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Responsabilità genitoriale - diritti di affidamento e visita dei figli

Portogallo
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Qual é il significato nella pratica della nozione di "potestà genitoriale"? Quali sono i diritti e i doveri del titolare della potestà genitoriale?

La responsabilità genitoriale prevede l'assegnazione di poteri e doveri ai genitori in relazione ai loro figli. I figli sono soggetti alla responsabilità genitoriale fino al raggiungimento della maggiore età o all'emancipazione (articolo 1877 del codice civile). La maggiore età si raggiunge a 18 anni. I minori che hanno raggiunto l'età di 16 anni possono raggiungere l'emancipazione qualora contraggano matrimonio (articolo 132 del codice civile).

La responsabilità genitoriale comprende i seguenti poteri e doveri dei genitori in relazione ai loro figli (articoli da 1877 a 1920-C del codice civile):

  • educazione dei figli fornendo loro una formazione generale e professionale, in particolare a favore dei figli con disabilità fisiche e mentali;
  • nel rispetto dei mezzi dei quali i genitori dispongono, promozione dello sviluppo fisico e mentale dei figli;
  • sostentamento a favore dei figli e copertura delle spese relative alla loro sicurezza, salute ed istruzione;
  • rappresentanza dei figli;
  • esercizio della funzione di amministratore dei beni dei figli con la stessa cura con la quale si amministrano i propri;
  • custodia dei figli e determinazione della loro residenza;
  • assicurazione del ritorno dei figli, ricorrendo a un'autorità pubblica se necessario, qualora questi lascino l'abitazione dei genitori o siano stati allontanati dalla stessa;
  • decisione in merito all'educazione religiosa dei figli di età inferiore ai 16 anni;
  • a seconda della maturità dei figli, considerazione dei loro punti di vista su importanti questioni familiari e riconoscimento della loro autonomia nell'organizzare la propria vita.

D'altra parte:

  • i figli sono tenuti a obbedire ai loro genitori;
  • i figli non possono lasciare l'abitazione dei genitori o la casa che i genitori hanno destinato loro, né essere allontanati dalla stessa;
  • i genitori non sono tenuti a provvedere al sostentamento dei loro figli o a coprire i costi della loro sicurezza, salute e istruzione nella misura in cui i figli siano in grado di coprire essi stessi tali costi utilizzando i proventi derivanti dal loro lavoro che essi svolgono o qualsiasi altro reddito;
  • i genitori possono utilizzare il reddito derivante dai beni dei figli per coprire le spese relative al sostentamento, alla sicurezza, alla salute e all'istruzione dei figli, nonché, entro limiti ragionevoli, altri bisogni della vita familiare;
  • i genitori non sono tenuti a farsi garanti, in veste di amministratori, dei beni dei loro figli, fatta eccezione per il caso in cui ciò riguardi valori mobiliari e il giudice, in ragione del valore dei beni interessati, lo ritenga necessario.

2 Come regola generale, chi ha la potestà genitoriale sul figlio minore?

Di regola, la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ricade sui genitori (articolo 1901 del codice civile).

I genitori esercitano la responsabilità genitoriale di comune accordo. In assenza di accordo su questioni di particolare importanza, uno dei due genitori può rivolgersi al giudice il quale tenterà una conciliazione e, se la conciliazione non è possibile, ascolterà il figlio prima di decidere, fatta eccezione nei casi in cui gravi circostanze lo sconsiglino.

Quando la filiazione viene stabilita soltanto in relazione a uno dei genitori, la responsabilità genitoriale può essere assegnata tramite decisione di un giudice al coniuge o al partner registrato di tale genitore, i quali la eserciteranno quindi congiuntamente; l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale in questo caso dipende dalla presentazione di un'istanza a tal fine da parte del genitore e del suo coniuge o partner registrato (articolo 1904-A del codice civile).

3 Se i genitori sono incapaci o non desiderano esercitare la potestà genitoriale, un’altra persona può essere nominata al loro posto?

Sì, alle seguenti condizioni.

Impossibilità di uno o entrambi i genitori (articolo 1903 del codice civile):

Quando uno dei genitori non è in grado di esercitare le responsabilità genitoriale a causa di assenza, incapacità o altro impedimento decretato da un giudice, l'altro genitore deve esercitare tale responsabilità. Se l'altro genitore è impossibilitato a farlo in ragione di una decisione giudiziaria, la responsabilità deve essere esercitata dalle seguenti persone in ordine di preferenza (articolo 1903 del codice civile):

  • il coniuge o il partner registrato di uno dei due genitori;
  • un membro della famiglia di uno dei due genitori.

Tali norme si applicano mutatis mutandis anche nel caso in cui la filiazione sia stabilita nei confronti di uno soltanto dei genitori.

4 Se i genitori divorziano o si separano, le modalità di esercizio della potestà genitoriale come sono regolate per il futuro?

L'esercizio della responsabilità genitoriale in caso di divorzio, separazione personale, dichiarazione di nullità o annullamento del matrimonio è disciplinato secondo i principi riportati in appresso (articolo 1906 del codice civile).

  • La responsabilità genitoriale in merito a questioni di particolare importanza per la vita dei figli è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori in conformità dei termini del matrimonio, fatta eccezione per i casi di manifesta urgenza, nel contesto dei quali entrambi i genitori possono agire disgiuntamente, informando l'altro genitore il prima possibile;
  • quando l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale in merito a questioni di particolare importanza per la vita dei figli è ritenuto contrario agli interessi dei minori, il giudice stabilisce, tramite una decisione motivata, che tale responsabilità debba essere esercitata da uno dei genitori;
  • l'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alle attività quotidiane dei figli ricade sul genitore con il quale essi risiedono abitualmente o sul genitore presso il quale stanno temporaneamente soggiornando; tuttavia, quest'ultimo, nell'esercizio delle sue responsabilità, non dovrebbe agire in contrasto con gli orientamenti educativi più rilevanti definite dal genitore con il quale i figli risiedono abitualmente;
  • il genitore al quale spetta l'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alle attività quotidiane può agire autonomamente oppure delegare tale esercizio;
  • il giudice stabilisce i diritti di residenza e di visita dei figli sulla base degli interessi di questi ultimi, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, ossia di qualsiasi accordo dei genitori e della volontà espressa da ciascuno di essi di promuovere le normali relazioni dei figli con l'altro genitore;
  • il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale, in toto o in parte, ha il diritto di essere informato su come viene esercitata tale responsabilità, in particolare per quanto concerne l'istruzione e le condizioni di vita dei figli;
  • il giudice decide sempre in conformità degli interessi dei figli, tra i quali rientrano il mantenimento di uno stretto rapporto con entrambi i genitori, la promozione e l'accoglimento di accordi oppure l'adozione di decisioni che favoriscono ampie opportunità di contatto con entrambi i genitori e la condivisione della responsabilità tra questi ultimi.

5 Se i genitori concludono un accordo sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale, quali sono le formalità da rispettare perchè l’accordo sia per loro vincolante?

