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Professioni giuridiche — introduzione
Questa rubrica contiene informazioni sulle professioni del mondo giudiziario (descrizione, condizioni d'accesso alla professione, ecc.).
Cenni sul sistema giudiziario
In Lussemburgo le giurisdizioni sono organizzate in due ordini, cioè l'ordine giudiziario e l'ordine amministrativo. Una simile organizzazione è fondata sul criterio della natura della controversia.
L'ordre judiciaire (ordine giudiziario) comprende 3 Justices de Paix (Giudici di pace), 2 Tribunaux d'arrondissement (Tribunali circondariali), 1 Cour d'appel (Corte d'appello) e 1 Cour de cassation (Corte di cassazione). Queste giurisdizioni sono sostanzialmente competenti per le cause di diritto civile, diritto commerciale, diritto penale e di diritto del lavoro. Sia i giudici (magistrati giudicanti) che i sostituti o i procuratori (magistrati requirenti) fanno parte di quest'ordine.
L'ordre administratif (ordine amministrativo) comprende 1 Tribunal administratif (Tribunale amministrativo) e 1 Cour administrative (Corte amministrativa). Queste giurisdizioni giudicano le controversie di natura amministrativa e fiscale (imposte dirette).
La Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) si compone di magistrati facenti parte dell'ordine giudiziario e dell'ordine amministrativo. Controlla la conformità della legge rispetto alla Costituzione, la legge fondamentale del paese.
I magistrati
L'accesso alla magistratura avviene in due modi.
Assunzione mediante esame-concorso
I futuri magistrati, ovvero gli attachés de justice (personale di giustizia), sono assunti tramite un esame-concorso. Per essere ammessi a tale esame-concorso, occorre soddisfare i seguenti requisiti:
- avere la cittadinanza lussemburghese;
- godere dei diritti civili e politici e presentare le necessarie garanzie di onorabilità;
- avere un diploma di laurea universitaria lussemburghese in giurisprudenza corrispondente al ciclo completo di studi riconosciuto o un diploma straniero che attesti il completamento di studi universitari in diritto corrispondente al ciclo completo di studi riconosciuto e omologato dal ministro responsabile per l'istruzione superiore ai sensi della legge modificata del 18 giugno 1969, relativa all'istruzione superiore e al riconoscimento di titoli e gradi di studio stranieri di istruzione superiore;
- avere una conoscenza adeguata del lussemburghese, del francese e del tedesco;
- avere svolto un tirocinio forense o notarile per almeno dodici mesi;
- soddisfare i requisiti di attitudine fisica e mentale richieste, che sono verificati nell'ambito di una visita medica e di una valutazione psicologica.
La commissione incaricata dell'assunzione e della formazione degli attachés de justice, costituita esclusivamente da magistrati e denominata qui di seguito commission (commissione), organizza l'esame-concorso per l'assunzione nell'ambito della magistratura. Tale esame-concorso comprende tre prove scritte che si concentrano sul diritto civile e sulla procedura civile, sul diritto penale e sulla procedura penale, nonché sul diritto amministrativo e contenzioso amministrativo. Le prove consistono essenzialmente nella stesura di un progetto di decisione o sentenza. Per superare l'esame-concorso, i candidati devono ottenere almeno tre quinti dei punti complessivi di tutte le prove e almeno la metà del punteggio massimo in ciascuna delle prove. La graduatoria dei candidati viene stilata dalla commission in base ai punteggi finali. I candidati che si classificano nelle posizioni che consentono l'assunzione vengono assunti.
Assunzione in base al fascicolo
Si tratta di una modalità di assunzione sussidiaria che viene attuata soltanto nel caso in cui il numero di attaché de justice, fissato annualmente dal ministro della Giustizia, non venga raggiunto tramite l'esame-concorso.
Per poter presentare una domanda di assunzione con questa modalità, è necessario:
- soddisfare determinati requisiti per l'ammissione all'esame-concorso, in particolare quelli di cui ai punti da 1) a 4) e al punto 6);
- possedere il diploma di fine tirocinio forense;
- aver esercitato la professione di avvocato per un periodo complessivo di almeno cinque anni.
La commission convoca i candidati per un colloquio personale. Un perito psicologico partecipa al colloquio personale e presenta un parere motivato per ciascun candidato. I criteri per la selezione dei candidati sono i risultati degli esami a corsi complementari in diritto lussemburghese e dell'esame di fine tirocinio forense, l'esperienza professionale, eventuali ulteriori qualifiche, nonché eventuali pubblicazioni. La selezione dei candidati è effettuata dalla commission.
