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Responsabilità genitoriale - diritti di affidamento e visita dei figli

Portogallo
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Qual é il significato nella pratica della nozione di "potestà genitoriale"? Quali sono i diritti e i doveri del titolare della potestà genitoriale?

Significato della responsabilità genitoriale e sua durata

La responsabilità genitoriale prevede l'assegnazione di poteri e doveri ai genitori in relazione ai loro figli. I figli sono soggetti alla responsabilità genitoriale fino al raggiungimento della maggiore età o all'emancipazione. La maggiore età si raggiunge a 18 anni. I minori che hanno raggiunto l'età di 16 anni possono raggiungere l'emancipazione qualora contraggano matrimonio.

Diritti e doveri del titolare della responsabilità genitoriale

La responsabilità genitoriale comprende i seguenti poteri e doveri dei genitori in relazione ai loro figli (articoli da 1877 a 1920-C del codice civile):

  • educazione dei figli fornendo loro una formazione generale e professionale, in particolare a favore dei figli con disabilità fisiche e mentali;
  • nel rispetto dei mezzi dei quali i genitori dispongono, promozione dello sviluppo fisico e mentale dei figli;
  • sostentamento a favore dei figli e copertura delle spese relative alla loro sicurezza, salute ed istruzione;
  • rappresentanza dei figli;
  • esercizio della funzione di amministratore dei beni dei figli con la stessa cura con la quale si amministrano i propri;
  • custodia dei figli e determinazione della loro residenza;
  • assicurazione del ritorno dei figli, ricorrendo a un'autorità pubblica se necessario, qualora questi lascino l'abitazione dei genitori o siano stati allontanati dalla stessa;
  • decisione in merito all'educazione religiosa dei figli di età inferiore ai 16 anni;
  • a seconda della maturità dei figli, considerazione dei loro punti di vista su importanti questioni familiari e riconoscimento della loro autonomia nell'organizzare la propria vita.

D'altra parte:

  • i figli sono tenuti a obbedire ai loro genitori;
  • i figli non possono lasciare l'abitazione dei genitori o la casa che i genitori hanno destinato loro, né essere allontanati dalla stessa;
  • i genitori non sono tenuti a provvedere al sostentamento dei loro figli o a coprire i costi della loro sicurezza, salute e istruzione nella misura in cui i figli siano in grado di coprire essi stessi tali costi utilizzando i proventi derivanti dal loro lavoro che essi svolgono o qualsiasi altro reddito;
  • i genitori possono utilizzare il reddito derivante dai beni dei figli per coprire le spese relative al sostentamento, alla sicurezza, alla salute e all'istruzione dei figli, nonché, entro limiti ragionevoli, altri bisogni della vita familiare;
  • i genitori non sono tenuti a farsi garanti, in veste di amministratori, dei beni dei loro figli, fatta eccezione per il caso in cui ciò riguardi titoli e l'organo giurisdizionale, in ragione del valore dei beni interessati, lo ritenga necessario.

Quanto segue è valido in circostanze eccezionali:

  • atti di amministrazione o disposizione di beni che un figlio di età superiore ai 16 anni ha acquisito attraverso il suo lavoro;
  • negozi giuridici specifici della vita quotidiana del minore che, pur rientrando nella sua naturale capacità, riguardano esclusivamente spese o alienazioni di beni di minore entità;
  • negozi giuridici relativi alla professione, all'arte o al commercio che il minore è stato autorizzato a svolgere oppure quelli effettuati nell'esercizio di tale professione, arte o commercio.

(In relazione agli atti relativi alla professione, all'arte o al commercio del minore e agli atti praticati nell'esercizio di tale professione, arte o commercio, sono ammissibili soltanto i beni dei quali il minore dispone gratuitamente).

Beni di proprietà dei genitori:

  • i genitori detengono la proprietà dei beni che il minore che vive con loro accumula attraverso il lavoro svolto per i suoi genitori e l'utilizzo di mezzi o capitale appartenenti ai genitori;
  • i genitori sono tenuti a dare al minore una parte dei beni accumulati o, altrimenti, a compensarli per il loro lavoro; l'adempimento di questo dovere non può tuttavia essere richiesto adendo un organo giurisdizionale.

Reddito derivante da beni del figlio:

  • i genitori possono utilizzare il reddito derivante dai beni dei figli per coprire le spese relative al sostentamento, alla sicurezza, alla salute e all'istruzione dei figli, nonché, entro limiti ragionevoli, altri bisogni della vita familiare;
  • nel caso in cui soltanto uno dei genitori eserciti la responsabilità genitoriale, l'utilizzo del reddito dei figli spetta a tale genitore, nel rispetto dei termini consentiti dalla legge;
  • l'utilizzo del reddito derivante da beni che i figli possono legittimamente acquisire tramite successione (quota legittima del patrimonio) non può essere escluso dal donatore o dal testatore.

Limitazioni alla responsabilità genitoriale

I genitori non amministrano:

  • i beni dei figli derivanti da una successione dalla quale i genitori sono stati esclusi in ragione di indegnità o di diseredazione;
  • i beni che sono stati conferiti ai figli mediante donazione o successione contro la volontà dei genitori;
  • i beni che sono stati lasciati o donati ai figli, escludendo l'amministrazione da parte dei genitori;
  • i beni acquisiti da un figlio di età superiore a 16 anni nel contesto del lavoro svolto dallo stesso.

In veste di rappresentanti del figlio, i genitori non possono, senza l'autorizzazione di un organo giurisdizionale:

  • trasferire o porre gravami su beni, fatta eccezione in caso di trasferimento a titolo oneroso di beni soggetti a perdita o deterioramento (questa limitazione non include l'uso del denaro o del capitale del minore nell'acquisizione di beni);
  • votare nel contesto di assemblee generali aziendali in merito a delibere che richiedono lo scioglimento di tali imprese;
  • acquisire uno stabilimento commerciale o industriale o continuare a utilizzare ciò che il figlio ha ricevuto tramite successione o donazione;
  • investire in un'impresa che opera come una società in accomandita semplice o una società in accomandita per azioni;
  • impegnarsi in obbligazioni in valuta estera o in quelle derivanti da qualsiasi titolo trasferibile mediante avvallo;
  • garantire o accollarsi debiti di altri;
  • impegnarsi nel contesto di agevolazioni creditizie;
  • impegnarsi per obbligazioni la cui esecuzione deve aver luogo in seguito al raggiungimento della maggiore età;
  • cedere diritti di credito;
  • rinunciare a un'eredità o a un legato;
  • accettare eredità, donazioni o legati che prevedono costi o accettare ripartizioni extragiudiziali;
  • locare i beni per un periodo superiore a sei anni;
  • accettare o richiedere dinanzi un organo giurisdizionale la suddivisione di proprietà soggette a comproprietà indivisibile oppure la liquidazione e la distribuzione di beni aziendali;
  • negoziare una transazione o stipulare accordi di arbitrato in relazione agli atti di cui ai punti precedenti oppure negoziare un accordo con i creditori.

In assenza di un'autorizzazione da parte di un organo giurisdizionale, i genitori non possono:

  • stipulare un contratto di locazione o acquisire, direttamente o tramite un intermediario, anche ad un'asta pubblica, beni o diritti del figlio soggetti a responsabilità genitoriale;
  • diventare assegnatari di crediti o altri diritti nei confronti dei figli, fatta eccezione per i casi di surrogazione legale, di appalto nel processo di inventario o di concessione di una ripartizione autorizzata da un organo giurisdizionale.

Cessazione dell'amministrazione

  • I genitori devono trasferire al figlio, non appena questi raggiunge la maggiore età o l'emancipazione, tutti i beni che gli appartengono;
  • laddove la responsabilità o l'amministrazione genitoriale cessi per altri motivi, i beni devono essere trasferiti al rappresentante legale del figlio;
  • i beni mobili devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati trovati. Qualora questi non esistano più, i genitori devono versare il loro valore corrispondente, a meno che non siano stati consumati nel contesto di un uso comune con il figlio o non si siano deteriorati per ragioni non imputabili ai genitori.

2 Come regola generale, chi ha la potestà genitoriale sul figlio minore?

Responsabilità genitoriale nel contesto del matrimonio

  • Nel contesto del matrimonio, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta a entrambi i genitori;
  • i genitori esercitano la responsabilità genitoriale di comune accordo. In assenza di accordo su questioni di particolare importanza, uno dei due genitori può rivolgersi agli organi giurisdizionali i quali tenteranno una conciliazione;
  • se la conciliazione di cui al punto precedente non è possibile, l'organo giurisdizionale interessato ascolterà il figlio prima di decidere, fatta eccezione nei casi in cui gravi circostanze lo sconsiglino.