Affinché un accordo sulla responsabilità genitoriale sia legalmente vincolante, esso deve essere omologato dal giudice o dal conservatore dell'ufficio di stato civile, secondo una delle forme indicate nelle risposte alle domande 6 e 10.

6 Se i genitori non raggiungono un accordo sulle questioni relative all’esercizio della potestà genitoriale, quali sono i mezzi alternativi di soluzione delle controversie?

Le parti possono ricorrere a mezzi alternativi per risolvere il conflitto, tanto prima di richiedere l'intervento di un giudice quanto nel corso di un'azione in giudizio.

Mediazione prima dell'intervento di un giudice

Prima di avviare un procedimento giudiziario dinanzi a un giudice, i genitori possono ricorrere alla mediazione familiare pubblica o privata per raggiungere un accordo sulla responsabilità genitoriale.

In Portogallo la mediazione è volontaria. Le parti coinvolte in una controversia familiare in merito ai loro figli possono ricorrere, previo accordo, alla mediazione familiare pubblica o privata prima di intentare un'azione giudiziaria. In seguito all'avvio di un procedimento giudiziario, il giudice può comunque deferire le parti a una mediazione, tuttavia non può imporlo qualora le parti non siano d'accordo o vi si oppongano.

Omologazione obbligatoria dell'accordo

Dopo a mediazione, una volta raggiunto un accordo, affinché sia vincolante e applicabile, le parti devono chiederne l'omologazione al giudice o al conservatore dell'ufficio di stato civile, a seconda dei casi.

I casi relativi a questioni familiari che rientrano nella competenza del conservatore dell'ufficio di stato civile richiedono il previo accordo delle parti; altrimenti rientrano nella competenza dei giudici (articolo 12 del decreto legge n. 272/2001 del 13 ottobre 2001 - Procedimenti soggetti alla competenza degli uffici dei pubblici ministeri e degli uffici di stato civile).

Gli uffici di stato civile sono competenti per l'omologazione dell'accordo per quanto concerne la responsabilità genitoriale soltanto quando è allegato a un accordo per un divorzio o una separazione personale consensuale. Prima dell'omologazione da parte del conservatore, l'ufficio del pubblico ministero esprime un parere sull'accordo nella misura in cui esso riguardi la responsabilità genitoriale relativa a figli minori.

Qualora la mediazione familiare abbia luogo prima che venga promossa un'azione giudiziaria e sia intesa unicamente a definire la responsabilità genitoriale in relazione a figli minori (senza che l'accordo sia allegato a un accordo di divorzio o di separazione personale), le parti devono richiedere l'omologazione di tale accordo da parte del giudice competente.

Mediazione privata

Qualora facciano ricorso alla mediazione privata, le parti dovranno pagare l'onorario del mediatore. Il costo di tale onorario, le norme e le tempistiche della mediazione sono stabiliti nel protocollo di mediazione firmato dalle parti e dal mediatore all'inizio della mediazione stessa. Il ministero della Giustizia stila un elenco di mediatori che le parti possono consultare per scegliere un mediatore privato. Tale elenco è disponibile all'indirizzo:

https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%C3%A7%C3%A3o/Lista_mediadores_SMF_22.06.2022.pdf?ver=pOryP-EUHyj3-8mw8cJ_Kw%3d%3d

Mediazione pubblica

Per usufruire della mediazione pubblica, le parti devono contattare l'Ufficio per la risoluzione alternativa delle controversie della direzione generale per la Politica in materia di giustizia (Direcão Geral da Política de Justiça) e richiedere la pianificazione di una sessione preliminare di mediazione. Ciò può avvenire telefonicamente, tramite posta elettronica oppure utilizzando il modulo elettronico disponibile all'indirizzo http://smf.mj.pt/. In occasione della sessione preliminare di mediazione pubblica, le parti e il mediatore firmano un protocollo di mediazione. Sarà stabilita una durata, saranno programmate le sessioni e spiegate le norme procedurali. Il costo della mediazione pubblica per questioni familiari è di 50 EUR per ciascuna parte, indipendentemente dal numero di sessioni programmate. Tale diritto di 50 EUR è versato da ciascuna delle parti all'inizio della mediazione pubblica. Gli onorari dei mediatori che operano attraverso il sistema pubblico non sono pagati dalle parti. Sono pagati dalla direzione generale per la Politica in materia di giustizia, secondo un calendario legale.

Le sessioni di mediazione pubblica possono svolgersi presso i locali della direzione generale per la Politica in materia di giustizia oppure presso strutture messe a disposizione nel comune nel quale le parti risiedono.

Nella mediazione pubblica, le parti possono scegliere un mediatore da un elenco di mediatori pubblici selezionati. L'elenco dei mediatori pubblici è disponibile sul sito web di cui sopra.

Elenco dei mediatori del sistema di mediazione familiare.

Se le parti non scelgono un mediatore, l'Ufficio per la risoluzione alternativa delle controversie della direzione‑generale per la Politica in materia di giustizia indica uno dei mediatori inclusi nell'elenco dei mediatori pubblici, in ordine sequenziale e tenendo conto della vicinanza alla zona di residenza delle parti. Di regola, questa nomina viene fatta per via elettronica.

Nota: l'attività del sistema di mediazione familiare è disciplinata dal decreto ministeriale di attuazione n. 13/2018 del 22 ottobre 2018.

Patrocinio a spese dello Stato (legge n. 34/2004 del 29 luglio 2004 – Accesso alla giustizia e agli organi giurisdizionali)

Se le parti hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato, il costo della mediazione può essere coperto da tale patrocinio.

Mediazione e udienze tecniche specializzate nel corso di procedimenti giudiziari

(Legge n. 141/2015 dell'8 settembre 2015 – Quadro giuridico per la procedura di tutela civile, come modificata dalla legge n. 24/2017 del 24 maggio 2017).

Se le parti rimettono la questione a una decisione da parte di un giudice, viene avviato un procedimento civile che disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale che inizia con l'organizzazione di una riunione con i genitori. (articolo 35 del quadro giuridico per la procedura di tutela civile)

Laddove i genitori non riescano ad addivenire a un accordo durante tale riunione, il giudice sospende il procedimento per un periodo massimo di due o tre mesi, a seconda dei casi, e rinvia i genitori alla mediazione (qualora essi accettino di utilizzare tale metodo) oppure a un'udienza tecnica specializzata (che può essere imposta ai genitori come obbligatoria) (articolo 38 del quadro giuridico per la procedura di tutela civile).

Al termine di tale periodo, il giudice viene informato dell'esito della mediazione o dell'udienza tecnica specializzata e fissa una data per la prosecuzione della riunione al fine di assicurare e/o omologare l'accordo. (articolo 39 del quadro giuridico per la procedura di tutela civile)

Se al termine di tale fase i genitori non riescono a raggiungere un accordo, segue la fase contenziosa del procedimento: i genitori ricevono una notificazione che li invita a presentare le loro memorie e a produrre prove; questa fase è poi seguita da quella di indagine e dalla pronuncia della sentenza.

Informazioni sulla mediazione sono disponibili all'indirizzo: https://dgpj.justica.gov.pt/Resolucao-de-Litigios/Mediacao.

