Quali sono le tariffe in vigore?
Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?
Come posso pagare le spese giudiziarie?
Cosa devo fare dopo il pagamento?
Introduzione
Le disposizioni relative al pagamento delle spese giudiziarie e delle spese dei procedimenti civili sono fissate dal codice di procedura civile e dal tariffario delle imposte riscosse dallo Stato a norma del codice di procedura civile (CPC).
Codice di procedura civile:
"Capo 8 - Spese giudiziarie, sezione I - Valore della controversia
Valore della controversia
Articolo 68. La valutazione del valore monetario dell'oggetto della controversia costituisce il valore della controversia.
Importo del valore della controversia
Articolo 69. 1) L'importo del valore della controversia è pari:
1. per le cause legate a crediti pecuniari – alla somma pretesa;
Determinazione del valore della controversia
Articolo 70. 1) Il valore della controversia è indicato dal richiedente. La questione del valore della controversia può essere sollevata dal convenuto o d'ufficio dal giudice al più tardi alla prima udienza del procedimento. In caso di divario fra l'importo indicato e l'importo effettivo, il valore della controversia è fissato dal giudice.
2) La decisione del giudice di rivedere al rialzo il valore della controversia può dar luogo a un'impugnazione.
3) Il valore delle controversie la cui valutazione è difficoltosa al momento della presentazione dell'impugnazione è determinato per approssimazione dal giudice. In seguito può essere richiesta un'imposta supplementare oppure l'eccesso riscosso è rimborsato in funzione del valore determinato dal giudice al momento della decisione.
Sezione II — Imposte e spese
Obbligo di pagare le imposte e le spese
Articolo 71. 1) Nell'ambito del procedimento, si riscuotono le imposte sul valore della controversia e le spese procedurali. Se non è possibile valutare la controversia, l'importo dell'imposta è stabilito dal giudice.
Imposte
Articolo 73. 3) L'imposta è riscossa al momento della presentazione della domanda di protezione o di assistenza e al momento del rilascio del documento per il quale è pagata un'imposta, conformemente a un tariffario adottato dal Consiglio dei ministri.
Allegati della domanda introduttiva del procedimento
Articolo 128. È opportuno allegare alla domanda introduttiva:
1. la procura, se la domanda è presentata da un mandatario;
2. una ricevuta delle imposte e delle spese pagate, se dovute;
3. copie della domanda introduttiva e dei relativi allegati, in funzione del numero di convenuti.
Verifica della domanda introduttiva del procedimento
Articolo 129. 1) Il giudice verifica la validità della domanda introduttiva.
2) Se la domanda introduttiva non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 127, primo comma, e all'articolo 128, il richiedente è invitato a rettificare entro una settimana le irregolarità osservate. Egli è altresì informato della possibilità di beneficiare del patrocinio gratuito a spese dello Stato, se ne ha bisogno e diritto. Se l'indirizzo del richiedente non è indicato e non è conosciuto dal giudice, la comunicazione si effettua mediante affissione nel luogo indicato a tal fine, nella sede dell'organo giurisdizionale, durante una settimana.
3) Se il richiedente non rettifica le irregolarità entro il termine richiesto, la domanda è rinviata con i documenti allegati e, se l'indirizzo non è conosciuto, essa è depositata presso la cancelleria del tribunale, a disposizione del richiedente. È possibile formare un ricorso incidentale contro il rinvio della domanda introduttiva di cui non è stata presentata copia per notificazione."
TARIFFARIO delle imposte statali riscosse dagli organi giurisdizionali ai sensi del codice di procedura civile
"Sezione I
Imposte riscosse nell'ambito di un procedimento civile
Articolo 1. Nell'ambito di una domanda introduttiva, di una domanda riconvenzionale e di una domanda di terzi titolari di diritti indipendenti, si riscuote un'imposta pari al 4 % del valore della controversia, tuttavia non inferiore a 50 BGN."
Il pagamento delle spese giudiziarie può essere effettuato unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto dell'organo giurisdizionale.
Quali sono le tariffe in vigore?
L'imposta è riscossa al momento della presentazione dell'impugnazione. È necessario che il richiedente alleghi alla domanda introduttiva la ricevuta delle imposte e delle spese eventualmente dovute.
Quanto devo pagare?
Per tali controversie nella Repubblica di Bulgaria l'imposta è pari al 4 % del valore della controversia ma non può essere inferiore a 50 BGN.
Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?
Nel caso in cui il richiedente non alleghi alla domanda introduttiva un documento a conferma dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta, il giudice gli invia un'ingiunzione per ottemperare entro una settimana. Se l'indirizzo del richiedente non è indicato e non è conosciuto dal giudice, la comunicazione si effettua mediante affissione nel luogo indicato a tal fine, nella sede dell'organo giurisdizionale, durante una settimana.
Se il richiedente non rettifica le irregolarità entro il termine richiesto, la domanda è rinviata con i documenti allegati e, se l'indirizzo non è conosciuto, essa è depositata presso la cancelleria del tribunale, a sua disposizione. In tal caso il procedimento è archiviato.
Come posso pagare le spese giudiziarie?
Il pagamento delle spese giudiziarie può essere effettuato unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto dell'organo giurisdizionale e il documento di pagamento è presentato dalla cancelleria al giudice/collegio che tratta la causa. Le spese giudiziarie non possono essere pagate in contanti presso l'organo giurisdizionale. Ogni organo giurisdizionale ha concluso un contratto con una banca che agisce per suo conto. I conti correnti sono comunicati sul sito internet ufficiale dell'organo giurisdizionale.
Cosa devo fare dopo il pagamento?
Il pagamento delle spese giudiziarie può essere effettuato unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto dell'organo giurisdizionale e il documento di pagamento è presentato dalla cancelleria al giudice/collegio che tratta la causa.
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