La Costituzione garantisce l'indipendenza dei membri dell'ordine giudiziario rispetto al potere politico. I magistrati sono inamovibili, nessuno di essi può essere privato del rispettivo ufficio, né essere sospeso, tranne i casi in cui sia stata pronunciata sentenza. Il loro trasferimento può avvenire soltanto tramite nuova nomina e con il loro consenso, tuttavia in caso di infermità o di incapacità possono essere sospesi, revocati o trasferiti secondo le modalità previste dalla legge.
La funzione di magistrato è incompatibile con la qualifica di membro del governo, con la carica di deputato, di sindaco, di assessore, o di consigliere comunale e con ogni altra funzione pubblica retribuita pubblica o privata, con le funzioni di notaio, di ufficiale di giudiziario, con la professione militare, ecclesiastica e forense. I magistrati sono imparziali e tenuti al segreto professionale. La loro retribuzione è fissata dalla legge.
Per maggiori informazioni si veda la pagina sulla professione di magistrato sul sito del ministero della giustizia.
Avvocati
La professione di avvocato è disciplinata dalla legge novellata del 10 agosto 1991 sulla professione forense.
La professione di avvocato è una professione libera e indipendente. La professione può essere esercitata a titolo individuale. Gli avvocati possono associarsi nelle forme previste dalla legge dotate di personalità giuridica. Essi sono gli unici ad essere ammessi a assistere o rappresentare le parti, difenderle dinanzi ai giudici di qualunque natura esse siano, a ricevere i loro documenti e le loro prove per presentarle i giudici, a redigere e a firmare gli atti necessari per la regolarità della procedura e a istruire il procedimento affinché si possa giungere a sentenza.
Soltanto gli avvocati possono dare, a titolo abituale e previa remunerazione, pareri giuridici o redigere per conto altrui atti firmati da privati. Gli avvocati rappresentano o assistono il loro clienti anche dinanzi alle giurisdizioni internazionali, come la Corte giustizia dell'Unione europea alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Gli avvocati sono tenuti al rispetto del segreto professionale, detta norma costituisce una norma di diritto pubblico la cui violazione è sanzionata penalmente.
Per esercitare la professione di avvocato e in Lussemburgo, è necessario essere iscritti all'ordine degli avvocati stabiliti nel Granducato del Lussemburgo. Quanto sopra si applica anche per l'avvocato europeo che intende esercitare in Lussemburgo con il proprio titolo professionale di origine.
L'albo dell'ordine degli avvocati comprende sei elenchi:
Elenco 1: avvocati presso la Corte
Elenco 2: avvocati
Elenco 3: avvocati onorari
Elenco 4: avvocati dell'Unione europea che esercitano la professione forense con il loro titolo originario
Elenco 5: società di avvocati aventi il titolo di avvocati presso la Corte
Elenco 6: altre società di avvocati
Per essere iscritti in un ordine degli avvocati lussemburghese occorre soddisfare i seguenti requisiti:
- presentare la necessaria garanzia di onorabilità,
- giustificare di aver soddisfatto le condizioni di ammissione al tirocinio forense o aver superato l'esame attitudinale previsto per gli avvocati di un altro Stato membro dell'Unione europea dalla legge modificata del 10 agosto 1991 che stabilisce, per la professione di avvocato, il sistema generale di riconoscimento dei diplomi di insegnamento superiore che sanciscono la formazione professionale di una durata minima triennale, o giustificare le condizioni per essere iscritto come avvocato praticante nel Granducato del Lussemburgo con il proprio titolo professionale di origine, in conformità con la legge modificata del 13 novembre 2002 recante la trasposizione in diritto lussemburghese della direttiva 98/5/CEE del Parlamento europeo del consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, conoscere la lingua della legislazione e le lingue amministrative e giudiziarie ai sensi della legge del 24 febbraio 1984 sul regime linguistico,
- essere in possesso della cittadinanza lussemburghese o di un altro paese membro dell'Unione europea,
- conoscere la lingua della legislazione e le lingue amministrative e giudiziarie ai sensi della legge 24 febbraio 1984 relativa al regime linguistico fatto salvo l'articolo 31-1 della legge modificata 10 agosto 1991. Il livello di conoscenza linguistica che deve essere raggiunto per la lingua lussemburghese e tedesca è pari al livello B2 del quadro europeo comune di riferimento per la comprensione orale e al livello B1 per l'espressione orale; per il tedesco è necessario il livello B2 per la comprensione scritta. Relativamente alla lingua francese per la comprensione e l'espressione scritta e orale è richiesto il livello B2.
