Responsabilità genitoriale - diritti di affidamento e visita dei figli

Romania
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Qual é il significato nella pratica della nozione di "potestà genitoriale"? Quali sono i diritti e i doveri del titolare della potestà genitoriale?

Il codice civile rumeno (Codul Civil) utilizza la nozione di potestà genitoriale. La potestà genitoriale è costituita da tutti i diritti e doveri nei confronti del figlio e dei suoi beni. Tali diritti e doveri spettano in pari misura a entrambi i genitori e devono essere esercitati nell'interesse del figlio. La potestà genitoriale viene esercitata fino a quando il figlio non acquisisca la piena capacità giuridica.

I diritti e doveri dei genitori (previsti agli articoli da 487 a 499 del codice civile e dalla legge n. 272/2004 (Legea nr. 272/2004) sulla tutela e la promozione dei diritti dei minori) nei confronti dei figli comprendono:

  • il diritto-dovere di stabilire e preservare l'identità dei figli. I figli devono essere registrati subito dopo la nascita e hanno diritto a un nome e alla cittadinanza. I genitori devono scegliere il nome e il cognome dei figli;
  • il diritto-dovere di allevare i figli. I genitori hanno il diritto-dovere di allevare i figli e di prendersi cura della loro salute e del loro sviluppo fisico, psichico e intellettuale nonché della loro educazione, istruzione e formazione professionale, nel rispetto delle loro convinzioni, caratteristiche ed esigenze;
  • il diritto-dovere di controllare i figli;
  • il diritto-dovere di mantenere i figli. I genitori sono tenuti in solido a mantenere i figli minorenni e devono provvedere al sostentamento dei figli maggiorenni nel caso in cui proseguano gli studi, fino al completamento degli stessi, ma non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età;
  • il diritto di prendere taluni provvedimenti disciplinari nei confronti dei figli. È vietato adottare alcuni provvedimenti, quali le punizioni corporali, che pregiudicherebbero lo stato fisico, mentale o affettivo del minore;
  • il diritto di esigere che i figli siano restituiti da qualsiasi persona che li abbia in custodia senza averne diritto;
  • il diritto di ricongiungersi con i figli. Tale diritto si ricollega al diritto dei figli a non essere separati dai genitori se non ricorrono motivi eccezionali e contingenti (ad esempio provvedimenti di affido);
  • il diritto di avere contatti personali con i figli. I contatti personali possono assumere la forma, ad esempio, di visite dei figli a casa, di visite dei figli a scuola oppure di vacanze dei figli con ognuno dei genitori;
  • il diritto di stabilire dove debbano vivere i figli. I figli minorenni devono vivere con i genitori. Se i genitori non vivono insieme, devono decidere di comune accordo con chi vivranno i figli. In caso di disaccordo tra i genitori, tale decisione viene assunta dal giudice tutelare (Instanţa de tutelă);
  • il diritto di acconsentire o meno al fidanzamento e al matrimonio dei figli che hanno raggiunto l'età di sedici anni; il diritto di acconsentire o meno all'adozione dei figli;
  • il diritto di impugnare i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione ai figli e di presentare richieste e ricorsi in nome proprio o per conto dei figli.

I diritti e doveri dei genitori (previsti dagli articoli 500‑502 del codice civile) relativi ai beni dei figli comprendono:

  • la gestione dei beni dei figli. I genitori non hanno alcun diritto sui beni dei figli, né i figli hanno alcun diritto sui beni dei genitori, salvo il diritto all'eredità e agli alimenti. I genitori hanno il diritto-dovere di gestire il patrimonio dei figli minorenni e di rappresentare questi ultimi negli atti di diritto civile o di prestare il proprio consenso a tali atti. Dopo il compimento del quattordicesimo anno, i minori esercitano i loro diritti e adempiono i loro obblighi autonomamente, ma previa approvazione dei genitori e, se del caso, del giudice tutelare;
  • il diritto-dovere di rappresentare il minore negli atti di diritto civile o di prestare il proprio consenso a tali atti. Prima dei quattordici anni, i figli sono rappresentati dai genitori ai fini degli atti di diritto civile, in quanto totalmente privi della capacità giuridica. Tra i quattordici e i diciotto anni i figli esercitano i loro diritti e adempiono i loro obblighi autonomamente, ma, poiché dispongono di una capacità giuridica limitata, è richiesto il previo assenso dei genitori.