Atti eseguiti da uno dei genitori

  • Se uno dei genitori compie un atto che rientra nell'esercizio della responsabilità genitoriale, si presume che questi stia agendo in accordo con l'altro genitore, fatti salvi i casi in cui la legge richiede espressamente il consenso di entrambi i genitori oppure qualora si tratti di un atto di particolare importanza;
  • la mancanza di accordo non può essere invocata nei confronti di terzi che agiscono in buona fede;
  • una terza parte deve rifiutarsi di intervenire in un atto compiuto da uno dei genitori nei casi in cui non si possa presumere un accordo o quando sia a conoscenza dell'opposizione dell'altro genitore.

Esercizio condiviso della responsabilità genitoriale da parte del genitore unico del minore e del coniuge o del partner registrato di tale genitore

  • Quando la genitorialità viene stabilita soltanto in relazione a uno dei genitori, la responsabilità genitoriale può essere assegnata tramite decisione di un organo giurisdizionale al coniuge o al partner registrato di tale genitore, i quali la eserciteranno quindi congiuntamente;
  • l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale in questo caso dipende dalla presentazione di un'istanza a tal fine da parte del genitore e del suo coniuge o partner registrato;

ove possibile, l'organo giurisdizionale deve ascoltare il minore.

3 Se i genitori sono incapaci o non desiderano esercitare la potestà genitoriale, un’altra persona può essere nominata al loro posto?

Sì e si procede come illustrato in appresso.

Se uno o entrambi i genitori sono incapaci di esercitare la responsabilità genitoriale

Quando uno dei genitori non è in grado di esercitare le responsabilità genitoriale a causa di assenza, incapacità o altro impedimento decretato da un organo giurisdizionale, l'altro genitore deve esercitare tale responsabilità. Se l'altro genitore è impossibilitato a farlo in ragione di una decisione giudiziaria, la responsabilità deve essere esercitata dalle seguenti persone in ordine di preferenza (articolo 1903 del codice civile):

  • il coniuge o il partner registrato di uno dei due genitori;
  • qualcuno appartenente alla famiglia di uno dei due genitori.

Tali norme si applicano mutatis mutandis anche nel caso in cui la genitorialità sia stabilita nei confronti di uno soltanto dei genitori.

Decesso di un genitore

In caso di decesso di uno dei genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale ricade sul genitore sopravvissuto.

Casi in cui il minore è soggetto a tutela obbligatoria (articolo 1921 del codice civile):

  • se i genitori sono deceduti;
  • se ai genitori è vietato esercitare la loro responsabilità genitoriale in relazione alla gestione del figlio;
  • se ai genitori è stato vietato esercitare la responsabilità genitoriale per più di sei mesi;
  • se i genitori non sono noti.

Nota: il divieto dell'esercizio della responsabilità genitoriale può riguardare esclusivamente la tutela del minore stesso o l'amministrazione dei suoi beni, oppure riguardare entrambi gli aspetti.

Casi in cui viene istituito un regime di amministrazione dei beni del minore (articolo 1921 del codice civile):

  • quando l'amministrazione da parte dei genitori di tutti i beni del minore o di taluni di essi è stata esclusa, vietata o sospesa da un altro titolo o se l'amministratore non è stato designato;
  • quando l'autorità competente per la designazione del tutore affida l'amministrazione dei beni del minore in tutto o in parte a un altro soggetto.

Tutela e amministrazione dei beni stabilite su iniziativa dell'organo giurisdizionale:

ogni volta che una delle situazioni di cui sopra, che costituiscono motivo per istituire un regime di tutela o amministrazione dei beni, si applica al minore, l'organo giurisdizionale deve, di propria iniziativa, istituire la tutela o l'amministrazione dei beni.

Qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria o qualsiasi conservatore del registro civile che venga a conoscenza di tali situazioni nell'esercizio delle sue funzioni deve notificarlo all'organo giurisdizionale competente.

Modalità di esercizio della tutela e dell'amministrazione dei beni dei figli

La tutela è esercitata da un tutore e dal consiglio di famiglia. Il tutore dispone degli stessi diritti ed è soggetto ai medesimi doveri dei genitori, sebbene nel rispetto delle modifiche e delle restrizioni stabilite dalla legge (articoli da 1927 a 1950 del codice civile).

L'amministrazione dei beni è esercitata da uno o più amministratori e, in caso di istituzione della tutela, dal consiglio di famiglia.

La tutela e l'amministrazione dei beni sono entrambe esercitate sotto la supervisione dell'organo giurisdizionale.

Spetta all'organo giurisdizionale confermare o nominare i tutori, gli amministratori di beni e i membri del consiglio di famiglia.

Chi può agire in veste di tutore

I genitori possono nominare un tutore per i loro figli, che deve essere confermato dall'organo giurisdizionale. Nei casi in cui i genitori non abbiano nominato un tutore o tale nomina non venga confermata, spetta all'organo giurisdizionale, dopo aver consultato il consiglio di famiglia, nominare il tutore.

Prima di nominare il tutore, l'organo giurisdizionale deve ascoltare il minore.

L'organo giurisdizionale deve scegliere il tutore tra le persone seguenti:

  • parenti o familiari del minore;
  • persone che si prendono di fatto cura del minore o che gli prestano assistenza;
  • persone che hanno dimostrato affetto nei confronti del minore.

Chi non può agire in veste di tutore

Le persone seguenti non possono fungere da tutori (articolo 1933 del codice civile):

  • minori che non si sono emancipati;
  • coloro che sono stati dichiarati soggetti a infermità mentale, anche se non sono sotto tutela con limitazioni nell'esercizio dei diritti personali;
  • le persone che presentano una cattiva condotta o che non dispongono di una fonte di sostentamento nota;
  • coloro ai quali è stato vietato l'esercizio della responsabilità genitoriale o che sono soggetti a una totale o parziale sospensione di tale esercizio;
  • coloro che sono stati esonerati o sospesi da un altro incarico in veste di tutore o da una posizione in veste di membro del consiglio di famiglia a causa del mancato adempimento dei propri obblighi;
  • coloro che sono divorziati o si sono separati dinanzi al giudice da persone e beni per colpa propria;
  • coloro che hanno una controversia pendente con il minore o i suoi genitori, o che hanno avuto una tale controversia nei precedenti cinque anni;
  • coloro i cui genitori, figli o coniugi hanno una controversia in corso con il minore o i suoi genitori, o hanno avuto una tale controversia nei precedenti cinque anni;
  • coloro che sono nemici personali del minore o dei suoi genitori;
  • coloro che sono stati respinti dalla madre o dal padre del minore, secondo gli stessi termini ai quali nominerebbero un tutore;
  • funzionari dell'organo giurisdizionale o dell'ufficio del ministério público (pubblico ministero) che svolgono funzioni all'interno del distretto nel quale si trova l'indirizzo di residenza registrato del minore o nel quale si trovano i beni;
  • adulti sotto tutela, persone insolventi nonché coloro ai quali è stato vietato l'esercizio della responsabilità genitoriale o che sono soggetti a sospensione di tale esercizio oppure che sono stati esonerati da un incarico di tutore in relazione all'amministrazione di beni, possono essere nominati tutori a condizione che siano responsabili soltanto della custodia e della gestione del minore in quanto individuo o che le misure di tutela lo consentano.

Chi può agire in veste di amministratore

Le norme di cui sopra relative alla scelta del tutore e al divieto di esercizio di tale ruolo, si applicano anche all'amministratore, salvo diversamente stabilito in maniera specifica dalla legge.

Inoltre, le persone seguenti non possono essere nominate amministratori (articolo 1970 del codice civile):

  • le persone insolventi nonché coloro ai quali è stato vietato l'esercizio della responsabilità genitoriale o che sono soggetti a sospensione di tale esercizio oppure che sono stati esonerati da un incarico di tutore in relazione all'amministrazione di beni;
  • coloro che sono stati condannati come autori o complici di reati di furto, rapina, frode, abuso di fiducia, bancarotta o insolvenza fraudolenta e reati connessi alla proprietà in generale.

Assegnazione della responsabilità genitoriale a causa dell'incapacità di fatto dei genitori di esercitare tale responsabilità

Quando i genitori sono di fatto incapaci di esercitare la responsabilità genitoriale, l'ufficio del pubblico ministero deve adottare le misure necessarie per tutelare il minore e, a tal fine, può nominare una persona che, a nome del minore, può condurre negozi giuridici urgenti o segnatamente vantaggiosi per tale minore.

Limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in situazioni di pericolo per il minore che non comportano il divieto dell'esercizio della responsabilità genitoriale

Quando la sicurezza, la salute, l'insegnamento morale o l'educazione di un minore è a rischio, ma non è necessario spingersi fino al divieto dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'organo giurisdizionale può, su richiesta dell'ufficio del pubblico ministero o di qualsiasi altra persona, adottare provvedimenti appropriati a tutela del minore (articolo 1918 del codice civile).

