Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità

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Questa pagina fornisce informazioni sulle spese di giudizio in Austria.

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Introduzione

Ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, l'atto introduttivo di tale procedimento è denominato Klage (domanda), come previsto anche dal diritto nazionale. Pertanto, il diritto austriaco sulle spese di giudizio non contiene una disposizione nazionale distinta per le domande ai sensi di tale regolamento. La domanda e il successivo procedimento di primo grado rientrano nella Tarifpost 1 (voce di spesa 1) di cui alla Gerichtsgebührengesetz (GGG, legge austriaca sulle spese giudiziarie), che si applica a tutti i procedimenti civili nazionali.

Quali spese si devono pagare?

Nei procedimenti relativi alle controversie di primo grado nel contesto del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, si applica la voce di spesa 1 della legge sulle spese giudiziarie, in conformità alla nota 1 alla voce di spesa 1 di tale legge. Tale spesa forfettaria è dovuta indipendentemente dal fatto che il procedimento si sia concluso o meno. Si applicano riduzioni solo

  • in caso di rinuncia o di rigetto immediati della domanda prima della notifica alla controparte (a un quarto; nota 3 della TP 1, GGG), oppure
  • in caso di rinuncia alla domanda dopo la notifica alla controparte ma prima della prima udienza (a metà; nota 4 della TP 1, GGG), oppure
  • se la causa è decisa durante la prima udienza o al più tardi alla seconda udienza attraverso una mediazione promossa in occasione di tale prima udienza e tale decisione è esecutiva (a metà; nota 4 della TP 1, GGG).

Ai sensi del sistema austriaco delle spese di giudizio, soltanto l'atto con il quale si avvia il procedimento (in questo caso, la domanda nel contesto del procedimento europeo per le controversie di modesta entità) è soggetto ad un contributo nel contesto di procedimenti civili di primo grado. Non sono previste spese di giudizio supplementari per ulteriori procedimenti di primo grado.

A norma dell'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge sulle spese giudiziarie, l'obbligo di pagamento delle spese di giudizio sorge quando si presenta domanda presso l'organo giurisdizionale per un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Se l'azione viene successivamente estesa, l'obbligo di pagamento delle spese di giudizio sorge all'atto della presentazione degli atti processuali scritti. Nel caso si avvii una trattativa, l'obbligo di pagamento delle spese di giudizio sorge al momento della registrazione dell'estensione della domanda o di una transazione che va oltre l'oggetto della domanda. Le spese giudiziarie vanno pagate in tale momento. Anche le domande di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio devono essere presentate a titolo di Verfahrenshilfe (patrocinio a spese dello Stato) al più tardi entro tale data, purché siano soddisfatte le condizioni del caso.

Le domande di riesame ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sono gratuite.

Quanto dovrò pagare?

Il calcolo delle spese di giudizio per i procedimenti di primo grado dipende dal valore dell'oggetto della causa (l'importo della controversia come indicato nella domanda o successivamente nell'estensione della domanda) e dal numero delle parti. A titolo illustrativo, si riportano in appresso le tariffe di cui alla voce di spesa 1 della legge sulle spese giudiziarie (al 1° maggio 2021: versione integrale aggiornata nella

Voce di spesa 1

Valore dell'oggetto della causa

Spese di giudizio

non superiore a

150 EUR

25 EUR

superiore a

150 EUR ma non superiore a

300 EUR

48 EUR

superiore a

300 EUR ma non superiore a

700 EUR

68 EUR

superiore a

700 EUR ma non superiore a

2 000 EUR

114 EUR

superiore a

2 000 EUR ma non superiore a

3 500 EUR

182 EUR

superiore a

3 500 EUR ma non superiore a

7 000 EUR

335 EUR

superiore a

7 000 EUR ma non superiore a

35 000 EUR

792 EUR

superiore a

35 000 EUR ma non superiore a

70 000 EUR

1 556 EUR

superiore a

70 000 EUR ma non superiore a

140 000 EUR

3 112 EUR

superiore a

140 000 EUR ma non superiore a

210 000 EUR

4 670 EUR

superiore a

210 000 EUR ma non superiore a

280 000 EUR

6 227 EUR

superiore a

280 000 EUR ma non superiore a

350 000 EUR

7 783 EUR

superiore a

350 000 EUR

1,2 % dell'importo della controversia più 4 203 EUR

Se ci sono più di due parti, può essere aggiunto un supplemento per più parti il cui importo può oscillare tra il 10 % e il 50 % ai sensi dell'articolo 19 bis della legge sulle spese giudiziarie.

