Accesso alla giustizia per questioni ambientali

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1.1. Decisioni, atti od omissioni relativi ad attività specifiche che rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione ambientale dell'UE, ma non in quello delle direttive sulla valutazione dell'impatto ambientale e sulle emissioni industriali[1]

1) Quali sono le norme di legge nazionali applicabili in materia di legittimazione ad agire tanto per le persone fisiche quanto per le ONG che intendono ottenere a) un ricorso amministrativo e b) un'impugnazione dinanzi un organo giurisdizionale nazionale in relazione alle procedure per l'adozione di decisioni, atti od omissioni e il loro contenuto (in particolare le condizioni da soddisfare e i termini che si applicano alla presentazione di un'impugnazione)? Quanto è efficace il livello di accesso agli organi giurisdizionali nazionali alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e di qualsiasi giurisprudenza nazionale correlata?

Secondo la giurisprudenza della CGUE,[2] l'accesso alla giustizia deve essere garantito anche per contestare determinate decisioni relative ad attività e progetti specifici che non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive VIA o IED. A titolo di esempio, l'accesso alla giustizia dovrebbe essere garantito per impugnare decisioni adottate in violazione della Direttiva Habitat (Direttiva 92/43 / CEE); la direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60 / CE); o la Direttiva Seveso III (Direttiva 2012/18/UE.

Secondo le regole generali di cui alla sezione 1.4.2, per avere legittimazione ad agire le persone fisiche e giuridiche devono dimostrare che il loro diritto o interesse legittimo può essere violato (o sia stato violato) dalla decisione, atto o omissione. Le ONG ambientali riconosciute sono considerate aventi un interesse legittimo per legge. Tali decisioni amministrative sono impugnabili dinanzi all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso la decisione ed entro 30 giorni dalla notifica della decisione in merito al proprio interesse, oppure direttamente al TAR entro 60 giorni.

Come discusso nella sezione 1.4.2, i tribunali, caso per caso, possono anche riconoscere la legittimazione ad associazioni o gruppi ad hoc. Per quanto riguarda i singoli, è stato osservato che la giurisprudenza dei tribunali amministrativi sulla legittimazione ad agire sembra basarsi sul concetto vago e flessibile di "vicinitas". In questa misura, studi indicano che l'accesso alla giustizia è nel complesso abbastanza efficace da rispettare la giurisprudenza della CGUE.[3] A titolo esemplificativo, in caso di decisione di autorizzazione riguardante un'attività industriale non coperta dallo IED, i partecipanti hanno il diritto di accedere ai documenti relativi e possono presentare documenti e memorie che devono essere considerati al momento della decisione (art. 10 Legge 241 / 1990).[4] La decisione può essere impugnata dinanzi all'organo amministrativo gerarchicamente superiore o ai tribunali amministrativi entro 30 o 60 giorni dal momento gli interessati vengono a conoscenza del rilascio dell'autorizzazione. Va notato, tuttavia, che data la sua flessibilità intrinseca, il concetto di vicinitas consente un approccio caso per caso, dunque suscettibile di essere interpretata restrittivamente dai tribunali.[5]

2) Qual è la portata del ricorso amministrativo (se applicabile) e del ricorso giurisdizionale (se applicabile)? Comprende sia l'esame degli aspetti procedurali che sostanziali?

Il ricorso amministrativo verifica non solo la legittimità, ma anche il merito - l'adeguatezza - della decisione. I tribunali amministrativi possono verificare la legittimità sia procedurale che sostanziale della decisione.

3) Prima di avviare un'azione giudiziaria bisogna aver già esperito i mezzi di ricorso amministrativo quale presupposto per poter agire dinanzi a un organo giurisdizionale?

I rimedi amministrativi non devono essere esperiti prima di adire un tribunale (art. 20 della legge 1034/1971).

4) Ai fini della legittimazione dinanzi gli organi giurisdizionali è necessario partecipare alla fase di consultazione pubblica del procedimento amministrativo – per formulare osservazioni, partecipare a udienze, ecc.?

Per poter adire il TAR non è necessario aver partecipato alla fase di consultazione pubblica. La legittimazione ad agire è infatti concessa a qualsiasi soggetto il cui interesse legittimo sia stato leso dalla decisione (art. 7 CPA).

5) Vi sono talune motivazioni/argomentazioni precluse nel contesto della fase di ricorso giurisdizionale?

Non ci sono motivi / argomenti preclusi dalla fase giudiziaria.