L'articolo 35 della legge per la protezione dei minori e dei giovani a rischio, approvata dalla legge n. 147/99 del 1º settembre 1999, stabilisce le misure di promozione e protezione dei minori in situazioni a rischio:

  • sostegno congiunto da parte dei genitori;
  • sostegno congiunto di un altro familiare;
  • affidamento a una persona di buona reputazione;
  • sostegno per la conduzione di una vita indipendente;
  • affidamento;
  • assistenza domiciliare;
  • affidamento a una persona selezionata per l'adozione, a una famiglia affidataria o a un'istituzione in vista di un'adozione.

In presenza del consenso dei genitori e di assenza di opposizione da parte del minore, i comissões de protecção de crianças e jovens (comitati per la tutela dei minori e dei giovani) sono competenti per l'applicazione dei provvedimenti di tutela e assistenza dei minori di cui sopra, senza che sia necessario l'intervento dell'organo giurisdizionale, fatta eccezione per il provvedimento finale dell'elenco (affidamento in vista di un'adozione), che può essere applicato esclusivamente dagli organi giurisdizionali.

I comitati per la tutela dei minori e dei giovani sono istituzioni ufficiali non giudiziarie, finanziariamente autonome, che cercano di promuovere i diritti dei minori e dei giovani e di prevenire o porre fine a situazioni che possono incidere sulla sicurezza, sulla salute, sull'insegnamento, sull'istruzione o sullo sviluppo degli stessi nel loro complesso.

Quando viene attuato uno dei provvedimenti di cui sopra, da parte di un organo giurisdizionale o di un comitato per la tutela dei minori e dei giovani, i genitori mantengono l'esercizio della responsabilità genitoriale per quanto concerne tutti gli aspetti non incompatibili con tale provvedimento.

Se il minore è stato affidato a una terza parte o a un istituto di educazione o assistenza, verrà istituito un sistema di visite genitoriali, a meno che, in casi eccezionali, gli interessi del minore lo sconsiglino.

La versione attuale della legge per la protezione dei bambini e dei giovani a rischio può essere consultata all'indirizzo  
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=545&tabela=leis.

Limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in situazioni di pericolo per i beni del minore che non comportano il divieto dell'esercizio della responsabilità genitoriale

Quando la cattiva amministrazione attuata dai genitori mette in pericolo i beni del figlio, ma non si tratta di un caso che richiede l'imposizione del divieto di esercizio della responsabilità genitoriale, l'organo giurisdizionale può, su richiesta da parte dell'ufficio del pubblico ministero o di qualsiasi parente, ordinare l'adozione dei provvedimenti che ritiene opportuni.

Tenendo conto del valore dei beni, l'organo giurisdizionale può, in particolare, chiedere ai genitori:

  • di presentare dati sulla situazione contabile;
  • informazioni sull'amministrazione e sullo stato dei beni del figlio;

e, qualora tali misure non siano sufficienti:

  • la prestazione di una fideiussione.

4 Se i genitori divorziano o si separano, le modalità di esercizio della potestà genitoriale come sono regolate per il futuro?

L'esercizio della responsabilità genitoriale in caso di divorzio, separazione personale, dichiarazione di nullità o annullamento del matrimonio è disciplinato secondo i principi riportati in appresso (articolo 1906 del codice civile).

  • La responsabilità genitoriale in merito a questioni di particolare importanza per la vita dei figli deve essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori in conformità dei termini del matrimonio, fatta eccezione per i casi di manifesta urgenza, nel contesto dei quali entrambi i genitori possono agire disgiuntamente e devono informare l'altro genitore il prima possibile;
  • quando l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale in merito a questioni di particolare importanza per la vita dei figli è ritenuto contrario agli interessi dei minori, l'organo giurisdizionale stabilisce, tramite una decisione motivata, che tale responsabilità sia esercitata da uno dei genitori;
  • l'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alle attività quotidiane dei figli spetta al genitore con il quale essi risiedono abitualmente o sul genitore presso il quale stanno temporaneamente soggiornando; tuttavia, quest'ultimo, nell'esercizio delle sue responsabilità, non dovrebbe agire in contrasto con le linee guida educative più rilevanti definite dal genitore con il quale i figli risiedono abitualmente;
  • il genitore al quale spetta l'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alle attività quotidiane può attuarlo autonomamente oppure delegarne l'attuazione;
  • l'organo giurisdizionale stabilisce i diritti di residenza e di visita dei figli sulla base degli interessi di questi ultimi, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, ossia di qualsiasi accordo dei genitori e della volontà espressa da ciascuno di essi di promuovere le normali relazioni dei figli con l'altro genitore;
  • il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale, in toto o in parte, ha il diritto di essere informato su come viene esercitata tale responsabilità, in particolare per quanto concerne l'istruzione e le condizioni di vita dei figli;
  • l'organo giurisdizionale decide sempre in conformità degli interessi dei figli, tra i quali rientrano il mantenimento di uno stretto rapporto con entrambi i genitori, la promozione e l'accoglimento di accordi oppure l'adozione di decisioni che favoriscono ampie opportunità di contatto con entrambi i genitori e la condivisione della responsabilità tra questi ultimi.

5 Se i genitori concludono un accordo sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale, quali sono le formalità da rispettare perchè l’accordo sia per loro vincolante?

Affinché un accordo sulla responsabilità genitoriale sia legalmente vincolante, esso deve essere omologato dall'organo giurisdizionale o dal conservatore del registro civile, secondo una delle forme indicate nelle risposte alle domande 6 e 10.

6 Se i genitori non raggiungono un accordo sulle questioni relative all’esercizio della potestà genitoriale, quali sono i mezzi alternativi di soluzione delle controversie?

Le parti possono ricorrere a mezzi alternativi per risolvere il conflitto, tanto prima di richiedere l'intervento di un organo giurisdizionale quanto nel corso di un'azione in giudizio.

Mediazione prima dell'intervento di un organo giurisdizionale

Principio della mediazione volontaria

Prima di avviare un procedimento giudiziario dinanzi a un organo giurisdizionale, i genitori possono ricorrere alla mediazione familiare pubblica o privata per raggiungere un accordo sulla responsabilità genitoriale.

In Portogallo la mediazione è volontaria. Le parti coinvolte in una controversia familiare in merito ai loro figli possono ricorrere, previo accordo, alla mediazione familiare pubblica o privata prima di intentare un'azione giudiziaria. In seguito all'avvio di un procedimento giudiziario, l'organo giurisdizionale può comunque deferire le parti a una mediazione, tuttavia non può imporlo qualora le parti non siano d'accordo o vi si oppongano.

Omologazione obbligatoria dell'accordo

Dopo che è stato definito un accordo in seguito alla mediazione, affinché lo stesso sia vincolante e applicabile, le parti devono chiederne l'omologazione da parte dell'organo giurisdizionale o del conservatore del registro civile, a seconda dei casi.

Le azioni in materia di questioni familiari che rientrano nelle competenze del conservatore del registro civile richiedono il previo accordo delle parti, altrimenti rientrano nelle competenze degli organi giurisdizionali.

Gli uffici del registro civile sono competenti per l'omologazione dell'accordo per quanto concerne la responsabilità genitoriale soltanto quando è allegato a un accordo per un divorzio o una separazione personale consensuale. Prima dell'omologazione da parte del conservatore, l'ufficio del pubblico ministero esprime un parere sull'accordo nella misura in cui esso riguardi la responsabilità genitoriale relativa a figli minori.

Qualora la mediazione familiare abbia luogo prima dell'avvio di un'azione giudiziaria e sia intesa unicamente a definire la responsabilità genitoriale in relazione a figli minori (senza che l'accordo sia allegato a un accordo di divorzio o di separazione personale), le parti devono richiedere l'omologazione di tale accordo da parte dell'organo giurisdizionale competente.

Mediazione privata

Qualora facciano ricorso alla mediazione privata, le parti devono pagare l'onorario del mediatore. Il costo di tale onorario, le norme e le tempistiche della mediazione sono stabiliti nel protocollo di mediazione firmato dalle parti e dal mediatore all'inizio della mediazione stessa. Il ministero della Giustizia gestisce un elenco di mediatori che le parti possono consultare per scegliere un mediatore privato. Tale elenco è disponibile all'indirizzo https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%E7%E3o/Lista-mediadores-privada_18.09.2020.pdf.

