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Come avviare un'azione legale

Austria
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Devo necessariamente rivolgermi ad un’autorità giudiziaria o esiste un’alternativa?

Prima di agire giudizialmente potrebbe essere preferibile ricorrere ai mezzi alternativi di risoluzione delle controversie.

2 Ci sono termini da rispettare per introdurre un’azione in giudizio?

Il termine varia a seconda del caso. È opportuno chiedere una consulenza legale sul punto.

3 Dovrei rivolgermi alle autorità giudiziarie in questo Stato membro?

V. scheda informativa sulla "Competenza giurisdizionale – Austria".

4 In caso affermativo, a quale giudice in particolare mi devo rivolgere in questo Stato membro in funzione del mio domicilio e di quello dell'altra parte o di altri aspetti della mia domanda?

V. scheda informativa sulla "Competenza giurisdizionale – Austria".

5 A quale giudice mi devo rivolgere all'interno di questo Stato membro in funzione della natura della mia pretesa e in funzione dell'importo della controversia ?

V. scheda informativa sulla "Competenza giurisdizionale – Austria".

6 Posso adire l’autorità giudiziaria da solo oppure devo passare per un intermediario, quale un avvocato?

Nelle controversie civili e commerciali da definire giudizialmente, le domande presentate dinanzi al tribunale distrettuale (Bezirksgerichte), competente di norma a conoscere delle cause aventi un valore controverso sino a 15 000 EUR, devono essere firmate da un avvocato se il valore della controversia supera i 5 000 EUR. L'obbligo di ricorrere a un avvocato non sussiste per le azioni dinanzi ai tribunali distrettuali, a prescindere dal valore della controversia (e quindi anche se superiore a 15 000 EUR). Ciò si applica in particolare alle controversie che riguardano il matrimonio, l'unione registrata, il diritto di famiglia, le controversie in materia di confini, turbativa del possesso, locazione, le controversie derivanti da contratti tra marinai, trasportatori e albergatori e i loro dipendenti, passeggeri o ospiti, nonché le controversie derivanti dai difetti del bestiame...).

L'obbligo di ricorrere a un avvocato non sussiste neppure per i procedimenti di volontaria giurisdizione (un procedimento di cognizione civile più flessibile e meno formale rispetto al procedimento contenzioso previsto dal codice di procedura civile). Ciò si applica in particolare alle controversie che riguardano le questioni non contenziose in materia di matrimonio, unione registrata e filiazione, protezione dell'incapace, successione, nonché le questioni relative al libro fondiario e al registro delle imprese e le questioni non contenziose legate al diritto di abitazione).

Nei casi in cui non è prevista la legale rappresentanza obbligatoria dinanzi al tribunale distrettuale, ciascuno può presentare una domanda scritta o una richiesta di dare avvio al procedimento dinanzi al giudice.

Nelle controversie in materia civile e commerciale per cui è stato scelto di agire in sede giudiziale, le domande presentate dinanzi ai tribunali regionali (Landesgerichte) di norma devono essere sottoscritte da un avvocato. Il tribunale regionale è competente a conoscere di tutte le controversie che non sono rimesse ai tribunali distrettuali, a prescindere dal valore controverso, quali le controversie in materia di proprietà industriale e di concorrenza illecita e le azioni inibitorie proposte dalle associazioni dei consumatori.

La firma di un avvocato non è necessaria per le azioni da proporre in base alla normativa in materia di lavoro e di sicurezza sociale dinanzi ai tribunali regionali (procedimenti ai sensi della legge sul lavoro e la sicurezza sociale – ASGG). Ciò vale in particolare per le controversie proposte dai lavoratori nei confronti dei datori di lavoro derivanti dal loro contratto di lavoro.

7 Per avviare l’azione in giudizio, a chi devo rivolgermi: al banco del ricevimento, alla cancelleria giudiziaria o a qualche altra amministrazione?

Le domande scritte devono essere inviate all'indirizzo di posta del tribunale. Se una parte desidera presentare personalmente la domanda al tribunale, può consegnarla all'ufficio corrispondenza del tribunale o metterla, se disponibile, nella cassetta della posta del tribunale.

Nel caso in cui non sussista l'obbligo di ricorrere a un avvocato e la parte non sia rappresentata da un avvocato, la domanda può essere presentata verbalmente, e messa a protocollo, durante l'apposito giorno di apertura ("Amtstag") del tribunale distrettuale competente a conoscere della controversia o del tribunale distrettuale del distretto in cui la parte risiede.

8 In che lingua posso formulare la mia domanda? Posso presentarla oralmente o devo presentarla necessariamente per iscritto? Posso farlo per fax o per posta elettronica?

