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Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?
Cosa devo fare dopo il pagamento?
Introduzione
Nella Repubblica di Croazia le spese processuali sono disciplinate dalla Legge sulle spese di giudizio (Zakon o sudskim pristojbama), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Narodne novine) n. 118/18, e dal Regolamento relativo alle tariffe delle spese di giudizio (Uredba o tarifi sudskih pristojbi) adottato dal Governo della Repubblica di Croazia .
Ai sensi dell'articolo 5 della Legge sulle spese di giudizio, i diritti previsti dal tariffario si pagano in contanti, con mezzi diversi dai contanti, in forma di marche da bollo emesse dalla Repubblica di Croazia oppure per via elettronica.
Per le istanze presentate in forma elettronica, conformemente a disposizioni specifiche, tramite il sistema d'informazione utilizzato dai tribunali, le spese si pagano al momento della presentazione, e sono pari alla metà dell'importo dei diritti stabiliti dal tariffario.
Per quanto riguarda le decisioni notificate dal tribunale in forma elettronica, conformemente a disposizioni specifiche, tramite il sistema d'informazione utilizzato dai tribunali, le spese sono pari alla metà dell'importo dei diritti stabiliti dal tariffario se vengono pagate entro tre giorni a decorrere dalla data della notificazione elettronica della decisione.
Quali spese si devono pagare?
Le spese di giudizio sono dovute per tutti i procedimenti giudiziari civili e commerciali. Ai sensi dell'articolo 11 della Legge sulle spese di giudizio sono esentati dal pagamento:
- la Repubblica di Croazia e i suoi organi governativi
- le persone e gli organi che fungono da pubbliche autorità nel quadro delle procedure derivanti dall'esercizio di tali poteri
- i lavoratori nelle cause e in altri procedimenti relativi all'esercizio dei loro diritti derivanti da rapporti di lavoro
- i funzionari e i dipendenti nelle cause amministrative relative all'esercizio dei loro diritti derivanti dal loro rapporto di impiego
- gli invalidi della guerra di indipendenza croata, sulla base di idonea documentazione attestante il loro status, e i disabili, dietro presentazione di valida documentazione rilasciata dall'Istituto per le perizie, il reinserimento professionale e l'occupazione degli invalidi (Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom).
- i coniugi, i figli e i genitori di soldati uccisi, dispersi o imprigionati durante la guerra di indipendenza croata, sulla base di idonea documentazione attestate il loro status
- i coniugi, i figli e i genitori delle persone uccise, disperse o imprigionate durante la guerra di indipendenza croata, sulla base di idonea documentazione attestate il loro status
- gli sfollati, i rifugiati e i rimpatriati, sulla base di idonea documentazione attestante il loro status
- i beneficiari di assistenza sociale che percepiscono il sussidio minimo garantito
- le organizzazioni umanitarie, le organizzazioni che si occupano della protezione delle famiglie delle persone uccise, disperse o imprigionate nello svolgimento di attività umanitarie e le organizzazioni di disabili
- i minori che sono parti di procedimenti in materia di mantenimento o di procedimenti relativi a richieste avanzate sulla base del diritto di mantenimento
- le parti che avviano procedimenti di riconoscimento di maternità o paternità e procedimenti riguardanti i costi legati alla gravidanza e alla nascita di un bambino al di fuori del matrimonio
- le parti nei procedimenti per il ripristino della capacità giuridica
- i minori nei procedimenti di autorizzazione al matrimonio
- le parti nei procedimenti di ritorno di un minore e per l'esercizio di una relazione personale col bambino
- le parti nei procedimenti relativi ai diritti derivanti dall'assicurazione pensionistica e sanitaria obbligatoria, ai diritti dei disoccupati previsti dalle norme sul lavoro e ai diritti previdenziali
- le parti che avviano procedimenti per la tutela dei diritti umani e delle libertà garantiti dalla Costituzione contro singoli atti definitivi
- le parti che avviano procedimenti per il risarcimento di danni causati dall'inquinamento ambientale
- i sindacati e le unioni sindacali di più alto livello nei procedimenti civili relativi all'autorizzazione giudiziaria sostitutiva e nelle vertenze sindacali collettive, nonché i rappresentanti sindacali in procedimenti civili nell'esercizio dei poteri attribuiti al consiglio di impresa
- i consumatori che sono debitori in un fallimento
- altre persone e organismi quando previsto da leggi specifiche.
Gli Stati esteri sono esentati dal pagamento delle spese di giudizio se previsto da trattati internazionali o in regime di reciprocità.
In caso di dubbi sull'esistenza della condizione di reciprocità, l'organo giurisdizionale chiederà chiarimenti al Ministero della Giustizia.
L'esenzione di cui al punto 10 si applica alle organizzazioni umanitarie designate con decisione del ministro responsabile della previdenza sociale.
L'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio non si applica agli organi dei comuni e delle città, tranne nei casi in cui tali enti esercitino poteri pubblici in forza di una legge speciale.
Per quanto riguarda i procedimenti relativi a ingiunzioni di pagamento europee sono dovuti i seguenti diritti:
- per una proposta di ingiunzione di pagamento europea i diritti sono a carico del ricorrente;
- per una decisione relativa a un'ingiunzione di pagamento europea i diritti sono a carico del ricorrente;
- in caso di opposizione contro un'ingiunzione di pagamento europea i diritti sono a carico del convenuto.