Mediazione pubblica

Per usufruire della mediazione pubblica, le parti dovrebbero contattare l'Ufficio per la risoluzione alternativa delle controversie della Direcção Geral da Política de Justiça (direzione generale per la Politica in materia di giustizia) e richiedere la pianificazione di una sessione preliminare di mediazione. È possibile fissare tale sessione telefonicamente, tramite posta elettronica oppure utilizzando il modulo elettronico messo a disposizione. In occasione della sessione preliminare di mediazione pubblica, le parti e il mediatore firmano un protocollo di mediazione. Sarà stabilito un periodo di tempo, saranno programmate le sessioni e spiegate le regole procedurali. Il costo della mediazione pubblica per questioni familiari è di 50 EUR per ciascuna parte, indipendentemente dal numero di sessioni programmate. Tale diritto di 50 EUR viene versato da ciascuna delle parti all'inizio della mediazione pubblica. Gli onorari dei mediatori che operano attraverso il sistema pubblico non sono pagati dalle parti. Sono pagati dalla direzione generale per la Politica in materia di giustizia, secondo un calendario legale.

Le sessioni di mediazione pubblica possono svolgersi presso i locali della direzione generale per la Politica in materia di giustizia oppure presso strutture messe a disposizione nel comune nel quale le parti risiedono.

Nella mediazione pubblica, le parti possono scegliere un mediatore da un elenco di mediatori pubblici selezionati. L'elenco dei mediatori pubblici è disponibile sul sito web di cui sopra. Se le parti non scelgono un mediatore, l'Ufficio per la risoluzione alternativa delle controversie della direzione generale per la Politica in materia di giustizia indica uno dei mediatori inclusi nell'elenco dei mediatori pubblici, in ordine sequenziale e tenendo conto della vicinanza alla zona di residenza delle parti. Di regola, questa nomina viene fatta per via elettronica.

Patrocinio a spese dello Stato

Se le parti hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato, il costo della mediazione può essere coperto da tale patrocinio.

Mediazione e udienze tecniche specializzate nel corso di procedimenti giudiziari

Se le parti rimettono la questione a una decisione da parte di un organo giurisdizionale, viene avviato un procedimento civile che disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale che inizia con l'organizzazione di una riunione con i genitori.

Laddove i genitori non riescano ad addivenire a un accordo durante tale riunione, il giudice sospende il procedimento per un periodo massimo di due o tre mesi, a seconda dei casi, e rinvia i genitori alla mediazione (qualora essi accettino di utilizzare tale metodo) oppure a un'udienza tecnica specializzata (che può essere imposta ai genitori come obbligatoria).

Al termine di tale periodo, il giudice viene informato dell'esito della mediazione o dell'udienza tecnica specializzata e fissa una data per la prosecuzione della riunione al fine di assicurare e/o omologare l'accordo.

Se al termine di tale fase i genitori non riescono a raggiungere un accordo, segue la fase contenziosa del procedimento: i genitori ricevono una notificazione che li invita a presentare le loro memorie e a produrre prove; questa fase è poi seguita da quella di indagine e dalla pronuncia della sentenza.

Le informazioni disponibili sulla mediazione sono reperibili all'indirizzo https://dgpj.justica.gov.pt/Resolucao-de-Litigios/Mediacao.

7 Se i genitori fanno ricorso all’autorità giudiziaria, su quali questioni relative ai figli il giudice può pronunciarsi?

Innanzitutto è importante sottolineare che in Portogallo, in caso di divorzio, separazione, annullamento del matrimonio e nei casi di assenza di matrimonio o di convivenza dei genitori, la decisione in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale va sempre presa considerando tre aspetti fondamentali: l'affidamento del minore, il regime di visita e le obbligazioni alimentari dovute al minore. In altre parole, l'obbligo di provvedere al sostentamento di un figlio minorenne è considerato rientrare nella responsabilità genitoriale e, in linea di principio, è disciplinato unitamente alle altre responsabilità incluse in tale ambito, sebbene in certi casi sia possibile proporre un'azione soltanto per stabilire e modificare le obbligazioni alimentari dovute a un figlio.

L'organo giurisdizionale può decidere in merito alle questioni seguenti:

  • istituzione di un tutore e definizione dell'amministrazione dei beni;
  • nomina di una persona incaricata di svolgere attività commerciali per conto del minore e, inoltre, nomina di un fiduciario che rappresenti il minore soggetto a responsabilità genitoriale in un contesto stragiudiziale;
  • disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale e conoscere in merito a questioni ad essa connesse;
  • definizione delle obbligazioni alimentari dovute ai figli minori o ai figli di età superiore a 18 anni o che hanno raggiunto l'emancipazione e che stanno continuando la loro istruzione accademica o professionale;
  • preparazione e pronuncia di sentenze in materia di esecuzione ed obbligazioni alimentari;
  • emissione di un ordine di consegna emesso da un giudice relativamente a un minore;
  • autorizzazione al rappresentante legale dei minori a compiere determinati atti, conferma di quelli che sono stati effettuati in assenza di autorizzazione e definizione di accordi per l'accettazione di regali;
  • decisioni in merito alla cauzione che i genitori devono prestare a favore dei loro figli minori;
  • emissione di un decreto di divieto totale o parziale e definizione dei limiti all'esercizio della responsabilità genitoriale;
  • verifica d'ufficio della maternità e paternità;
  • pronuncia di una decisione, in caso di disaccordo tra i genitori, sul nome e sui cognomi del minore;
  • definizione di un rapporto di apadrinhamento civil (affidamento civile) e revoca di tali decisioni;
  • disciplina delle interazioni del figlio con i fratelli e gli ascendenti;
  • in presenza di una tutela o di un'amministrazione dei beni: determinazione della remunerazione del tutore o dell'amministratore; presa di conoscenza della dispensa, dell'esonero o della revoca del tutore, dell'amministratore o di un membro del consiglio di famiglia; richiesta di presentazione ed emissione di un giudizio sui dati sulla situazione contabile; autorizzazione della sostituzione dell'ipoteca legale e determinazione del rafforzamento e della sostituzione della cauzione prestata; nonché nomina di un tutore ad hoc che rappresenti il minore in via stragiudiziale;
  • nomina di un tutore ad hoc che rappresenti il minore nel contesto di qualsiasi procedimento in materia di tutela;
  • decisione sul rafforzamento e sulla sostituzione della cauzione prestata a favore dei figli minori;
  • richiesta di presentazione di dati sulla situazione contabile da parte dei genitori ed emissione di un giudizio sugli stessi.

8 Se il tribunale dispone l’affidamento del minore in via esclusiva ad uno dei coniugi, questo significa che il coniuge affidatario potrà assumere decisioni concernenti il minore senza prima consultare l’altro genitore?

Di norma, no. Anche se l'affidamento di un figlio minore è assegnato soltanto a un genitore, la responsabilità genitoriale su questioni di particolare importanza per la vita di tale figlio ricade su entrambi i genitori, a meno che la sentenza non stabilisca che tale esercizio spetti esclusivamente a uno di essi (articolo 1906 del codice civile).

Per quanto concerne gli altri aspetti della domanda, la risposta è già stata trattata in maniera dettagliata nella risposta alla domanda 4.

9 Se il tribunale dispone l’affidamento congiunto del minore, cosa significa questo nella pratica?

In pratica, l'affidamento condiviso significa che:

  • la responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori che decidono in merito a questioni riguardanti la vita del figlio secondo le medesime condizioni che si applicavano quando erano sposati;
  • il figlio può risiedere alternativamente con ciascuno dei genitori.

10 Qual è il tribunale (o altra autorità) competente a decidere in materia di potestà genitoriale?

Metodi procedurali per intentare un'azione giudiziaria in materia di responsabilità genitoriale

Procedimenti in materia di assistenza e tutela

Se il minore si trova in una situazione che ne può mettere a repentaglio la sicurezza, la salute, l'insegnamento morale o l'istruzione e se l'esercizio della responsabilità genitoriale è limitato dall'applicazione di una delle misure di assistenza e tutela di cui alla risposta alla domanda 3, saranno avviati procedimenti in materia di assistenza e tutela che rientreranno nella competenza dei comitati per la tutela dei minori e dei giovani o in quella di organi giurisdizionali, a seconda dei casi.

Procedimenti in materia di tutela civile

Negli altri casi indicati nella risposta alla domanda 7, in relazione alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale, viene avviato un procedimento in materia di tutela civile, che rientra nelle competenze degli organi giurisdizionali.

Procedimenti di competenza degli uffici del registro civile

Nei casi in cui vi sia un accordo in merito alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale, allegato o meno a un accordo di separazione personale o di divorzio, viene depositato un caso presso l'ufficio del registro civile. Spetta all'ufficiale competente omologare l'accordo di responsabilità genitoriale dopo aver sentito il parere dell'ufficio del pubblico ministero.