6) Come viene applicato il concetto di "giusto ed equo" nella legislazione nazionale?

Nell'ordinamento italiano, la giurisdizione amministrativa è informata al principio del contraddittorio, dalla parità delle parti e dal giusto processo (art. 2 CPA) in linea con l'art 111 della Costituzione e la giurisprudenza della Corte EDU[6] e CGUE. In sede di contestazione e decisione amministrativa ambientale, le parti possono quindi richiedere al giudice di nominare un esperto; ispezionare persone o cose; richiedere l'esposizione di documenti o altri oggetti; ascoltare i testimoni.

7) In che modo la nozione di "tempestività" è attuata dalla legislazione nazionale?

L’art. 111 della Costituzione richiede che i processi si concludano entro un termine ragionevole. Tuttavia, il tribunale amministrativo impiega in media due/tre anni per decidere.[7]

8) È disponibile un provvedimento d'ingiunzione? In caso affermativo, quali sono i requisiti processuali da soddisfare per poterne beneficiare? Esistono norme speciali applicabili a ciascun settore, oltre alle disposizioni nazionali generali?

Il provvedimento ingiuntivo è disponibile secondo le regole generali di cui alla sezione 1.7.2.

9) Quali sono le norme in materia di costi per presentare un'impugnazione sull'accesso alla giustizia in questi settori? Quali sono le conseguenze possibili nel caso in cui si sia soccombenti in giudizio? Quali sono le misure di salvaguardia contro costi proibitivi? Tali misure comprendono un riferimento normativo esplicito ad una prescrizione secondo la quale i costi non dovrebbero essere proibitivi?

In Italia non esiste una disposizione di legge che imponga di evitare costi proibitivi. Tuttavia, l'art. 1 e art. 7 CPA fanno riferimento al principio del giusto processo, di norma interpretato in senso da evitare costi proibitivi. I costi per l'accesso alla giustizia in queste aree possono essere stimati secondo le regole di cui al punto 1.7.3. L'ordinamento giuridico italiano applica il principio chi perde paga (art. 91 del cpc). In caso di soccombenza, il richiedente sosterrà quindi il costo. Tuttavia, il giudice può limitare i costi della parte soccombente se ritiene che le spese sostenute dalla parte vincente siano eccessive o non necessarie. Il giudice può anche decidere che ciascuna parte debba sopportare le proprie spese. Ciò accade quando: una parte ha vinto su un punto controverso mentre l'altra parte ha avuto successo su un altro; o per altri motivi eccezionali indicati nella sentenza (art. 92 del cpc).

1.2. Decisioni, atti od omissioni relative alle procedure amministrative da seguire per rispettare la legislazione nazionale di attuazione per la direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica[8]

1) Quali sono le norme di legge nazionali applicabili in materia di legittimazione ad agire tanto per le persone fisiche quanto per le ONG che intendono ottenere a) un ricorso amministrativo e b) un'impugnazione dinanzi un organo giurisdizionale nazionale in relazione alle procedure per l'adozione di decisioni, atti od omissioni (in particolare le condizioni da soddisfare e i termini che si applicano alla presentazione di un'impugnazione)? Quanto è efficace il livello di accesso agli organi giurisdizionali nazionali alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e di qualsiasi giurisprudenza nazionale correlata?

La VAS (Valutazione Ambientale Strategica) è una procedura attraverso la quale la PA approva piani e programmi strategici al fine di preservare l'ambiente. Questa procedura include diversi passaggi, fra cui: determinare la necessità di una valutazione dell'impatto ambientale (screening); predisporre un “rapporto ambientale”; consultare il richiedente, la PA e il pubblico interessato; esame del “rapporto ambientale” e dei risultati delle consultazioni; decidere in merito al rilascio dell'autorizzazione VAS; informare il pubblico della decisione e monitorare gli effetti ambientali dell'attività autorizzata (Titolo II della CA). Questa procedura si applica, ad esempio, a piani / programmi preparati per: agricoltura, silvicoltura, pesca, energia, industria, trasporti, gestione dei rifiuti e delle acque, telecomunicazioni, turismo, sviluppo urbano (Annessi II, II-bis, III e IV art. 6(2) CA).

