Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea

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Introduzione

Le spese nell'ambito di un procedimento civile sono disciplinate dalla legge del 28 luglio 2005 sulle spese di giudizio in materia civile (testo consolidato: Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2014, n. 1025). In linea di principio, qualsiasi atto introduttivo di una domanda è soggetto alle spese di giudizio, comprese le domande presentate nell'ambito del procedimento disciplinato dal regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. La legge sulle spese di giudizio in materia civile (titolo IV - esenzione dalle spese di giudizio) consente la presentazione di una domanda di esenzione da tali spese.

Quali spese si applicano?

Le spese di giudizio applicabili all'ingiunzione di pagamento europea sono costituite da una tariffa fissa che dipende dal valore dell'oggetto della controversia e da una tariffa proporzionale dovuta se tale valore è superiore a 20 000 PLN.

Quanto dovrò pagare?

Le spese di giudizio per le domande di ingiunzione di pagamento europea sono stabilite sulla base del valore dell'oggetto della controversia:

  1. fino a 500 PLN: importo pari a 30 PLN;
  2. tra 500 PLN e 1 500 PLN: importo pari a 100 PLN;
  3. tra 1 500 PLN e 4 000 PLN: importo pari a 200 PLN;
  4. tra 4 000 PLN e 7 500 PLN: importo pari a 400 PLN;
  5. tra 7 500 PLN e 10 000 PLN: importo pari a 500 PLN;
  6. tra 10 000 PLN e 15 000 PLN: importo pari a 750 PLN;
  7. tra 15 000 PLN e 20 000 PLN: importo pari a 1 000 PLN.

Per le cause relative ai diritti di proprietà, se l'importo dell'oggetto della controversia o il valore nell'ambito del ricorso è superiore a 20 000 PLN, è dovuta una tariffa proporzionale pari al 5 % di quell'importo o valore, fino a un massimo di 200 000 PLN.

Le spese di giudizio dovute per una domanda di annullamento dell'ingiunzione sono ridotte della metà.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Conformemente all'articolo 1262 della legge del 17 novembre 1964 - codice di procedura civile (Gazzetta ufficiale n. 43, testo 269, e successive modifiche), l'organo giurisdizionale non darà seguito a un atto processuale le cui spese di giudizio non siano state versate. Di conseguenza le spese di giudizio devono essere versate contestualmente alla presentazione dell'atto processuale (atto introduttivo) per il quale sono dovute. In alternativa deve essere presentata domanda di esenzione dalle spese di giudizio.

Gli effetti giuridici del mancato versamento delle spese di giudizio sono disciplinati, in particolare, dagli articoli 130 e 1302 del codice di procedura civile.

Conformemente all'articolo 130 del codice di procedura civile, se non si può dare correttamente seguito a un atto processuale (compreso un atto introduttivo) a causa del mancato versamento delle spese di giudizio dovute, il presidente (il giudice) intima alla parte, pena il rifiuto dell'atto processuale, di pagare entro una settimana. Se l'atto processuale è presentato da una persona che risiede all'estero e che non ha rappresentanti in Polonia, il presidente (il giudice) fissa un termine per il versamento delle spese di giudizio che non può essere inferiore a un mese. Decorso senza esito detto termine, la domanda è rifiutata. Di contro, la domanda le cui spese di giudizio sono state regolarizzate entro il termine prescritto produce effetti dalla data di presentazione.

Conformemente all'articolo 1302 del codice di procedura civile, la domanda presentata da un avvocato o da un consulente in materia di proprietà industriale, soggetta a spese di giudizio fisse o proporzionali calcolate sul valore dell'oggetto della controversia dichiarato dalla parte che non sono state debitamente versate, è rifiutata senza intimazione di pagamento. Tuttavia, se le spese di giudizio sono debitamente versate entro una settimana a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza di rifiuto, la domanda produce effetti giuridici dalla data di presentazione.

Come posso pagare le spese di giudizio?

Le modalità di versamento delle spese di giudizio relative ai procedimenti civili sono disciplinate dall'ordinanza del ministero della Giustizia del 21 marzo 2016 sulle modalità di versamento delle spese di giudizio relative ai procedimenti civili (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia n. 27, testo 199) che costituisce un atto di esecuzione della suddetta legge sulle spese di giudizio in materia civile.

Le spese di giudizio relative ai procedimenti civili sono versate sul conto corrente dell'organo giurisdizionale competente (le cui coordinate bancarie possono essere ottenute direttamente dall'organo giurisdizionale o reperite sul suo sito internet o, eventualmente, su quello del ministero della Giustizia), direttamente presso la tesoreria dell'organo giurisdizionale o sotto forma di bolli acquistabili presso la stessa.

Cosa fare dopo il pagamento?

Dopo che, a seconda dei casi, sono state versate le spese di giudizio o è stato posto rimedio ad eventuali irregolarità, l'organo giurisdizionale emetterà l'ingiunzione di pagamento europea.

Ultimo aggiornamento: 28/08/2024

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