7 Se i genitori fanno ricorso all’autorità giudiziaria, su quali questioni relative ai figli il giudice può pronunciarsi?

Innanzitutto è importante sottolineare che in Portogallo, in caso di divorzio, separazione, annullamento del matrimonio e nei casi di assenza di matrimonio o di convivenza dei genitori, la decisione in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale va sempre presa considerando tre aspetti fondamentali:

  • la custodia del figlio;
  • gli accordi in materia di visita;
  • le obbligazioni alimentari dovute al figlio.

In altre parole, si ritiene che l'obbligo di provvedere al sostentamento di un figlio minorenne rientri nella responsabilità genitoriale e, in linea di principio, è disciplinato unitamente alle altre responsabilità incluse in tale ambito, sebbene in certi casi sia possibile proporre un'azione soltanto per stabilire e modificare le obbligazioni alimentari dovute a un figlio.

Il giudice può pronunciarsi in merito alle seguenti questioni (articoli 6 e 7 del quadro giuridico per la procedura di tutela civile):

  • istituzione di un tutore e definizione dell'amministrazione dei beni;
  • nomina di una persona incaricata di svolgere attività commerciali per conto del minore e, inoltre, nomina di un fiduciario che rappresenti il minore soggetto a responsabilità genitoriale in un contesto stragiudiziale;
  • disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale e conoscere in merito a questioni ad essa connesse;
  • definizione delle obbligazioni alimentari dovute ai figli minori o ai figli di età superiore a 18 anni o che hanno raggiunto l'emancipazione e che stanno continuando la loro istruzione accademica o professionale;
  • preparazione e pronuncia di sentenze nel contesto di esecuzioni per obbligazioni alimentari;
  • emissione di un ordine di consegna giudiziaria di un figlio;
  • autorizzazione al rappresentante legale dei minori a compiere determinati atti, conferma di quelli che sono stati effettuati in assenza di autorizzazione e definizione di accordi per l'accettazione di regali;
  • decisioni in merito alla cauzione che i genitori devono prestare a favore dei loro figli minori;
  • decreto di divieto totale o parziale e definizione dei limiti all'esercizio della responsabilità genitoriale;
  • verifica d'ufficio della maternità e paternità;
  • pronuncia di una decisione, in caso di disaccordo tra i genitori, sul nome e sui cognomi del minore;
  • definizione di un rapporto di affidamento civile (apadrinhamento civil) e revoca di tali decisioni;
  • disciplina delle interazioni del figlio con i fratelli e gli ascendenti;
  • in presenza di una tutela o di un'amministrazione dei beni: determinazione della remunerazione del tutore o dell'amministratore; presa di conoscenza della dispensa, dell'esonero o della rimozione dall'incarico del tutore, dell'amministratore o di un membro del consiglio di famiglia; richiesta di presentazione ed emissione di un giudizio sui dati sulla situazione contabile; autorizzazione della sostituzione dell'ipoteca legale e determinazione del rafforzamento della sostituzione della cauzione prestata; nonché nomina di un tutore ad hoc che rappresenti il minore in via stragiudiziale;
  • nomina di un tutore ad hoc che rappresenti il minore nel contesto di qualsiasi procedimento in materia di tutela;
  • decisione sul rafforzamento e sulla sostituzione della cauzione prestata a favore dei figli minori;
  • richiesta di presentazione di dati sulla situazione contabile da parte dei genitori ed emissione di un giudizio sugli stessi.

8 Se il tribunale dispone l’affidamento del minore in via esclusiva ad uno dei coniugi, questo significa che il coniuge affidatario potrà assumere decisioni concernenti il minore senza prima consultare l’altro genitore?

Di norma, no. Anche se l'affidamento di un figlio minore è assegnato soltanto a un genitore, la responsabilità genitoriale su questioni di particolare importanza per la vita di tale figlio ricade su entrambi i genitori, a meno che la sentenza non stabilisca che spetti esclusivamente a uno di essi (articolo 1906 del codice civile).

Per quanto concerne gli altri aspetti della domanda, la risposta è già stata trattata in maniera dettagliata nella risposta alla domanda 4.

9 Se il tribunale dispone l’affidamento congiunto del minore, cosa significa questo nella pratica?

In pratica, l'affidamento condiviso significa che:

  • la responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori che decidono in merito a questioni riguardanti la vita del figlio secondo le medesime condizioni che si applicavano quando erano sposati;
  • il figlio può risiedere alternativamente con ciascuno dei genitori.

10 Qual è il tribunale (o altra autorità) competente a decidere in materia di potestà genitoriale?

Metodi procedurali per intentare azioni giudiziarie in materia di responsabilità genitoriale

Procedimenti in materia di assistenza e tutela

Se il minore si trova in una situazione che ne può mettere a repentaglio la sicurezza, la salute, l'insegnamento morale o l'istruzione e se l'esercizio della responsabilità genitoriale è limitato dall'applicazione di una delle misure di assistenza e tutela di cui alla risposta alla domanda 3, saranno avviati procedimenti in materia di assistenza e tutela che rientreranno nella competenza dei comitati per la tutela dei minori e dei giovani o in quella di organi giurisdizionali, a seconda dei casi.

Procedimenti in materia di tutela civile

Negli altri casi indicati nella risposta alla domanda 7, in relazione alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale, viene avviato un procedimento in materia di tutela civile, che rientra nelle competenze degli organi giurisdizionali.

Procedimenti di competenza degli uffici di stato civile

Nei casi in cui vi sia un accordo in merito alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale, allegato o meno a un accordo di separazione personale o di divorzio, viene depositato un caso presso l'ufficio di stato civile. Spetta al conservatore omologare l'accordo di responsabilità genitoriale dopo aver sentito il parere dell'ufficio del pubblico ministero.

Nota: quando il procedimento di divorzio viene avviato senza il consenso dell'altro coniuge, è competente l'organo giurisdizionale e il procedimento assume la forma di un procedimento di divorzio speciale senza il consenso dell'altro coniuge. Se nel corso del procedimento le parti raggiungono un accordo, l'organo giurisdizionale converte tale azione in un procedimento di divorzio consensuale e omologa gli accordi, compresi quelli relativi alla responsabilità genitoriale, qualora vi siano figli minori.

Formalità e documenti da allegare (variano a seconda della forma assunta dal caso e dell'autorità competente)

Procedimento in materia di promozione e tutela avviato dal comitato per la tutela dei minori e dei giovani (articolo 97 della legge sulla protezione dei minori e dei giovani in pericolo)

  • Il procedimento inizia con la ricezione di una comunicazione scritta o con la registrazione di segnalazioni verbali o fatti dei quali il comitato è a conoscenza;
  • situazioni ad alto rischio possono essere segnalate da qualsiasi persona, dalle entità competenti in materia di infanzia e gioventù, dal minore stesso, dai genitori, dal rappresentante legale o dalla persona che ha di fatto l'affidamento del minore;
  • il procedimento del comitato per la tutela comprende la raccolta di informazioni, lo svolgimento di indagini ed esami necessari e appropriati per stabilire la situazione, la definizione dei motivi della decisione, l'applicazione del provvedimento corrispondente e la sua attuazione;
  • il procedimento è organizzato in maniera semplificata nel contesto del quale gli atti e le indagini svolti o richiesti dal comitato per la tutela e che costituiscono la base per l'attuazione degli atti di cui al punto precedente sono registrati in ordine cronologico;
  • per quanto concerne ciascun procedimento, il processo decisionale è trascritto in forma sommaria, unitamente alla sua motivazione.