Nota: quando il procedimento di divorzio viene avviato senza il consenso dell'altro coniuge, è competente l'organo giurisdizionale e il procedimento assume la forma di un procedimento di divorzio speciale senza il consenso dell'altro coniuge. Se nel corso del procedimento le parti raggiungono un accordo, l'organo giurisdizionale converte tale azione in un procedimento di divorzio consensuale e omologa gli accordi, compresi quelli relativi alla responsabilità genitoriale, qualora vi siano figli minori.

Formalità e documenti da allegare (variano a seconda della forma assunta dal caso e dell'autorità competente)

Procedimenti in materia di assistenza e tutela avviati presso il comitato per la tutela dei minori e dei giovani

  • Il procedimento inizia con la ricezione di una comunicazione scritta o con la registrazione di segnalazioni verbali o fatti dei quali il comitato è a conoscenza;
  • situazioni ad alto rischio possono essere segnalate da qualsiasi persona, dalle autorità competenti in materia di infanzia e gioventù, dal minore stesso, dai genitori, dal rappresentante legale o dalla persona che ha di fatto l'affidamento del minore;
  • il procedimento del comitato per la tutela comprende la raccolta di informazioni, lo svolgimento di indagini ed esami necessari e appropriati per stabilire la situazione, la definizione dei motivi della decisione, l'applicazione del provvedimento corrispondente e la sua attuazione;
  • il procedimento è organizzato in maniera semplificata nel contesto del quale gli atti e le indagini svolti o richiesti dal comitato per la tutela e che costituiscono la base per l'attuazione degli atti di cui al punto precedente sono registrati in ordine cronologico;
  • per quanto concerne ciascun procedimento, il processo decisionale è trascritto in forma sommaria, unitamente alla sua motivazione.

Procedimenti in materia di assistenza e tutela dinanzi a un organo giurisdizionale

  • Il procedimento inizia con la ricezione di una domanda iniziale presentata dall'ufficio del pubblico ministero, dai genitori, dal rappresentante legale, dai tutori di fatto o da un figlio di età superiore ai 12 anni;
  • il procedimento è costituito dalle fasi di indagine, procedimento giudiziario, decisione ed esecuzione del provvedimento;
  • non è obbligatorio per nessuna delle parti nominare un avvocato in prima istanza, tranne nelle situazioni seguenti, laddove l'organo giurisdizionale debba obbligatoriamente nominare un avvocato per il minore: quando gli interessi del minore sono in conflitto con quelli dei genitori, del rappresentante legale o del tutore; quando il minore lo richiede; nei procedimenti giudiziari nell'ambito dei quali il minore deve essere sempre rappresentato da un avvocato o da un rappresentante designato.

Procedimenti in materia di tutela civile

  • Il procedimento viene avviato su iniziativa dell'ufficio del pubblico ministero, del figlio di età superiore ai 12 anni, degli ascendenti, dei fratelli o del rappresentante legale del minore.
  • Spetta all'ufficio del pubblico ministero rappresentare il minore in aula, agire per suo conto, richiedere la disciplina della responsabilità genitoriale e difendere l'interesse superiore del minore.
  • Si tratta di un procedimento di giurisdizione volontaria che inizia con una domanda presentata presso un organo giurisdizionale e che comprende un'obiezione.
  • Laddove la legge non disponga altrimenti, è nella domanda e nell'obiezione che le parti devono presentare l'elenco dei testimoni e richiedere tutte le prove.
  • L'organo giurisdizionale è consigliato da gruppi tecnici multidisciplinari.
  • Il figlio ha il diritto ad essere sentito. A tal fine, il giudice valuta, mediante ordine, la capacità del figlio di comprendere le questioni e può fare affidamento su una consulenza tecnica.
  • Durante l'udienza, il giudice ascolta il figlio, le parti, i familiari e altre persone che ritiene opportuno sentire.
  • In qualsiasi fase del procedimento possono essere pronunciate decisioni preliminari e cautelari.
  • In qualsiasi fase del procedimento, il giudice può ordinare l'intervento dei servizi di mediazione pubblica o privata, a condizione che le parti concordino con il ricorso alla mediazione.
  • Nello specifico, nelle procedure che disciplinano la responsabilità genitoriale, viene organizzata una riunione con i genitori e, se i genitori non raggiungono un accordo durante tale riunione, l'organo giurisdizionale li rinvia alla mediazione (qualora essi accettino) oppure a un'udienza tecnica specialistica. Soltanto nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in tali modi, si procede con il resoconto dei fatti, l'indagine, l'udienza e la sentenza.
  • Le parti hanno il diritto di conoscere le informazioni fornite nella consulenza tecnica e altre prove e pareri inclusi nel procedimento; possono chiedere chiarimenti, aggiungere ulteriori prove o presentare domanda affinché vengano richieste informazioni. Il giudice può respingere tali richieste tramite un ordine non impugnabile qualora le giudichi non necessarie, impossibili da soddisfare o dilatorie.
  • L'udienza, quando ha luogo, viene sempre registrata.
  • Viene fornita la motivazione per la decisione del giudice.
  • È obbligatorio nominare un avvocato soltanto nella fase di appello. Tuttavia, in primo grado, la nomina di un avvocato per il minore è obbligatoria nei seguenti casi: quando gli interessi del minore e quelli dei genitori, del rappresentante legale o del tutore sono in conflitto; quando un minore dotato di adeguata maturità lo richiede all'organo giurisdizionale.
  • Salvo espressa disposizione contraria, è possibile impugnare le decisioni pronunciate come definitive o provvisorie riguardanti la domanda, la modifica o la cessazione di provvedimenti di tutela civile.
  • L'ufficio del pubblico ministero e le parti, i genitori, il rappresentante legale e chiunque detenga di fatto l'affidamento del minore, possono tutti effettuare tale impugnazione.
  • Le impugnazioni sono trattate e giudicate come avviene nei procedimenti civili, con un termine per la presentazione delle domande e della risposta fissato a 15 giorni.
  • Le impugnazioni hanno un effetto puramente devolutivo, a meno che l'organo giurisdizionale non decida diversamente.

Procedimenti di competenza degli uffici del registro civile

Nei casi in cui l'accordo sulla responsabilità genitoriale è allegato a un accordo di divorzio o di separazione personale, occorre presentare i documenti seguenti:

  • il procedimento di separazione personale o divorzio consensuale è avviato mediante una domanda firmata dai coniugi o dai loro rappresentanti presso l'ufficio del registro civile;
  • la domanda viene esaminata in relazione ai beni in comune, all'accordo sul divorzio, alle obbligazioni alimentari tra coniugi e alla designazione dell'abitazione familiare, oltre all'accordo sull'esercizio della responsabilità genitoriale qualora vi siano figli minori e non esista una precedente disciplina giudiziaria;
  • a seguito della domanda, viene consultata immediatamente e automaticamente la banca dati dell'ufficio del registro civile e i documenti necessari vengono inclusi nella banca dati al fine di convalidare il certificato di matrimonio delle parti interessate e la conclusione di qualsiasi accordo prematrimoniale dichiarato al conservatore, fatta eccezione per i casi in cui il regime patrimoniale dei coniugi è indicato nel certificato di matrimonio;
  • in seguito alla ricezione della domanda, il conservatore informa i coniugi dell'esistenza di servizi di mediazione familiare;
  • quando viene raggiunto un accordo sull'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione a figli minori, il caso viene rinviato al tribunal judicial de primeira instância (l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale regionale) competente per l'esame della questione all'interno della giurisdizione a cui appartiene l'ufficio del registro civile, affinché tale organo possa emettere una decisione sull'accordo entro 30 giorni;
  • se l'ufficio del pubblico ministero ritiene che l'accordo non tuteli adeguatamente gli interessi dei minori, i richiedenti possono modificare di conseguenza l'accordo o presentarne uno nuovo, nel qual caso tale accordo sarà riesaminato dall'ufficio del pubblico ministero;
  • se l'ufficio del pubblico ministero ritiene che l'accordo tuteli debitamente gli interessi dei minorenni o se i coniugi hanno modificato l'accordo secondo le istruzioni di tale ufficio, il conservatore verifica l'adempimento delle ipotesi statutarie ed è in grado di stabilire a tale fine l'esecuzione di atti e la produzione di qualsiasi prova necessaria e, successivamente, emette una decisione sul merito della domanda;
  • nei casi in cui i richiedenti non rispettano le modifiche indicate dall'ufficio del pubblico ministero e continuano a sostenere la loro intenzione di divorziare, il caso viene rinviato all'organo giurisdizionale del distretto al quale appartiene l'ufficio del registro civile.

