Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea

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Introduzione

Quali sono le tariffe in vigore?

Quanto devo pagare?

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Le spese giudiziarie applicabili al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento sono disciplinate dalla legge slovena sulle spese giudiziarie (Zakon o sodnih taksah), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia nº 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – decisione della Corte costituzionale, 19/15 – decisione della Corte costituzionale, 30/16 e 10/17 – ZPP-E (legge che modifica e integra il codice di procedura civile, in appresso denominata "ZST-1"), che costituisce la regolamentazione generale delle spese giudiziarie.

La ZST-1 (articolo 6) costituisce la base giuridica del pagamento delle spese giudiziarie in contanti, elettronicamente o attraverso altri mezzi di pagamento validi, il che vale anche per il pagamento delle spese nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. In pratica è possibile pagare le spese giudiziarie elettronicamente, per mezzo dei servizi di pagamento in linea di diverse banche.

Quali sono le tariffe in vigore?

Nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento le spese giudiziarie sono pagate in un'unica soluzione per tutto il procedimento. Il pagamento delle spese giudiziarie è imputabile alla parte richiedente che deve pagare all'atto di presentazione della domanda introduttiva presso l'organo giurisdizionale.

Quanto devo pagare?

Nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento l'importo delle spese giudiziarie dovute dalla parte richiedente all'atto di presentazione della domanda introduttiva presso l'organo giurisdizionale dipende dal valore dell'oggetto della controversia.

Il coefficiente applicato per calcolare le spese è pari a 1,2 (voce 1301 del prontuario delle spese della ZST-1); e le spese sono calcolate secondo la tabella che figura all'articolo 16 della ZST-1. Poiché gli scaglioni di valore sono numerosi, non è possibile menzionarli dettagliatamente in questa sede.

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Se la parte richiedente non paga le spese giudiziarie entro i termini, il giudice esegue il procedimento e, se del caso, procede successivamente al recupero delle spese giudiziarie.

Come posso pagare le spese giudiziarie?

La ZST-1 (articolo 6) costituisce la base giuridica del pagamento delle spese giudiziarie in contanti, elettronicamente o attraverso altri mezzi di pagamento validi, il che vale anche per il pagamento delle spese nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

In pratica è possibile pagare le spese giudiziarie elettronicamente, per mezzo dei servizi di pagamento in linea di diverse banche; le spese possono anche essere pagate direttamente presso il fornitore dei servizi di pagamento o presso lo sportello di cassa dell'organo giurisdizionale (in contanti o attraverso un punto di pagamento).

Per i pagamenti elettronici, ogni banca dispone del proprio servizio di pagamento in linea.

Il debitore può pagare le spese giudiziarie anticipatamente, ossia al momento di introdurre la domanda di avvio del procedimento dinanzi al giudice o può presentare la domanda al giudice e aspettare che quest'ultimo gli invii un ordine di pagamento nel quale sono indicate le altre informazioni necessarie all'esecuzione del pagamento, oltre all'importo delle spese da pagare.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Se il debitore ha pagato le spese giudiziarie avvalendosi del riferimento ad hoc comunicatogli dal giudice nell'ordine di pagamento, non è tenuto a fornire una ricevuta al giudice. In tal caso il giudice è in effetti informato del pagamento mediante un sistema bancario elettronico speciale (UJPnet), nel quale l'indicazione del riferimento preciso è di fondamentale importanza per identificare il pagamento corrispondente.

Se invece le spese giudiziarie sono state pagate senza utilizzare il riferimento apposito, il debitore deve fornire al tribunale una ricevuta di avvenuto pagamento. La validità di questa ricevuta non è subordinata ad alcuna condizione particolare. Sulla base di tale ricevuta, il giudice se necessario accerta il pagamento delle spese giudiziarie nel sistema UJPnet, in particolare se le spese giudiziarie non sono pagate presso lo sportello di cassa dell'organo giurisdizionale.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2020

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