In tutti i tribunali la lingua ufficiale è il tedesco. Alcuni organi giurisdizionali ammettono anche l'utilizzo del croato del Burgenland, dell'ungherese o dello sloveno quali lingue ufficiali delle minoranze linguistiche.

Le domande o le richieste introduttive del giudizio devono essere presentate in forma scritta e firmate di proprio pugno. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di ricorrere a un avvocato e la parte non sia rappresentata da un avvocato, le domande o le richieste introduttive del giudizio possono essere presentate anche verbalmente, e messe a verbale, dinanzi al tribunale distrettuale competente, come illustrato alla domanda 7 che precede. Le domande possono essere presentate online, mediante il sistema chiuso della piattaforma austriaca e-Justice (ERV) che richiede una previa registrazione (è sostenibile economicamente solo per chi presenta un ampio numero di domande dinanzi ai giudici austriaci). La presentazione delle domande per e-mail non è permessa e non può essere regolarizzata prima del decorsodei termini. Nemmeno la presentazione delle domande a mezzo fax è conforme ai requisiti di forma del codice di procedura civile. Tuttavia, se la parte presenta successivamente l'originale, la domanda o la richiesta introduttiva di giudizio possono essere regolarizzate prima del decorrere dei termini.

Dall'inizio del 2013 è possibile trasmettere domande e allegati agli organi giurisdizionali e ai pubblici ministeri in forma elettronica mediante la funzione della carta del cittadino (carta con chip o firma tramite telefono cellulare) con i moduli online disponibili sul sito "Elektronische Eingaben an Gerichte und Staatsanwaltschaften" ("Presentazione di domande elettroniche agli organi giurisdizionali e ai pubblici ministeri" www.eingaben.justiz.gv.at).

9 Esistono dei moduli per introdurre un’azione in giudizio o, se non esistono, che cosa si deve fare per agire in giudizio? Quali sono gli elementi che il fascicolo deve obbligatoriamente contenere?

I soli formulari obbligatori sono quelli per le domande di emissione di un'ingiunzione provvisoria di pagamento (Mahnklagen). Tutte le richieste di pagamento sino a 75 000 EUR devono essere presentate sotto forma di domanda di ingiunzione di pagamento in linea con la suddetta procedura (Mahnverfahren). I formulari corretti possono essere reperiti presso il tribunale oppure stampati dal sito internet del ministero federale della giustizia (http://www.justiz.gv.at/).

Esistono formulari facoltativi utilizzabili per il provvedimento giudiziale con cui viene disposta la cessazione di un contratto di locazione a uso abitativo o di un affitto commerciale per uno o più locali commerciali.

Di norma, ogni domanda deve essere accompagnata dai documenti (prova) che ne sono alla base (da presentare nello stesso numero delle copie della domanda stessa, v. domanda 12). Alla domanda può essere allegato ogni eventuale accordo scritto sul foro competente o foro nazionale (accordo attributivo della competenza). Lo stesso vale per gli accordi scritti diretti a individuare il luogo di esecuzione di un contratto se il creditore intende avvalersi di tale foro competente e per gli altri fatti rilevanti ai fini della competenza o delle procedure speciali (ad esempio, la procedura per ottenere il pagamento di un titolo cambiario).

10 Ci sono diritti da pagare? Se sì, quando bisogna pagarli? L'avvocato deve essere pagato fin dall'inizio?

Quando si avvia un procedimento civile dinanzi al giudice competente sono dovute le spese di giudizio; esse sono dirette a coprire i costi generali della domanda di primo grado. Le spese variano in genere in base all'importo controverso. Esse devono essere corrisposte all'atto della presentazione della domanda (personalmente dinanzi al tribunale in contanti, con carta di credito o carta di debito, oppure a distanza mediante versamento sul conto corrente bancario con il riferimento "spese di giudizio" insieme ai nomi delle parti). Le modalità di pagamento degli onorari dell'avvocato sono oggetto di accordi individuali;

lo stesso vale per l'importo pagato per i diritti (salvo che sia stato concordato il pagamento di un importo quantificato sulla base della legge sulle tariffe degli avvocati, Rechtsanwaltstarifgesetz, o dei criteri generali sulle tariffe forensi, Allgemeine Honorar-Kriterien). Il rimborso può essere richiesto dalla controparte di norma soltanto una volta che la sentenza è stata pronunciata e a seconda del grado di successo della domanda.

11 Posso beneficiare del patrocinio a spese dello Stato?

Il gratuito patrocinio è accordato alle persone che non possono pagare le spese del procedimento senza mettere a rischio la propria sopravvivenza. Una domanda di gratuito patrocinio può essere presentata verbalmente o per iscritto al giudice dinanzi al quale pende o penderà il giudizio. Se la sede di tale giudice è al di fuori del distretto di giudice distrettuale in cui la persona risiede stabilmente o temporaneamente, la domanda può anche essere presentata verbalmente dinanzi al tribunale distrettuale del suo luogo di residenza.

