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Trasferirsi/soggiornare legalmente all'estero con minori

Portogallo
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

L'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di particolare importanza spetta a entrambi i genitori (articoli 1901, 1902, 1911 e 1912, del codice civile).

In caso di divorzio o separazione l'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente a questioni di particolare importanza continua a fare capo a entrambi i genitori (articolo 1906, primo comma, del codice civile), a meno che l'organo giurisdizionale competente, con decisioni motivate, non abbia stabilito che la medesima sia esercitata da uno dei genitori, e quando l'esercizio congiunto sia giudicato contrario agli interessi dei figli minori (articolo 1906, secondo comma, del codice civile).

Le questioni di particolare importanza fanno riferimento a un concetto indeterminato e corrispondono a un insieme ristretto di aspetti della vita del minore o a questioni esistenziali gravi e rare che rientrano nel novero essenziale dei suoi diritti.

Il luogo in cui risiede il minore o il fatto di stabilire dove debba vivere il minore, vale a dire, la scelta della sua residenza, costituisce una decisione di particolare importanza che dev'essere presa dai due genitori o, in mancanza di accordo, viene adottata dall'organo giurisdizionale competente (articolo 1906, quinto comma, del codice civile).

In tale contesto, un genitore può trasferire legittimamente il figlio minore in un altro Stato senza il consenso dell'altro genitore soltanto se esercita la responsabilità genitoriale in modo esclusivo o quando la residenza del minore stabilita o modificata dal giudice, permette di cambiare lo Stato di residenza.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Il consenso è necessario nel caso in cui l'esercizio della responsabilità genitoriale è congiunto, conformemente al regime giuridico attualmente in vigore ai sensi dell'articolo 1906, primo comma, del codice civile.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

Nel caso in cui l'esercizio della responsabilità genitoriale sai congiunto e uno dei genitori non dia il suo consenso al trasferimento del minore in un altro Stato, la decisione può essere presa soltanto dal giudice (articolo 1906, quinto comma, del codice civile).

In tal caso il procedimento va avviato dinanzi al giudice che ha competenza per materia e territoriale e che sia competente in materia di diritto di famiglia e di minori (v. articoli 122-125 della legge n. 62/2013 sull'organizzazione del sistema giudiziario). Il procedimento sarà svolto in base alla procedura contenuta nella normativa che regola il procedimento civile relativo alla tutela di tali diritti e che è stata approvata con la legge n. 141/2015 (cfr. articoli 3, 9 e 67).

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

La dottrina e la giurisprudenza non considerano una questione di particolare importanza le uscite per le vacanze o il tempo libero, cioè gli spostamenti che non comportano un cambiamento del luogo di residenza del minore, salvo che intervengano in un paese che si trova in una situazione di conflitto armato, in particolare poco sicuro o dove vi sono epidemie e in cui la sicurezza e la salute del minore possono essere messe in pericolo.

Peraltro, le cure mediche vanno considerate una questione d'importanza particolare, che comporta l'accordo dei due genitori, in funzione delle cure e della loro incidenza sui diritti essenziali del minore, nella misura in cui possono essere somministrate cure mediche pesanti (chemioterapia, cure sperimentali) o occorra un idoneo accompagnatore per il minore poiché quest'ultimo non conosce la lingua del personale medico e per la difficoltà o l'impossibilità per gli operatori medici e paramedici ottenere dal minore informazioni precise sui sintomi, rendendo necessaria la traduzione.

Nel caso in cui cure mediche particolarmente importanti richiedano il trasferimento temporaneo del minore, qualora entrambi i genitori abbiano dato il loro consenso alle cure medesime, tale accordo sarà valido anche relativamente al trasferimento del minore.

Formulari

Il servizio stranieri e frontiere (SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) ha elaborato dei formulari per l'uscita dei minori dal territorio che si possono scaricare al seguente indirizzo.

Legislazione applicabile

Regime del procedimento civile di tutela

Codice civile

Legge sull'organizzazione del sistema giudiziario

Avvertenza:

Le informazioni contenute nella presente scheda non sono vincolanti relativamente al Punto di contatto della RGE Civile. Sebbene tali informazioni siano aggiornate regolarmente, i testi giuridici in vigore devono sempre essere consultati e l'interpretazione della giurisprudenza può modificarsi nel tempo.

Ultimo aggiornamento: 09/03/2022

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