Secondo le regole generali sulla legittimazione ad agire di cui alla sezione 1.4.2, le persone e le ONG aventi un interesse legittimo, o i cui diritti possono essere violati dalla decisione, possono ricorrere a rimedi giudiziali e stragiudiziali per contestare l'atto decisionale o l'omissione. La decisione di screening VAS può essere impugnata secondo le regole generali sulla procedura amministrativa. Il rapporto ambientale del VAS può essere riesaminato solo insieme alla decisione finale sulla procedura VAS. Tali decisioni amministrative sono impugnabili dinanzi all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso la decisione entro 30 giorni dalla notifica della decisione in merito al proprio interesse. Tale procedimento deve concludersi entro 90 giorni con l'adozione definitiva di una nuova decisione amministrativa impugnabile davanti al TAR e al Consiglio di Stato (art. 20 della Legge 1034/1971). I richiedenti possono presentare ricorso direttamente al TAR entro 60 giorni dalla notifica della decisione all'interessato o dalla data di pubblicazione della decisione (art. 2 e 21 della Legge 1034/1971 e successive modifiche).

Come discusso nella sezione 1.4.2, si ritiene che le ONG riconosciute abbiano un interesse legittimo nelle decisioni ambientali. I tribunali amministrativi, caso per caso, possono anche riconoscere la legittimazione ad agire ad associazioni o gruppi ad hoc. Per quanto riguarda i singoli, si è osservato che la giurisprudenza dei tribunali amministrativi sulla legittimazione ad agire sembra basarsi su concetti vaghi e flessibili, come quello di "vicinitas". L'accesso alla giustizia per contestare le decisioni della VAS è quindi sufficientemente flessibile da rispettare la giurisprudenza della CGUE.

2) Qual è la portata del ricorso amministrativo (se applicabile) e del ricorso giurisdizionale (se applicabile)? Comprende tanto la legittimità della procedura quanto quella del merito?

Il ricorso amministrativo verifica non solo la legittimità, ma anche il merito - l'adeguatezza - della decisione. I tribunali amministrativi possono verificare la legittimità sia procedurale che sostanziale della decisione.

3) Prima di avviare un'azione giudiziaria bisogna aver già esperito i mezzi di ricorso amministrativo per poter agire dinanzi a un organo giurisdizionale?

I rimedi amministrativi non devono essere esperiti prima di adire un tribunale (art. 20 della legge 1034/1971).

4) Ai fini della legittimazione dinanzi gli organi giurisdizionali è necessario partecipare alla fase di consultazione pubblica del procedimento amministrativo – per formulare osservazioni, partecipare a udienze, ecc.?

La procedura VAS per la consultazione pubblica è simile alla procedura VIA: l'avviso è pubblicato nella GU o BUR e il pubblico ha 60 giorni per commentare. I commenti del pubblico sono presi in considerazione per la decisione finale, che deve essere accompagnata da un parere motivato. Essere cittadino italiano non è un prerequisito per partecipare alla consultazione secondo il principio di non discriminazione.

Per poter agire davanti ai tribunali amministrativi non è tuttavia necessario aver partecipato alla fase di consultazione pubblica. La legittimazione ad agire è infatti concessa a qualsiasi soggetto il cui interesse sia stato leso dalla decisione (art. 7 CPA).

5) Si può ottenere un provvedimento d'ingiunzione? In caso affermativo, quali sono i requisiti processuali da soddisfare per poterne beneficiare? Esistono norme speciali applicabili a ciascun settore, oltre alle disposizioni nazionali generali?

Il provvedimento ingiuntivo è disponibile secondo le regole generali di cui al 1.7.2.

6) Quali sono le norme in materia di costi per presentare un'impugnazione sull'accesso alla giustizia in questi settori? Quali sono le conseguenze possibili nel caso in cui si sia soccombenti in giudizio? Quali sono le misure di salvaguardia contro costi proibitivi? Tali misure comprendono un riferimento normativo esplicito ad una prescrizione secondo la quale i costi non dovrebbero essere proibitivi?

I costi per l'accesso alla giustizia in queste aree possono essere stimati secondo le regole di cui al punto 1.7.3.

1.3. Decisioni, atti od omissioni relative alle procedure amministrative da seguire per rispettare le prescrizioni in materia di partecipazione del pubblico di cui all'articolo 7 della convenzione di Aarhus in relazione a piani e programmi non soggetti alle procedure di cui alla direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE)[9]

1) Quali sono le norme di legge nazionali applicabili in materia di legittimazione ad agire tanto per le persone fisiche quanto per le ONG che intendono ottenere a) un ricorso amministrativo e b) un'impugnazione dinanzi un organo giurisdizionale nazionale in relazione alle procedure per l'adozione di decisioni, atti od omissioni (in particolare le condizioni da soddisfare e i termini che si applicano alla presentazione di un'impugnazione)? Quanto è efficace il livello di accesso agli organi giurisdizionali nazionali alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e di qualsiasi giurisprudenza nazionale correlata?

