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La nozione di "responsabilità genitoriale" concerne il dovere dei genitori di dare un nome ai figli, assisterli, amministrarne i beni e rappresentarli nelle questioni od operazione legali che riguardano la loro persona o i loro beni. Nella pratica riguarda tutte le questioni pertinenti per i figli (in quanto persone) e il loro patrimonio.
La responsabilità genitoriale è rappresentata dal dovere e dal diritto dei genitori di esercitare assieme questa responsabilità, tenendo conto degli interessi del figlio (articolo 6 della legge n. 216/1990).
La responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori.
Sì, in questi casi, i tribunali possono nominare un tutore che eserciti la responsabilità genitoriale (articolo 18, comma 1, della legge sulle relazioni tra genitori e figli, legge n. 216/1990).
In caso di divorzio oppure di annullamento o dichiarazione di nullità del matrimonio, la questione della responsabilità genitoriale è decisa dal giudice, che potrà affidare i figli a uno dei genitori, a entrambi oppure a una terza persona (articoli 14 e 15 della legge n. 216/1990). Se il giudice decide di affidare la responsabilità genitoriale a uno solo dei genitori, può altresì decidere in merito al diritto di visita ai figli, tenendo conto dei loro interessi (articolo 17 della legge 216/1990).
Affinché l'accordo divenga legalmente vincolante, il giudice deve emettere un'ordinanza in merito.
Per il momento non esistono mezzi alternativi di soluzione delle controversie oltre ai procedimenti giudiziari.
Il giudice può pronunciarsi su tutte le questioni relative ai figli, tra cui la responsabilità genitoriale, il diritto di visita, l'istruzione, la salute, l'amministrazione dei beni, il nome, il mantenimento, i viaggi all'estero e la sottrazione.
No, perché ci sono questioni, come ad esempio l'amministrazione dei beni dei figli, che non rientrano nel concetto di "affidamento" in senso stretto.
Nella pratica, in caso di affidamento condiviso, i genitori adottando assieme le decisioni sulle questioni relative ai figli. Di norma, in questi casi i figli vivono in misura uguale con entrambi i genitori.
Il tribunale competente è il tribunale che si occupa del diritto di famiglia del distretto in cui il minore ha la residenza abituale. I procedimenti vengono avviati su presentazione di un atto introduttivo, senza una dichiarazione giurata. In questa fase non è necessaria alcuna documentazione di supporto.
La domanda è notificata all'altra parte, cui è chiesto di comparire in tribunale il giorno precisato sulla domanda, per poter presentare le proprie posizioni. Nei casi che coinvolgono un minore non sono previste procedure urgenti, ad eccezione dei casi di sottrazione di minori. Ciò detto, per la natura di tali casi, i giudici garantiscano che siano esaminati in via prioritaria. In aggiunta, a tutti questi procedimenti si applicano l'articolo 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e l'articolo 30 della costituzione della Repubblica di Cipro. In base a queste disposizioni, tutti i procedimenti giudiziari devono concludersi entro tempi ragionevoli.
Sì, purché siano soddisfatti i criteri previsti dalla legge e sia stata emessa un'ordinanza del giudice sulla questione, a norma della legge n. 165(I)/2002.
Sì. È possibile proporre reclamo alla corte di appello che si occupa di diritto di famiglia.
Il tribunale cui compete l'esecuzione di una decisione sulla responsabilità genitoriale è quello che ha emesso la decisione. Il procedimento è avviato in seguito a un'istanza mediante atto di citazione senza dichiarazione giurata, utilizzando il modulo di tipo I di cui al regolamento di procedura n. 2/90.
È necessario registrare l'istanza di riconoscimento ed esecuzione, in linea con l'articolo 21, comma 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003. La domanda dovrà essere registrata presso il tribunale competente per le questioni di famiglia del distretto in cui vive il figlio o, laddove questo viva all'estero, la parte convenuta.
L'autorità giudiziaria competente è il tribunale che si occupa di diritto di famiglia della regione in cui vivono i figli oppure, qualora questi vivano all'estero, la parte convenuta.
Una volta notificatagli l'istanza, il convenuto ha il diritto di comparire e presentare le proprie difese, come previsto dalla legge n. 121(I)/2000. Tali procedimenti rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003.
Si applica la legge della Repubblica di Cipro e, in particolare, la legge n. 216/1990. Se nessuna delle parti vive a Cipro, in base alla legge n. 216/1990 i tribunali che si occupano di diritto di famiglia della Repubblica non hanno competenza per l'esame del caso.
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