Se i genitori, siano essi sposati o meno, desiderano disciplinare l'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto ai figli minori di entrambi oppure modificare un accordo già omologato, devono richiederlo presentando domanda in qualsiasi momento presso qualsiasi ufficio del registro civile. A tal fine, dovrebbero includere i documenti seguenti:

  • domanda di disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
  • accordo sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sulla responsabilità per i figli minori, firmato da entrambi i genitori o dai loro rappresentanti;
  • il conservatore esamina l'accordo e invita i genitori a modificarlo qualora non tuteli gli interessi dei minori;
  • l'accordo viene quindi rinviato all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale regionale competente in materia, nella zona di residenza del minore, affinché tale organo possa emettere una decisione entro 30 giorni;
  • se l'ufficio del pubblico ministero non formula obiezioni, il caso viene rinviato all'ufficio del registro civile dove il conservatore corrispondente omologa l'accordo;
  • le decisioni di omologazione hanno gli stessi effetti delle sentenze emesse da organo giurisdizionale.

Informazioni sulla competenza degli uffici del registro civile possono essere consultate all'indirizzo http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=581&tabela=leis.

Autorità alle quali le parti interessate devono fare riferimento (a seconda dei casi: gli organi giurisdizionali, i comitati per la tutela dei minori e dei giovani e gli uffici del registro civile)

Giurisdizione e competenza degli organi giurisdizionali

In materia di regolamentazione della responsabilità genitoriale, l'organo giurisdizionale competente è la sezione per la famiglia e i minori presso il tribunal de comarca (tribunale circoscrizionale). Nelle zone che non rientrano nella competenza dalla sezione per la famiglia e i minori, è competente la sezione civile locale presso il tribunale circoscrizionale o la sezione con competenza generica.

Per quanto concerne la giurisdizione si applicano le norme riportate in appresso:

  • è competente l'organo giurisdizionale del luogo di residenza del minore al momento dell'avvio del procedimento;
  • se la residenza del minore non è nota, è competente l'organo giurisdizionale del luogo di residenza dei titolari della responsabilità genitoriale;
  • se i titolari delle responsabilità genitoriali risiedono in luoghi diversi, ha giurisdizione l'organo giurisdizionale competente per il luogo di residenza della persona che esercita la responsabilità genitoriale;
  • in caso di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, è competente l'organo giurisdizionale del luogo di residenza della persona con la quale risiede il minore oppure, in caso di affidamento condiviso, l'organo giurisdizionale presso il quale è stata avviata l'azione giudiziaria inizialmente;
  • se una qualsiasi delle azioni riguarda due figli, figli dei medesimi genitori e residenti in distretti diversi, l'organo giurisdizionale competente è quello presso il quale è stata avviata l'azione giudiziaria inizialmente;
  • se una qualsiasi delle azioni riguarda più di due figli, figli dei medesimi genitori e residenti in distretti diversi, l'organo giurisdizionale competente è quello del luogo presso il quale risiede il maggior numero di figli;
  • se, al momento dell'avvio del procedimento giudiziario, il minore risiede all'estero e l'organo giurisdizionale portoghese è competente a livello internazionale, l'organo giurisdizionale competente per l'esame e la decisione in merito al caso è quello del luogo di residenza della parte ricorrente o della parte convenuta;
  • quando la parte ricorrente e la parte convenuta risiedono all'estero e l'organo giurisdizionale portoghese ha giurisdizione a livello internazionale, il caso viene esaminato dal Juízo de Família e Menores de Lisboa (Sezione per la famiglia e i minori di Lisbona), nel distretto giudiziario di Lisbona;
  • fatte salve le norme sulle azioni correlate e le disposizioni di leggi specifiche, qualsiasi variazione dei fatti che si verifichi successivamente all'avvio del procedimento è irrilevante.

Giurisdizione e competenza dei comitati per la tutela dei minori e dei giovani

I comitati per la tutela dei minori e dei giovani sono competenti in materia di procedimenti relativi all'assistenza e alla tutela di minori e giovani a rischio, laddove vi sia un accordo tra i genitori e il minore non sollevi alcuna obiezione. Il comitato per la tutela avente sede nel luogo di residenza del minore al momento della notificazione della situazione è competente per l'applicazione dei provvedimenti di assistenza e tutela.

Per quanto concerne la giurisdizione si applicano le norme riportate in appresso:

  • se la residenza del minore o del giovane non è nota e non può essere determinata, è competente il comitato per la tutela del luogo in cui si trova il minore;
  • fatte salve le disposizioni di cui al punto precedente, il comitato per la tutela del luogo nel quale si trova il minore deve adottare i provvedimenti ritenuti urgenti e quelli considerati necessari per la tutela immediata del minore;
  • se, in seguito all'applicazione di una misura non di tutela, il minore cambia residenza per più di tre mesi, il caso viene deferito al comitato per la tutela presso la nuova zona di residenza;
  • l'attuazione di un provvedimento di assistenza e di affidamento non comporta il cambiamento di residenza del minore o del giovane;
  • il comitato per la tutela avente competenza territoriale nella zona del comune o del distretto del luogo di affidamento del minore o del giovane coopererà con il comitato che ha applicato il provvedimento di assistenza e tutela nella massima misura necessaria al fine di dare seguito in maniera efficace al provvedimento applicato, come richiesto a tale scopo.

Competenza e giurisdizione degli uffici del registro civile

A seconda della questione in esame, gli uffici del registro civile sono competenti per l'omologazione dell'accordo relativo alla responsabilità genitoriale, sia esso presentato separatamente o allegato a domande di divorzio o di separazione personale consensuale.

A seconda della questione in esame, gli uffici del registro civile sono competenti per il trattamento e la decisione di procedimenti di divorzio o separazione personale consensuale, nonché per l'omologazione degli accordi relativi alla responsabilità genitoriale ad essi collegata.

Le norme in materia di competenza territoriale non si applicano agli uffici del registro civile. In altre parole, le parti possono fare riferimento a qualsiasi ufficio del registro civile.

Competenza nel contesto di azioni correlate

  • Se, in relazione allo stesso minore, vengono avviati separatamente un procedimento per la tutela civile e uno per l'assistenza e la tutela, nonché procedimenti dinanzi il comitato per la tutela dei minori e dei giovani, oppure un procedimento per la tutela in materia di istruzione, tali procedimenti devono essere trattati come una causa riunita, indipendentemente dal loro status e l'organo giurisdizionale competente per l'esame di tali procedimenti sarà quello presso il quale è stato avviato il primo procedimento;
  • le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano ai provvedimenti in materia di tutela civile relativi alla verifica automatica della maternità o della paternità o a quelli che rientrano nella competenza degli uffici del registro civile o a quelli che riguardano più di un figlio;
  • in caso di divorzio o di separazione personale, i procedimenti destinati a disciplinare l'esercizio della responsabilità genitoriale, la prestazione di obbligazioni alimentari e il divieto dell'esercizio della responsabilità genitoriale vengono riuniti a tale azione di divorzio o separazione.

Laddove il procedimento di tutela civile riguardi più di un figlio è possibile avviare un unico procedimento e, laddove siano stati avviati procedimenti diversi, essi possono essere tutti riuniti al procedimento che è stato avviato per primo, qualora le relazioni familiari lo giustifichino.

11 Qual è la procedura applicabile in questi casi? Esiste una procedura di urgenza?

Il procedimento è già stato indicato nella risposta alla domanda 10.

I casi di assistenza e tutela e quelli di tutela civile possono essere trattati come procedimenti urgenti quando un ritardo potrebbe avere ripercussioni negative sugli interessi del minore. In questo caso, tali procedimenti continuano a essere trattati anche durante le vacanze giudiziarie.

In ogni caso, in situazioni di urgenza è possibile applicare misure provvisorie.

In particolare, sono previsti i procedimenti giudiziari urgenti seguenti:

  • su richiesta dell'ufficio del pubblico ministero, l'organo giurisdizionale, una volta informato delle circostanze che rappresentano un pericolo per la vita o l'integrità fisica o mentale del minore, emette una decisione provvisoria entro 48 ore che conferma i provvedimenti adottati per la protezione immediata del minore, applica eventuali misure di assistenza e tutela previste dalla legge oppure determina cosa sia opportuno per il futuro del minore;
  • a tal fine, l'organo giurisdizionale svolge indagini sommarie e indispensabili e ordina l'adozione delle misure necessarie per garantire che sia data esecuzione alle sue decisioni; inoltre può avvalersi delle autorità di polizia e consentire alle persone incaricate dell'esecuzione delle sue decisioni di avere accesso a qualsiasi abitazione durante il giorno.

