Come avviare un'azione legale

Ungheria
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Devo necessariamente rivolgermi ad un’autorità giudiziaria o esiste un’alternativa?

I crediti scaduti possono essere recuperati anche in via esecutiva mediante un'ingiunzione di pagamento, mentre taluni crediti specificati dalla legge possono essere riscossi esclusivamente attraverso detta ingiunzione. Questi procedimenti extragiudiziali sono gestiti dai notai. Si veda la sezione specifica: "Procedure di ingiunzione di pagamento".

In Ungheria è possibile ricorrere a modalità alternative di risoluzione delle controversie. Si veda la sezione specifica: Risoluzione alternativa delle controversie.

2 Ci sono termini da rispettare per introdurre un’azione in giudizio?

Se esiste un termine per avviare un'azione in giudizio; inoltre, la forma di tale termine varia a seconda della controversia. Ad esempio, nel caso delle azioni concernenti diritti di proprietà non sono previsti termini per agire in giudizio né termini di prescrizione. Non è previsto un termine per le azioni relative ai danni extracontrattuali, ma tali azioni sono soggette al termine generale di prescrizione (cinque anni), di cui l'organo giurisdizionale deve tenere conto nel procedimento qualora sia stato invocato dalla controparte. Per altre azioni, il termine di ricorso è stabilito dalla legge.

Si raccomanda pertanto di chiarire la questione dei termini con un avvocato, un consulente legale o l'Ufficio di consulenza ai cittadini.

3 Dovrei rivolgermi alle autorità giudiziarie in questo Stato membro?

La questione della giurisdizione, che determina lo Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti per i vari tipi di controversie aventi natura estera, è disciplinata dal diritto dell'Unione europea, dalle convenzioni internazionali pertinenti e dalle norme di diritto privato internazionale ungherese.

In generale, la normativa dell'Unione europea applicabile in materia civile e commerciale è costituita dal regolamento (UE) n. 1215/2012 e dalla nuova convenzione di Lugano (pubblicata con decisione n. 2009/430/CE), dal regolamento (CE) n. 2201/2003 in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e dal regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari.

Qualora non siano applicabili né la normativa dell'Unione europea né convenzioni bilaterali o multilaterali di cui l'Ungheria sia parte, la competenza giurisdizionale viene determinata in base alle disposizioni della legge XXVIII del 2017 sul diritto privato internazionale.

4 In caso affermativo, a quale giudice in particolare mi devo rivolgere in questo Stato membro in funzione del mio domicilio e di quello dell'altra parte o di altri aspetti della mia domanda?

Si veda la sezione specifica "Competenza giurisdizionale – Ungheria".

5 A quale giudice mi devo rivolgere all'interno di questo Stato membro in funzione della natura della mia pretesa e in funzione dell'importo della controversia ?

Si veda la sezione specifica "Competenza giurisdizionale – Ungheria".

6 Posso adire l’autorità giudiziaria da solo oppure devo passare per un intermediario, quale un avvocato?

Qualsiasi persona può agire in giudizio personalmente o tramite procuratore, a condizione che tale persona:

a) sia dotata della piena capacità di agire ai sensi delle norme di diritto civile;

b) sia un adulto parzialmente invalidato, ma la cui capacità di agire ai sensi delle norme di diritto civile non è limitata in termini di oggetto e atti processuali concernenti la controversia specifica; oppure

c) sia dotata dell'autorità ai sensi delle norme di diritto civile per impartire validamente istruzioni in merito all'oggetto‑ della controversia.

Un rappresentante legale procederà per conto della parte nel contesto della causa, se:

a) la parte non è dotata della capacità di agire nel caso in questione;

b) la parte ha nominato un rappresentante legale senza che ciò ne comprometta la capacità di agire, a meno che la parte non agisca personalmente o tramite procuratore, oppure

c) la parte non è una persona fisica.

Nei procedimenti giudiziari la rappresentanza mediante un rappresentante legale è obbligatoria ai sensi della legge CXXX del 2016 sul codice di procedura civile ("il CPC"). Il CPC prevede un'esenzione dalla norma di base della rappresentanza legale obbligatoria per i procedimenti giudiziari dinanzi ai tribunali distrettuali in primo grado e per i procedimenti giudiziari in materia di lavoro soggetti alla competenza dei tribunali amministrativi e del lavoro. In tali casi la rappresentanza legale non è obbligatoria salvo diversa disposizione prevista dalla legge.

Il CPC indica anche quali soggetti possano agire in qualità di rappresentante legale. Generalmente le parti sono rappresentate da avvocati e studi legali. Nei casi in cui la rappresentanza legale è obbligatoria, una persona che ha superato l'esame per l'esercizio della professione di avvocato può avviare un'azione riguardante sé stessa senza rappresentanza legale, salvo diversa disposizione prevista dalla legge.