L’art. 7 della Convenzione di Aarhus richiede la partecipazione del pubblico a piani, programmi e politiche in materia di ambiente nella misura appropriata. In Italia, la partecipazione del pubblico alle decisioni su piani e programmi è garantita principalmente attraverso l'applicazione della procedura VAS. Un’importante pratica recente seguita dalle autorità pubbliche è infatti quella di applicare la procedura VAS, inclusi i requisiti di partecipazione del pubblico, anche in situazioni in cui è ancora prevista discrezionalità.[10] Inoltre, in Italia la partecipazione del pubblico a piani e programmi è stata sviluppata con particolare rilevanza a livello locale anche in situazioni in cui non è applicata la procedura VAS. A titolo di esempio:

  • Agenda 21: il processo partecipativo dell'Agenda 21 segue due fasi principali: a) la creazione di un apposito “forum locale per l'Agenda 21” che prevede il coinvolgimento degli attori territoriali locali interessati; b) la redazione di un Piano d'Azione di Agenda 21: un documento strategico rivolto a tutte le parti coinvolte (Enti Locali, imprese, enti, associazioni, scuole, media).
  • Legge 394/1991 sulle aree naturali protette (parchi istituiti a livello nazionale, regionale o locale) prevede la partecipazione del pubblico al piano di istituzione e gestione dei parchi.
  • Decreto Legislativo 267/2000 (sull'amministrazione locale) afferma che i comuni e le province sono obbligati a promuovere la partecipazione del pubblico e l'accesso alle informazioni attraverso i loro statuti.

È prevista anche la partecipazione del pubblico al processo decisionale locale alla redazione di piani, ad esempio sulla gestione delle acque reflue, piani di tutela delle acque, prevenzione dell'inquinamento acustico o atmosferico, pianificazione urbanistica, interventi strutturali, uso del suolo, bacino idrografico, gestione e sviluppo locale / regionale.[11]

Inoltre, si segnala che l'art. 7 della Convenzione di Aarhus può comprendere anche piani non soggetti a procedura VAS e formalmente non legati all'ambiente. Tuttavia, art. 7 prevede la partecipazione pubblica qualora tali piani e programmi abbiano sostanzialmente un interesse ambientale. A titolo di esempio, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha recentemente aperto un bando per la consultazione pubblica sul Programma Nazionale di Ricerca 2021-2027 (PNR). Con il PNR 2021-2027, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha inteso avviare una pianificazione strategica partecipata per contribuire allo sviluppo sostenibile della società e rispondere alle richieste di emergenza.[12]

Per quanto riguarda l'accesso alla giustizia, il pubblico che ha un legittimo interesse a una decisione amministrativa (persone fisiche e associazioni) non solo può partecipare al processo decisionale ma anche impugnare dinanzi ai tribunali amministrativi qualsiasi decisione illegittima adottata da un'autorità pubblica (Legge 1034/1971 e Legge 241/1990). Solo gli atti politici non possono essere impugnati davanti al giudice amministrativo. Il pubblico può anche ricorrere al controllo amministrativo (Decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971).

Infatti, una decisione può essere considerata illegittima quando adottata in violazione alle disposizioni di legge che regolano le modalità di esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, comprese quelle sulla partecipazione pubblica.[13] Tali decisioni amministrative sono impugnabili dinanzi all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso la decisione entro 30 giorni dalla notifica della decisione in merito al proprio interesse. Tale procedimento deve concludersi entro 90 giorni con l'adozione definitiva di una nuova decisione amministrativa impugnabile innanzi al TAR e al Consiglio di Stato (art. 20 Legge 1034/1971). I richiedenti possono presentare ricorso direttamente al TAR entro 60 giorni dalla notifica della decisione all'interessato o dalla data di pubblicazione della decisione (art. 2 e 21 della Legge 1034/1971 e successive modifiche).

È difficile, con le risorse stanziate per questo progetto, stabilire con certezza se l'accesso alla giustizia sia o meno efficace in questi casi. Tuttavia, i requisiti di legittimazione ad agire di cui alla sezione 1.4.2. potrebbero essere considerato sufficientemente flessibile da rispettare la giurisprudenza della CGUE. Va notato, tuttavia, che, data la sua flessibilità intrinseca, il concetto di vicinitas consente un approccio caso per caso che a volte può essere considerato alquanto restrittivo dai tribunali amministrativi.[14]

2) Qual è la portata del ricorso amministrativo (se applicabile) e del ricorso giurisdizionale (se applicabile)? Comprende tanto la legittimità della procedura quanto quella del merito?