Se il procedimento prosegue secondo le norme di procedura civile ordinaria:
- per il primo grado di giudizio i diritti sono a carico dell'attore;
- per il secondo grado di giudizio: i diritti sono a carico del ricorrente;
- per la comparsa di risposta: i diritti sono a carico dell'istante (la risposta è un atto facoltativo);
- mezzo d'impugnazione straordinario: è ammesso presentare istanza di revisione della decisione del giudice di secondo grado se il valore della controversia eccede l'importo di 200 000,00 HRK;
- le spese di giudizio sono a carico del soggetto che presenta istanza di revisione e del soggetto che risponde alla revisione (la risposta è un atto facoltativo
Quanto dovrò pagare?
1. Per le domande, le domande riconvenzionali, le sentenze e le opposizioni a ingiunzioni di pagamento, le spese previste sono proporzionali al valore della causa (determinato in base all'importo della domanda principale, senza interessi e spese) nelle seguenti modalità: |
||
Da... HRK |
Fino a .... HRK |
HRK |
0,00 |
3 000,00 |
100,00 |
3 001,00 |
6 000,00 |
200,00 |
6 001,00 |
9 000,00 |
300,00 |
9 001,00 |
12 000,00 |
400,00 |
12 001,00 |
15 000,00 |
500,00 |
Per le cause di valore superiore a 15 000,00 HRK sono dovute spese pari a 500,00 HRK; sulla differenza eccedente l'importo di 15 000,000 HRK sono dovute spese in misura pari all'1%, fino a un massimo di 5 000,00 HRK. |
II. Per le proposte di ingiunzioni di pagamento europee e le decisioni di ingiunzioni di pagamento europee, nonché per le comparse di risposta e le revisioni è dovuto un importo pari alla metà dei diritti indicati al punto I:
III. Per i ricorsi avverso una sentenza o una revisione è dovuto un importo pari al doppio dei diritti indicati al punto I.
IV. Non sono previste spese di giudizio se durante un procedimento è raggiunta una composizione giudiziaria.
Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?
Se la parte non paga le spese di giudizio entro la scadenza stabilita o non informa immediatamente di tale fatto l'organo giurisdizionale, questo, entro un termine di 15 giorni dalla decisione relativa alle spese di giudizio o dalla decisione relativa all'opposizione, ricorre alla formula esecutiva e, ai fini della riscossione forzata, la notifica all'Agenzia finanziaria ai sensi delle disposizioni della Legge che disciplina la confisca dei mezzi finanziari.
Ai sensi dell'articolo 28 della Legge sulle spese di giudizio, se la parte che ha presenziato all'atto giuridico non ha pagato subito le spese di giudizio dovute, l'organo giurisdizionale le comunica un termine di 3 giorni per farlo. Se la parte non si conforma all'ingiunzione o non ha presenziato all'atto giuridico per il quale deve pagare le spese, e non le ha pagate, l'organo giurisdizionale emette una decisione relativa alle spese maggiorandole con una sovrattassa di 100 HRK.
Come posso pagare?
Le spese di giudizio si pagano in contanti, con mezzi diversi dai contanti, in forma di marche da bollo emesse dalla Repubblica di Croazia oppure per via elettronica .
I pagamenti in contanti possono avvenire presso l'ufficio contabile del tribunale. Entro un termine di cinque giorni dalla riscossione, tale ufficio è tenuto versare l'importo nelle entrate di bilancio dalle spese giudiziarie.
Il pagamento in forma di marche da bollo puà avvenire se l'importo delle spese è inferiore a 100 HRK.
Le informazioni relative alle modalità di pagamento delle spese di giudizio figurano su Internet sul Portale degli avvisi elettronici (e-Oglasna ploča), sui siti web degli organi giurisdizionali e presso le cancellerie.
Le spese di giudizio si possono inoltre pagare tramite qualsiasi banca o qualsiasi ufficio postale con un bonifico sul conto del Bilancio nazionale della Repubblica di Croazia (Državni proračun Republike Hrvatske)
Per il versamento dei diritti dall'estero devono essere comunicate anche le seguenti informazioni:
SWIFT: NBHRHR2X
IBAN:HR1210010051863000160
Conto corrente (Žiro-račun) (CC):1001005-1863000160
Modello HR64
Numero di riferimento: 5045-20735-OIB (o altro numero identificativo di chi effettua il pagamento)
Beneficiario: Ministero delle Finanze della Repubblica di Croazia, per conto della Corte commerciale di Zagabria (Ministarstvo financija RH, za Trgovački sud u Zagrebu)
Nella causale del versamento occorre indicare la causa per la quale sono pagate le spese (numero del fascicolo o descrizione del pagamento, ad esempio “spese giudiziarie per una proposta di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea”).
Cosa devo fare dopo il pagamento?
Dopo aver effettuato il pagamento delle spese di giudizio occorre fornire la ricevuta dello stesso all'organo giurisdizionale che conduce il procedimento per cui sono dovute le spese, unitamente all'indicazione del numero della causa in discussione (se tale numero è noto). In caso di presentazione della domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea, alla domanda deve essere allegata la ricevuta del pagamento.
Di norma le parti trasmettono la documentazione all'organo giurisdizionale mediante posta (raccomandata od ordinaria), oppure in forma elettronica, conformemente a disposizioni specifiche, tramite il sistema d'informazione utilizzato dai tribunali.
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