2 Come regola generale, chi ha la potestà genitoriale sul figlio minore?

I diritti-doveri spettano: in pari misura a entrambi i genitori (articolo 503, paragrafo 1, del codice civile) se i medesimi sono coniugati e dopo il divorzio (articolo 397 del codice civile); al genitore di cui è stata accertata la filiazione, se il figlio è nato fuori dal matrimonio; e a entrambi i genitori, se i medesimi sono conviventi (articolo 505, paragrafo 1, del codice civile).

La potestà genitoriale viene esercitata in modo diverso dai genitori (separati): in caso di divorzio, se il giudice ritiene che, nell'interesse del figlio, la potestà genitoriale debba essere esercitata da uno solo dei genitori (articolo 398 del codice civile), in caso di scioglimento del matrimonio (articolo 305, paragrafo 2, del codice civile) o se il figlio è nato fuori dal matrimonio e i genitori non sono conviventi (articolo 505, paragrafo 2, del codice civile).

La potestà genitoriale è esercitata da uno solo dei genitori ai sensi dell'articolo 507 del codice civile se l'altro genitore è deceduto, è stato privato dei suoi diritti di genitore, è stato posto sotto tutela, ecc.

La potestà genitoriale è esercitata parzialmente dai genitori se i diritti-doveri spettano a un terzo o un istituto per l'infanzia (articolo 399 del codice civile).

3 Se i genitori sono incapaci o non desiderano esercitare la potestà genitoriale, un’altra persona può essere nominata al loro posto?

Il genitore di un minore che abbia raggiunto l'età di quattordici anni ha diritti e doveri genitoriali solo in relazione alla persona del figlio. I diritti e doveri relativi ai beni del minore spettano al tutore o un'altra persona.

I minori sono posti sotto tutela se entrambi i genitori sono deceduti o ignoti, sono stati privati dell'esercizio dei diritti genitoriali o hanno subito una condanna penale che comporta la decadenza da tali diritti, oppure sono stati posti sotto interdizione giudiziale, sono irreperibili o sono stati dichiarati deceduti e il giudice stabilisce, alla cessazione dell'adozione, che sia nell'interesse del minore disporne la tutela.

La tutela viene disposta se il minore è privato delle cure di entrambi i genitori, dopo che i medesimi sono decaduti dall'esercizio dei diritti genitoriali.

Eccezionalmente, il giudice tutelare può disporre l'affidamento del minore a un parente, a un'altra famiglia o a un'altra persona, con il loro consenso, o a un istituto per l'infanzia.

4 Se i genitori divorziano o si separano, le modalità di esercizio della potestà genitoriale come sono regolate per il futuro?

In linea di principio, dopo il divorzio, la potestà genitoriale spetta a entrambi i genitori o a uno solo di essi se sussistono fondati motivi, tenuto conto dell'interesse superiore del figlio. Nel secondo caso, l'altro genitore mantiene il diritto di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio e di acconsentire o meno alla sua adozione.

Eccezionalmente, il giudice tutelare può disporre l'affidamento del minore a un parente, a un'altra famiglia o a un'altra persona, con il loro consenso, o a un istituto per l'infanzia. L'affidatario esercita i diritti e doveri dei genitori nei confronti del figlio (articolo 399 del codice civile).

Nel caso dei figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori, la potestà viene esercitata dai genitori congiuntamente e in pari misura se i medesimi sono conviventi. Se i genitori di un figlio nato fuori dal matrimonio non sono conviventi, la potestà genitoriale viene esercitata da uno solo di essi.

Il divorzio consensuale può essere disposto da un notaio anche qualora vi siano figli minorenni nati dal matrimonio o fuori da esso, o adottati, oppure se i coniugi concordano sotto tutti gli aspetti per quanto riguarda il cognome da utilizzare dopo il divorzio, l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, la determinazione del luogo di residenza dei figli dopo il divorzio, le modalità con cui saranno mantenuti i legami personali tra il genitore separato e i figli, nonché la definizione del contributo di ciascun genitore alle spese per l'educazione, l'istruzione e la formazione scolastica e professionale dei figli. Se dalla relazione dei servizi sociali risulta che l'accordo dei coniugi sull'esercizio congiunto della potestà genitoriale o sulla determinazione del luogo in cui dovrà vivere il figlio non è conforme all'interesse del minore, il notaio respinge l'istanza di divorzio e invita i coniugi ad adire l'autorità giudiziaria.