Il ricorso amministrativo verifica non solo la legittimità, ma anche il merito - l'adeguatezza - della decisione. I tribunali amministrativi possono verificare la legittimità sia procedurale che sostanziale della decisione.

3) Prima di avviare un'azione giudiziaria bisogna aver già esperito i mezzi di ricorso amministrativo per poter agire dinanzi a un organo giurisdizionale

I rimedi amministrativi non devono essere esperiti prima di adire un tribunale (art. 20 della legge 1034/1971).

4) Ai fini della legittimazione dinanzi gli organi giurisdizionali è necessario partecipare alla fase di consultazione pubblica del procedimento amministrativo – per formulare osservazioni, partecipare a udienze, ecc.?

Per poter afire il TAR non è necessario aver partecipato alla fase di consultazione pubblica. La legittimazione ad agire è infatti concessa a qualsiasi soggetto il cui interesse sia stato leso dalla decisione (art. 7 CPA).

5) È disponibile un provvedimento ingiuntivo? In caso affermativo, quali sono i requisiti processuali da soddisfare per poterne beneficiare? Esistono norme speciali applicabili a ciascun settore, oltre alle disposizioni nazionali generali?

Il provvedimento ingiuntivo è disponibile secondo le regole generali di cui alla sezione 1.7.2.

6) Quali sono le norme in materia di costi per presentare un'impugnazione sull'accesso alla giustizia in questi settori? Quali sono le conseguenze possibili nel caso in cui si sia soccombenti in giudizio? Quali sono le misure di salvaguardia contro costi proibitivi? Tali misure comprendono un riferimento normativo esplicito ad una prescrizione secondo la quale i costi non dovrebbero essere proibitivi?

I costi per l'accesso alla giustizia in queste aree possono essere stimati secondo le regole di cui al punto 1.7.3.

1.4. Decisioni, atti od omissioni anch'essi relativi a piani e programmi che devono essere preparati ai sensi della legislazione UE in materia ambientale[15]

1) Quali sono le norme di legge nazionali applicabili in materia di legittimazione ad agire tanto per le persone fisiche quanto per le ONG che intendono ottenere a) un ricorso amministrativo e b) un'impugnazione dinanzi un organo giurisdizionale nazionale in relazione al contenuto del piano (in particolare le condizioni da soddisfare e i termini che si applicano alla presentazione di un'impugnazione)? Quanto è efficace il livello di accesso agli organi giurisdizionali nazionali alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e di qualsiasi giurisprudenza nazionale correlata?

Ogni persona o ONG ambientale il cui diritto o interesse legittimo è stato violato da un atto, omissione o decisione di un'autorità pubblica riguardante piani e programmi da prepararsi ai sensi della legislazione ambientale dell'UE, ha legittimazione a ricorrere a rimedi giudiziali e non secondo le regole generali di procedura amministrativa. Tali decisioni amministrative sono impugnabili dinanzi all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso la decisione entro 30 giorni dalla notifica della decisione in merito al proprio interesse. Tale procedimento deve concludersi entro 90 giorni con l'adozione definitiva di una nuova decisione amministrativa impugnabile innanzi al TAR e al Consiglio di Stato (art. 20 Legge 1034/1971).

Per quanto riguarda l'efficacia o meno dell'accesso alla giustizia, i requisiti di legittimazione ad agire di cui alla sezione 1.4.2. dovrebbe essere sufficientemente flessibili da rispettare la giurisprudenza della CGUE. A titolo di esempio, nel caso in cui l'autorità competente di un comune non abbia stabilito un piano per la qualità dell'aria in violazione delle norme dell'UE, un cittadino o una ONG ambientale potrebbero presentare un reclamo al Comune (o al difensore civico locale ove possibile).[16] Se ciò non fosse sufficiente, il cittadino o l'ONG interessati possono rivolgersi al TAR.

2) La forma in cui viene adottato il piano o il programma determina differenze in termini di legittimazione ad agire (cfr. anche sezione 2.5 di seguito)?