Inoltre, sono previsti i procedimenti urgenti non giudiziari seguenti:

  • qualora vi sia un pericolo per la vita o l'integrità fisica o mentale del minore e in assenza di consenso da parte di coloro che detengono la responsabilità genitoriale o di coloro che ne detengono di fatto l'affidamento, qualsiasi autorità competente in materia di minori e giovani oppure qualsiasi comitato per la tutela dei minori e dei giovani adotta le misure appropriate per la tutela immediata del minore e richiede l'intervento dell'organo giurisdizionale o della polizia;
  • l'autorità che interviene notifica immediatamente all'ufficio del pubblico ministero oppure, qualora ciò non sia possibile, vi provvede appena possibile;
  • fino al momento in cui l'organo giurisdizionale è in grado di intervenire, la polizia preleva il minore o il giovane dal luogo di pericolo nel quale si trova e gli garantisce una protezione urgente presso una casa-famiglia, presso le strutture degli organismi competenti in materia di minori e giovani o presso un altro luogo adatto;
  • l'ufficio del pubblico ministero, dopo aver ricevuto una notificazione da una qualsiasi delle autorità di cui sopra, richiede immediatamente all'organo giurisdizionale competente di intraprendere un'azione giudiziaria urgente.

12 È possibile ottenere il patrocinio a spese dello Stato per coprire i costi del procedimento?

Sì, il patrocinio a spese dello Stato è disponibile per i procedimenti dinanzi all'organo giurisdizionale e all'ufficio del registro civile.

13 È possibile proporre appello avverso una decisione sulla potestà genitoriale?

Sì, secondo le modalità già indicate nella risposta alla domanda 10.

14 In certi casi potrebbe essere necessario rivolgersi ad un giudice o ad altra autorità per avere una decisione sulla potestà genitoriale da far valere come titolo esecutivo? Quali procedure si applicano in tali casi?

Violazione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale

Se, in relazione alla situazione di un figlio, uno dei genitori o una terza parte alla quale tale figlio è stato affidato non rispetta ciò che è stato concordato o deciso, l'organo giurisdizionale può, di propria iniziativa, su richiesta dell'ufficio del pubblico ministero o dell'altro genitore:

  • ordinare l'adozione di provvedimenti necessari per garantire l'esecuzione della decisione;
  • ordinare una sanzione fino a 20 unità di conto (nel 2020 il valore di un'unità di conto era di 102,00 EUR);
  • e, dopo aver verificato le rispettive ipotesi, ordinare alla parte inadempiente di versare un risarcimento a favore del figlio, del genitore richiedente o di entrambi.

Se l'accordo è stato omologato da un organo giurisdizionale o quest'ultimo ha pronunciato la sua decisione, la richiesta viene trattata come una riunione al procedimento nel contesto del quale tale accordo era stato stipulato oppure nell'ambito del quale era stata emessa una decisione, motivo per cui viene presentata un'istanza all'organo giurisdizionale corrispondente per richiedere conferma del fatto che, ai sensi delle norme in materia di competenza e giurisdizione, detto organo sia competente per esaminare la violazione.

In seguito al trattamento della richiesta o alla riunione della stessa al procedimento, il giudice convoca i genitori a una riunione o, in casi eccezionali, notifica al convenuto di dichiarare la sua posizione entro cinque giorni secondo quanto quest'ultimo ritiene opportuno.

In occasione della riunione, i genitori possono acconsentire a modificare quanto stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale, tenendo conto degli interessi del figlio.

In caso di inosservanza del regime di visita, qualora la parte convenuta non partecipi alla riunione, non presenti memorie o qualora le sue memorie siano manifestamente infondate, l'organo giurisdizionale può ordinare la consegna del minore affinché il regime di visita possa essere rispettato, specificando dove dovrebbero svolgersi le visite e prevedendo la presenza di consulenti tecnici dell'organo giurisdizionale stesso.

Alla parte convenuta viene notificato l'ordine di rilasciare il figlio secondo le modalità stabilite, pena l'imposizione di una sanzione pecuniaria.

Qualora non venga convocata una riunione o i genitori non riescano a raggiungere un accordo, il giudice rinvia le parti alla mediazione (se i genitori acconsentono a ricorrervi) oppure ad un'udienza tecnica specializzata e successivamente pronuncia una decisione.

Nel caso in cui venga imposta una sanzione pecuniaria e quest'ultima non venga saldata entro 10 giorni, ha luogo un'esecuzione che viene riunita al procedimento corrispondente.

Questi procedimenti sono disciplinati dal quadro giuridico della procedura di tutela civile, approvato dalla legge n. 141/2015 dell'8 settembre 2015, consultabile all'indirizzo http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=2428A0048&nid=2428&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo.

Esecuzione per obbligazioni alimentari

Al fine di far rispettare le disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, possono essere utilizzati tre mezzi alternativi: l'udienza per violazione della responsabilità genitoriale, di cui sopra; l'udienza preliminare all'esecuzione per il soddisfacimento delle obbligazioni alimentari, come indicato in appresso; oppure l'esecuzione speciale per obbligazioni alimentari, illustrata di seguito.

Udienza preliminare all'esecuzione per il recupero delle obbligazioni alimentari dovute (articolo 48 del quadro giuridico della procedura di tutela civile)

Quando la persona che è tenuta per legge a corrispondere obbligazioni alimentari non versa gli importi dovuti entro 10 giorni dalla data in cui questi ultimi diventano esigibili, si applica quanto segue:

  • se la persona è un dipendente del settore pubblico, gli importi corrispondenti sono detratti nel momento in cui diventano esigibili, su richiesta dell'organo giurisdizionale indirizzata al datore di lavoro del settore pubblico di tale persona;
  • se la persona è un dipendente stipendiato, gli importi vengono detratti dai guadagni o dallo stipendio e di conseguenza al datore di lavoro corrispondente viene notificato di procedere a tali detrazioni e tale datore di lavoro assumerà il ruolo di depositario;
  • se una persona riceve affitti, pensioni, sussidi, commissioni, percentuali, emolumenti, indennità di fine rapporto, contributi o redditi analoghi, la detrazione viene effettuata da tali rate nel momento in cui esse devono essere pagate o accreditate, effettuando le necessarie richieste o notifiche nell'ambito delle quali i destinatari di queste ultime assumono il ruolo di depositari.

Gli importi detratti riguardano anche gli importi delle obbligazioni alimentari precedentemente maturati e vengono corrisposti direttamente alle persone beneficiarie di tali obbligazioni.

Esecuzione speciale per obbligazioni alimentari

Nel caso in cui le obbligazioni alimentari siano dovute a minori, il creditore di alimenti può, in alternativa, proporre un'azione di esecuzione speciale per obbligazioni alimentari, come previsto dall'articolo 933 del Código de Processo Civil (codice di procedura civile). Di conseguenza, nel contesto di una singola azione, il creditore può recuperare integralmente gli importi esigibili, quelli scaduti o quelli che diventeranno esigibili. Nell'ambito di un'azione di esecuzione, il creditore di una somma dovuta per il mantenimento può avvalersi di mezzi di esecuzione più ampi, quali il pignoramento e la costituzione in pegno di redditi.

Nel procedimento speciale per l'esecuzione di crediti derivanti da obbligazioni alimentari, il ricorrente può chiedere che gli sia assegnata una quota degli importi, dei salari o delle pensioni percepiti dalla controparte, o che gli siano consegnati redditi del debitore. Tale aggiudicazione o pegno ha luogo indipendentemente dal pignoramento e si tratta di provvedimenti destinati a coprire il pagamento di importi scaduti e di quelli che diventeranno esigibili.

Quando la parte creditrice richiede l'aggiudicazione di importi, stipendi o pensioni, il soggetto competente per il versamento di tali somme o per il trattamento dei rispettivi pagamenti riceverà una notificazione che lo informa di versare la parte aggiudicata di tali somme direttamente alla parte creditrice. L'importo aggiudicato deve essere versato mensilmente sul conto bancario della parte creditrice che deve fornire il numero di conto nella domanda iniziale.

Se la domanda presentata richiede la costituzione di un pegno sul reddito, è necessario specificare i beni ai quali tale pegno si riferisce, e l'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione ordinerà che tali beni siano considerati sufficienti per costituire un pegno destinato a soddisfare le obbligazioni alimentari scadute e che diventeranno esigibili.

Il creditore di alimenti può comunque richiedere il pignoramento di beni del debitore di alimenti. Tale pignoramento può riguardare beni mobili e immobili, depositi bancari, diritti di credito, stabilimenti commerciali o quote societarie.

Se i beni pignorati vengono venduti per estinguere un debito alimentare, la restituzione dell'eccedenza al debitore di alimenti non dovrebbe essere ordinata a meno che il pagamento delle obbligazioni alimentari che diventeranno esigibili sia assicurato in misura ritenuta appropriata dall'organo giurisdizionale, salvo il caso in cui venga fornita una fideiussione o un'altra garanzia adeguata.

Il debitore dovrebbe essere citato solo dopo che abbia avuto luogo il pignoramento, l'assegnazione o la consegna. L'impugnazione da parte del debitore di alimenti dell'esecuzione o del pignoramento non sospende l'esecuzione.