Procedimento in materia di promozione e tutela avviato dagli organi giurisdizionali (articolo 100 della legge sulla protezione dei minori e dei giovani in pericolo)

  • Il procedimento inizia con la ricezione di una domanda iniziale presentata dall'ufficio del pubblico ministero, dai genitori, dal rappresentante legale, dai tutori di fatto o da un figlio di età superiore ai 12 anni;
  • il procedimento è costituito dalle fasi di indagine, procedimento giudiziario, decisione ed esecuzione del provvedimento;
  • non è obbligatorio per nessuna delle parti nominare un avvocato in primo grado, tranne nelle situazioni seguenti, laddove il giudice debba obbligatoriamente nominare un avvocato per il minore: quando gli interessi del minore sono in conflitto con quelli dei genitori, del rappresentante legale o del tutore; quando il minore lo richiede; nei procedimenti giudiziari nell'ambito dei quali il minore deve essere sempre rappresentato da un avvocato o da un rappresentante designato.

Procedimenti in materia di tutela civile (articoli da 12 a 33 del quadro giuridico per la procedura di tutela civile)

  • Il procedimento si avvia su iniziativa dell'ufficio del pubblico ministero, del figlio di età superiore ai 12 anni, degli ascendenti, dei fratelli o del rappresentante legale del minore;
  • spetta all'ufficio del pubblico ministero rappresentare il minore in aula, agire per suo conto, richiedere la disciplina della responsabilità genitoriale e difendere l'interesse superiore del minore;
  • si tratta di un procedimento di giurisdizione volontaria che inizia con una domanda presentata presso un organo giurisdizionale e che comprende un'obiezione;
  • laddove la legge non disponga altrimenti, è nella domanda e nell'obiezione che le parti devono presentare l'elenco dei testimoni e richiedere tutte le prove;
  • l'organo giurisdizionale è consigliato da gruppi tecnici multidisciplinari;
  • il figlio ha il diritto ad essere sentito. A tal fine, il giudice valuta, mediante ordinanza, la capacità del figlio di comprendere le questioni e può fare affidamento su una consulenza tecnica;
  • durante l'udienza, il giudice ascolta il figlio, le parti, i familiari e altre persone che ritiene pertinente sentire;
  • in qualsiasi fase del procedimento possono essere pronunciate decisioni provvisorie e cautelari;
  • in qualsiasi fase del procedimento, il giudice può ordinare l'intervento dei servizi di mediazione pubblica o privata, a condizione che le parti concordino con il ricorso alla mediazione;
  • nello specifico, nelle procedure che disciplinano la responsabilità genitoriale, viene organizzata una riunione con i genitori e, se i genitori non raggiungono un accordo durante tale riunione, il giudice li rinvia alla mediazione (qualora essi accettino) oppure a un'udienza tecnica specialistica. Soltanto nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in tali modi, si procede con la descrizione dei fatti, l'indagine, l'udienza e la sentenza;
  • le parti hanno il diritto di conoscere le informazioni fornite nella consulenza tecnica e altre prove e pareri inclusi nel procedimento; possono chiedere chiarimenti, aggiungere ulteriori prove o presentare domanda affinché vengano richieste informazioni. Il giudice può respingere tali richieste tramite un ordine non impugnabile qualora le giudichi non necessarie, impossibili da soddisfare o dilatorie;
  • l'udienza, quando ha luogo, viene sempre registrata;
  • viene fornita la motivazione per la decisione del giudice;
  • è obbligatorio nominare un avvocato soltanto nella fase di appello. Tuttavia, in primo grado, la nomina di un avvocato per il minore è obbligatoria nei seguenti casi: quando gli interessi del minore e quelli dei genitori, del rappresentante legale o del tutore sono in conflitto; quando un minore dotato di adeguata maturità lo richiede all'organo giurisdizionale;
  • salvo espressa disposizione contraria, è possibile impugnare le decisioni pronunciate come definitive o provvisorie riguardanti la domanda, la modifica o la cessazione di provvedimenti di tutela civile;
  • l'ufficio del pubblico ministero e le parti, i genitori, il rappresentante legale e chiunque detenga di fatto l'affidamento del minore, possono tutti effettuare tale impugnazione;
  • le impugnazioni sono trattate e giudicate come avviene nei procedimenti civili, con un termine per la presentazione delle opposizioni e della risposta fissato a 15 giorni;
  • le impugnazioni hanno un effetto puramente devolutivo, a meno che il giudice non decida diversamente.

Casi di competenza degli uffici di stato civile (articoli da 1775 a 1778-A del codice civile e articoli da 12 a 14 del decreto legge n. 272/2001 del 13 ottobre 2001 - Procedimenti soggetti alla competenza dell'ufficio del Pubblico ministero e degli uffici di stato civile)

Nei casi in cui l'accordo sulla responsabilità genitoriale è allegato a un accordo di divorzio o di separazione personale, occorre presentare i documenti seguenti:

  • il procedimento di separazione personale o divorzio consensuale è avviato mediante una domanda firmata dai coniugi o dai loro rappresentanti presso l'ufficio di stato civile;
  • la domanda viene esaminata in relazione ai beni in comune, all'accordo sul divorzio, alle obbligazioni alimentari tra coniugi e alla designazione dell'abitazione familiare, oltre all'accordo sull'esercizio della responsabilità genitoriale qualora vi siano figli minori e non vi siano sentenze precedenti in merito;
  • a seguito della domanda, viene consultata immediatamente e automaticamente la banca dati dell'ufficio di stato civile e i documenti necessari vengono inclusi nella banca dati al fine di convalidare il certificato di matrimonio delle parti interessate e la conclusione di qualsiasi accordo prematrimoniale dichiarato al conservatore, fatta eccezione per i casi in cui il regime patrimoniale dei coniugi è indicato nel certificato di matrimonio;
  • in seguito alla ricezione della domanda, il conservatore informa i coniugi dell'esistenza di servizi di mediazione familiare;
  • quando viene raggiunto un accordo sull'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione a figli minori, il caso viene rinviato all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale regionale (tribunal judicial de primeira instância) competente per l'esame della questione all'interno della giurisdizione a cui appartiene l'ufficio di stato civile, affinché tale organo possa emettere una decisione sull'accordo entro 30 giorni;
  • se l'ufficio del pubblico ministero ritiene che l'accordo non tuteli adeguatamente gli interessi dei minori, i richiedenti possono modificare di conseguenza l'accordo o presentarne uno nuovo, nel qual caso tale accordo sarà riesaminato dall'ufficio del pubblico ministero;
  • se l'ufficio del pubblico ministero ritiene che l'accordo tuteli debitamente gli interessi dei minorenni o se i coniugi hanno modificato l'accordo secondo le istruzioni di tale ufficio, il conservatore verifica il soddisfacimento dei presupposti di legge ed è in grado di stabilire a tale fine l'esecuzione di atti e la produzione di qualsiasi prova necessaria e, successivamente, emette una decisione sul merito della domanda;
  • nei casi in cui i richiedenti non rispettano le modifiche indicate dall'ufficio del pubblico ministero e continuano a sostenere la loro intenzione di divorziare, il caso viene rinviato all'organo giurisdizionale del distretto al quale appartiene l'ufficio di stato civile.

