Trasferirsi/soggiornare legalmente all'estero con minori

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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Un genitore può legalmente trasferire un minore all’estero senza l’autorizzazione dell’altro genitore se a quest’ultimo è stata tolta la potestà genitoriale o la capacità giuridica. Quando un genitore ha perso la potestà genitoriale o la capacità giuridica, l’altro genitore detiene la responsabilità genitoriale esclusiva (articolo 115 della legge sul matrimonio e sulle relazioni familiari/Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih).

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Per il trasferimento di un minore all’estero è sempre richiesto il consenso di entrambi i genitori, tranne il caso in cui un genitore sia titolare della responsabilità genitoriale in via esclusiva.

Ai sensi della legge sul matrimonio e sulle relazioni familiari, la responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente dal padre e dalla madre (articolo 4, paragrafo 3).

I genitori esercitano di comune accordo i diritti genitoriali nell’interesse del figlio (articolo 113, paragrafo 1, della legge sul matrimonio e sulle relazioni familiari). L’esercizio della responsabilità genitoriale include la decisione in merito al paese di residenza del figlio.

Qualora i genitori vivano separatamente e la responsabilità per la cura e l’educazione dei figli non sia esercitata da entrambi, essi devono comunque decidere di comune accordo e nell’interesse del figlio (articolo 113, paragrafo 2, della legge sul matrimonio e sulle relazioni familiari) in merito alle questioni che ne influenzano significativamente lo sviluppo; tra queste è compreso l’eventuale trasferimento all’estero del minore.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

Se i genitori non giungono a un accordo sull’esercizio della responsabilità genitoriale, è possibile avvalersi dell’ausilio di un Centro di assistenza sociale. Il Centro di assistenza sociale aiuta i genitori a trovare un accordo anche sulle questioni che influenzano significativamente lo sviluppo dei figli, e qualora essi non vivano insieme e non siano entrambi responsabili della cura e dell’educazione dei figli.

Se, nonostante l’intervento del Centro di assistenza sociale, i genitori non riescono a raggiungere un accordo su questioni che hanno un impatto significativo sullo sviluppo dei figli, è il giudice ad adottare una decisione in materia nell’ambito di un processo di volontaria giurisdizione su richiesta di uno o di entrambi i genitori. La proposta deve includere la prova del previo tentativo dei genitori di giungere a un accordo attraverso l’intervento del Centro di assistenza sociale. Prima di decidere, il giudice deve ottenere il parere di un Centro di assistenza sociale in merito agli interessi del minore e deve altresì tenere conto del parere di quest’ultimo, qualora sia espresso dal minore stesso o tramite una persona da esso scelta, e a condizione che il minore sia in grado di capirne il significato e le conseguenze.

Così prevede l’articolo 113 della legge sul matrimonio e sulle relazioni familiari.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Qualora sorga una questione che influenza significativamente lo sviluppo dei figli in relazione a un trasferimento temporaneo del minore, si applicano le stesse norme sia per un trasferimento temporaneo sia per un trasferimento di lungo periodo.

Ultimo aggiornamento: 05/03/2018

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