Responsabilità genitoriale - diritti di affidamento e visita dei figli

Ungheria
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Qual é il significato nella pratica della nozione di "potestà genitoriale"? Quali sono i diritti e i doveri del titolare della potestà genitoriale?

Nella pratica la responsabilità genitoriale (affidamento dei figli) implica l'attribuzione del nome del figlio minore, la rispettiva cura e crescita, la scelta del luogo di residenza, l'amministrazione dei beni, nonché i diritti e gli obblighi di rappresentanza legale e il diritto di nominare un tutore o di escludere determinate persone dalla tutela.

2 Come regola generale, chi ha la potestà genitoriale sul figlio minore?

In mancanza di un accordo tra i genitori o di disposizioni contrarie da parte dell'autorità tutoria o giudiziaria, i genitori hanno l'affidamento condiviso dei figli indipendentemente dal fatto che vivano ancora assieme o meno.

3 Se i genitori sono incapaci o non desiderano esercitare la potestà genitoriale, un’altra persona può essere nominata al loro posto?

In Ungheria la tutela è un provvedimento giuridico che garantisce, in mancanza di un genitore che abbia la responsabilità genitoriale, la cura dei minori, la loro rappresentanza e l'amministrazione dei loro beni mediante la nomina di un tutore da parte dell'autorità tutoria. Chiunque può segnalare all'autorità tutoria la necessità di nominare un tutore. I familiari stretti di un minore o le persone che se ne occupano, così come i tribunali e le altre autorità, sono tenute a comunicare all'autorità tutoria la necessità di designare un tutore.

4 Se i genitori divorziano o si separano, le modalità di esercizio della potestà genitoriale come sono regolate per il futuro?

In mancanza di un accordo tra i genitori o di disposizioni contrarie da parte dell'autorità tutoria o giudiziaria, i genitori hanno l'affidamento condiviso dei figli anche se non vivono più assieme. I genitori separati possono decidere di comune accordo di suddividersi i diritti e gli obblighi della responsabilità genitoriale, purché garantiscano ai figli uno stile di vita equilibrato (il collocamento alternato del minore non è possibile, ad esempio, nel caso in cui i genitori vivano troppo lontani l'uno dall'altro e l'alternanza rappresenti un onere eccessivo per il figlio). L'accordo dei genitori deve essere approvato dal giudice. Se i genitori non riescono a raggiungere un accordo sulle questioni relative ai diritti e agli obblighi dell'affidamento genitoriale, sarà il giudice a decidere quale genitore avrà l'affidamento. Nel prendere tale decisione, il giudice tiene conto di come garantire nel migliore dei modi lo sviluppo fisico, mentale e morale del minore.

5 Se i genitori concludono un accordo sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale, quali sono le formalità da rispettare perchè l’accordo sia per loro vincolante?

Quando un matrimonio è sciolto in seguito a dichiarazione congiunta dei coniugi riguardo alla volontà e all'intenzione di sciogliere il matrimonio, presentata per iscritto al tribunale, nella richiesta va incluso l'accordo dei genitori in materia di affidamento dei figli. L'accordo è approvato dal giudice con la sentenza definitiva nel corso del procedimento di divorzio. Senza tale accordo non è possibile procedere allo scioglimento del matrimonio per mutuo consenso.

Ove necessario, il giudice dovrà decidere sull'affidamento in caso di scioglimento del matrimonio, anche senza la presentazione di una domanda al riguardo. Se non impugnata, la decisione del tribunale di prima istanza diventa definitiva dopo soli quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di un ricorso.

6 Se i genitori non raggiungono un accordo sulle questioni relative all’esercizio della potestà genitoriale, quali sono i mezzi alternativi di soluzione delle controversie?

Prima di avviare un procedimento di divorzio o durante tale procedimento, i coniugi possono ricorrere volontariamente o su iniziativa del giudice alla mediazione, al fine di risolvere con mutuo consenso le eventuali controversie riguardanti la loro relazione o lo scioglimento del matrimonio, tra cui ad esempio la questione della responsabilità genitoriale. I genitori hanno la possibilità di redigere l'accordo raggiunto in seguito alla mediazione, affinché sia integrato al procedimento di composizione giudiziaria. Al fine di garantire che la responsabilità genitoriale sia esercitata correttamente e con la necessaria cooperazione dei genitori, il tribunale e/o l'autorità tutoria possono, nell'ambito della stessa procedura (su richiesta o di propria iniziativa nelle questioni di loro competenza), disporre che i genitori partecipino a una procedura di mediazione per definire un'adeguata cooperazione tra il genitore che ha l'affidamento e quello che non vive con il figlio e per garantire l'esercizio dei diritti del genitore separato dal figlio.

