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Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?
Cosa devo fare dopo il pagamento?
Introduzione
Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità prevede un'imposta di bollo stabilita dall'articolo 80, paragrafo 1, primo comma, del codice di procedura civile.
A norma della risoluzione governativa n. 1240 della Repubblica di Lituania, del 27 ottobre 2001, relativa all'adozione di regole di calcolo, versamento, imputazione e rimborso delle imposte di bollo, queste ultime possono essere versate anche per via elettronica.
Quali spese si devono pagare?
L'importo dell'imposta di bollo da versare è indicato al punto seguente.
Quanto dovrò pagare?
L'imposta di bollo ammonta al 3% dell'importo del credito, ma non può essere inferiore a 50 LTL. Se gli atti processuali e i loro allegati sono trasmessi al tribunale unicamente per via elettronica, l'importo da versare è pari al 75% dell'imposta di bollo esigibile per il documento in questione, ma non può essere inferiore a 10 LTL.
Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?
La domanda deve essere corredata dei documenti e degli altri elementi di prova su cui il richiedente basa le proprie pretese e della prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo.
Se l'imposta di bollo non è stata versata, il giudice adotta una decisione in cui fissa un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per rimediare alla situazione. La decisione è trasmessa entro il giorno feriale successivo alla sua adozione.
Se la parte che ha presentato l'atto processuale si è conformata alle istruzioni del giudice e ha rimediato alla situazione entro il termine prescritto, l'atto si considera depositato alla data in cui è stato inizialmente presentato all'organo giurisdizionale. In caso contrario, l'atto non si considera presentato e, entro cinque giorni lavorativi dopo la scadenza del termine fissato per rimediare alla situazione, il giudice emette una decisione con cui restituisce l'atto processuale e i documenti che lo corredano alla persona che li ha depositati.
Come posso pagare?
L'imposta di bollo è versata sul conto specifico "Entrate" dell'Ispettorato nazionale delle imposte, che dipende dal ministero delle Finanze, secondo il metodo scelto dall'interessato (e-banking, versamento in contanti, bonifico bancario o altro).
Cosa devo fare dopo il pagamento?
La prova del versamento dell'imposta di bollo è costituita dall'ordine di pagamento o da qualsiasi altro documento che confermi l'avvenuto pagamento, che contenga le informazioni seguenti:
- il cognome, il nome e il numero di identificazione personale del pagatore (o la ditta e il numero di iscrizione al registro delle imprese, se si tratta di una persona giuridica);
- il cognome, il nome e il numero di identificazione personale della controparte (convenuto, debitore, ecc.) (o, nel caso di una persona giuridica, la ditta e il numero di iscrizione al registro delle imprese);
- la data di pagamento;
- il riferimento del pagamento;
- l'importo versato;
- l'oggetto del pagamento ("pagamento dell'imposta di bollo" e il nome dell'organo giurisdizionale adito).
Se l'imposta di bollo è versata dal rappresentante della parte in giudizio (avvocato, consulente giuridico o altro rappresentante degli interessi della parte in giudizio), l'ordine di pagamento o qualsiasi altro documento che confermi l'avvenuto pagamento dovrebbe, oltre agli elementi summenzionati, contenere il cognome, il nome e il numero di identificazione personale (o, nel caso di una persona giuridica, la ditta e il numero di iscrizione al registro delle imprese) della parte rappresentata.
Se l'imposta di bollo è versata per via elettronica, non sono necessari documenti a conferma del pagamento.
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