In deroga al comma precedente, gli avvocati europei di cui all'articolo 10 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, al momento della prima ammissione all'elenco I dell'albo di un Ordine degli avvocati devono conoscere la lingua della legislazione ai sensi della legge 24 febbraio 1984 sul regime linguistico, nella misura in cui limitano le loro attività professionali a settori che non necessitano la conoscenza di altre lingue ai sensi della legge 24 febbraio 1984. Il livello di conoscenza delle lingue richiesto è quello indicato al comma precedente.
Qualche precisazione relativa ai requisiti linguistici
Gli avvocati iscritti a titolo individuale devono conoscere la lingua della legislazione ai sensi della legge 24 febbraio 1984 sul regime linguistico nonché ogni altra lingua necessaria all'esercizio delle loro attività professionali, fatto salvo quanto sopra precedentemente espresso.
Gli avvocati iscritti nell'elenco II inoltre devono conoscere le lingue amministrative e giudiziarie del Granducato del Lussemburgo necessarie all'adempimento dei loro obblighi derivanti dal tirocinio giudiziario.
L'avvocato che accetta un incarico deve avere le competenze professionali e linguistiche necessarie, pena l'applicazione di sanzioni disciplinari.
Il Consiglio dell'ordine, acquisito il parere del ministro della giustizia, può, a condizione di reciprocità da parte del paese non membro dell'Unione europea di cui il candidato è cittadino, dispensare dal requisito del possesso della cittadinanza. Lo stesso dicasi per i candidati aventi status di rifugiato politico e beneficianti del diritto d'asilo nel Granducato del Lussemburgo.
Gli avvocati iscritti nell'elenco I degli avvocati sono gli unici autorizzati a fregiarsi del titolo di avvocato presso la Corte. A tal fine è necessario:
- aver terminato come avvocato iscritto nell'elenco II degli avvocati un periodo di tirocinio forense di due anni e aver superato l'esame di fine tirocinio forense, o
- aver superato la prova di attitudine prevista a beneficio degli avvocati di un altro Stato membro dell'Unione europea dalla legge modificata del 10 agosto 1991 che fissa per la professione di avvocato il sistema generale di riconoscimento dei diplomi di insegnamento superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di 3 anni, o
- in quanto avvocato europeo ammesso a esercitare con il proprio titolo professionale d'origine, giustificare un'attività effettiva e regolare della durata minima di 3 anni in Lussemburgo e in diritto lussemburghese, compreso il diritto dell'Unione europea, o beneficiare delle disposizioni dell'articolo 9, comma 2 della legge modificata del 13 novembre 2002 recante trasposizione in diritto lussemburghese della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.
Gli avvocati presso la Corte sono gli unici abilitati a redigere gli atti per i quali la legge e i regolamenti prescrivono la rappresentanza in giudizio, vale a dire rappresentare le parti dinnanzi alla Corte costituzionale, alle giurisdizioni appartenenti all'ordine amministrativo, alla Corte superiore di giustizia e dinanzi ai tribunali circondariali in materia civile, inoltre sono gli unici abilitati a concludere per conto delle parti, a ricevere gli atti e le prove per presentarli al giudice, a redigere a firmare gli atti necessari per la regolarità della procedura e a istruire il procedimento affinché si possa giungere a sentenza.
Gli avvocati iscritti nell'elenco II degli avvocati e gli avvocati europei autorizzati a esercitare con il loro titolo professionale di origine iscritti nell'elenco IV degli avvocati possono compiere gli stessi atti solo se assistiti da un avvocato presso la Corte, iscritto nell'elenco I degli avvocati. Giacché la rappresentanza delle parti è libera dinnanzi a tutte le giurisdizioni che non la richiedano obbligatoriamente, gli avvocati iscritti nell'elenco II o nell'elenco IV degli avvocati possono rappresentare le parti senza l'assistenza di un avvocato iscritto alla Corte.
L'accesso alla formazione di avvocato è disciplinato dal regolamento granducale del 10 giugno 2009 recante organizzazione del tirocinio giudiziario e che regolamenta l'accesso al notariato. Esso prevede un tirocinio professionale di almeno un periodo di corso complementare in diritto lussemburghese cui segue un periodo di pratica.
Ottenuto il certificato di formazione complementare in diritto lussemburghese, i tirocinanti possono essere iscritti nell'elenco II di un ordine forense lussemburghese.