7 Se i genitori fanno ricorso all’autorità giudiziaria, su quali questioni relative ai figli il giudice può pronunciarsi?

In caso di conflitti il giudice decide a quale genitore affidare il minore dopo avere sentito entrambi i genitori e, se del caso, il minore stesso. Il giudice può decidere di accordare a un solo genitore l'affidamento completo del figlio oppure attribuire a un genitore l'esercizio di taluni diritti e doveri dell'affidamento e all'altro di altri diritti e doveri dell'affidamento. Il giudice può autorizzare il genitore che non vive con il figlio ad occuparsi di alcuni compiti riguardanti la cura e la crescita del figlio oppure, in via eccezionale, di amministrare l'integralità o parte dei beni del figlio e di agire quale legale rappresentante nelle questioni che concernono il suo patrimonio. Laddove sia nell'interesse del minore, il giudice può limitare o revocare il diritto di decidere su aspetti fondamentali che abbiano ripercussioni sul futuro del minore stesso. Il giudice non può tuttavia disporre l'affidamento condiviso. L'affidamento condiviso è possibile soltanto mediante accordo dei genitori, che potrà essere autorizzato dal giudice.

8 Se il tribunale dispone l’affidamento del minore in via esclusiva ad uno dei coniugi, questo significa che il coniuge affidatario potrà assumere decisioni concernenti il minore senza prima consultare l’altro genitore?

No. Se il giudice garantisce l'affidamento a un solo genitore, il genitore che non vive con il figlio può continuare a esercitare i diritti di responsabilità genitoriale per le questioni fondamentali che si ripercuotono sul futuro del figlio. Sono considerate questioni fondamentali l'attribuzione e la modifica del nome del figlio minore, la determinazione della sua residenza, se diversa da quella del genitore, la determinazione della residenza del minore all'estero ai fini di un soggiorno di lunga durata o di un trasferimento, la modifica della cittadinanza del figlio e la scelta della scuola e della professione.

9 Se il tribunale dispone l’affidamento congiunto del minore, cosa significa questo nella pratica?

Il giudice non può disporre l'affidamento condiviso e si limita ad approvare l'accordo dei genitori al riguardo nel corso del procedimento in ambito matrimoniale, tenendo conto degli interessi del figlio. Condizione essenziale ai fini dell'approvazione è che i genitori separati garantiscano uno stile di vita equilibrato per i loro figli nell'esercizio dell'affidamento condiviso. Laddove non lo ritenga fattibile, il giudice può negare l'approvazione dell'accordo. Tuttavia, in situazioni che richiedono un'azione immediata, un genitore può decidere in modo autonomo, informando senza indugio l'altro genitore (ad esempio in caso di intervento medico urgente).

10 Qual è il tribunale (o altra autorità) competente a decidere in materia di potestà genitoriale?

Per le questioni afferenti all'affidamento dei figli è possibile rivolgersi all'autorità tutoria o all'autorità giudiziaria: alla prima, qualora la controversia sull'esercizio dell'affidamento condiviso sia tra i genitori, mentre alla seconda laddove l'affidamento debba essere determinato in sede giudiziaria.

L'azione deve essere proposta al tribunale del luogo di residenza del convenuto (o, in assenza di questa, del domicilio del convenuto) oppure dell'ultima residenza condivisa dei coniugi.

L'azione deve essere presentata per iscritto all'autorità giudiziaria competente. Si veda altresì la sezione Come procedere? per quanto concerne l'avvio di un procedimento giudiziario e il contenuto della domanda. Oltre alle informazioni necessarie in via generale, devono essere fornite informazioni sulla celebrazione del matrimonio e sulla nascita dei figli nati dal matrimonio e ancora in vita. Nelle questioni in materia di responsabilità genitoriale, occorre allegare altresì i certificati di nascita dei figli.

11 Qual è la procedura applicabile in questi casi? Esiste una procedura di urgenza?

Procedimento giudiziario in un'azione per la definizione dei diritti di affidamento dei figli e il collocamento del figlio presso un terzo

Se i genitori separati non raggiungono un accordo, il giudice decide, su richiesta o di propria iniziativa, a quale genitore affidare i figli. Nel prendere una decisione, il giudice tiene conto degli interessi del minore e valuta come garantire al meglio il suo sviluppo fisico, mentale e morale.

