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Da dove iniziare?
Cosa sono i diritti di visita? Che cos'è l'affidamento?
Finché vivono insieme, generalmente i genitori esercitano congiuntamente i diritti di affidamento dei figli. Tuttavia, se divorziati o separati, i genitori devono stabilire come esercitare tale responsabilità in futuro.
Possono decidere che il minore vivrà a turno con ciascun genitore o solo con uno. In questo caso, l’altro genitore godrà di norma del diritto di visitare o contattare il figlio in determinati tempi prestabiliti.
I diritti di affidamento ricomprendono anche altri diritti e doveri relativi all’educazione e alla cura del figlio, tra cui il diritto di occuparsi del minore e di amministrare il suo patrimonio. Nella maggior parte dei casi i titolari della responsabilità genitoriale sono i genitori, ma vi sono casi in cui la responsabilità genitoriale può essere attribuita a un istituto a cui il minore è stato affidato.
Chi decide in materia di diritti di affidamento e di visita?
I genitori possono decidere di comune accordo o fare ricorso a un mediatore o a un avvocato se non riescono a raggiungere un accordo. Per trovare un mediatore consulta il link in fondo alla pagina.
Se i genitori non sono in grado di raggiungere un accordo, possono dover adire un giudice che può riconoscere il diritto di affidamento del figlio o dei figli ai due genitori (affidamento condiviso) o decidere che uno dei due eserciterà da solo questo diritto (affidamento esclusivo). Quando uno dei genitori ottiene l’affidamento esclusivo, il giudice decide il diritto di visita dell’altro genitore.
Nel caso di una coppia internazionale, le norme dell’UE determinano il giudice competente a conoscere della causa. Per trovare il giudice competente consulta il link in fondo alla pagina.
L’obiettivo principale delle norme comuni dell'UE è evitare che ciascun genitore si rivolga al giudice del proprio paese e che siano emesse due decisioni sulla stessa causa.
La norma prevede che il giudice competente in materia di responsabilità genitoriale, diritti di affidamento e di visita è quello dello Stato in cui il minore risiede abitualmente.
La decisione del giudice sarà eseguita nell’altro paese dell’Unione europea?
Un meccanismo per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni garantisce che la decisione del giudice è applicata negli altri paesi dell’UE, una volta rilasciato un certificato da parte del giudice dell'UE competente. Ciò rende più facile per le persone o per gli istituti titolari della responsabilità genitoriale esercitare i propri diritti.
Per i procedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale avviati il 1º agosto 2022 o successivamente non sono necessari procedimenti speciali affinché la decisione che ne deriva diventi esecutiva in altri Stati membri, stabilendo in tal modo la relazione tra il minore e entrambi i genitori. La dichiarazione di esecutività potrebbe ancora essere necessaria per le decisioni adottate nell'ambito di un procedimento riguardante la responsabilità genitoriale proposto prima del 1º agosto 2022.
Quali norme dell’UE si applicano?
Le norme atte a risolvere le questioni a carattere transfrontaliero concernenti i minori e i loro genitori sono contenute nel regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio - Bruxelles II ter, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori. Il regolamento sostituisce il regolamento (UE) 2201/2003 - Bruxelles II bis, che tuttavia continua ad applicarsi ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1111 il 1º agosto 2022. Le norme si applicano indistintamente a tutti i figli, che siano nati in costanza di matrimonio o meno. Il regolamento Bruxelles II ter rappresenta la pietra miliare della cooperazione giudiziaria europea in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Il regolamento è in vigore in tutti i paesi dell’Unione europea, ad eccezione della Danimarca.
La guida pratica per l'applicazione del regolamento Bruxelles II ter è disponibile su questa pagina: pubblicazioni della RGE
Per maggiori informazioni si prega di selezionare il paese cliccando sulla relativa bandiera nazionale.
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