Se i genitori, siano essi sposati o meno, desiderano disciplinare l'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto ai figli minori di entrambi oppure modificare un accordo già omologato, devono richiederlo presentando domanda in qualsiasi momento presso qualsiasi ufficio di stato civile. A tal fine, dovrebbero includere i documenti seguenti:

  • domanda di disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
  • accordo sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sulla responsabilità per i figli minori, firmato da entrambi i genitori o dai loro rappresentanti;
  • il conservatore dell'ufficio di stato civile esamina l'accordo e invita i genitori a modificarlo qualora non tuteli gli interessi dei minori;
  • l'accordo viene quindi rinviato all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale regionale competente in materia, nella zona di residenza del minore, affinché tale organo possa emettere una decisione entro 30 giorni;
  • se l'ufficio del pubblico ministero non formula obiezioni, il caso viene rinviato all'ufficio di stato civile dove il conservatore corrispondente omologa l'accordo;
  • le decisioni di omologazione hanno lo stesso effetto delle sentenze giudiziarie.

Informazioni sulla competenza degli uffici di stato civile sono disponibili all'indirizzo: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=581&tabela=leis.

Soggetti ai quali le parti interessate devono fare riferimento (a seconda dei casi: gli organi giurisdizionali, i comitati per la tutela dei minori e dei giovani e gli uffici di stato civile)

Competenza nel merito e competenza territoriale degli organi giurisdizionali

L'organo giurisdizionale competente in materia di responsabilità genitoriale è la sezione per la famiglia e i minori del tribunale distrettuale (articolo 123, primo comma, lettera d), della legge sull'organizzazione del sistema giudiziario. Per le zone al di fuori della competenza della sezione per la famiglia e i minori è competente la sezione civile locale del tribunale distrettuale o la sezione avente competenza generica.

Per quanto concerne la competenza territoriale si applicano le norme riportate in appresso (articolo 9 del quadro giuridico per la procedura di tutela civile):

  • è competente l'organo giurisdizionale del luogo di residenza del minore al momento dell'avvio del procedimento;
  • se la residenza del minore non è nota, è competente l'organo giurisdizionale del luogo di residenza dei titolari della responsabilità genitoriale;
  • se i titolari delle responsabilità genitoriali risiedono in luoghi diversi, è competente l'organo giurisdizionale del luogo di residenza della persona che esercita la responsabilità genitoriale;
  • in caso di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, è competente l'organo giurisdizionale del luogo di residenza della persona con la quale risiede il minore oppure, in caso di affidamento condiviso, l'organo giurisdizionale presso il quale è stata avviata l'azione giudiziaria inizialmente;
  • se una qualsiasi delle azioni riguarda due figli, figli dei medesimi genitori e residenti in distretti diversi, l'organo giurisdizionale competente è quello presso il quale è stata avviata l'azione giudiziaria inizialmente;
  • se una qualsiasi delle azioni riguarda più di due figli, figli dei medesimi genitori e residenti in distretti diversi, l'organo giurisdizionale competente è quello del luogo presso il quale risiede il maggior numero di figli;
  • se, al momento dell'avvio del procedimento giudiziario, il minore risiede all'estero e l'organo giurisdizionale portoghese è competente a livello internazionale, l'organo giurisdizionale competente per l'esame e la decisione in merito al caso è quello del luogo di residenza della parte ricorrente o della parte convenuta;
  • quando la parte ricorrente e la parte convenuta risiedono all'estero e l'organo giurisdizionale portoghese ha giurisdizione a livello internazionale, il caso viene esaminato dalla sezione famiglia e minori di Lisbona (Juízo de Família e Menores de Lisboa), nel distretto giudiziario di Lisbona;
  • fatte salve le norme sulle azioni correlate e le disposizioni di leggi specifiche, qualsiasi variazione dei fatti che si verifichi successivamente all'avvio del procedimento è irrilevante.

Competenza nel merito e competenza territoriale delle commissioni per la tutela dei minori e dei giovani (articolo 79 della legge sulla protezione dei minori e dei giovani in pericolo)

Le commissioni per la tutela dei minori e dei giovani sono competenti in materia di procedimenti relativi all'assistenza e alla tutela di minori e giovani a rischio, laddove vi sia un accordo tra i genitori e il minore non sollevi alcuna obiezione.

Per quanto concerne la competenza territoriale si applicano le norme riportate in appresso:

  • la commissione per la tutela dei minori e dei giovani o l'organo giurisdizionale avente sede nel luogo di residenza del minore al momento della notifica della situazione o dell'avvio del procedimento giudiziario è competente per l'applicazione dei provvedimenti di assistenza e tutela;
  • se la residenza del minore o del giovane non è nota e non può essere determinata, è competente la commissione per la tutela del luogo in cui si trova il minore;
  • la commissione per la tutela del luogo nel quale si trova il minore adotta i provvedimenti ritenuti urgenti e quelli considerati necessari per la tutela immediata del minore;
  • se, in seguito all'applicazione di una misura non di tutela, il minore o il giovane cambia residenza per più di tre mesi, il caso viene deferito alla commissione per la tutela dei minori e dei giovani della nuova zona di residenza;
  • l'attuazione di un provvedimento di assistenza e di affidamento non comporta il cambiamento di residenza del minore o del giovane;
  • la commissione per la tutela avente competenza territoriale nella zona del comune o del distretto del luogo di affidamento del minore o del giovane coopererà con la commissione per la tutela che ha applicato il provvedimento di assistenza e tutela nella massima misura necessaria al fine di dare seguito in maniera efficace al provvedimento applicato, come richiesto a tale scopo.

Competenza nel merito e competenza territoriale degli uffici di stato civile (articolo 6 e articoli da 12 a 14 del decreto legge n. 272/2001 del 13 ottobre 2001 – Procedimenti soggetti alla competenza dell'ufficio del Pubblico ministero e degli uffici di stato civile)

A seconda della questione in esame, gli uffici di stato civile sono competenti per l'omologazione dell'accordo relativo alla responsabilità genitoriale, sia esso presentato individualmente o allegato a domande di divorzio o di separazione personale consensuale.

A seconda della questione in esame, gli uffici di stato civile sono competenti per il trattamento e la decisione di procedimenti di divorzio o separazione personale consensuale, nonché per l'omologazione degli accordi relativi alla responsabilità genitoriale ad essi collegata.

