La versione originale in lingua polacco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglese.
Swipe to change

Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea

Polonia

Contenuto fornito da
Polonia
Non esiste una traduzione ufficiale della versione linguistica che state consultando.
Qui è possibile consultare una versione del testo tradotta automaticamente. Attenzione: la traduzione è fornita esclusivamente a titolo informativo. Il proprietario della pagina non si assume alcuna responsabilità circa la qualità della traduzione automatica.

Introduzione

Quali spese si devono pagare?

Quanto dovrò pagare?

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Come posso pagare?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Le spese nell'ambito di un procedimento civile sono disciplinate dalla legge del 28 luglio 2005 sulle spese di giudizio in materia civile (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2014, n. 1025). In linea di principio, qualsiasi atto introduttivo di una domanda è soggetto a spese di giudizio, comprese le domande presentate nell'ambito del procedimento disciplinato dal regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Il diritto polacco prevede la possibilità di presentare domanda di esenzione ai sensi delle disposizioni della succitata legge (titolo IV - esenzione dalle spese di giudizio).

Quali spese si devono pagare?

Le spese di giudizio applicabili all'ingiunzione di pagamento europea sono proporzionali.

Quanto dovrò pagare?

Le spese di giudizio proporzionali sono dovute per le cause relative ai diritti patrimoniali e ammontano al 5 % del valore dell'oggetto della controversia (ossia del valore del credito dichiarato nell'atto introduttivo), fermo restando che il loro importo non può essere inferiore a 30 PLN né superiore a 100 000 PLN. Le spese di giudizio dovute per una domanda di abrogazione dell'ingiunzione sono ridotte della metà.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Conformemente all'articolo 1262, comma 1, della legge del 17 novembre 1964 - codice di procedura civile (Gazzetta ufficiale n. 43, testo 269, e successive modifiche), l'organo giurisdizionale non darà seguito alla domanda le cui spese di giudizio non sono state versate. Di conseguenza, le spese di giudizio devono essere versate contestualmente alla presentazione della domanda (atto introduttivo) per cui sono dovute. In alternativa deve essere presentata domanda di esenzione dalle spese di giudizio.

Gli effetti giuridici del mancato versamento delle spese di giudizio sono disciplinati, in particolare, dall'articolo 130 e dall'articolo 1302 del codice di procedura civile.

Conformemente all'articolo 130 del codice di procedura civile, se non si può dare correttamente seguito a un atto processuale (compreso l'atto introduttivo) a causa del mancato versamento delle spese di giudizio dovute, il presidente (il giudice) mette in mora la parte, pena il rifiuto dell'atto processuale, intimandole di pagare entro una settimana. Se la domanda è presentata da una persona che risiede all'estero e che non ha rappresentanti in Polonia, il presidente (il giudice) fissa un termine per il versamento delle spese di giudizio che non può essere inferiore a un mese. Decorso senza esisto detto termine, la domanda è rifiutata. Di contro, la domanda le cui spese di giudizio sono state regolarizzate entro il termine prescritto produce effetti dalla data di presentazione.

Ai sensi dell'articolo 1302 del codice di procedura civile, la domanda presentata da un avvocato, un consulente legale o un consulente in materia di proprietà industriale, soggetta a spese di giudizio fisse o proporzionali calcolate sul valore dell'oggetto della controversia dichiarato dalla parte che non sono state debitamente versate è rifiutata senza messa in mora. Tuttavia, se le spese di giudizio sono debitamente versate entro una settimana a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza di rifiuto, la domanda produce effetti giuridici dalla data di presentazione iniziale.

Come posso pagare?

Le modalità di versamento delle spese di giudizio relative ai procedimenti civili sono disciplinate dall'ordinanza del ministero della Giustizia del 31 gennaio 2006 sulle modalità di versamento delle spese di giudizio relative ai procedimenti civili (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia n. 27, testo 199) che costituisce un atto di esecuzione della suddetta legge sulle spese di giudizio.

Le spese di giudizio relative ai procedimenti civili sono versate sul conto corrente dell'organo giurisdizionale competente (le cui coordinate bancarie possono essere ottenute direttamente dall'organo giurisdizionale o reperite sul suo sito internet o, eventualmente, su quello del ministero della Giustizia), direttamente presso la tesoreria dell'organo giurisdizionale o sotto forma di bolli acquistabili presso la stessa.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Dopo che, a seconda dei casi, sono state versate le spese di giustizia o è stato posto rimedio alle irregolarità, l'organo giurisdizionale emetterà l'ingiunzione di pagamento europea.

Ultimo aggiornamento: 03/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.