Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità

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Introduzione

Quali spese si devono pagare?

Quanto dovrò pagare?

Cosa succede se non pago puntualmente le spese di giudizio?

Come posso pagare le spese di giudizio?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Le spese di giudizio nella Repubblica di Croazia sono stabilite nella Zakon o sudskim pristojbama (legge n. 118/18 sulle spese giudiziarie) e nell'Uredba o tarifi sudskih pristojbi (decreto relativo al tariffario delle spese di giudizio) prescritto dal governo della Repubblica di Croazia.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge sulle spese giudiziarie, le spese di giudizio prescritte dal tariffario devono essere corrisposte mediante pagamento senza l'uso di contanti, in contanti, tramite marche da bollo emesse dalla Repubblica di Croazia oppure per via elettronica.

Per le istanze presentate per via elettronica, ai sensi di normative speciali attraverso il sistema informativo utilizzato nelle attività giudiziarie, occorre versare una spesa di giudizio all'atto della presentazione. L'importo pagato è pari alla metà della spesa di giudizio stabilita dal tariffario.

Per le decisioni notificate da un organo giurisdizionale per via elettronica, ai sensi di normative speciali attraverso il sistema informativo utilizzato nelle attività giudiziarie, occorre versare la metà delle spese di giudizio stabilite dal tariffario se il pagamento avviene entro tre giorni dalla data della notificazione per via elettronica.

Quali spese si devono pagare?

Le spese di giudizio sono pagate nel contesto di tutti i procedimenti giudiziari civili e commerciali. Ai sensi dell'articolo 11 della legge sulle spese giudiziarie, i seguenti soggetti sono esentati da tale pagamento:

  1. la Repubblica di Croazia e gli enti governativi;
  2. le persone e gli organi che esercitano i pubblici poteri nei procedimenti derivanti dall'esercizio di tali poteri;
  3. i lavoratori nel contesto di controversie e altri procedimenti connessi all'esercizio dei loro diritti derivanti dal rapporto di lavoro;
  4. i dipendenti pubblici e gli altri dipendenti nel contesto di controversie amministrative connesse all'esercizio dei loro diritti derivanti dal rapporto di lavoro;
  5. i veterani di guerra disabili della guerra d'indipendenza croata, sulla base di documenti adeguati atti a comprovare il loro status, nonché le persone disabili, sulla base di documenti adeguati del Dipartimento per lo sviluppo di competenze, la riabilitazione professionale e l'occupazione di persone con disabilità;
  6. i coniugi, i figli e i genitori di soldati uccisi, scomparsi e detenuti durante la guerra d'indipendenza croata, sulla base di documenti adeguati atti a comprovarne lo status;
  7. i coniugi, i figli e i genitori di persone uccise, scomparse e detenute durante la guerra d'indipendenza croata, sulla base di documenti adeguati atti a comprovarne lo status;
  8. i rifugiati, gli sfollati e i rimpatriati, sulla base di documenti adeguati atti a comprovarne lo status;
  9. i beneficiari di prestazioni sociali che ricevono un'indennità di soggiorno;
  10. le organizzazioni umanitarie, le organizzazioni che si occupano della protezione delle famiglie di persone uccise, disperse e detenute nello svolgimento di attività umanitarie, nonché le organizzazioni di persone disabili;
  11. i figli in quanto parti in procedimenti in materia di obbligazioni alimentari o in procedimenti relativi a crediti basati su tale diritto;
  12. le parti che avviano un procedimento per la determinazione della maternità o paternità e un procedimento per i costi sostenuti per la gravidanza e la nascita di un figlio al di fuori del matrimonio;
  13. le parti che chiedono il ripristino della capacità di agire;
  14. minori che chiedono l'autorizzazione a contrarre matrimonio;
  15. le parti del procedimento per consegnare un minore e per l'esercizio di una relazione personale con un minore;
  16. le parti che avviano procedimenti relativi a diritti derivanti da una pensione obbligatoria e da un'assicurazione sanitaria generale, a diritti di disoccupati in virtù di normative sul lavoro e a diritti di assistenza sociale;
  17. le parti che avviano procedimenti per la protezione dei diritti umani e delle libertà costituzionalmente garantiti contro atti individuali definitivi;
  18. le parti coinvolte in controversie in materia di risarcimento danni per inquinamento ambientale;
  19. i sindacati e le associazioni sindacali di livello superiore nei procedimenti civili per l'approvazione giudiziaria di una sostituzione e nelle controversie collettive in materia di lavoro; nonché i rappresentanti sindacali nei procedimenti civili nell'esercizio delle competenze del comitato aziendale;
  20. i consumatori in veste di debitori di fallimenti;
  21. altre persone ed organismi come richiesto da una legge speciale.

Uno Stato straniero è esentato dal pagamento di spese di giudizio, se previsto da un trattato internazionale o qualora sussista un regime di reciprocità.

In caso di dubbio in merito alle condizioni di reciprocità, l'organo giurisdizionale richiederà una spiegazione al ministero della Giustizia.

L'esenzione di cui al punto 10 si applica alle organizzazioni umanitarie per le quali il ministro competente per l'assistenza sociale emette una decisione adeguata.