5 Se i genitori concludono un accordo sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale, quali sono le formalità da rispettare perchè l’accordo sia per loro vincolante?

I genitori possono accordarsi sull'esercizio della potestà genitoriale o sui provvedimenti per tutelare il minore, con l'approvazione del giudice tutelare, se ciò è conforme all'interesse superiore del figlio (articolo 506 del codice civile).

Gli interessati possono intervenire in qualsiasi fase del procedimento, anche senza essere stati citati, per chiedere che le loro transazioni siano convalidate con una sentenza concordata. Tale sentenza è definitiva e costituisce titolo esecutivo.

6 Se i genitori non raggiungono un accordo sulle questioni relative all’esercizio della potestà genitoriale, quali sono i mezzi alternativi di soluzione delle controversie?

È possibile ricorrere alla mediazione prima di adire il giudice. Durante il procedimento giudiziario, il giudice deve informare le parti della possibilità e dei vantaggi di ricorrere alla mediazione. Se dalla mediazione non scaturisce un accordo, le questioni controverse vengono risolte dal giudice.

7 Se i genitori fanno ricorso all’autorità giudiziaria, su quali questioni relative ai figli il giudice può pronunciarsi?

Si veda la risposta alla domanda 1.

8 Se il tribunale dispone l’affidamento del minore in via esclusiva ad uno dei coniugi, questo significa che il coniuge affidatario potrà assumere decisioni concernenti il minore senza prima consultare l’altro genitore?

Se il tribunale stabilisce che la potestà genitoriale deve essere esercitata da un solo genitore, quest'ultimo adotta individualmente ogni decisione sulle questioni concernenti il figlio. L'altro genitore mantiene il diritto di essere informato sull'educazione e l'istruzione del figlio, nonché il diritto di acconsentire o meno alla sua adozione.

9 Se il tribunale dispone l’affidamento congiunto del minore, cosa significa questo nella pratica?

I genitori esercitano la potestà congiuntamente e in pari misura. Nei rapporti con i terzi di buona fede, si presume che il genitore che compie autonomamente un atto giuridico ordinario inerente all'esercizio dei diritti e doveri genitoriali agisca con il consenso dell'altro genitore.

10 Qual è il tribunale (o altra autorità) competente a decidere in materia di potestà genitoriale?

Le istanze per la tutela delle persone fisiche rientranti nella competenza del giudice tutelare e per la famiglia (il tribunale distrettuale o eventualmente il tribunale in composizione specializzata per i minori e le famiglie) sono esaminate dal tribunale nel cui circondario è domiciliata o risiede la persona tutelata [articolo 94 del codice di procedura civile (Codul de Procedură Civilă)].

Il tribunale del domicilio del ricorrente è competente per le istanze relative all'accertamento della filiazione; il tribunale nel cui circondario risiede il ricorrente-creditore è competente per le domande relative alle obbligazioni alimentari (compresi gli assegni statali per i figli).

L'atto di citazione deve essere corredato di una copia del certificato di nascita del figlio minorenne, di una copia della carta d'identità e della sentenza di divorzio, nonché dell'eventuale accordo di mediazione e di ogni altro documento considerato utile per la risoluzione della controversia. La domanda è esente dall'imposta di bollo.

11 Qual è la procedura applicabile in questi casi? Esiste una procedura di urgenza?

L'organo giurisdizionale può adottare, durante tutto il procedimento di divorzio (procedura speciale con termini per la decisione abbreviati), con ordinanza del suo presidente, provvedimenti provvisori sulla determinazione del luogo di residenza dei figli minorenni, sugli alimenti, sulla percezione degli assegni statali per i figli e sull'uso dell'abitazione familiare (articolo 919 del codice di procedura civile).

12 È possibile ottenere il patrocinio a spese dello Stato per coprire i costi del procedimento?

Il patrocinio a spese dello Stato può essere chiesto in forza del decreto legge n. 51/2008 (Ordonanța de Urgență nr. 51/2008) sull'assistenza giudiziaria pubblica in materia civile, convertito con modificazioni nella legge n. 193/2008 (Legea nr. 193/2008) e successive modifiche.

Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso separatamente o cumulativamente sotto forma di assistenza di un avvocato, pagamento degli onorari di periti, traduttori, interpreti e ufficiali giudiziari, esenzioni, sconti e rinvii o proroghe di pagamento delle spese di giudizio.

