Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea

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Introduzione

La disciplina delle Spese processuali è contenuta nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.

Quali spese si devono pagare?

Nel processo civile ciascuna parte provvede alle spese degli atti che compie ed alle Spese per gli atti necessari al processo quando la legge o il magistrato le pongono a suo carico (art. 8 Testo Unico delle spese di giustizia, D.P.R. n. 115/2002).

Le spese del processo civile sono:

  1. il contributo unificato (artt. 9 e ss. TUSG);
  2. le “anticipazioni forfettarie dai privati all’erario” per le notificazioni a richiesta dell’Ufficio (art. 30 TUSG);
  3. le “spese per le notificazioni” a richiesta delle parti (art. 32 e ss. TUSG);
  4. i “diritti di copia e di certificato” (art. 40 TUSG);
  5. l’imposta di registro, per gli atti soggetti a registrazione (d.P.R. 26 aprile 1986, n.131).

Quanto dovrò pagare?

Gli importi del contributo unificato sono indicati dall’art. 13 comma 1, lett. a)-g), in base al valore della causa (ossia al valore della domanda, anche quando non determinato); il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (salvo quelle che beneficino dell’esenzione totale).

Particolari esenzioni sono previste, nell’ordinamento nazionale, dall’art. 10 TUSG: in particolare non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

Le anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile (art. 30 TUSG) consistono in una tariffa di importo fisso (€ 27,00) imposta dall’art. 30 TUSG, e che è dovuta dalla “parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che nei processi esecutivi di espropriazione forzata fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati”.

Le spese per le notificazioni a richiesta delle parti (artt. 32 e ss. TUSG) consistono in diritti e indennità di trasferta dovuti dalle parti agli Ufficiali giudiziari incaricati della notifica di un atto; l’importo del diritto unico è indicato dall’art. 34 TUSG6, mentre l’importo dell’indennità di trasferta è indicato dall’art. 35 TUSG7.

I diritti di copia e di certificato sono regolamentati dagli artt. 266 e ss. TUSG; essi sono dovuti per il rilascio di copia di documenti o atti presenti al fascicolo processuale, o per il rilascio delle certificazioni richieste alla cancelleria del giudice; l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico; in ogni caso, il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi; gli importi del diritto dovuto per il rilascio di copie di documenti e atti presenti al fascicolo processuale, senza certificazione di conformità, sono stabiliti nella tabella all. 6 al TUSG; gli importi del diritto dovuto per il rilascio di copie autentiche di documenti sono indicati nella tabella all. 7 al TUSG; l’importo del diritto dovuto per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è indicato nella tabella all. 8 al TUSG; per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato (art. 270 TUSG).

L’imposta di registro va pagata sugli atti e provvedimenti giudiziari specificamente indicati all’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), che consistono in “atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio”, “decreti ingiuntivi esecutivi”; essi sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. L’importo dell’imposta da applicare sugli atti giudiziari soggetti a registrazione è indicato dall’art. 8 della Tariffa allegata al Testo Unico.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

In caso di mancato pagamento, l’ufficio giudiziario o una società incaricata della riscossione (convenzione con la società Equitalia Giustizia s.p.a) notifica un invito al pagamento contenente le indicazioni per procedere alla regolarizzazione del versamento del contributo unificato (art. 248 del D.P.R. 115/2002).

Nel caso di mancato versamento dei diritti di copia e dell’importo previsto dall’articolo 30 del D.P.R. 115/2002, l’ufficio può rifiutare di ricevere l’atto (art. 285 del D.P.R. n. 115/2002).

Come posso pagare?

Se il pagamento è effettuato in Italia, il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario è pagato tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PAGOPA)

Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PAGOPA)

Se il pagamento è eseguito dall’estero, mediante bonifico bancario,

sul seguente conto:

CODICE BIC: BITAITRRENT
IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Dopo il pagamento occorre fornire all’ufficio giudiziario la prova dell’avvenuto versamento mediante esibizione della relativa ricevuta.

Ultimo aggiornamento: 30/07/2024

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