Nei casi in cui non è necessario ricorrere a un rappresentante legale, l'atto introduttivo del procedimento può essere presentato da un rappresentante autorizzato (ad esempio un avvocato) nominato dalla parte o dal suo rappresentante legale. Le norme che stabiliscono chi possa o non possa essere un rappresentate autorizzato sono contenute nel CPC.

7 Per avviare l’azione in giudizio, a chi devo rivolgermi: al banco del ricevimento, alla cancelleria giudiziaria o a qualche altra amministrazione?

L'atto introduttivo del procedimento deve essere presentato direttamente all'organo giurisdizionale competente per la controversia. Il CPC consente a una parte che agisce in giudizio senza rappresentanza legale dinanzi a un tribunale distrettuale o, nel contesto di procedimenti giudiziari in materia di lavoro, dinanzi a un tribunale amministrativo e del lavoro di presentare la propria domanda oralmente durante l'orario di ufficio designato e di farla registrare sul modulo appropriato presso l'organo giurisdizionale competente per il proprio luogo di residenza, la propria sede legale o il proprio luogo di lavoro, oppure presso l'organo giurisdizionale competente per la causa.

8 In che lingua posso formulare la mia domanda? Posso presentarla oralmente o devo presentarla necessariamente per iscritto? Posso farlo per fax o per posta elettronica?

La lingua dei procedimenti giudiziari è l'ungherese. Salvo diversa disposizione prevista dalla legge, da un atto giuridico vincolante dell'Unione europea o da una convenzione internazionale, le domande indirizzate all'organo giurisdizionale devono essere presentate in lingua ungherese e le comunicazioni e le decisioni dell'organo giurisdizionale sono notificate in lingua ungherese. Qualsiasi persona ha il diritto di utilizzare la propria lingua madre nei procedimenti giudiziari, nonché la propria lingua regionale o minoritaria laddove ciò sia previsto da convenzioni internazionali.

Sottoscrivendo la Carta europea per le lingue regionali o minoritarie, l'Ungheria si è impegnata a permettere, per quanto riguarda il croato, il tedesco, il rumeno, il serbo, lo slovacco, lo sloveno, il romaní e il boyash:

  • alla parte che compare in giudizio personalmente, di utilizzare la sua lingua regionale o minoritaria senza dover sostenere spese aggiuntive per tale motivo; e
  • di presentare documenti e prove in una lingua regionale o minoritaria, con l'ausilio di interpreti e di traduttori, ove necessario.

L'organo giurisdizionale assegna un interprete, un interprete o un traduttore della lingua dei segni, se ciò è necessario per difendere il diritto della parte di utilizzare la sua lingua o è altrimenti necessario ai sensi della disposizione del CPC sull'uso della lingua.

L'atto introduttivo deve essere presentato per iscritto all'organo giurisdizionale che si intende adire. Laddove sia obbligatoria la comunicazione per via elettronica oppure si opti per tale modalità, tale atto deve essere presentato per via elettronica, secondo le modalità previste dalla legge. Se la comunicazione avviene in forma cartacea, l'atto introduttivo deve essere presentato a mezzo posta o di persona (durante l'orario di ufficio presso la cancelleria o in qualsiasi momento durante l'orario di lavoro inserendolo nella cassetta di raccolta collocata all'ingresso dell'organo giurisdizionale); tuttavia, una parte che promuove un'azione senza rappresentanza legale dinanzi a un tribunale distrettuale o intende avviare un procedimento giudiziario in materia di lavoro dinanzi a un tribunale amministrativo e del lavoro può presentare il proprio atto introduttivo oralmente durante l'orario di ufficio designato e farlo registrare sul modulo standard presso l'organo giurisdizionale competente per il proprio luogo di residenza, la propria sede legale o il proprio luogo di lavoro, oppure presso l'organo giurisdizionale competente per la controversia.

L'atto introduttivo del procedimento non può essere presentato tramite fax.

Per informazioni relative alla possibilità di presentare l'atto introduttivo per via elettronica, si veda la sezione specifica "Trattamento automatizzato".

9 Esistono dei moduli per introdurre un’azione in giudizio o, se non esistono, che cosa si deve fare per agire in giudizio? Quali sono gli elementi che il fascicolo deve obbligatoriamente contenere?

L'azione deve essere promossa con atto di citazione, vale a dire un atto scritto contenente la domanda. I requisiti relativi agli elementi di un atto introduttivo e ai documenti da allegare allo stesso sono specificati in dettaglio nel CPC.