Possono beneficiare integralmente del patrocinio a spese dello Stato le persone il cui reddito netto mensile individuale sia stato inferiore a 300 RON negli ultimi due mesi precedenti la domanda. Se tale reddito è inferiore a 600 RON, l'assistenza giudiziaria viene concessa nella misura del 50%. Tuttavia, le condizioni prescritte non ostano a che i ricorrenti con redditi superiori alla quota fissata beneficino dell'assistenza giudiziaria qualora dimostrino di non poter sostenere le spese di giudizio a causa delle differenze in termini di costo della vita tra lo Stato in cui hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale e lo Stato del foro.

13 È possibile proporre appello avverso una decisione sulla potestà genitoriale?

Le decisioni rese nei procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio della potestà genitoriale (come questione accessoria al divorzio o come questione principale) sono soggette solo ad appello, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla decisione, oppure solo a ricorso per cassazione, nel caso delle sentenze concordate che omologano l'accordo delle parti.

14 In certi casi potrebbe essere necessario rivolgersi ad un giudice o ad altra autorità per avere una decisione sulla potestà genitoriale da far valere come titolo esecutivo? Quali procedure si applicano in tali casi?

Se il debitore non adempie volontariamente la sua obbligazione, il creditore deve informarne l'ufficiale giudiziario. Quest'ultimo chiederà al giudice competente l'autorizzazione all'esecuzione. La decisione viene adottata in camera di consiglio senza convocazione delle parti.

Se la domanda di esecuzione è stata accolta, l'ufficiale giudiziario trasmette un'ingiunzione e un mandato di comparizione al genitore o alla persona che ha il minore in custodia, comunicandogli la data in cui deve presentarsi con il minore affinché sia consegnato al richiedente, oppure gli ordina di consentire all'altro genitore di esercitare il suo diritto ad avere rapporti personali con il minore.

Se l'esecutato non adempie il suo obbligo, l'ufficiale giudiziario procede all'esecuzione forzata alla presenza di un rappresentante della Direzione generale per l'assistenza sociale e la tutela dei minori nonché, se del caso, di uno psicologo e di agenti di polizia. Nessuno può esercitare costrizioni o pressioni sul minore al fine di ottenere l'esecuzione.

Se l'esecutato non adempie il suo obbligo, la sanzione comminata dal giudice perdura fino all'esecuzione; l'ufficiale giudiziario trasmette gli atti al Pubblico Ministero affinché promuova l'azione penale.

Se il minore si oppone, l'esecutante trasmette la relazione ufficiale al rappresentante della Direzione generale per l'assistenza sociale e la tutela dei minori e il tribunale competente disporrà che il minore sia sottoposto a un programma di assistenza psicologica, integrato dalla relazione dello psicologo. Se il minore si oppone successivamente alla riassunzione del procedimento esecutivo, l'esecutante può chiedere al tribunale di applicare una sanzione.

15 In che modo si deve agire per far riconoscere ed eseguire in questo Stato membro una decisione sulla responsabilità genitoriale emessa dal giudice di un altro Stato membro?

Il riconoscimento delle decisioni sulla potestà genitoriale è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2201/2003. L'istanza deve essere presentata al tribunale del domicilio o della residenza del convenuto in Romania. La decisione di riconoscimento può essere impugnata dinanzi alla Corte d'appello (Curtea de Apel) territorialmente competente o presentando un ricorso dinanzi alla Corte di cassazione (Înalta Curte de Casație și Justiție).

16 A quale giudice di questo Stato membro occorre rivolgersi per opporsi al riconoscimento di una decisione sulla responsabilità genitoriale emessa dal giudice di un altro Stato membro? Quale procedura si applica in questi casi?

Per opporsi al riconoscimento di una decisione sulla potestà genitoriale, l'interessato può adire il tribunale del domicilio o della residenza del convenuto in Romania.

17 A quale diritto deve fare riferimento il giudice in un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, in cui il minore o le parti non risiedono in questo Stato membro oppure hanno cittadinanze diverse?

Ai sensi dell'articolo 2611 del codice civile, la legge applicabile alla potestà genitoriale e alla tutela dei minori si determina in base alla Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa a L'Aia il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge n. 361/2007.

 

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Ultimo aggiornamento: 16/12/2020

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