Le norme in materia di competenza territoriale non si applicano agli uffici di stato civile. In altre parole, le parti possono fare riferimento a qualsiasi ufficio di stato civile.

Competenza correlata (articolo 81 della legge sulla protezione dei minori e dei giovani in pericolo)

  • Se, in relazione allo stesso minore, vengono avviati separatamente un procedimento per la tutela civile e uno per l'assistenza e la tutela, nonché procedimenti dinanzi la commissione per la tutela dei minori e dei giovani, oppure un procedimento per la tutela in materia di istruzione, tali procedimenti devono essere trattati come una causa riunita, indipendentemente dal loro status e l'organo giurisdizionale competente per l'esame di tali procedimenti sarà quello presso il quale è stato avviato il primo procedimento;
  • le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano ai provvedimenti in materia di tutela civile relativi alla verifica automatica della maternità o della paternità o a quelli che rientrano nella competenza degli uffici di stato civile o a quelli che riguardano più di un figlio;
  • in caso di divorzio o di separazione personale, i procedimenti destinati a disciplinare l'esercizio della responsabilità genitoriale, la prestazione di obbligazioni alimentari e il divieto dell'esercizio della responsabilità genitoriale vengono riuniti a tale azione di divorzio o separazione.

Laddove il pericolo riguardi contemporaneamente più di un minore o di un giovane è possibile avviare un unico procedimento e, laddove siano stati avviati procedimenti diversi, essi possono essere tutti riuniti al procedimento che è stato avviato per primo, qualora le relazioni familiari lo giustifichino (articolo 80 della legge sulla protezione dei minori e dei giovani in pericolo).

11 Qual è la procedura applicabile in questi casi? Esiste una procedura di urgenza?

Il procedimento è già stato indicato nella risposta alla domanda 10.

I casi di assistenza e tutela e quelli di tutela civile possono essere trattati come procedimenti urgenti quando un ritardo potrebbe avere ripercussioni negative sugli interessi del minore. In questo caso, tali procedimenti continuano a essere trattati anche durante le vacanze giudiziarie.

In ogni caso, in situazioni di urgenza è possibile applicare misure provvisorie.

In particolare, sono previsti i procedimenti giudiziari urgenti seguenti (articolo 92 della legge sulla protezione dei minori e dei giovani in pericolo):

  • su richiesta dell'ufficio del pubblico ministero, il giudice, una volta informato delle circostanze che rappresentano un pericolo per la vita o l'integrità fisica o mentale del minore, emette una decisione provvisoria entro 48 ore che conferma i provvedimenti adottati per la protezione immediata del minore, applica eventuali misure di assistenza e tutela previste dalla legge oppure determina cosa sia opportuno per il futuro del minore;
  • a tal fine, il giudice svolge indagini sommarie e indispensabili e ordina l'adozione delle misure necessarie per garantire che sia data esecuzione alle sue decisioni; inoltre può avvalersi delle autorità di polizia e consentire alle persone incaricate dell'esecuzione delle sue decisioni di avere accesso a qualsiasi abitazione durante il giorno.

In particolare, sono previsti i procedimenti legali urgenti seguenti (articolo 91 della legge sulla protezione dei minori e dei giovani in pericolo):

  • qualora vi sia un pericolo per la vita o l'integrità fisica o mentale del minore e in assenza di consenso da parte di coloro che detengono la responsabilità genitoriale o di coloro che ne detengono di fatto l'affidamento, qualsiasi autorità competente in materia di minori e giovani oppure le commissioni per la tutela dei minori e dei giovani adottano le misure appropriate per la tutela immediata del minore e richiedono l'intervento dell'organo giurisdizionale o della polizia;
  • il soggetto che interviene notifica immediatamente l'ufficio del pubblico ministero oppure, qualora ciò non sia possibile, vi provvede appena possibile;
  • fino al momento in cui l'organo giurisdizionale è in grado di intervenire, la polizia preleva il minore o il giovane dal luogo di pericolo nel quale si trova e gli garantisce una protezione urgente presso una casa-famiglia, presso le strutture degli organismi competenti in materia di minori e giovani o presso un altro luogo adatto.
  • L'ufficio del pubblico ministero, dopo aver ricevuto una notificazione da una qualsiasi delle entità di cui sopra, richiede immediatamente all'organo giurisdizionale competente di intraprendere un'azione giudiziaria urgente.

12 È possibile ottenere il patrocinio a spese dello Stato per coprire i costi del procedimento?

Sì, il patrocinio a spese dello Stato è disponibile per i procedimenti dinanzi all'organo giurisdizionale e all'ufficio di stato civile.

13 È possibile proporre appello avverso una decisione sulla potestà genitoriale?

Sì, secondo le modalità già indicate nella risposta alla domanda 10.

14 In certi casi potrebbe essere necessario rivolgersi ad un giudice o ad altra autorità per avere una decisione sulla potestà genitoriale da far valere come titolo esecutivo? Quali procedure si applicano in tali casi?

Violazione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale (articolo 41 del quadro giuridico per la procedura di tutela civile)

Se, in relazione alla situazione di un figlio, uno dei genitori o una terza parte alla quale tale figlio è stato affidato non rispetta ciò che è stato concordato o deciso, il giudice può, di propria iniziativa, su richiesta dell'ufficio del pubblico ministero o dell'altro genitore:

  • ordinare l'adozione di provvedimenti necessari per garantire l'esecuzione;
  • comminare una sanzione fino a 20 unità di conto (nel 2021 il valore di un'unità di conto era di 102,00 EUR);
  • e, dopo aver verificato i rispettivi presupposti, ordinare alla parte inadempiente di versare un risarcimento a favore del figlio, del genitore richiedente o di entrambi.

Se l'accordo è stato omologato da un giudice o quest'ultimo ha pronunciato la sua decisione, la richiesta viene trattata come una riunione al procedimento nel contesto del quale tale accordo era stato stipulato oppure nell'ambito del quale era stata emessa una decisione, motivo per cui viene presentata un'istanza all'organo giurisdizionale corrispondente per richiedere conferma del fatto che, ai sensi delle norme in materia di competenza, detto organo sia competente per esaminare la violazione.

In seguito al trattamento della richiesta o alla riunione della stessa al procedimento, il giudice convoca i genitori a una riunione o, in casi eccezionali, notifica al convenuto di dichiarare la sua posizione entro cinque giorni secondo quanto quest'ultimo ritiene opportuno.

In occasione della riunione, i genitori possono acconsentire a modificare quanto stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale, tenendo conto degli interessi del figlio.

In caso di inosservanza del regime in materia di visita, qualora la parte convenuta non partecipi alla riunione, non presenti memorie o qualora le sue memorie siano manifestamente infondate, il giudice può ordinare la consegna del minore affinché il regime in materia di visita possa essere rispettato, specificando il luogo dove dovrebbero svolgersi le visite e prevedendo la presenza di consulenti tecnici dell'organo giurisdizionale stesso.

Alla parte convenuta viene notificato l'ordine di rilasciare il figlio secondo le modalità stabilite, pena l'imposizione di una sanzione pecuniaria.

