Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità

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Introduzione

Quali spese si devono pagare?

Quanto dovrò pagare?

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Come posso pagare?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Il sistema delle imposte di bollo è disciplinato dall'ordinanza di urgenza n. 80/2013, in vigore dal 26 giugno 2013 e adottata a seguito dell'adozione del codice di procedura civile che ha modificato il quadro giuridico processuale civile, e dell'introduzione di nuovi istituti adottati con il codice civile.

Le imposte di bollo sono dovute da tutte le persone fisiche e giuridiche, e rappresentano il corrispettivo dei servizi resi dagli organi giurisdizionali, dal ministero della Giustizia e dalla Procura presso l'Alta Corte di cassazione e di giustizia (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

In Romania le imposte di bollo possono essere versate online ma, ad oggi, il sistema di pagamento elettronico non è ancora operativo.

Quali spese si devono pagare?

Le imposte di bollo sono dovute per il giudizio in primo grado e per le impugnazioni, alle condizioni previste dalla legge.

Le persone fisiche possono beneficiare, su richiesta, di riduzioni, esenzioni e rateizzazioni del versamento dell'imposta di bollo, alle condizioni previste dall'ordinanza governativa di urgenza n. 51/2008 relativa al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, approvata, con modifiche, dalla legge n. 193/2008, e successive modifiche e integrazioni. Le persone giuridiche possono beneficiare di agevolazioni per il pagamento delle imposte di bollo alle condizioni previste dall'articolo 42, secondo comma, dell'ordinanza governativa di urgenza n. 80/2013.

Quanto dovrò pagare?

Allo stadio attuale della legislazione l'imposta di bollo per la presentazione di una domanda è fissata dall'articolo 3, primo comma, dell'ordinanza governativa di urgenza n. 80/2013 come segue:

  1. fino a un valore di 500 RON: 8 % del valore ma comunque non meno di 20 RON;
  2. tra 501 e 5 000 RON: 40 RON + 7 % sulla parte superiore a 500 RON;
  3. tra 5 001 e 25 000 RON: 355 RON + 5 % sulla parte superiore a 5 000 RON.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Conformemente alle disposizioni dell'ordinanza governativa di urgenza n. 80/2013, l'imposta di bollo è versata in anticipo. Se il richiedente non paga entro il termine previsto dalla legge o stabilito dall'organo giurisdizionale, la domanda è annullata in quanto priva di bollo o, a seconda del caso, è soddisfatta nei limiti in cui l'imposta di bollo è stata regolarmente versata. Analogamente, se la domanda di agevolazione di pagamento dell'imposta di bollo è stata respinta e il richiedente non ha versato entro il termine stabilito dall'organo giurisdizionale l'imposta di bollo dovuta e non ha depositato nel fascicolo la prova di pagamento, l'organo giurisdizionale annulla la domanda in quanto priva di bollo.

Come posso pagare?

L'imposta di bollo è versata dal debitore in contanti, con bonifico bancario o tramite il sistema online, sul conto separato delle entrate del bilancio locale "Imposte giudiziarie di bollo e altre imposte di bollo" dell'unità amministrativa territoriale in cui la persona fisica ha il domicilio o la residenza o, a seconda del caso, in cui la persona giuridica ha la sede sociale. Le spese delle operazioni di trasferimento dell'importo dovuto a titolo di imposta di bollo sono a carico del debitore dell'imposta.

Se il debitore dell'imposta di bollo non ha né il domicilio né la residenza né, a seconda del caso, la sede legale in Romania, l'imposta di bollo è versata sul conto del bilancio locale dell'unità amministrativa territoriale in cui ha sede l'organo giurisdizionale davanti al quale si propone l'azione o si presenta la domanda.

L'imposta di bollo può essere versata in contanti presso gli uffici tributari dell'unità amministrativa territoriale in cui la persona fisica ha il domicilio o la residenza oppure in cui la persona giuridica ha la sede legale.

Le imposte di bollo possono essere versate anche con bonifico bancario o tramite il sistema online.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

La ricevuta di versamento delle imposte di bollo, rilasciata in caso di pagamento in contati, o l'ordine di pagamento va presentato contestualmente alla registrazione della domanda giudiziale.

Le ricevute e gli ordini di pagamento relativi all'imposta di bollo non hanno un formato standard, in quanto sono rilasciati nel formato accettato dall'unità amministrativa cui si effettua il pagamento.

Se l'imposta di bollo è versata dopo che il richiedente ha ricevuto dall'organo giurisdizionale l'invito a pagare l'imposta, egli deve depositare nel fascicolo la prova di pagamento dell'imposta entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il deposito della prova di pagamento dell'imposta può essere effettuato personalmente presso la sede dell'organo giurisdizionale o a mezzo posta con l'indicazione del numero del fascicolo (numero della causa) per cui è stato effettuato il versamento. Il numero del fascicolo è riportato nella comunicazione che l'organo giurisdizionale invia alla parte.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2020

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