La forma in cui viene adottato il piano o il programma può fare la differenza in termini di legittimazione ad agire. Se un determinato piano o programma è emesso sotto forma di un provvedimento di carattere generale, i privati non possono accedere alla giustizia salvo per le parti in cui il provvedimento è immediatamente lesivo dei loro interessi legittimi o diritti soggettivi. In questo caso, la generalità delle prescrizioni potrebbe rendere più difficile la prova di legittimazione.

Se un determinato piano o programma viene emesso sotto forma di atto normativo, i destinatari di tali atti sono facilmente riconoscibili poiché l'atto può influire direttamente su una situazione giuridica soggettiva. Per loro, potrebbe essere più facile vedersi riconosciuti in giudizio la legittimazione ad agire.

3) Qual è la portata del ricorso amministrativo (se applicabile) e del ricorso giurisdizionale (se applicabile)? Comprende sia l'esame degli aspetti procedurali che sostanziali?

Il ricorso amministrativo verifica non solo la legittimità, ma anche il merito - l'adeguatezza - della decisione. I tribunali amministrativi possono verificare la legittimità sia procedurale che sostanziale della decisione.

4) Prima di avviare un'azione giudiziaria bisogna aver già esperito i mezzi di ricorso amministrativo quale presupposto per poter agire dinanzi a un organo giurisdizionale?

I rimedi amministrativi non devono essere esperiti prima di adire un tribunale (art. 20 della legge 1034/1971).

5) Ai fini della legittimazione dinanzi gli organi giurisdizionali è necessario partecipare alla fase di consultazione pubblica del procedimento amministrativo – per formulare osservazioni, partecipare a udienze, ecc.?

Per poter essere dinanzi ai tribunali amministrativi non è necessario aver partecipato alla fase di consultazione pubblica. La legittimazione ad agire è infatti concessa a qualsiasi soggetto il cui interesse sia interessato dalla decisione (art. 7 CPA).

6) Vi sono talune motivazioni/argomentazioni precluse (non consentite) nel contesto della fase di ricorso giurisdizionale?

Non ci sono motivi / argomenti preclusi alla fase di controllo giurisdizionale.

7) Come viene applicato il concetto di "giusto ed equo" nella legislazione nazionale?

Nell'ordinamento italiano, la giurisdizione amministrativa è informata dal principio del contraddittorio, dalla parità delle parti e dal giusto processo (art. 2 CPA), in conformità con l'art 111 della Costituzione e la giurisprudenza della Corte EDU[17] e CJEU. In sede di contestazione e decisione amministrativa ambientale, le parti possono quindi richiedere al giudice di nominare un esperto; ispezionare persone o cose; richiedere l'esposizione di documenti o altri oggetti; per ascoltare i testimoni.

8) In che modo la nozione di "tempestività" è attuata dalla legislazione nazionale?

Art. 111 della Costituzione richiede che il procedimento giudiziario si concluda entro un termine ragionevole. Tuttavia, il tribunale amministrativo richiede in media due/tre anni per decidere.[18]

9) È possibile ottenere un provvedimento d'ingiunzione? In caso affermativo, quali sono le condizioni procedurali da soddisfare per poterne beneficiare? Esistono norme speciali applicabili a ciascun settore, oltre alle disposizioni nazionali generali?

Il provvedimento ingiuntivo è disponibile secondo le regole generali di cui al 1.7.2.

10) Quali sono le norme in materia di costi per presentare un'impugnazione sull'accesso alla giustizia in questi settori? Quali sono le conseguenze possibili nel caso in cui si sia soccombenti in giudizio? Quali sono le misure di salvaguardia contro costi proibitivi? Tali misure comprendono un riferimento normativo esplicito ad una prescrizione secondo la quale i costi non dovrebbero essere proibitivi?

I costi per l'accesso alla giustizia in queste aree possono essere stimati secondo le regole di cui al punto 1.7.3.

1.5. Regolamenti di attuazione e/o strumenti normativi legalmente vincolanti generalmente applicabili utilizzati per attuare la legislazione dell'UE in materia ambientale e relativi atti normativi dell'UE[19]

1) Quali sono le norme di legge nazionali applicabili in materia di legittimazione ad agire tanto per le persone fisiche quanto per le ONG che intendono ottenere a) un ricorso amministrativo e b) un'impugnazione dinanzi un organo giurisdizionale nazionale in relazione alla procedura per l'adozione o al contenuto di decisioni, atti od omissioni dell'atto normativo nazionale (in particolare le condizioni da soddisfare e i termini che si applicano alla presentazione di un'impugnazione)? Quanto è efficace il livello di accesso agli organi giurisdizionali nazionali alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e di qualsiasi giurisprudenza nazionale correlata?