Qualora venga presentata un'istanza di modifica o di cessazione dei pagamenti di obbligazioni alimentari mentre è in corso un'esecuzione speciale per obbligazioni alimentari, tale istanza viene riunita all'esecuzione.

La versione attuale del codice di procedura civile può essere consultata all'indirizzo http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1959&tabela=leis.

15 In che modo si deve agire per far riconoscere ed eseguire in questo Stato membro una decisione sulla responsabilità genitoriale emessa dal giudice di un altro Stato membro?

Riconoscimento

Il riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale resa in un altro Stato membro vincolato dal regolamento n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 (in appresso: il regolamento Bruxelles II bis), è automatico. In altre parole, non è necessario seguire nessun iter speciale affinché la decisione sia riconosciuta.

Ai fini dell'esecuzione in Portogallo di una decisione in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del regolamento Bruxelles II bis resa in un altro Stato membro, la parte interessata deve proporre un'azione giudiziaria per ottenere una dichiarazione di esecutività di tale decisione.

Vi sono tuttavia due casi previsti dall'articolo 40 del regolamento Bruxelles II bis nei quali una domanda di dichiarazione di esecutività non è necessaria e il certificato rilasciato dall'organo giurisdizionale di origine a norma del regolamento Bruxelles II bis è sufficiente per dare esecuzione in Portogallo a una sentenza emessa in un altro Stato membro. Ciò accade nelle decisioni seguenti: decisioni riguardanti diritti di visita e decisioni che ordinano il ritorno del minore rese dall'organo giurisdizionale competente a seguito di una decisione di non ritorno emessa ai sensi dell'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Competenza territoriale per la domanda di esecutività

La competenza territoriale per la domanda di dichiarazione di esecutività è stabilita nel regolamento Bruxelles II bis come segue: la domanda deve essere presentata dinanzi all'organo giurisdizionale della zona di residenza del debitore di alimenti; oppure della zona di residenza del minore creditore delle obbligazioni alimentari; oppure, in assenza di uno qualsiasi di questi criteri di collegamento, del luogo di esecuzione.

Requisiti e documenti che devono accompagnare la domanda di esecutività

I requisiti e i documenti che devono accompagnare la domanda di esecutività sono stabiliti nel regolamento Bruxelles II bis. In sintesi, la parte esecutante deve allegare quanto segue alla domanda di esecutività: una copia conforme della sentenza, il certificato della decisione emesso utilizzando l'allegato II del regolamento Bruxelles II bis; nel caso di una decisione pronunciata in assenza della parte convenuta o contestata da quest'ultima, la prova del fatto che la parte convenuta sia stata citata in giudizio o che abbia accettato in maniera inequivocabile la decisione.

Procedura applicabile alla domanda di esecutività prevista dal regolamento Bruxelles II bis

La procedura applicabile è disciplinata dalle norme stabilite nel regolamento Bruxelles II bis e, per eventuali aspetti non previsti da tale regolamento, dalle norme interne della procedura civile portoghese.

Di conseguenza, dal regolamento Bruxelles II bis risulta che la decisione di esecutività non è preceduta da un procedimento in contraddittorio e che la domanda può essere respinta soltanto per uno dei motivi previsti da tale regolamento. Ciascuna delle parti può proporre un'opposizione contro la decisione di esecutività entro i termini previsti dal regolamento Bruxelles II bis. L'organo giurisdizionale portoghese può decidere che la sentenza straniera è parzialmente esecutiva, ma non può esaminarla nel merito.

Norme portoghesi di procedura civile applicabili

La domanda di esecutività deve essere presentata presso la sezione per la famiglia e i minori del tribunale circoscrizionale. In assenza di una tale sezione, la domanda va presentata alla sezione civile locale presso il tribunale circoscrizionale o alla sezione avente competenza generica.

L'azione giudiziaria assume la forma di un'azione dichiarativa comune, come previsto dal Código de Processo Civil (codice di procedura civile) portoghese, nel rispetto delle specifiche stabilite nel regolamento Bruxelles II bis.

Poiché un'opposizione è sempre ammissibile, indipendentemente dal valore, la nomina di un avvocato è obbligatoria.

L'ufficio del pubblico ministero può agire in difesa degli interessi del minore.

Nella domanda iniziale, la parte istante deve:

  • nominare l'organo giurisdizionale e la sezione corrispondente presso i quali viene intentata l'azione giudiziaria e identificare le parti, indicandone nomi, indirizzi o sedi centrali e, ove possibile, numeri di identificazione civile e fiscale, occupazioni e luoghi di lavoro;
  • indicare il domicilio professionale del rappresentante legale;
  • indicare la forma del procedimento giudiziario;
  • delineare i fatti essenziali che costituiscono il motivo per l'azione e i punti di diritto che costituiscono la base per tale azione;
  • formulare la domanda;
  • dichiarare il valore dell'opposizione;
  • designare l'ufficiale giudiziario di esecuzione incaricato per la citazione o il rappresentante giudiziario che ne è responsabile;
  • richiedere l'assunzione di prove, in questo caso il corpus di informazioni previsto dal regolamento Bruxelles II bis che deve accompagnare la richiesta;
  • allegare un documento comprovante il pagamento delle spese di giudizio dovute o la concessione di un patrocinio a spese dello Stato quale rinuncia a tale pagamento, compresi i casi in cui tale rinuncia sia stata concessa nello Stato membro di origine.

La domanda e i documenti iniziali sono presentati elettronicamente dai rappresentanti legali utilizzando il sistema informatico messo a disposizione a sostegno dell'attività degli organi giurisdizionali, accessibile dalla pagina https://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

Il medesimo iter si applica quando l'azione è promossa dall'ufficio del pubblico ministero in difesa degli interessi del minore. L'ufficio del pubblico ministero è esentato da costi quando agisce in difesa degli interessi di un minore.

Per accedere al sistema informatico, gli avvocati, gli avvocati tirocinanti e i consulenti legali devono essere registrati presso l'ente responsabile della gestione dell'accesso a tale sistema informatico.

Ogniqualvolta una domanda non comporta la nomina di un rappresentante e la parte non è assistita oppure quando la parte è assistita da un rappresentante ma vi è un motivo giustificabile che impedisce a quest'ultimo di svolgere atti processuali per via elettronica, la domanda e i documenti iniziali possono essere inviati in uno dei seguenti modi:

  • consegna al cancelliere, laddove la data di consegna sia considerata la data dell'atto processuale;
  • consegna tramite posta raccomandata, laddove la data del timbro postale registrato sia considerata valida come data dell'atto processuale;
  • consegna a mezzo fax, laddove la data di invio sia considerata la data dell'atto processuale.

La domanda iniziale e i documenti che la accompagnano, una volta ricevuti presso l'organo giurisdizionale, vengono registrati ufficialmente e distribuiti. Il giudice verifica che siano presenti tutte le informazioni necessarie e che non vi siano motivi di rifiuto, come previsto dal regolamento Bruxelles II bis, e dichiara l'esecutività della decisione. La decisione sull'esecutività viene quindi notificata alle parti.

16 A quale giudice di questo Stato membro occorre rivolgersi per opporsi al riconoscimento di una decisione sulla responsabilità genitoriale emessa dal giudice di un altro Stato membro? Quale procedura si applica in questi casi?

L'articolo 21 del regolamento Bruxelles II bis prevede la possibilità che una parte interessata chieda in uno Stato membro una dichiarazione di non riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale rilasciata in un altro Stato membro.

In questo caso, l'organo giurisdizionale che tale parte dovrebbe adire in Portogallo e le norme procedurali applicabili sono quelle indicate nella risposta alla domanda 15, con il chiarimento seguente: si tratta di un'azione comune di estinzione di un debito. Ciò ha conseguenze per quanto concerne le norme in materia di onere della prova, poiché, ai sensi del diritto portoghese, nelle azioni di estinzione di un debito, spetta alla parte convenuta provare i fatti che costituiscono il diritto asserito.

17 A quale diritto deve fare riferimento il giudice in un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, in cui il minore o le parti non risiedono in questo Stato membro oppure hanno cittadinanze diverse?

I rapporti tra genitori e figli sono disciplinati:

  • dalla legge nazionale comune dei genitori;

o, in sua assenza,

  • dalla legge del luogo di residenza abituale comune dei genitori;

oppure, se i genitori risiedono abitualmente in Stati diversi,

  • dalla legge personale del figlio.

La legge personale è quella corrispondente alla cittadinanza del soggetto. Nel caso di apolidi, la loro legge personale è quella del loro luogo di residenza. Tuttavia, qualora l'apolide sia un minore o una persona soggetta a interdizione, la legge personale è quella del suo domicilio legale.

Nota:

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Ultimo aggiornamento: 11/08/2021

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