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Cosa succede se non pago puntualmente le spese di giudizio?
Come posso pagare le spese di giudizio?
Cosa devo fare dopo il pagamento?
Introduzione
A norma dell'articolo 33 del Civilprocesa likums (codice di procedura civile) le tiesāšanās izdevumi (spese processuali) comprendono:
1) un valsts nodeva (contributo statale);
2) un kancelejas nodeva (contributo per spese di cancelleria);
3) le spese relative all'esame della causa.
Occorre versare un contributo statale per ogni domanda presentata a un organo giurisdizionale (una domanda principale, una domanda riconvenzionale, una domanda proposta da un terzo con una domanda distinta in relazione all'oggetto della controversia in un procedimento già avviato, una domanda in una forma speciale di procedimento o un'altra domanda prevista dall'articolo 34 del codice di procedura civile).
È necessario pagare un contributo per spese di cancelleria:
- per il rilascio di una copia di un documento nella causa, così come la riemissione di una sentenza o di una decisione del tribunale, 7,11 EUR;
- per il rilascio di un certificato, 2,85 EUR;
- per il rilascio di un duplicato di un mandato di esecuzione, 14,23 EUR;
- per certificare l'entrata in vigore di una sentenza, se la sentenza deve essere presentata ad autorità straniere, 4,27 EUR;
- per invitare testimoni, 4,27 EUR a persona.
- somme dovute ai testimoni e ai periti;
- spese associate all'interrogatorio di testimoni o allo svolgimento di ispezioni in loco;
- spese sostenute per rintracciare il convenuto;
- spese relative all'esecuzione di una sentenza giudiziaria;
- spese relative alla notifica, all'emissione e alla traduzione di notifiche e altri atti giudiziari;
- i costi di pubblicazione degli avvisi sui giornali;
- i costi associati a depositi cauzionali.
Un contributo statale non può essere pagato per via elettronica.
Quali spese si devono pagare?
Un contributo statale è dovuto per una controversia di modesta entità presentata al tribunale.
Un contributo per spese di cancelleria è dovuto per il rilascio di una copia di un documento nella causa, così come la riemissione di una sentenza o di una decisione del tribunale; per il rilascio di un certificato; per il rilascio di una copia di un mandato di esecuzione; per certificare l'entrata in vigore di una sentenza del tribunale, se la sentenza deve essere presentata ad autorità straniere; per invitare testimoni.
Le spese relative all'esame di una causa si riferiscono agli importi dovuti a testimoni e periti; alle spese associate all'interrogatorio di testimoni o allo svolgimento di ispezioni in loco; alle spese sostenute per rintracciare il convenuto; alle spese relative all'esecuzione di una sentenza giudiziaria; alle spese relative alla notifica, all'emissione e alla traduzione di notifiche e altri atti giudiziari; ai costi di pubblicazione degli avvisi sui giornali; ai costi associati a depositi cauzionali.
Quanto dovrò pagare?
Quando si presenta una domanda, occorre versare un contributo statale corrispondente al 15 % dell'importo della causa, ma comunque non inferiore a 71,41 EUR. Nessun contributo statale è dovuto per i crediti alimentari di figli o genitori.
L'organo giurisdizionale ordinerà alla parte soccombente di rimborsare tutte le spese di giudizio sostenute dalla parte vincitrice. Se una domanda è stata parzialmente soddisfatta, l'organo giurisdizionale ordinerà che le spese di giudizio siano rimborsate all'attore in maniera proporzionale alla parte di domande soddisfatte e al convenuto in maniera proporzionale alla parte di domande respinte. Non è previsto il rimborso del contributo statale per una blakus sudzība (denuncia accessoria) in relazione a una decisione giudiziaria o per la riapertura di un procedimento giudiziario in seguito alla pronuncia di una sentenza contumaciale.
Se l'attore rinuncia a una domanda, deve rimborsare le spese di giudizio sostenute dal convenuto. In tal caso il convenuto non sarà tenuto a rimborsare le spese di giudizio sostenute dall'attore. Tuttavia, se l'attore rinuncia alle proprie domande perché il convenuto ha volontariamente soddisfatto le stesse in seguito alla loro presentazione, su richiesta dell'attore, l'organo giurisdizionale ordinerà al convenuto di rimborsare le spese di giudizio sostenute dall'attore.
Se decide di non esaminare un'azione, su richiesta del convenuto, l'organo giurisdizionale ordina all'attore di rimborsare le spese di giudizio sostenute dal convenuto.
