Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità

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Introduzione

Quali spese si devono pagare?

Quanto dovrò pagare?

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Come posso pagare?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

La disciplina delle Spese processuali è contenuta nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.

Quali spese si devono pagare?

Nel processo civile ciascuna parte provvede alle spese degli atti che compie ed alle Spese per gli atti necessari al processo quando la legge o il magistrato le pongono a suo carico (art. 8 Testo Unico delle spese di giustizia, D.P.R. n. 115/2002).

Le spese del processo civile sono:

  • il contributo unificato
  • le spese di notifica
  • i diritti di copia

Quanto dovrò pagare?

Gli importi da pagare sono stabiliti dall’articolo 13 e dall’articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 per quanto riguarda, rispettivamente, il contributo unificato e l’anticipazione forfettaria per le notificazioni a richiesta dell’ufficio.

I diritti di copia sono disciplinati dagli articoli 267 e seguenti del D.P.R. n. 115/2002 e schematizzati nelle tabelle nn. 6, 7 ed 8 allegate al medesimo D.P.R.

Ai sensi dell’articolo 46, legge 374/1991, istitutiva dell’Ufficio del Giudice di Pace, gli atti ed i provvedimenti fino ad euro 1.033 sono soggetti solo al pagamento del contributo unificato.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

In caso di mancato pagamento, l’ufficio giudiziario o una società incaricata della riscossione(convenzione con la società Equitalia Giustizia s.p.a) notifica un invito al pagamento contenente le indicazioni per procedere alla regolarizzazione del versamento del contributo unificato (art. 248 del D.P.R. 115/2002).

Nel caso di mancato versamento dei diritti di copia e dell’importo previsto dall’articolo 30 del D.P.R. 115/2002, l’ufficio può rifiutare di ricevere l’atto (art. 285 del D.P.R. n. 115/2002).

Come posso pagare?

Se il pagamento è eseguito in Italia mediante c/c postale, Mod. F23 o bolli acquistati presso le tabaccherie e rivendite autorizzate.

Per il pagamento eseguito dall’estero mediante bonifico bancario.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Dopo il pagamento occorre fornire all’ufficio giudiziario la prova dell’avvenuto versamento mediante esibizione della relativa ricevuta.

Ultimo aggiornamento: 18/01/2022

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