Il tirocinio forense è finalizzato a apprendere le conoscenze per l'esercizio della professione di avvocato. Gli studi universitari hanno permesso al tirocinante di acquisire una conoscenza approfondita del diritto e le CCDL hanno completato dette conoscenze mediante l'apprendimento delle specificità del diritto lussemburghese. Durante il tirocinio forense è posto l'accento essenzialmente sull'apprendimento dell'esercizio della professione di avvocato, ciò avviene esercitando la professione sotto la guida di un responsabile del tirocinio e seguendo i corsi aventi ad oggetto l'apprendimento della professione.
Il tirocinio pratico di almeno 2 anni si conclude con un esame di fine pratica. Superato l'esame il tirocinante diventa avvocato presso la Corte e iscritto nell'elenco I.
Previa domanda motivata e giustificata il tirocinante può essere autorizzato dal Comité de pilotage (comitato direttivo) a effettuare almeno 3 mesi e non più di 6 mesi il tirocinio in uno studio di avvocato situato in un paese membro dell'Unione europea. Il periodo in questione è computato ai fini della durata del tirocinio forense.
Gli avvocati sono associati in un ordine, vale a dire una corporazione indipendente dai poteri pubblici e dalla magistratura. Esiste un Ordre des Avocats à Luxembourg (ordine degli avvocati a Lussemburgo) e un Ordre des Avocats à Diekirch (ordine degli avvocati a Diekirch), dotati di personalità giuridica. L'ordine degli avvocati si compone dei seguenti organi: l'assemblea, il consiglio dell'ordine, le Bâtonnier (il presidente del consiglio dell'ordine), e per l'insieme della professione, il Consiglio disciplinare e amministrativo.
Per maggiori informazioni si veda la pagina sulla professione di avvocato sul sito del Ministero della giustizia.
Notai
Il numero di notaires (notai) è fissato con regolamento granducale ai sensi dell'articolo 13 della legge modificata del 9 dicembre 1976 relativa all'organizzazione del notariato. Attualmente il numero di notai è di 36 per tutto il paese.
I notai sono i pubblici ufficiali destinati a ricevere tutti gli atti e contratti cui le parti devono o desiderano donare carattere di autenticità che contraddistingue gli atti dell'autorità pubblica e a assicurarne la data, il deposito, a rilasciarne copia conforme notarile munita di forma esecutiva e copie autentiche.
Ai notai, direttamente o indirettamente, e alle persone da essi interposte, si applica il divieto di: esercitare un'attività commerciale; essere amministratori, accomandatari, amministratori delegati o liquidatori di una società commerciale o di uno stabilimento industriale o commerciale; fare parte dell'amministrazione e del controllo di società, di imprese o di agenzie aventi ad oggetto l'acquisto, la vendita, la lottizzazione o la costruzione di immobili, o di avervi un qualsiasi interesse; avere con le dette società, imprese o agenzie relazioni che impediscono la libera scelta del notaio da parte delle parti; dedicarsi abitualmente a operazioni di banca, di sconto o a speculazioni borsistiche tranne le operazioni di sconto effettuate durante gli atti del loro ministero; ricevere depositi di fondi, tranne i depositi fatti in occasione degli atti del loro ministero o della liquidazioni di successioni; prestare il loro ministero in affari in cui sarebbero interessati; servirsi di prestanomi per gli atti che essi non possono effettuare direttamente; avere a loro servizio a qualsiasi titolo agenti d'affari o agenti immobiliari.
Gli atti notarili fanno fede secondo le disposizioni del codice civile, sono esecutivi una volta apposta la formula. I notai sono obbligati a servirsi per la redazione degli atti della lingua francese o tedesca, a scelta delle parti.
I notai esercitano le loro funzioni su tutto il territorio nazionale. Mediante le loro funzioni essi partecipano all'esercizio della funzione pubblica.
La Chambre des Notaires (Camera dei notai) si compone di sette membri eletti tra i notai del paese dall'assemblea generale dei notai.
Oltre i poteri conferiti alla Camera dei notai dalle leggi e dai regolamenti essa ha in particolare le seguenti funzioni:
- mantenere la disciplina tra i notai ed esercitare il potere disciplinare mediante il consiglio di disciplina; prevenire o conciliare tutti le liti tra notai e in caso di mancata conciliazione emettere il proprio parere;
- conciliare tutte le controversie tra i notai e i terzi;
- esprimere un parere sulle difficoltà relative agli onorari, agli emolumenti, ai salari, alle vacazioni, alle spese e ai rimborsi sostenuti dai notai e su ogni controversia trasmessa a questo proposito al tribunale civile;
- ricevere in deposito i documenti archiviati; controllare la contabilità dei notai;
- rappresentare i notai del Granducato nella difesa dei diritti e degli interessi della professione.