Se l'attore è esentato dal pagamento delle spese di giudizio, il convenuto sarà condannato a versare le spese di giudizio dell'attore allo Stato in maniera proporzionale alla parte di domanda soddisfatta.
È necessario pagare un contributo per spese di cancelleria:
- per il rilascio di una copia di un documento nella causa, così come la riemissione di una sentenza o di una decisione del giudice, 7,11 EUR;
- per il rilascio di un certificato, 2,85 EUR;
- per il rilascio di un duplicato di un mandato di esecuzione, 14,23 EUR;
- per certificare l'entrata in vigore di una sentenza, se la sentenza deve essere presentata ad autorità straniere, 4,27 EUR;
- per invitare testimoni, 4,27 EUR a persona.
Cosa succede se non pago puntualmente le spese di giudizio?
Se la domanda non è accompagnata da documenti che confermano il pagamento del contributo statale e di altre spese di giudizio conformemente alle norme procedurali e per l'importo prescritto dalla legge, ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura civile, l'organo giurisdizionale non procederà oltre con la domanda e fisserà un termine entro il quale l'attore deve risolvere tali carenze.
Se l'attore risolve tali carenze entro il termine stabilito, la domanda si considera presentata il giorno della sua prima presentazione all'organo giurisdizionale.
Se l'attore non risolve le carenze entro il termine stabilito, la domanda si considera non presentata e viene restituita all'attore.
La restituzione della domanda all'attore non impedisce a quest'ultimo di ripresentarla all'organo giurisdizionale secondo le procedure ordinarie previste dalla legge.
Come posso pagare le spese di giudizio?
Il contributo statale e il contributo per spese di cancelleria possono essere versati sul conto della Valsts kase (tesoreria dello Stato). Le spese relative all'esame di una causa possono essere pagate sul conto dell'ufficio giudiziario (Tiesu administrācija).
Il contributo per le attività giudiziarie (contributo statale) (articolo 34 del codice di procedura civile, a eccezione del sesto comma):
Beneficiario: Valsts kase
N. di registrazione 90000050138
Numero di conto: LV55TREL1060190911200
Banca del beneficiario: Valsts kase
Codice BIC: TRELLV22
Causale del pagamento: dati identificativi della persona o della causa: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione. Se il pagamento di un contributo statale viene effettuato per conto di un'altra persona, occorre fornire informazioni che identifichino tale persona: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione.
Il contributo per una domanda di esecuzione di un mandato esecutivo o di un altro documento di esecuzione (contributo statale) (articolo 34 del codice di procedura civile, sesto comma) deve essere corrisposto come segue:
Beneficiario: Valsts kase
N. di registrazione 90000050138
Numero di conto: LV71TREL1060190911300
Banca del beneficiario: Valsts kase
Codice BIC: TRELLV22
Causale del pagamento: dati identificativi della persona o della causa: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione. Se il pagamento di un contributo statale viene effettuato per conto di un'altra persona, occorre fornire informazioni che identifichino tale persona: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione.
Il contributo per spese di cancelleria (articolo 38 del codice di procedura civile):
Il contributo per spese di cancelleria in un'istituzione giudiziaria:
Beneficiario: Valsts kase
N. di registrazione 90000050138
Numero di conto: LV39TREL1060190911100
Banca del beneficiario: Valsts kase
Codice BIC: TRELLV22
Causale del pagamento: dati identificativi della persona o della causa: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione. Se il pagamento di un contributo per spese di cancelleria viene effettuato per conto di un'altra persona, occorre fornire informazioni che identifichino tale persona: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione.
Spese relative all'esame di una causa (articolo 39 del codice di procedura civile);
Tribunali distrettuali (cittadini) e regionali:
Beneficiario: Tiesu administrācija
N. di registrazione 90001672316
Numero di conto: LV51TREL2190458019000
Banca del beneficiario: Valsts kase
Codice BIC: TRELLV22
Causale del pagamento: "21499" e indicazione dei dati identificativi della persona o della causa: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione. Se il pagamento delle spese relative all'esame di una causa viene effettuato per conto di un'altra persona, occorre fornire informazioni che identifichino tale persona: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione.
Cosa devo fare dopo il pagamento?
Quando si presenta una domanda all'organo giurisdizionale, occorre allegare i documenti che confermano il pagamento del contributo statale e di altre spese di giudizio conformemente alle norme di procedura e per l'importo prescritto dalla legge.
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