- 1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?
- 2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?
- 3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?
- 4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.
1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?
Conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), della legge n. 248/2005 relativa al regime di libera circolazione dei cittadini romeni all'estero, il minore titolare di un documento di viaggio o, eventualmente, di una carta d'identità, una carta d'identità semplice o elettronica, e che viaggia all'estero con uno dei genitori può lasciare il territorio romeno senza la dichiarazione di consenso dell'altro genitore, a condizione che il genitore che l'accompagna provi che il minore gli è stato affidato con decisione del giudice definitiva e irrevocabile o che esercita solo la responsabilità genitoriale in base a una decisione del giudice definitiva e/o irrevocabile, per i procedimenti avviati a partire dal 15 febbraio 2013.
Una dichiarazione di consenso non è richiesta anche se l'altro genitore è stato privato dei suoi diritti di genitore o, a seconda dei casi, è stato dichiarato scomparso in conformità con la legge, se il genitore che lo accompagna fornisce una prova in questo senso.
Allo stesso modo, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 6, primo trattino, della legge n. 248/2005, la dichiarazione dell'altro genitore, di entrambi i genitori o, a seconda dei casi, del genitore cui è stato affidato il minore, del genitore che esercita l'unica potestà genitoriale, del genitore superstite o del suo rappresentante legale, che acconsente alla partenza del minore dalla Romania non è necessaria quando un minore romeno domiciliato o residente nel paese di destinazione vi si reca accompagnato, come definito dalla legge n. 248/2005.
I servizi di polizia di frontiera permetteranno ai minori accompagnati di lasciare la Romania se il genitore accompagnatore giustifica la necessità di viaggiare all'estero con il fatto che il minore deve beneficiare di cure mediche che non è possibile ricevere in Romania e senza le quali la vita o la salute del minore sarebbero in grave pericolo, a condizione che presenti una prova in tal senso, rilasciata o avallata dalle autorità sanitarie romene, e che indichi il periodo e lo Stato o gli Stati in cui tali cure mediche devono essere effettuate, anche se il consenso non è stato dato da entrambi i genitori, l'altro genitore, il genitore superstite o il rappresentante legale. Inoltre i servizi di polizia di frontiera autorizzeranno l'uscita dal territorio romeno dei minori accompagnati allorché l'accompagnatore del minore può provare che quest'ultimo si trasferisce a causa dei suoi studi o per partecipare a un concorso ufficiale avvalendosi di documenti idonei indicando il periodo nel corso del quale si svolgeranno gli studi e il concorso e lo Stato o gli Stati in cui avranno luogo, anche se soltanto uno dei genitori ha dato il suo consenso.
2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?
Il consenso dell'altro genitore è necessario per il trasferimento del minore in un altro Stato membro nei casi in cui la responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente dai due genitori.
I genitori esercitano quindi la responsabilità genitoriale in modo congiunto e paritario, indipendentemente dal fatto che il minore sia nato dal matrimonio o al di fuori di esso (articolo 503, comma 1, del codice civile).
In caso di scioglimento del matrimonio per divorzio, entrambi i genitori esercitano congiuntamente l'autorità genitoriale, a meno che l'organo giurisdizionale non decida altrimenti. Se sussistono motivi ragionevoli, tenuto conto dell'interesse superiore del bambino, l'organo giurisdizionale decide che l'autorità genitoriale sia esercitata solo da uno dei genitori (articolo 397 e articolo 398, comma 1, del codice civile).
Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera b), della legge n. 248/2005, per portare un minore romeno all'estero, il genitore che lo accompagna deve presentare ai servizi di polizia di frontiera una dichiarazione di consenso dell'altro genitore al viaggio all'estero del minore, per un periodo non superiore a 3 anni dalla data in cui è stata redatta.
La dichiarazione deve essere autenticata da un notaio in Romania e all'estero dalle rappresentanze diplomatiche o consolari romene. In alternativa, se è stata presentata alle autorità straniere, la dichiarazione deve soddisfare le condizioni previste dalla legge o recare l'apostilla in conformità con la Convenzione che abolisce l'obbligo di legalizzazione dei documenti ufficiali stranieri, adottata all'Aia il 5 ottobre 1961, ad eccezione di quelli provenienti da uno Stato con cui la Romania ha concluso trattati, convenzioni o accordi relativi all'assistenza legale, in materia civile o familiare, che prevedono una deroga a quanto sopra. La dichiarazione deve essere rilasciata alle parti in due copie, una delle quali deve essere conservata dall'accompagnatore e la seconda deve accompagnare il passaporto del minore.
3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?
In caso di disaccordo tra i genitori sull'esercizio dei diritti o sull'adempimento dei doveri genitoriali, il tribunale della famiglia, dopo aver ascoltato i genitori e tenuto conto delle conclusioni della relazione sull'indagine psicosociale, decide secondo l'interesse superiore del bambino (articolo 486 del codice civile). Pertanto, il consenso dell'altro genitore al trasferimento del minore all'estero può essere sostituito con una decisione del giudice.
4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.
Il consenso dell'altro genitore è necessario se lo scopo del viaggio all'estero con il minore è quello di cambiare il luogo di residenza del bambino, a meno che il genitore che desidera trasferirsi eserciti l'autorità genitoriale esclusiva.
Pertanto il codice civile prevede che, se l'esercizio dell'autorità o dei diritti genitoriali è compromesso, il cambiamento di residenza del minore insieme al genitore con cui vive può avvenire solo con il previo consenso dell'altro genitore. Il tribunale della famiglia decide se sussiste un disaccordo tra i genitori (articolo 497 del codice civile).
La legge n. 248/2005 non fa distinzione tra trasferimento temporaneo e permanente all'estero.
Ai sensi dell'articolo 34 della decisione del governo n. 94/2006 che approva le norme di attuazione della legge n. 248/2005, il modello delle dichiarazioni richieste per la partenza del minore dal paese è stabilito con disposizione dell'ispettore generale dell'Ispettorato generale della polizia di frontiera.
Il testo della legge n. 248/2005 è reperibile qui.
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