Il conseil de discipline (Consiglio di disciplina) comprende il presidente del tribunale circondariale di Lussemburgo o il giudice che lo sostituisce, come presidente, e quattro membri della camera dei notai scelti secondo la loro anzianità nella professione.
Il consiglio di disciplina esercita il potere disciplinare su tutti i notai per: violazione delle disposizioni legali e regolamentari relative all'esercizio della professione; colpe e negligenze professionali; fatti contrari alla delicatezza e alla dignità professionale, all'onore e alla probità; il tutto senza pregiudizio dell'azione giudiziaria che può derivare dagli stessi fatti. Le decisioni del Consiglio di disciplina sono suscettibili di appello promosso dal notaio o dal procuratore generale dello Stato. L'appello è giudicato dalla sezione civile della Corte superiore di giustizia che decide con una sentenza definitiva.
Per poter svolgere le funzioni di notaio è necessario:
- avere la cittadinanza lussemburghese o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- godere dei diritti civili e dei diritti politici;
- avere l'età di 25 anni e il diploma di candidato-notaio ai sensi della legislazione lussemburghese (regime vigente) o il certificato di fine di tirocinio previsto per poter accedere alla professione notarile secondo il precedente regime;
- conoscere la lingua della legislazione e le lingue amministrative e giudiziarie ai sensi della legge del 24 febbraio 1984 sul regime linguistico.
Per maggiori informazioni si consulti la pagina sulla professione notarile sul sito del Ministero della giustizia.
Altre professioni giuridiche
Ufficiali giudiziari
L'ufficiale giudiziario è l'unico ufficiale ministeriale competente per:
- notificare gli atti e eseguire le notifiche previste dalla legge e dai regolamenti quando la modalità della notifica non è espressamente prevista dalla legge;
- procedere all'esecuzione delle decisioni di giustizia e agli atti o titoli esecutivi.
L'ufficiale giudiziario può procedere:
- al recupero non contenzioso o giudiziario di tutti i crediti. Ciò comprende il diritto di notificare in nome del richiedente richieste di ottenimento di un'ordinanza di pagamento o di un decreto di pignoramento di prestazioni periodiche;
- ai sequestri e alle vendite pubbliche di mobili, effetti mobili e raccolte, in conformità alle leggi e ai regolamenti relativi.
Può essere obbligato dalla legge a effettuare:
- constatazioni puramente materiali, indipendentemente dalle conseguenze di fatto o di diritto che da esse ne possano derivare;
- constatazioni della stessa natura su richiesta di privati; in ambi i casi le constatazioni fanno fede fino a prova contraria.
Le tariffe degli ufficiali giudiziari sono fissate con regolamento granducale.
La Chambre des huissiers de justice (l'Ordine degli ufficiali giudiziari) rappresenta la professione a livello nazionale. È amministrata da un consiglio composto da tre membri di cui un presidente, un segretario e un tesoriere. Il presidente rappresenta l'ordine degli ufficiali giudiziari da un punto di vista giudiziario ed extra giudiziario.
Per maggiori informazioni, consultare la pagina sulla professione di ufficiale giudiziario sul sito del Ministero della giustizia.
Cancellieri
Il greffier en chef (cancelliere capo) esercita le funzioni di dirigente della cancelleria e di capo del personale. I compiti amministrativi del cancelliere capo includono, in particolare, il rilascio di copie agli avvocati e alle persone fisiche (ad esempio certificati di divorzio da trascrivere all'estero), il rilascio di copie conformi notarili munite di forma esecutiva e copie autentiche, i depositi di testamenti olografi, le dichiarazioni in relazione a una successione, l'autentica di firma dei cancellieri, la preparazione delle assemblee generali, le statistiche e il controllo degli archivi. Infine egli riceve gli atti di ricusazione dei magistrati.
La funzione dei greffiers (cancellieri), è quello di assistere il giudice in tutti gli atti e i verbali nell'ambito del suo ministero; vale a dire in occasione di udienze, comparizioni delle parti, indagini, sopralluoghi, autopsie, inventari di fallimento, stesura di sentenze e udienze in relazione a persone poste sotto tutela o curatela. Il giudice non può esercitare la sua funzione senza il suo cancelliere.
Le funzioni dei cancellieri sono stabilite dagli articoli 78 e seguenti della legge modificata in materia di organizzazione giudiziaria.
Raccolta di leggi speciali pagg. 7 – 40.
L'accesso alla professione è determinato dalla legge modificata del 16 aprile 1979, che stabilisce lo statuto generale dei dipendenti pubblici.
http://www.fonction-publique.public.lu/fr/publications/Reformes/Recueils/1_Statut.pdf
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