Le azioni legali intese a stabilire chi debba esercitare la responsabilità genitoriale, avere l'affidamento o apportare modifiche riguardanti i diritti individuali di affidamento e a decidere il collocamento del minore presso terzi o la modifica del collocamento possono essere proposte da un genitore o dall'autorità tutoria. L'azione dovrà essere proposta da un genitore contro l'altro oppure dall'autorità tutoria contro entrambi i genitori. Le azioni volte a modificare il collocamento del figlio presso un terzo devono essere proposte contro la persona cui era stato affidato il minore.

Nel corso del procedimento il giudice è tenuto a sentire entrambi i genitori nonché il figlio, ove necessario o su sua richiesta. Per i minori che abbiano almeno 14 anni, il giudice può decidere riguardo all'affidamento e al collocamento solo con il loro consenso, purché la loro scelta non ne metta a repentaglio lo sviluppo.

Il giudice può obbligare i genitori a ricorrere alla mediazione, per garantire un corretto esercizio della responsabilità genitoriale e una cooperazione adeguata dei genitori a tal fine.

La procedura dell'autorità tutoria nelle controversie relative all'affidamento condiviso

Laddove non riescano a raggiungere un accordo su questioni riguardanti l'affidamento condiviso (indipendentemente dal fatto che vivano insieme o separati), i genitori possono chiedere all'autorità tutoria di prendere una decisione al riguardo, fatte salve le questioni relative alla libertà di coscienza o alla libertà di religione.

Nel caso in cui i genitori separati aventi diritto a esercitare congiuntamente l'affidamento dei figli accettino di ripartirsi i relativi diritti e obblighi oppure decidano che in futuro i diritti di affidamento saranno esercitati da soltanto uno di loro, l'autorità tutoria iscrive, su loro richiesta, l'accordo nel verbale. Nel verbale occorre inoltre riportare l'accordo sulla scelta del genitore che crescerà il figlio e sull'esercizio congiunto dei diritti di affidamento dei figli per le questioni fondamentali che riguardano il loro futuro, a meno che il giudice non abbia disposto diversamente.

I genitori devono essere informati della possibilità di modificare l'accordo e del fatto che l'accordo non ha la stessa valenza di una decisione giudiziaria adottata nell'ambito di un procedimento relativo al matrimonio o alla definizione dell'affidamento dei figli.

Nei procedimenti matrimoniali, il giudice si pronuncia in via provvisoria, a sua discrezione, per le questioni riguardanti il collocamento dei figli minori e la rispettiva dimora presso un genitore o un terzo, l'estensione o la limitazione dei diritti di affidamento o i contatti tra genitori e i figli.

12 È possibile ottenere il patrocinio a spese dello Stato per coprire i costi del procedimento?

Si veda altresì la sezione Come procedere? relativa a questo aspetto.

Nei procedimenti per la revoca o il ripristino dell'affidamento e quelli relativi al collocamento e al trasferimento dei figli o al diritto di visita, è previsto per le parti un diritto alla posticipazione dei pagamenti, indipendentemente dalla loro situazione economica e finanziaria. In base a tale diritto, i costi e le altre spese sostenute nel corso del procedimento non sono anticipati dalle parti, ma dallo Stato, cui dovranno comunque essere rimborsati dalla parte soccombente al termine del procedimento.

13 È possibile proporre appello avverso una decisione sulla potestà genitoriale?

Sì, le decisioni in materia di affidamento sono impugnabili conformemente alle norme generali. Le opposizioni possono essere proposte sia dai genitori che dai figli. Il termine per l'impugnazione è di quindici giorni dalla data di notificazione della decisione.

14 In certi casi potrebbe essere necessario rivolgersi ad un giudice o ad altra autorità per avere una decisione sulla potestà genitoriale da far valere come titolo esecutivo? Quali procedure si applicano in tali casi?

Per dare esecuzione a una decisione in materia di responsabilità genitoriale, il titolo esecutivo è emesso dal giudice di primo grado o, nel caso di una decisione di un tribunale straniero (composizione giudiziaria) certificata ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 [regolamento (CE) n. 2201/2003], dal tribunale distrettuale che opera presso la sede del tribunale regionale del luogo di residenza abituale del minore o della persona oggetto della decisione di esecuzione o dal Budai Központi Kerületi Bíróság, il tribunale distrettuale centrale di Budapest.

