Trasferirsi/soggiornare legalmente all'estero con minori

Svezia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Se il minore ha due affidatari, sostanzialmente si richiede una decisione congiunta per tutto ciò che lo riguarda, compresi i brevi viaggi all'estero e l'eventuale trasferimento permanente. Tuttavia, se il minore abita con uno solo dei due affidatari, si ritiene che il genitore convivente abbia il diritto di decidere dove soggiornerà il figlio/la figlia nel tempo libero, compresi i brevi viaggi all'estero, purché ciò non comporti una violazione del suo diritto di avere contatti con l'altro affidatario.

Il genitore affidatario unico può portare il figlio/la figlia con sé durante i propri viaggi all'estero, o trasferirsi in via permanente all'estero con lui/lei senza il consenso dell'altro genitore. Tuttavia, se il minore ha il diritto di avere contatti con l'altro genitore, il genitore affidatario unico deve tenerne conto. L'altro genitore con cui il minore ha diritto ad avere contatti può chiedere che le decisioni concernenti tale diritto vengano eseguite nel nuovo paese di residenza del minore, ove ciò sia consentito dalla legge di tale paese. Detto genitore può inoltre far valere il diritto di visita in forza della Convenzione dell'Aia del 1980, ove la medesima sia applicabile nel paese in cui dimora il minore. Se l'affidatario unico non ottempera a una decisione sulle visite e pertanto non rispetta l'esigenza del minore di avere un rapporto stretto e positivo con entrambi i genitori, di norma ciò influisce sulla valutazione di un giudice svedese relativa all'affidamento nell'ambito di un'eventuale successiva controversia legale. I genitori sono congiuntamente responsabili per il buon funzionamento del regime di visita.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Come indicato nella risposta alla domanda 1, i genitori che hanno l'affidamento condiviso devono risolvere congiuntamente le questioni relative al minore, comprese quelle concernenti eventuali soggiorni all'estero. Dalla risposta alla domanda 1 risulta inoltre che, anche nel caso in cui l'affidamento sia stato assegnato a uno solo dei genitori, in alcune circostanze quest'ultimo deve garantire che i soggiorni brevi o permanenti del minore all'estero siano compatibili con quanto deciso in relazione al suo diritto di avere contatti con l'altro genitore. Secondo la legge svedese, il trasferimento illegittimo di un minore può costituire un reato.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

In alcuni casi, quando l'affidamento è condiviso, uno dei genitori può prendere da solo una decisione relativa alla custodia del minore. Tale possibilità è subordinata alla circostanza che l'altro affidatario sia impossibilitato, a causa di assenza, infermità o altri motivi, a partecipare a una decisione che non possa essere rinviata senza difficoltà. Le decisioni fondamentali per il futuro del minore non possono essere adottate con questa modalità, a meno che sia necessario nel suo migliore interesse. Inoltre, il comitato per gli affari sociali dell'autorità locale può adottare una decisione in merito a un trattamento psichiatrico o psicologico con il consenso di uno solo degli affidatari, ove ciò risulti necessario nel migliore interesse del minore.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Le medesime norme si applicano al genitore affidatario unico. Se il minore abita con uno solo dei due affidatari, si ritiene che il genitore convivente abbia il diritto di decidere dove soggiornerà il figlio/la figlia nel tempo libero, compresi i brevi viaggi all'estero (vale quanto detto al punto 1). Inoltre, un affidatario che eserciti la custodia del minore congiuntamente all'altro genitore può, a seguito di una decisione del comitato per gli affari sociali dell'autorità locale, condurre il minore all'estero senza il consenso dell'altro genitore affinché venga sottoposto a cure psichiatriche o psicologiche (vale quanto detto al punto 3).

Ultimo aggiornamento: 04/07/2017

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