Qualora non venga convocata una riunione o i genitori non riescano a raggiungere un accordo, il giudice rinvia le parti alla mediazione (se i genitori acconsentono a ricorrervi) oppure ad un'udienza tecnica specializzata e successivamente pronuncia una decisione.

Nel caso in cui venga imposta una sanzione pecuniaria e quest'ultima non venga saldata entro dieci giorni, ha luogo un'esecuzione sotto forma di riunione al procedimento corrispondente.

Questo caso è previsto e disciplinato dal quadro giuridico per la procedura di tutela civile, approvato dalla legge n. 141/2015 dell'8 settembre 2015, consultabile all'indirizzo: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=2428A0048&nid=2428&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo.

Esecuzione di obbligazioni alimentari

Al fine di far rispettare le disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, possono essere utilizzati tre mezzi alternativi: l'udienza per violazione della responsabilità genitoriale, di cui sopra; l'udienza preliminare all'esecuzione per il soddisfacimento delle obbligazioni alimentari, come indicato in appresso; oppure l'esecuzione speciale per obbligazioni alimentari, illustrata di seguito.

Udienza preliminare all'esecuzione per il recupero delle obbligazioni alimentari dovute (articolo 48 del quadro giuridico per la procedura di tutela civile)

Quando la persona che è tenuta per legge a corrispondere obbligazioni alimentari non versa gli importi dovuti entro dieci giorni dalla data in cui questi ultimi diventano esigibili, si applica quanto segue:

  • se la persona è un dipendente del settore pubblico, gli importi corrispondenti sono detratti nel momento in cui diventano esigibili, su richiesta del giudice indirizzata al datore di lavoro del settore pubblico di tale persona;
  • se la persona è un dipendente stipendiato, gli importi saranno detratti dai guadagni o dallo stipendio e al datore di lavoro corrispondente, che assumerà il ruolo di depositario, sarà notificato di effettuare tali deduzioni;
  • se una persona riceve affitti, pensioni, sussidi, commissioni, percentuali, emolumenti, indennità di fine rapporto, contributi o redditi analoghi, la detrazione viene effettuata da tali rate nel momento in cui esse devono essere pagate o accreditate, effettuando le necessarie richieste o notifiche nell'ambito delle quali i destinatari di queste ultime assumono il ruolo di depositari.

Gli importi detratti riguardano anche gli importi delle obbligazioni alimentari precedentemente maturati e vengono corrisposti direttamente alle persone beneficiarie di tali obbligazioni.

Procedimento speciale per l'esecuzione di alimenti

Nel caso di alimenti dovuti a minori, il creditore può, in alternativa, ricorrere al procedimento speciale per l'esecuzione di alimenti previsto dall'articolo 933 del codice di procedura civile. Di conseguenza, nel contesto di una singola azione, il creditore può recuperare integralmente gli importi esigibili, quelli scaduti o quelli che diventeranno esigibili. Nell'ambito di un'azione di esecuzione, il creditore di alimenti può avvalersi di mezzi di esecuzione più ampi, quali il sequestro e il pignoramento dei redditi.

Nel procedimento speciale per l'esecuzione di alimenti, il ricorrente può chiedere l'aggiudicazione di una quota degli importi, dei salari o delle pensioni percepiti dalla controparte, o l'assegnazione del reddito del debitore. Tale aggiudicazione o pignoramento ha luogo indipendentemente dal sequestro e si tratta di provvedimenti destinati a coprire il pagamento di importi scaduti e di quelli che diventeranno esigibili.

Quando la parte creditrice richiede l'assegnazione di importi, stipendi o pensioni, il soggetto competente per il versamento di tali somme o per il trattamento dei rispettivi pagamenti riceverà una notificazione che lo informa di versare la parte aggiudicata di tali somme direttamente alla parte creditrice. L'importo assegnato deve essere versato mensilmente sul conto bancario della parte creditrice che deve fornire il numero di conto nella domanda iniziale.

Se la domanda presentata richiede il pignoramento del reddito, è necessario specificare i beni ai quali si riferisce, e l'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione ordinerà che tali beni siano considerati sufficienti per la cessione destinata a soddisfare le obbligazioni alimentari scadute e che diventeranno esigibili.

Il creditore di alimenti può comunque richiedere il sequestro di beni del debitore di alimenti. Tale sequestro può riguardare beni mobili e immobili, depositi bancari, diritti di credito, stabilimenti commerciali o quote societarie.

Se i beni sequestrati sono venduti per estinguere un debito alimentare, la restituzione dell'eccedenza al debitore di alimenti non dovrebbe essere ordinata a meno che il pagamento delle obbligazioni alimentari che diventeranno esigibili sia assicurato in misura ritenuta appropriata dal giudice, salvo il caso in cui venga fornita una fideiussione o un'altra garanzia adeguata.

Il debitore deve essere citato solo dopo che abbia avuto luogo il sequestro/l'assegnazione/il pignoramento del reddito. L'opposizione da parte del debitore di alimenti dell'esecuzione o del pignoramento non sospende l'esecuzione.

Qualora venga chiesta la modifica o la cessazione delle obbligazioni alimentari in pendenza di un'esecuzione speciale di alimenti, tale domanda viene riunita all'esecuzione.

La versione attuale del codice di procedura civile può essere consultata all'indirizzo: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1959&tabela=leis.

15 In che modo si deve agire per far riconoscere ed eseguire in questo Stato membro una decisione sulla responsabilità genitoriale emessa dal giudice di un altro Stato membro?

Riconoscimento

Il riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale resa in un altro Stato membro vincolato dal regolamento n. 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019 (in appresso: il regolamento Bruxelles II bis (rifusione)), è automatico. In altre parole, non è necessario seguire nessun iter speciale affinché la decisione sia riconosciuta.

Ai fini dell'esecuzione in Portogallo di una decisione in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del regolamento Bruxelles II bis (rifusione) resa in un altro Stato membro, la parte interessata deve proporre un'azione giudiziaria per ottenere una dichiarazione di esecutività di tale decisione.

Vi sono tuttavia due casi previsti dall'articolo 42 del regolamento Bruxelles II bis (rifusione) nei quali una domanda di dichiarazione di esecutività non è necessaria e il certificato rilasciato dall'organo giurisdizionale di origine a norma del regolamento Bruxelles II bis (rifusione) è sufficiente per dare esecuzione in Portogallo a una sentenza emessa in un altro Stato membro. Ciò accade nelle decisioni seguenti: decisioni riguardanti diritti di visita e decisioni che ordinano il ritorno del minore rese dall'organo giurisdizionale competente a seguito di una decisione di non ritorno emessa ai sensi dell'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Competenza territoriale per la domanda di esecutività

La competenza territoriale per la domanda di dichiarazione di esecutività è stabilita nel regolamento Bruxelles II bis (rifusione) come segue: la domanda deve essere presentata dinanzi all'organo giurisdizionale della zona di residenza del debitore di alimenti; oppure della zona di residenza del minore creditore delle obbligazioni alimentari; oppure, in assenza di uno qualsiasi di questi criteri di collegamento, del luogo di esecuzione.