Cosa succede se non pago puntualmente le spese di giudizio?

In caso di ritardato pagamento, è dovuta una sanzione fissa di 23 EUR (al 1° maggio 2021) ai sensi dell'articolo 31 della legge sulle spese giudiziarie. Tuttavia il ritardo nel pagamento delle spese di giudizio non incide in alcun modo sullo svolgimento del procedimento civile in questione. I procedimenti giudiziari non dipendono dal pagamento delle spese di giudizio in quanto si svolgono in piena autonomia.

Il recupero delle spese di giudizio da parte dell'autorità giudiziaria è disciplinato dalla Gerichtliches Einbringungsgesetz (GEG, legge austriaca sul recupero dei pagamenti a favore degli organi giurisdizionali). Se, a causa del mancato pagamento, l'autorità giudiziaria deve emettere un'ingiunzione di pagamento (un titolo esecutivo per il recupero delle spese di giudizio) ai sensi dell'articolo 6a, GEG, si applica un contributo supplementare di 8 EUR (al 1° gennaio 2014).

Come posso pagare le spese di giudizio?

Le modalità di pagamento sono disciplinate dall'articolo 4 della legge sulle spese giudiziarie. A norma dell'articolo 4, le spese di giudizio possono essere pagate con una carta bancomat o tramite carta di credito, mediante trasferimento o bonifico bancario sul conto dell'organo giurisdizionale competente oppure mediante un versamento in contanti presso detto organo. Le coordinate bancarie dell'organo giurisdizionale in questione sono disponibili sul sito web del ministero federale della Giustizia (nella scheda Gerichte (organi giurisdizionali)).

Inoltre, tutte le spese di giudizio possono essere versate anche tramite addebito diretto se l'organo giurisdizionale (o, in generale, il sistema giudiziario austriaco) è stato autorizzato a riscuotere le spese di giudizio da un conto comunicato dalla parte debitrice e a depositarle su un corrente dell'organo giurisdizionale stesso. A tal fine, la domanda (la domanda nel contesto del procedimento europeo per le controversie di modesta entità) deve indicare il conto corrente dal quale riscuotere le spese di giudizio e l'autorizzazione a riscuoterle, ad esempio includendo il riferimento "Gebühreneinzug" (riscossione di spese) o "AEV" (regolamento sull'addebito diretto). Qualora si desideri limitare l'autorizzazione, la domanda può indicare anche l'importo massimo addebitabile (articoli 5 e 6 dell'Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung (regolamento sull'addebito diretto)).

Se si presenta una domanda nel contesto di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando l'opzione Elektronischer Rechtsverkehr (ERV, sistema austriaco di giustizia elettronica), le spese di giudizio devono essere pagate tramite addebito diretto. In questo caso, non è possibile specificare l'importo massimo addebitabile.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Se le autorità federali possono esigere il versamento delle spese di giudizio al momento della presentazione della domanda (in questo caso della domanda nel contesto del procedimento europeo per le controversie di modesta entità) e non esiste un'autorizzazione all'addebito diretto, occorre allegare alla domanda la prova del pagamento di tali spese (documento giustificativo del bonifico) (articolo 4 della legge sulle spese giudiziarie). Se il pagamento viene effettuato mediante carta bancomat, carta di credito, trasferimento o bonifico sul conto dell'organo giurisdizionale competente, oppure tramite addebito diretto sul conto della parte debitrice, la Ragioneria federale austriaca informa l'autorità giudiziaria soltanto in una fase successiva della registrazione dei pagamenti effettuati sul conto dell'organo giurisdizionale. Il procedimento relativo all'imposizione delle spese di giudizio si conclude quando viene fornita la prova del pagamento (integrale).

In caso di pagamento in eccesso, è possibile presentare entro cinque giorni una domanda di rimborso delle spese di giudizio versate in eccesso (articolo 6c, primo comma, punto 1, GEG).

Ultimo aggiornamento: 18/10/2023

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