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Potrebbe essere preferibile ricorrere ai modi alternativi di risoluzione delle controversie. Si vedano le informazioni relative a questo soggetto.
Esistono diversi termini di prescrizione per esperire un'azione legale, in funzione del caso di specie. Maggiori informazioni sull'argomento possono essere fornite da un professionista del diritto o da un ufficio pubblico per l'accesso alla giustizia.
Si veda "Competenza giurisdizionale".
Si veda "Competenza giurisdizionale – Grecia"
Si veda "Competenza giurisdizionale – Grecia"
Procedura da seguire per esperire un'azione legale.
L'azione deve essere esperita da un avvocato, tranne i casi seguenti: 1) per cause dinnanzi al tribunale distrettuale civile (Irinodikio), 2) in caso di misure cautelari, 3) per evitare un pericolo imminente (articolo 94, comma 2 del codice di procedura civile), e 4) per cause di diritto del lavoro dinnanzi al tribunale di primo grado in veste di giudice monocratico (Monomelos Protodikio) o al tribunale distrettuale civile (articolo 665, comma 1 del codice di procedura civile). Di norma deve essere presente un rappresentate legale. Vi sono talune procedure, ad esempio misure cautelari, cause di ridotta entità, cause di diritto del lavoro, in cui l'interessato non ha bisogno di costituirsi mediante avvocato.
Per avviare una causa legale occorre presentare idonea domanda presso la cancelleria del giudice competente. Per quanto riguarda la redazione dell'atto di citazione, l'attore deve rivolgersi a un avvocato che lo depositerà presso la cancelleria del giudice competente.
a) La domanda deve essere fatta esclusivamente in Greco;
b) di norma deve essere redatta per iscritto. Può essere trasmessa verbalmente presso i tribunali distrettuali civili se non ci sono avvocati o praticanti avvocati (dikolavoi) nella sede del tribunale. In tal caso deve essere redatto apposito processo verbale (articoli 111, 115 e 215, comma 2) del codice di procedura civile); e
c) la domanda può anche essere trasmessa in via elettronica, a condizione che sia stata firmata con firma elettronica certificata (articoli 117, comma 2) e 119, comma 4) del codice di procedura civile; decreto presidenziale n. 25/2012).
Non esistono formulari specifici per esperire un'azione legale. Il fascicolo processuale comprende l'atto introduttivo (atto di citazione), qualora esso sia necessario (non è obbligatorio dinanzi al tribunale distrettuale civile e per le cause relative alle misure cautelari) e nel caso in cui la prova scritta venga prodotta dalla parte in causa.
Le spese processuali sono versate nel modo seguente: sono a carico della parte le spese e i diritti relativi. In tal modo l'attore o il ricorrente paga i diritti, compresi quelli di cancelleria, e i contributi a favore delle diverse casse interessate (ad esempio Cassa degli avvocati e procuratori [TN], il Fondo sociale per gli avvocati di Atene [TPDA], ecc.), versati al momento di presentazione dell'atto introduttivo della causa. Per quanto riguarda gli onorari dell'avvocato, essi sono oggetto di accordo tra l'avvocato e il cliente.
Sì, è possibile, fatte salve le condizioni previste dagli articoli da 194 a 204 del codice di procedura civile (se il pagamento delle spese processuali potrebbe compromettere i mezzi di sostentamento della parte e della sua famiglia). Sono richiesti i seguenti documenti: 1) un certificato rilasciato dal sindaco o dal presidente della comunità in cui vive l'attore concernente la sua situazione professionale, economica e familiare e 2) un certificato rilasciato dalla responsabile dell'agenzia delle entrate del luogo di residenza dell'attore che certifica il fatto che egli ha presentato negli ultimi tre anni la dichiarazione fiscale relativamente ai redditi da lavoro e alle imposte dirette nonché la verifica delle dichiarazioni sottoposte a controllo.
Ulteriori provvedimenti che devono essere adottati relativamente all'azione giudiziaria esperita.
L'azione si considera avviata una volta depositata nella cancelleria del tribunale adito l'atto di citazione e nel momento in cui è inviata copia dell'atto di citazione al convenuto (articolo 215 del codice di procedura civile). La comunicazione dell'avvenuta notifica e la presentazione della domanda certificano l'introduzione dell'azione. Una volta depositato l'atto di citazione al giudice competente, esso viene registrato e viene fissata la data d'udienza in modo da consentire all'attore di disporre di tutti gli elementi relativi all'introduzione della sua domanda.
La data d'udienza è fissata dalla cancelleria presso il giudice competente e la parte è convocata a ogni udienza del tribunale o a ogni attività processuale nel corso dell'attività istruttoria. Le parti hanno diritto di partecipare all'udienza. L'avvocato rappresentante la parte fornisce anche attività di consulenza.
Infine, per quanto riguarda tutte le questioni, la presenza di un avvocato è obbligatoria presso un giudice di secondo grado, cioè la corte d'appello anche se la presenza del rappresentante legale non era obbligatoria nel relativo processo di primo grado, precisamente della questione 1. Naturalmente ciò si applica anche alle cause dinnanzi la Corte di cassazione greca sia per le cause civili, che penali (Arios Pagos).
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