La legislazione dell'UE viene recepita principalmente in Italia attraverso:

  1. Fonte primaria del diritto italiano ("legge di rango ordinario"): a titolo esemplificativo legge parlamentare; legge regionale, decreto-legge, decreto legislativo;
  2. Fonte secondaria del diritto italiano ("legge di rango secondario"): a titolo di esempio regolamenti esecutivi regionali.

Più specificamente:

La legge di rango ordinario in conflitto con i trattati dell'UE, i regolamenti dell'UE o altre leggi dell'UE direttamente applicabili (a titolo di esempio, direttive auto-esecutive) può di per sé essere impugnata in tribunale. Le persone fisiche e giuridiche possono richiedere al giudice nazionale di disapplicare il diritto nazionale in conflitto o di interpretare il diritto nazionale in conformità con il diritto dell'UE. I ricorrenti possono anche chiedere al giudice o alla Corte costituzionale di deferire il caso alla CGUE.

Un atto / decisione amministrativa adottato sulla base di una fonte primaria del diritto italiano in conflitto con il diritto dell'UE direttamente applicabile, può essere impugnata da persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, o i cui diritti potrebbero essere lesi dalla decisione, davanti al TAR. In tale circostanza, la persona fisica o giuridica può chiedere al giudice di annullare la decisione amministrativa o di deferire la causa alla Corte Costituzionale (il TAR, ad esempio, non può disapplicare la normativa parlamentare in conflitto ma può deferire la causa alla Corte Costituzionale).

Se l'atto / decisione amministrativo è di per sé in conflitto con la normativa dell'UE direttamente applicabile (ovvero l'atto / decisione non è adottato sulla base di una fonte primaria in conflitto col diritto dell’Unione), le persone fisiche e giuridiche possono chiedere al giudice di disapplicare l'atto amministrativo nel caso specifico.

Le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, o i cui diritti potrebbero essere lesi dai provvedimenti, possono anche impugnare una legge di rango secondario secondo i principi generali del procedimento amministrativo e chiedere al giudice di disapplicare la norma in conflitto o di rinviare la causa alla CGUE. L'atto amministrativo adottato sulla base del diritto derivato in conflitto sarà annullato in tutto o in parte dal giudice.

2) Qual è la portata del ricorso amministrativo (se applicabile) e del ricorso giurisdizionale (se applicabile)? Comprende tanto la legittimità della procedura quanto quella del merito?

I tribunali amministrativi possono verificare la legittimità sia procedurale che sostanziale della decisione. La Corte costituzionale può verificare la legittimità costituzionale dell'atto legislativo o regolamentare utilizzato per attuare o recepire il diritto dell'UE.

3) Prima di avviare un'azione giudiziaria bisogna aver già esperito i mezzi di ricorso amministrativo quale presupposto per poter agire dinanzi a un organo giurisdizionale?

I rimedi amministrativi non devono essere esperiti prima di adire un tribunale.

4) Ai fini della legittimazione dinanzi gli organi giurisdizionali è necessario partecipare alla fase di consultazione pubblica del procedimento amministrativo – per formulare osservazioni, partecipare a udienze, ecc.?

Per poter adire il TAR non è necessario aver partecipato alla fase di consultazione pubblica. La legittimazione ad agire è infatti concessa a qualsiasi soggetto il cui interesse sia leso dalla decisione.

5) È disponibile un provvedimento ingiuntivo? In caso affermativo, quali sono le condizioni procedurali da soddisfare per poterne beneficiare? Esistono norme speciali applicabili a ciascun settore, oltre alle disposizioni nazionali generali?

Dinanzi al giudice amministrativo, il provvedimento ingiuntivo è disponibile secondo le regole generali di cui al punto 1.7.2. Dinanzi alla Corte Costituzionale è preclusa la richiesta di provvedimento ingiuntivo.

6) Quali sono le norme in materia di costi per presentare un'impugnazione sull'accesso alla giustizia in questi settori? Quali sono le conseguenze possibili nel caso in cui si sia soccombenti in giudizio? Quali sono le misure di salvaguardia contro costi proibitivi? Tali misure comprendono un riferimento normativo esplicito ad una prescrizione secondo la quale i costi non dovrebbero essere proibitivi?

I costi per l'accesso alla giustizia in queste aree possono essere stimati secondo le regole di cui al punto 1.7.3. Le persone fisiche e giuridiche non hanno legittimazione ad agire dinanzi alla Corte Costituzionale, pertanto non sostengono alcun costo.