Nel dare esecuzione a una decisione giudiziaria (accordo approvato dal giudice) riguardante la consegna e il collocamento dei figli, il giudice invita la persona oggetto della decisione ad adempiere volontariamente all'obbligo impostogli, fissando un termine adeguato. In caso di mancato rispetto del termine, il giudice disporrà la consegna del minore con intervento della polizia.

Il minore deve essere consegnato alla persona che ha chiesto l'esecuzione o, in assenza di questa, al suo rappresentante, autorizzato dall'autorità tutoria, oppure all'autorità tutoria. Al momento della consegna del minore, la persona tenuta a consegnarlo deve informare la persona cui è affidato del suo stato di salute e di ogni altra circostanza che, se non nota, potrebbe metterne in pericolo la vita o l'integrità fisica.

15 In che modo si deve agire per far riconoscere ed eseguire in questo Stato membro una decisione sulla responsabilità genitoriale emessa dal giudice di un altro Stato membro?

Le decisioni pronunciate in uno Stato membro in materia di responsabilità genitoriale sono riconosciute dai tribunali ungheresi senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Il contenuto della decisione non può essere riesaminato in nessuna circostanza.

Ciononostante, le parti interessate possono rivolgersi al tribunale competente per chiedere di riconoscere o meno una decisione.

Esecuzione:

Le decisioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale emesse ed esecutive in uno Stato membro sono eseguite in Ungheria dopo esservi state dichiarate esecutive su richiesta di una parte interessate e purché siano state notificate.

Su richiesta di una parte interessata, il tribunale o l'autorità competente nello Stato membro in cui è stata emessa la decisione rilascia un certificato, a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio.

Il tribunale distrettuale che opera presso la sede del tribunale regionale del luogo di residenza abituale del minore o della persona soggetta all'obbligo esecutivo oppure il tribunale distrettuale centrale di Buda a Budapest emette un titolo esecutivo basandosi su una decisione straniera (composizione giudiziaria) recante tale certificato.

Le decisioni dei tribunali stranieri sono esecutive se, a seconda della loro natura, presentano i seguenti requisiti: si tratta di sentenza attestanti attestante una violazione nel procedimento civile; in un procedimento penale, rappresentano la parte della sentenza che constata la violazione nella relativa causa civile; sono accordi approvati in sede giudiziaria.

A seconda del titolo esecutivo, la procedura di esecuzione avviene conformemente alla legislazione ungherese in materia di esecuzione.

16 A quale giudice di questo Stato membro occorre rivolgersi per opporsi al riconoscimento di una decisione sulla responsabilità genitoriale emessa dal giudice di un altro Stato membro? Quale procedura si applica in questi casi?

Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute in Ungheria senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Il contenuto della decisione non può essere riesaminato in nessuna circostanza.

Tuttavia, le parti interessate possono rivolgersi al tribunale competente per chiedere che una decisione sia riconosciuta o meno.

Tutte le parti possono impugnare una decisione emessa in merito a una domanda di dichiarazione di esecutività.

L'opposizione dovrà essere esaminata conformemente alle norme che disciplinano i procedimenti giudiziari.

L'opposizione contro una dichiarazione di esecutività deve essere proposta nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte nei cui confronti è chiesta l'esecuzione ha la residenza abituale in un altro Stato membro (non in Ungheria), il termine per presentare ricorso è di due mesi dalla data della notificazione brevi manu o presso il domicilio. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

17 A quale diritto deve fare riferimento il giudice in un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, in cui il minore o le parti non risiedono in questo Stato membro oppure hanno cittadinanze diverse?

L'Ungheria è parte della convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, che contiene norme relative alla legge applicabile, incluse altresì in alcuni trattati bilaterali di assistenza reciproca.

A norma del diritto nazionale ungherese, la legge personale applicabile ai minori disciplina i rapporti tra i genitori e i figli nell'ambito del diritto di famiglia e, nello specifico, l'attribuzione del nome, il collocamento, le cure, la rappresentanza legale del figlio e l'amministrazione dei suoi beni, ad eccezione delle obbligazioni alimentari. Per quanto concerne lo stato di famiglia del minore e i rapporti con i genitori a norma della legge sulla famiglia, ai minori cittadini ungheresi o che vivono in Ungheria è applicato il diritto ungherese (salvo per le obbligazioni alimentari), purché sia più vantaggioso per il minore.

 

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Ultimo aggiornamento: 15/01/2024

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