L'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio non si applica agli organi di comuni e città, a meno che, ai sensi di una legge speciale, non sia stato loro delegato l'esercizio dei pubblici poteri.

Nei procedimenti europei per le controversie di modesta entità le seguenti spese di giudizio sono dovute dai soggetti indicati:

  • per una domanda: paga l'attore;
  • per la presentazione di una replica: paga il convenuto;
  • per una sentenza: paga l'attore;
  • per un'impugnazione: paga il soggetto che la presenta;
  • per la risposta ad un'impugnazione: paga il soggetto che presenta la risposta (la risposta è facoltativa).

Quanto dovrò pagare?

I. Per una domanda, una domanda riconvenzionale, una sentenza e un'opposizione ad un'ingiunzione di pagamento, si devono pagare spese di giudizio commisurate all'importo della controversia (calcolata soltanto per l'importo della domanda principale, senza interessi e spese), come segue:

Superiore a

Fino a HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Un contributo di 500,00 HRK è dovuto per importi superiori a 15 000,00 HRK, al quale si aggiunge un 1 % sulla differenza rispetto all'importo di 15 000,00 HRK che non può comunque superare un ammontare di 5 000,00 HRK.

II. La metà delle spese di giudizio di cui al punto I è dovuta per la presentazione di una replica e per una risposta a un'impugnazione.

III. Il doppio dell'importo delle spese di giudizio di cui al punto I è dovuto in caso di impugnazione di una sentenza.

IV. Le spese di giudizio non sono dovute se nel corso del procedimento giudiziario è stata definita una transazione giudiziaria.

Cosa succede se non pago puntualmente le spese di giudizio?

Se una parte non paga le spese di giudizio entro il termine prescritto o non ne informa l'organo giurisdizionale, entro un ulteriore termine di 15 giorni quest'ultimo allegherà un certificato di esecutività alla decisione concernente le spese di giudizio o alla decisione di reclamo e presenterà tale documentazione all'Agenzia finanziaria per l'esecuzione del pagamento utilizzando i fondi della parte interessata in conformità con le disposizioni della legge che disciplina l'esecuzione di decisioni su attività monetarie.

Ai sensi dell'articolo 28 della legge sulle spese giudiziarie, l'organo giurisdizionale deve innanzitutto avvertire la parte del procedimento in merito all'obbligo di versare le spese di giudizio e, qualora la parte non si conformi immediatamente all'avvertimento, detto organo deve avvertire la parte di pagare le spese di giudizio entro tre giorni. Se la parte non dà seguito all'avvertimento o non era presente all'azione giudiziaria per la quale tali spese di giudizio sono dovute e non ha pagato tali spese, l'organo giurisdizionale adotterà una decisione in merito a dette spese alla quale si applicano spese di giudizio supplementari pari a 100 HRK.

Come posso pagare le spese di giudizio?

Le spese di giudizio devono essere corrisposte mediante pagamento senza l'uso di contanti, in contanti, tramite marche da bollo emesse dalla Repubblica di Croazia oppure per via elettronica.

Le spese di giudizio versate in contanti possono essere corrisposte anche alla contabilità dell'organo giurisdizionale, nel qual caso quest'ultimo è tenuto a versare tale importo nelle entrate di bilancio derivanti da spese di giudizio entro cinque giorni dalla data di riscossione.

Le spese di giudizio possono essere pagate in marche da bollo se il loro importo è inferiore a 100 HRK.

Le informazioni sulle modalità di pagamento delle spese di giudizio devono essere rese disponibili sul sito web della bacheca dei bollettini elettronici, sui siti web degli organi giurisdizionali e presso gli uffici giudiziari.

Le spese di giudizio possono essere pagate presso qualsiasi banca o ufficio postale a favore del bilancio dello Stato della Repubblica di Croazia.

Per il pagamento delle spese di giudizio dall'estero occorre includere le seguenti informazioni:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Numero di conto (CC): 1001005-1863000160

Modello: HR64

Numero di riferimento: 5045-20735-PIN (o altro numero di identificazione personale dell'ordinante)

Beneficiario: ministero delle Finanze della Repubblica di Croazia, per conto del Tribunale commerciale di Zagabria.

La descrizione del pagamento dovrebbe includere le spese di giudizio per la causa ________ (numero di ruolo, accompagnato da una descrizione del pagamento quale, ad esempio, spese di giudizio per una proposta di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea)

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Una volta che il pagamento è stato effettuato, occorre inviare il giustificativo del pagamento all'organo giurisdizionale che sta esaminando la causa per la quale vengono pagate le spese di giudizio, includendo un riferimento al ruolo della causa in esame (se noto) oppure, qualora sia stata appena depositata una domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea, la prova del pagamento bancario deve accompagnare la domanda.

Le parti devono presentare i documenti all'organo giurisdizionale regolarmente tramite posta convenzionale (raccomandata o consegna ordinaria di pacchi) oppure per via elettronica, in una forma conforme alla normativa speciale attraverso il sistema informativo utilizzato nelle attività giudiziarie.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2020

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