7) È possibile presentare un'impugnazione adendo un organo giurisdizionale nazionale in relazione a qualsiasi atto normativo dell'UE in vista di un rinvio pregiudiziale concernente la validità ai sensi dell'articolo 267 TFUE, e in caso affermativo, in che modo[20]?

Il rinvio pregiudiziale sensi dell'art. 267 TFUE è possibile secondo le regole di cui al punto 1.3.5



[1] Questa categoria di cause riflette la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, ad esempio: Protect C-664/15 (EU:C:2017:987), causa C-240/09 slovacca sull'orso bruno (EU:C:2011:125), cfr. comunicazione C/2017/2616 della Commissione sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU C 275 del 18.8.2017, pag. 1).

[2]Si veda ad esempio Protect C-664/15, il caso dell'orso bruno slovacco C-240/09; 15, Lesoochranárske zoskupenie VLK contro Obvodný úrad Trenčín (Slovak Bears II) C-243/15 e C-127/02, Waddenzee, punti 66-70.

[3]Istituto per la politica ambientale europea, "Sviluppo di un quadro di valutazione sulla governance ambientale negli Stati membri dell'UE. Environmental Governance Assessment Italy '(febbraio 2019), 49 disponibile qui [accesso 09/04/20]; si veda anche Caranta, R. (2013), Study on the Implementation of Articles 9.3 e 9.4 della Convenzione di Aarhus in Italia, 12; e Milieu Report, Studio sull'attuazione da parte dell'UE della Convenzione di Aarhus nel settore dell'accesso alla giustizia in materia ambientale Rapporto finale, settembre 2019.

[4] Caranta, R. (2013), Study on the Implementation of Articles 9.3 and 9.4 of the Aarhus Convention in Italy, 12.

[5] Caranta, R. (2013), Study on the Implementation of Articles 9.3 and 9.4 of the Aarhus Convention in Italy, 12.

[6]Si prega di notare, a questo proposito, che l'Italia è stata ritenuta in più occasioni in violazione dell'articolo 6.1 CEDU. Si veda ad esempio il caso Cocchiarella c. Italia, ricorso n. 64886/01, sentenza del 29/03/2006.

[7] Cfr. A tale riguardo il quadro di valutazione UE della giustizia 2018; vedi anche Indicatori CEPEJ sull'efficienza.

[8] La Direttiva SEA si riferisce a piani e programmi. Questi sono anche disciplinati dallgli Articoli 7 e 9(3) della Convenzione Aarhus.

[9] Vedi il caso ACCC/C/2010/54 come esempio di piano non sottomesso a SEA ma sottoposto a partecipazione pubblica come disciplinato dall'Articolo 7 della convenzione Aarhus.

[10] 4 ° aggiornamento dei rapporti nazionali sull'attuazione Aarhus, 28.

[11] 4 ° aggiornamento dei rapporti nazionali sull'attuazione Aarhus, 28.

[12] Per ulteriori informazioni visita "Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027".

[13] Ibid.

[14] Caranta, R. (2013), Study on the Implementation of Articles 9.3 and 9.4 of the Aarhus Convention in Italy, 12.

[15] Questi cadono nello scopo degli Articoli 7 e 9(3) della Convezione Aarhus. Vedi, ad esempio,i casi C-237/97, Janecek e i casi Boxus eSolvay C-128/09-C-131/09 e C-182/10, come riportato dalla Commission Notice C/2017/2616 sull’accesso alla giustizia in materia ambientale.

[16] si veda Caranta, R. (2013), Study on the Implementation of Articles 9.3 and 9.4 of the Aarhus Convention in Italy, 19.

[17]Si prega di notare, a questo proposito, che l'Italia è stata ritenuta in più occasioni in violazione dell'articolo 6.1 CEDU. Si veda ad esempio il caso Cocchiarella c. Italia, ricorso n. 64886/01, sentenza del 29/03/2006.

[18] Cfr. A tale riguardo il quadro di valutazione UE della giustizia 2018; vedi anche Indicatori CEPEJ sull'efficienza.

[19] Qesti atti ricadono nello scopo degli Articoli 8 e 9(3) della convenzione Aarhus. Un esempio di tale atto concerne la decisione dell’amministrazione nazionale nel caso C-281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, ECLI:EU:C:2017:774.

[20] Come esempio di rinvio pregiudiziale vedi il caso C-281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, ECLI:EU:C:2017:774.

Ultimo aggiornamento: 27/07/2021

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