Se le condizioni finanziarie sono nella sostanza soddisfatte, è possibile richiedere il gratuito patrocinio prima di agire ai fini della presentazione della domanda e/o per l'intero procedimento successivo.

Ulteriori informazioni sono disponibili alla voce "Bürgerservice" sul sito internet del ministero federale della giustizia (http://www.justiz.gv.at). Anche i moduli di richiesta, che contengono informazioni aggiuntive e consigli, possono essere scaricati dal sito Internet.

12 A partire da che momento si considera effettivamente introdotta la mia domanda? Riceverò riscontro dalle autorità sulla validità o meno dell’introduzione della mia domanda?

Una domanda si considera presentata quando è pervenuta al giudice (almeno teoricamente) competente. Una domanda si considera presentata correttamente se non vi sono ragioni che ne giustificano l'immediato rigetto o la rettifica da parte del giudice (in altre parole, la domanda sembra poter essere trattata nel rispetto delle disposizioni di procedura). Le domande scritte devono essere presentate in un numero di copie pari alle parti del procedimento (una copia per ciascuna parte opponente e una copia per il giudice). Se la domanda contiene degli errori di forma e/o di contenuto, il giudice può fornire istruzioni per la loro rettifica. Tali istruzioni indicheranno le conseguenze della mancata rettifica entro la data indicata. Una conferma di ricevimento della domanda è di norma rilasciata soltanto su richiesta, salvo che essa sia stata presentata utilizzando la piattaforma austriaca e-Justice, nel qual caso la conferma avviene automaticamente.

13 Potrò avere informazioni precise sul calendario degli eventi che si svolgeranno a seguito della domanda (ad esempio il termine di comparizione)?

Nei procedimenti di ingiunzione di pagamento (Mahnverfahren) il formulario per la domanda contiene già una richiesta di copia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento. Il creditore riceve quindi automaticamente una copia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento (titolo esecutivo, Exekutionstitel) o una copia o la notifica dell'opposizione proposta tempestivamente dall'altra parte, di norma insieme alla citazione a un'udienza (che dà avvio al procedimento ordinario). Nei procedimenti pendenti dinanzi al tribunale distrettuale non è ancora previsto un termine minimo a comparire; tuttavia, nei procedimenti dinanzi al tribunale regionale, tale termine è di almeno 3 settimane.

Nei procedimenti giudiziari diretti a ottenere la risoluzione di un accordo di locazione di locali a uso residenziale o di un affitto commerciale, il locatore può chiedere separatamente una copia esecutiva del provvedimento di risoluzione. Se la persona cui deve essere notificato il provvedimento propone opposizione in termini (entro quattro settimane), il locatore ne viene immediatamente informato (di norma unitamente a una convocazione all'udienza).

Con l'eccezione delle procedure speciali (quali le procedure dirette a ottenere un'ingiunzione di pagamento di un debito, il pagamento di un pagherò cambiario o una disdetta da parte del locatore), una volta che la domanda è pervenuta (ed è conclusa l'eventuale procedura di rettifica), nei casi in cui sono competenti i tribunali distrettuali, il giudice notifica di norma la domanda automaticamente al convenuto insieme alla convocazione all'udienza e allo stesso tempo invia al creditore la convocazione all'udienza. In tutte le controversie dinanzi al tribunale regionale con la comunicazione della domanda viene richiesto automaticamente al convenuto di presentare una replica alla domanda (e gli viene ricordato che essa deve essere sottoscritta da un avvocato). Se il convenuto omette di contestare la domanda tempestivamente, su istanza dell'attore viene pronunciata una sentenza contumaciale; in caso contrario il procedimento è sospeso. Se la replica perviene tempestivamente, ne viene inviata copia al ricorrente, di frequente unitamente alla citazione a comparire in udienza.

Le parti possono ottenere informazioni sull'iter processuale del procedimento già fissato dal tribunale o sullo stato attuale del procedimento (in ogni fase del procedimento), contattando telefonicamente la sezione del tribunale competente (cancelleria = Kanzlei) durante l'orario d'ufficio e citando il numero del fascicolo.

All'udienza preliminare (prima udienza del procedimento orale) la successiva tempistica e l'iter del procedimento sono discussi con le parti - di norma tenute a presenziare personalmente salvo che i rispettivi rappresentanti non siano sufficientemente informati dei fatti – e poi decisi dal tribunale. Tale tempistica è inserita nel fascicolo sotto forma di scadenziario della causa e ne viene inviata copia alle parti (o ai loro rappresentanti). Eventuali modifiche alla tempistica della causa devono essere notificate alle parti e, se del caso, discusse con esse ove necessario.

Ultimo aggiornamento: 11/03/2021

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