

Il termine include tutti i doveri e gli obblighi di un genitore nei confronti di un minore indicati nel codice civile, capo 16, delle leggi di Malta. La "responsabilità genitoriale", che la legislazione maltese definisce "autorità genitoriale", comprende l'affidamento, il diritto di frequentazione, le decisioni su questioni quali il luogo di residenza, il viaggio, gli obblighi alimentari, l'istruzione, le decisioni importanti relative alla salute e l'amministrazione dei beni del minore.
Il genitore biologico o, in caso di adozione, i genitori adottivi al momento della conclusione del procedimento di adozione. Una madre sola ha inoltre la responsabilità genitoriale, a meno che il padre non riconosca il figlio congiuntamente alla madre.
Quando un minore è oggetto di un provvedimento di assistenza o di una decisione giudiziale, l'assistenza e l'affidamento sono attribuiti al ministro secondo la legge sui minori (provvedimenti di affidamento (Children and Young Persons (Care Orders) Act), capo 285, delle leggi di Malta.
In caso di divorzio o separazione, le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sono stabilite con decisione giudiziaria o mediazione. È inoltre possibile stabilire dette modalità mediante un documento avente efficacia esecutiva che vincola giuridicamente le parti e firmato in presenza di un notaio.
Se è concluso al di fuori del procedimento di separazione, affinché sia giuridicamente vincolante, l'accordo deve essere omologato dall'organo giurisdizionale e iscritto nel registro pubblico. Se invece l'accordo sulla responsabilità genitoriale è raggiunto nel corso del procedimento di separazione o divorzio, è presentato dinanzi al giudice investito del procedimento che emette un decreto che lo approva o meno.
In tali casi un mezzo alternativo è il procedimento di mediazione. Se i genitori non raggiungono un accordo neppure nel corso di tale procedimento, si avvia un procedimento presso l'organo giurisdizionale civile (sezione "Famiglia").
Il giudice può decidere su tutte le questioni considerate importanti per il benessere del minore, può fissare, ad esempio, la residenza del minore, il genitore affidatario, i diritti di visita e di frequentazione e l'obbligo di pagare un assegno di mantenimento per il minore.
Il giudice concede raramente l'affidamento esclusivo a un solo genitore, ma ciò viene valutato caso per caso. Tuttavia anche nel caso in cui il giudice conceda l'affidamento in via esclusiva a un solo genitore, alcune questioni necessitano comunque il consenso dell'altro genitore, in particolare per quanto riguarda la frequentazione o il trasferimento di un minore in un paese terzo che inciderebbe direttamente sul diritto di visita del genitore non affidatario.
Ciò significa che i genitori discutono le questioni e prendono le decisioni relative al minore congiuntamente. Non sono tuttavia incluse le attività quotidiane, ma soltanto le decisioni principali concernenti la residenza abituale, l'istruzione e la salute del minore. L'articolo 136, comma 3, del codice civile fa riferimento ad atti di straordinaria amministrazione per cui è necessario il consenso di entrambi i genitori.
In caso di fallimento della mediazione, si può depositare una domanda presso l'organo giurisdizionale civile (sezione "Famiglia"). Non è previsto un elenco ufficiale di documenti richiesti. Possono pertanto essere allegati documenti e certificati pertinenti, in particolare quelli che provano la responsabilità genitoriale, compresi eventuali accordi sull'assistenza e la custodia o decreti giudiziali.
È fissata una data per l'udienza relativa alla domanda. Nel corso dell'udienza il giudice ascolterà le parti e altri testimoni convocati dalle parti. Se necessario, l'organo giurisdizionale può nominare assistenti sociali e psicologi per redigere una relazione sul minore. I consulenti nominati dal giudice redigeranno la relazione dopo aver parlato con i genitori, il minore e altri professionisti legati in qualche modo al caso. Si ricorre a procedimenti d'urgenza se la parte che presenta la domanda indica sufficienti motivi validi a dimostrazione dell'urgenza. Se nell'interesse del minore, l'organo giurisdizionale emette un decreto interlocutorio per la questione ritenuta urgente, ad esempio, per impedire una partenza o per stabilire l'assistenza e l'affidamento.
Sì, è possibile richiedere il patrocinio a spese dello Stato, ma il richiedente deve essere sottoposto a un esame dei propri mezzi, come disposto dal titolo X, libro terzo, del codice di organizzazione e procedura civile (capo 12, delle leggi di Malta). Ulteriori dettagli sul patrocinio a spese dello Stato sono reperibili nella relativa sezione.
È possibile presentare ricorso in punto di diritto, ad esempio, se a una parte non è stato concesso il diritto di convocare un testimone senza che l'organo giurisdizionale abbia fornito un motivo valido. In tali casi si può proporre appello dinanzi alla Corte di Appello.
Una decisione dell'organo giurisdizionale civile (sezione "Famiglia") è automaticamente esecutiva. Tuttavia, nei casi in cui uno dei genitori non vi si conformi, il genitore la cui responsabilità genitoriale è menomata può presentare denuncia presso la polizia che avvierà quindi un procedimento penale dinanzi al tribunale dei magistrates per ottenere l'esecuzione nonché una pena pecuniaria (multa) e/o detentiva. È inoltre possibile presentare istanza all'organo giurisdizionale civile (sezione "Famiglia") per chiedere la modifica del decreto giudiziale.
La procedura applicabile è quella che figura nel Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis), che prevede che il giudice competente rilasci un certificato che, unitamente alla sentenza giudiziale e alla domanda di riconoscimento e di esecuzione di tale decisione, sarà depositato presso l'organo giurisdizionale civile (sezione "Famiglia"). È necessario fornire un indirizzo per le notifiche. Tutti i documenti devono essere tradotti in maltese o in inglese.
L'opposizione può essere presentata dinanzi allo stesso organo giurisdizionale presso cui si è depositata la domanda di esecuzione e riconoscimento. L'opposizione contiene i motivi per cui il riconoscimento o l'esecuzione dovrebbero essere rigettate e ha la forma di una risposta alla domanda.
La legge applicabile è il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.
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