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Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità

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Introduzione

Quali sono le tariffe in vigore?

Quanto devo pagare?

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Le spese giudiziarie dei procedimenti civili sono disciplinate dalla legge del 28 luglio 2005 relativa alle spese giudiziarie in materia civile [Gazzetta ufficiale (Dziennik Ustaw) del 2014, n. 1025]. Di norma, le azioni giudiziarie sono subordinate al pagamento di tali spese, anche nell'ambito di un'azione disciplinata dal regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Il diritto polacco contempla la possibilità di chiedere l'esenzione da tali spese ai sensi delle disposizioni della succitata legge (Titolo IV - Esenzione dalle spese giudiziarie).

Quali sono le tariffe in vigore?

Le spese giudiziarie applicabili nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono fisse.

Quanto devo pagare?

Per una causa trattata nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, le spese fisse ammontano a 100 PLN (articolo 27 ter della legge relativa alle spese giudiziarie in materia civile). Spese di importo analogo si applicano altresì nell'ambito di un'impugnazione (articolo 18 in combinato disposto con l'articolo 27 ter della medesima legge).

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Conformemente all'articolo 126 bis, primo comma, della legge del 17 novembre 1964 - Codice di procedura civile [Gazzetta ufficiale (Dziennik Ustaw) n° 43, n 269 e successive modifiche], il giudice non tratterà una causa per la quale non siano state pagate le spese giudiziarie. Di conseguenza, le spese giudiziarie devono essere pagate al momento di adire il giudice, ossia alla presentazione della domanda introduttiva, che esige il pagamento di tali spese o della presentazione della domanda di esenzione dalle spese giudiziarie.

Gli effetti giudiziari del mancato pagamento delle spese giudiziarie sulla domanda sono disciplinati fra l'altro dall'articolo 130 e dall’articolo 130 bis del codice di procedura civile.

Conformemente all'articolo 130 del codice di procedura civile, se non si può dare seguito a un atto procedurale (compresa una domanda introduttiva) in caso di mancato pagamento delle spese dovute, il presidente (giudice) invita la parte a porre rimedio alla situazione entro una settimana, pena il rinvio dell'atto. Se l'atto è stato introdotto da un residente all'estero privo di rappresentante in Polonia, il presidente (giudice) fissa un termine di pagamento che non può essere inferiore a un mese. In caso di mancato pagamento entro il termine prescritto, il giudice rinvia l'atto alla parte. In caso di pagamento entro il termine prescritto, l'atto produce invece effetti dalla data della sua presentazione.

Alla luce dell'articolo 130 bis del codice di procedura civile, se un avvocato, un consulente giuridico o un consulente in materia di brevetti presenta un atto senza pagare le spese dovute (importo fisso o proporzionale al valore dell'oggetto della controversia indicato dal richiedente), l'atto è rinviato senza che il richiedente sia invitato a pagare l'importo dovuto. Se invece l'importo è debitamente pagato entro una settimana dalla data di notificazione dell'ordine di rinvio dell'atto, questo produce effetti giudiziari fin dalla data della prima presentazione.

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Le modalità di pagamento delle spese giudiziarie in materia civile sono disciplinate dal decreto del ministro della giustizia del 31 gennaio 2006 relativo alle modalità di pagamento delle spese giudiziarie in materia civile [Gazzetta ufficiale (Dziennik Ustaw) n. 27, n. 199] che costituisce un atto esecutivo della succitata legge relativa alle spese giudiziarie.

Le spese giudiziarie in materia civile sono pagate sul conto corrente dell'organo giurisdizionale adito (gli estremi bancari necessari possono essere ottenuti direttamente presso l'organo giurisdizionale o sul relativo sito web o eventualmente sul sito web del ministero della giustizia), direttamente presso lo sportello di cassa dell'organo giurisdizionale o sotto forma di bolli che possono essere acquistati presso lo sportello di cassa dell'organo giurisdizionale.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Dopo il pagamento delle spese giudiziarie e l'eventuale rettifica degli ammanchi, il giudice esamina la causa in udienza non pubblica. Il giudice può tenere un'udienza solo nei casi definiti dal regolamento (CE) n. 861/2007.

Ultimo aggiornamento: 08/04/2020

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