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L'espressione giuridica "responsabilità genitoriale", in Irlanda denominata "guardianship", fa riferimento alla titolarità di tutti i diritti e doveri in relazione a un minore conferiti dalla legge o dall'organo giurisdizionale oppure in virtù di un accordo giuridico. I titolari della responsabilità genitoriale godono dei diritti di custodia e di visita, fra gli altri diritti afferenti al benessere del minore.
In generale i genitori coniugati di un minore esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore. Nel caso di genitori non coniugati, di norma spetta alla madre la responsabilità genitoriale, tuttavia il padre biologico può essere nominato tutore mediante accordo fra i genitori o dall'organo giurisdizionale.
Sì. Lo Health Service Executive, attraverso il suo dipartimento TUSLA per i servizi al bambino e alla famiglia, può presentare domanda al tribunale distrettuale per ottenere le ordinanze necessarie per i minori. In circostanze eccezionali, il tribunale può nominare un tutore che eserciti le funzioni di responsabilità genitoriale se un genitore non può o non vuole farlo. Un tutore testamentario può essere nominato alla morte di un genitore se designato in virtù di un testamento o di una clausola oppure può essere nominato da un tribunale. In mancanza di tale nomina, lo Health Service Executive, attraverso il suo dipartimento TUSLA per i servizi al bambino e alla famiglia, può presentare domanda al tribunale distrettuale per ottenere le ordinanze necessarie per i minori, qualora i genitori siano deceduti o incapaci di prendersi cura del minore.
Nel caso in cui i genitori di un minore divorzino o si separino, gli accordi relativi all'affidamento e al diritto di visita possono essere decisi mediante accordo dai genitori. Nel caso in cui non sia possibile addivenire a un accordo, i genitori possono rivolgersi a un tribunale il quale può emettere ordinanze in materia di affidamento e di diritto di visita. Nel caso in cui entrambi i genitori siano tutori del minore, il divorzio o la separazione non incidono su tale situazione, sebbene, in circostanze assolutamente eccezionali e solo se il benessere del minore lo esige, il giudice possa porre fine alla tutela di un padre non coniugato.
I genitori che concludono un accordo sulla questione della responsabilità genitoriale sono tenuti a presentarne dichiarazione al tribunale e ottenere un'ordinanza che rifletta tale accordo affinché diventi giuridicamente vincolante. Il tribunale deve ritenersi soddisfatto che i diritti del minore siano adeguatamente tutelati da qualsivoglia accordo e può rifiutarsi di pronunciare un'ordinanza se non è soddisfatto dal fatto che uno o entrambi i genitori rinuncino agli obblighi nei confronti del minore. Tale accordo non può porre fine allo status di tutore dei genitori.
I soggetti possono ricorrere a mezzi non giuridici per la risoluzione dei conflitti come la mediazione o la consulenza.
Il giudice può decidere in merito a tutte le questioni afferenti al benessere del minore, oltre a quanto concerne la tutela, l'affidamento e il diritto di visita. Cfr. anche le domande 4 e 5 sopra. La tutela dei genitori coniugati o della madre biologica non può essere annullata dal giudice sebbene il tribunale possa porre condizioni all'esercizio della responsabilità genitoriale di una persona.
No. Mentre il genitore cui spetta l'affidamento unico gode della facoltà di decidere in merito alle cure quotidiane e al controllo del minore, il genitore cui non spetta l'affidamento ma ha la qualità di tutore, gode del diritto di essere consultato in merito a tutto quanto incida sul benessere del minore, fra cui ma non solo, il luogo in cui il minore dovrebbe essere educato e dovrebbe risiedere.
L'affidamento congiunto è concesso ai genitori in assenza di profonda ostilità fra le parti e consente loro di decidere insieme in merito a quanto riguarda il benessere sostanziale del minore e le cure quotidiane, il che non significa che ciascun genitore abbia diritto alla parità di tempo trascorso con il minore, bensì garantisce che a entrambi i genitori spettino diritti e doveri corrispondenti nei confronti del minore.
Di norma le parti desiderose di presentare una domanda in materia di responsabilità genitoriale si rivolgono al tribunale distrettuale, tuttavia per talune domande accessorie ai procedimenti in materia di diritto di famiglia può essere necessario adire la Circuit Court o la High Court, che possiede competenza esclusiva per le questioni relative alla sottrazione di minore.
Sì. È possibile adire le vie giurisdizionali ex parte, il che significa che, se le circostanze sono pregiudizievoli per il minore se il richiedente cita il convenuto con le modalità abituali, un richiedente può citare la parte convenuta senza avvisarla.
Sì. Il patrocinio a spese dello Stato è concesso mediante il Civil Legal Aid Scheme. Il regime è subordinato a condizioni di reddito.
Sì. È possibile ricorrere avverso una decisione dell'organo giurisdizionale di primo grado, ossia il tribunale nel quale sono stati avviati i procedimenti In generale, non è tuttavia ricorrere avverso la sentenza degli organi di secondo grado.
Chi intende ottenere l'esecuzione di una decisione relativa alla responsabilità genitoriale dovrebbe consultare la normativa dei rispettivi organi giurisdizionali oppure degli altri organi competenti in tal senso. Escluse le istanze ex parte, è necessario informare la parte convenuta dell'intenzione di avviare eventuali procedimenti intesi a ottenere l'esecuzione di una sentenza.
Cfr. risposta alla domanda 14.
La Corte suprema (High Court), che possiede piena competenza originaria.
La legge del 2000 sulla protezione dei minori (convenzione dell'Aia) conferisce forza di legge alla convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori del 1996 che si applica in quest'ambito; in quest'ambito è inoltre applicabile il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis).
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