato l'esercizio della responsabilità genitoriale nella sentenza di divorzio è soggetto all'autorizzazione del giudice tutelare se l'altro genitore, cui è stata affidata la sorveglianza dell'educazione del minore, non ha espresso il suo consenso al trasferimento del minore. Quindi, alla luce di questa sentenza, qualora il giudice non abbia conferito all'altro genitore, per esempio in una causa di divorzio, il diritto di decidere congiuntamente relativamente alla residenza abituale del figlio, tale genitore può chiedere che il figlio torni nella precedente residenza nel caso in cui egli diventi impossibilitato ad esercitare il suo diritto alle relazioni personali con il minore. Nella sentenza del 6 marzo 1985 della causa III CRN 19/85, la Corte suprema ha stabilito che poiché un viaggio all'estero del minore per vacanza è ritenuto una questione importante per il minore, esso richiede il consenso di entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale e, in mancanza di tale consenso, una decisione del giudice tutelare.
Nella fattispecie del terzo quesito, è necessario chiedere al giudice tutelare polacco un consenso che sostituisca quello dell'altro genitore per il trasferimento all'estero del minore.
Le richieste per questa autorizzazione devono essere presentate dal genitore che non è stato privato della responsabilità genitoriale o la cui responsabilità genitoriale non sia stata sospesa. Le richieste possono essere presentate dai richiedenti stessi: in questi casi il diritto polacco non richiede alle parti di essere rappresentate da un avvocato dinanzi al giudice. Il giudice competente per la decisione di queste domande è il tribunale distrettuale (sezione diritto di famiglia) in quanto tribunale di primo grado, mentre la competenza territoriale è determinata sulla base del luogo di residenza o di dimora del figlio.
Come precedentemente menzionato, il trasferimento di un figlio all'estero per un breve periodo di tempo può avvenire soltanto previo consenso dell'altro genitore.
In Polonia non vengono utilizzati dei formulari per chiedere il consenso inteso a trasferire un figlio all'estero (in via permanente o temporanea). Il consenso pertanto può essere espresso in qualsiasi forma. Tuttavia si consiglia di ottenere un consenso scritto che può costituire prova in qualsiasi procedimento per il rimpatrio di un minore ai sensi della convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori del 1980. Nella redazione di questo consenso può essere utile l'assistenza di un avvocato polacco, ma anche di un consulente legale o di un notaio.
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