Requisiti e documenti che devono accompagnare la domanda di esecutività

I requisiti e i documenti che devono accompagnare la domanda di esecutività sono stabiliti nel regolamento Bruxelles II bis (rifusione). In sintesi, la parte esecutante deve allegare quanto segue alla domanda di esecutività: una copia conforme della sentenza, il certificato della decisione emesso utilizzando l'allegato III del regolamento Bruxelles II bis (rifusione); nel caso di una decisione pronunciata in assenza della parte convenuta o contestata da quest'ultima, la prova del fatto che la parte convenuta sia stata citata in giudizio o che abbia accettato in maniera inequivocabile la decisione.

Procedura applicabile alla domanda di esecutività prevista dal regolamento Bruxelles II bis (rifusione)

La procedura applicabile è disciplinata dalle norme stabilite nel regolamento Bruxelles II bis (rifusione) e, per eventuali aspetti non previsti da tale regolamento, dalle norme interne della procedura civile portoghese.

Di conseguenza, dal regolamento risulta che la decisione di esecutività non è preceduta da un procedimento in contraddittorio e che la domanda può essere respinta soltanto per uno dei motivi previsti da tale regolamento. Ciascuna delle parti può proporre un'opposizione contro la decisione di esecutività entro i termini previsti. L'organo giurisdizionale portoghese può decidere che la sentenza straniera è parzialmente esecutiva, ma non può esaminarla nel merito.

Norme portoghesi di procedura civile applicabili

La domanda di esecutività deve essere presentata presso la sezione per la famiglia e i minori del tribunale distrettuale. In assenza di una tale sezione, la domanda va presentata alla sezione civile locale presso il tribunale distrettuale o alla sezione avente competenza generica.

L'azione giudiziaria assume la forma di un'azione dichiarativa comune, come previsto dal codice di procedura civile portoghese, nel rispetto delle specifiche stabilite nel regolamento Bruxelles II bis (rifusione).

Poiché un'opposizione è sempre ammissibile, indipendentemente dal valore, la nomina di un avvocato è obbligatoria.

L'ufficio del pubblico ministero può agire in difesa degli interessi del minore.

Nella domanda iniziale, la parte istante deve (articolo 552 del codice di procedura civile):

  • nominare l'organo giurisdizionale e la sezione corrispondente presso i quali viene intentata l'azione giudiziaria e identificare le parti, indicandone nomi, indirizzi o sedi principali e, ove possibile, numeri di identificazione civile e fiscale, occupazioni e luoghi di lavoro;
  • indicare l'indirizzo di lavoro del rappresentante legale;
  • indicare il tipo di azione;
  • delineare i fatti essenziali che hanno causato l'azione e i motivi di diritto che costituiscono la base per tale azione;
  • formulare la domanda;
  • dichiarare l'importo dell'opposizione;
  • designare l'ufficiale giudiziario di esecuzione incaricato per la citazione o il rappresentante giudiziario che ne è responsabile;
  • richiedere l'assunzione di prove, in questo caso il corpus di informazioni previsto dal regolamento Bruxelles II bis (rifusione) che deve accompagnare la richiesta;
  • allegare un documento comprovante il pagamento delle spese di giudizio dovute o la concessione di un patrocinio a spese dello Stato quale esenzione da tale pagamento, compresi i casi in cui tale esenzione sia stata concessa nello Stato membro di origine.

La domanda e i documenti iniziali sono presentati elettronicamente dai rappresentanti legali utilizzando il sistema informatico messo a disposizione a sostegno dell'attività degli organi giurisdizionali, accessibile dalla pagina https://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

Il medesimo iter si applica quando l'azione è promossa dall'ufficio del pubblico ministero in difesa degli interessi del minore. L'ufficio del pubblico ministero è esentato da costi quando agisce in difesa degli interessi di un minore.

Per accedere al sistema informatico, gli avvocati, gli avvocati tirocinanti e i consulenti legali devono essere registrati presso l'ente responsabile della gestione dell'accesso a tale sistema informatico.

Ogniqualvolta un'opposizione non comporta la nomina di un rappresentante e la parte non è assistita oppure quando la parte è assistita da un rappresentante ma vi è un motivo giustificabile che impedisce a quest'ultimo di presentare atti processuali per via elettronica, la domanda e i documenti iniziali possono essere inviati in uno dei seguenti modi:

  • consegna alla cancelleria; in tal caso ai fini procedurali vale la data di consegna del documento;
  • consegna a mezzo posta raccomandata; in tal caso ai fini procedurali vale la data di spedizione della raccomandata;
  • consegna a mezzo fax, in tal caso la data di invio è considerata la data dell'atto processuale.

La domanda iniziale e i documenti che la accompagnano, una volta ricevuti presso l'organo giurisdizionale, vengono registrati ufficialmente e distribuiti. Il giudice verifica che siano presenti tutte le informazioni necessarie e che non vi siano motivi di rifiuto, come previsto dal regolamento Bruxelles II bis (rifusione), e dichiara l'esecutività della decisione. La decisione sull'esecutività viene quindi notificata alle parti.

16 A quale giudice di questo Stato membro occorre rivolgersi per opporsi al riconoscimento e all'esecuzione di una decisione sulla responsabilità genitoriale emessa dal giudice di un altro Stato membro? Quale procedura si applica in questi casi?

L'articolo 30 del regolamento Bruxelles II bis (rifusione) prevede la possibilità che una parte interessata chieda in uno Stato membro una dichiarazione di non riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale rilasciata in un altro Stato membro.

In tal caso, l'organo giurisdizionale che tale parte dovrebbe adire in Portogallo e le norme procedurali applicabili sono quelle indicate nella risposta alla domanda 15, con il chiarimento seguente: si tratta di un'azione comune per una dichiarazione negativa. Ciò ha conseguenze per quanto concerne le norme in materia di onere della prova, poiché, ai sensi del diritto portoghese, nelle azioni per una dichiarazione negativa, spetta alla parte convenuta provare i fatti che costituiscono il diritto asserito (articolo 343, primo comma, del codice civile).

17 A quale diritto deve fare riferimento il giudice in un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, in cui il minore o le parti non risiedono in questo Stato membro oppure hanno cittadinanze diverse?

I rapporti tra genitori e figli sono disciplinati (articolo 57 del codice civile):

  • dalla legge nazionale comune dei genitori;

o, in sua assenza,

  • dalla legge del luogo di residenza abituale comune dei genitori;

oppure, se i genitori risiedono abitualmente in Stati diversi,

  • dalla legge personale del figlio.

La legge personale è quella corrispondente alla cittadinanza del soggetto (articolo 31 del codice civile).

Nel caso di apolidi, la loro legge personale è quella del loro luogo di residenza. Tuttavia, qualora l'apolide sia un minore o una persona soggetta a interdizione, la legge personale è quella del suo domicilio legale (articolo 32, primo e secondo comma, del codice civile).

Dove consultare la legislazione applicabile

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Ultimo aggiornamento: 05/04/2023

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