Una parte che agisce in giudizio senza rappresentanza legale in un procedimento giudiziario dinanzi un tribunale distrettuale o in un procedimento giudiziario in materia di lavoro dinanzi un tribunale amministrativo e del lavoro deve presentare il proprio atto di citazione su un modulo introdotto a tale scopo. L'introduzione di un'azione in giudizio ad opera della parte che procede senza rappresentanza legale è facilitata notevolmente da tale modulo in quanto le informazioni obbligatorie da includere nell'atto sono riportate sul modulo, il quale menziona altresì gli allegati da includere. I moduli sono pubblicati sul sito web centrale degli organi giurisdizionali.

L'atto di citazione con i relativi allegati deve essere presentato in un numero di copie pari al numero delle parti del procedimento più una in caso di comunicazioni in forma cartacea. Laddove diverse parti abbiano un rappresentante comune (procuratore), riceveranno congiuntamente un'unica copia.

Per le informazioni relative alla presentazione dell'atto introduttivo per via elettronica, si veda la sezione specifica "Trattamento automatizzato".

10 Ci sono diritti da pagare? Se sì, quando bisogna pagarli? L'avvocato deve essere pagato fin dall'inizio?

Nei procedimenti civili il pagamento delle tasse processuali è obbligatorio. L'importo delle tasse processuali dovute nei singoli procedimenti è stabilito dalla legge XCIII del 1990 sulle tasse. La parte che avvia il procedimento giudiziario deve pagare tali tasse al momento della presentazione dell'atto introduttivo, fatto salvo il caso in cui la decisione sul pagamento delle tasse debba essere presa successivamente. In quest'ultimo caso le tasse sono a carico del soggetto che viene obbligato a sostenerle dall'organo giurisdizionale.

Un organo giurisdizionale adito per un procedimento giudiziario in materia civile respingerà un atto introduttivo senza emettere alcuna richiesta di ulteriori informazioni se il richiedente non ha pagato un importo in termini di spese procedurali proporzionale all'importo del credito indicato nell'atto introduttivo o un importo forfettario specificato dalla legge e non ha presentato domanda di patrocinio a spese dello Stato né ha citato alcun patrocinio a spese dello stesso applicabile a norma di legge.

Alla parte può essere concesso il patrocinio a spese dello Stato al fine di assisterla nel far valere i suoi diritti durante il processo.

Salvo diversa disposizione prevista dalla legge, una parte ha diritto al személyes költségmentesség (patrocinio a spese dello Stato in ragione di circostanze personali) e a una személyes költségfeljegyzési jog (esenzione personale dal pagamento anticipato delle spese) in base al reddito e alla situazione finanziaria di tale parte, a fronte della presentazione di una richiesta; mentre una személyes illetékmentesség (esenzione personale dal pagamento delle tasse processuali) viene concessa d'ufficio in base alla persona in questione. A una parte viene concesso un tárgyi költségkedvezmény (patrocinio a spese dello Stato specifico per la controversia) in considerazione dell'oggetto della controversia, mentre una mérsékelt illeték (riduzione delle spese) viene concessa d'ufficio se si verificano atti specifici durante il procedimento giudiziario.

Un'esenzione dalle tasse processuali esenta il soggetto tenuto a versare tali tasse dal loro pagamento oppure si applica in relazione all'oggetto delle tasse. In caso di esenzione dalle tasse processuali, la parte è esentata dal pagamento anticipato delle stesse e, salvo diversa disposizione prevista dalla legge, dal pagamento di eventuali spese non saldate. Un'esenzione dalle tasse processuali non esenta una parte dal pagamento di diritti che non sono stati pagati durante i procedimenti di esecuzione. La legge sui diritti specifica a quali soggetti giuridici può essere concessa un'esenzione personale dalle tasse processuali. Tra questi si annoverano lo Stato ungherese, nonché i comuni, le agenzie di bilancio e le chiese ungheresi.

Se l'esenzione è stata concessa in base all'oggetto della controversia, entrambe le parti sono dispensate dal pagamento di tali tasse, indipendentemente dal loro reddito e dalla loro situazione patrimoniale. L'esenzione viene concessa in base all'oggetto della controversia, ad esempio, nei procedimenti di ricorso contro le decisioni in materia di patrocinio a spese dello Stato, nel caso delle domande riconvenzionali proposte nell'ambito dei procedimenti di divorzio e in quello delle richieste di rettifica, adeguamento o integrazione delle decisioni.

Le parti possono beneficiare della tárgyi illetékfeljegyzési jog (esenzione dal pagamento anticipato delle tasse processuali in base all'oggetto della controversia), a prescindere dal loro reddito e dalla loro situazione patrimoniale, ad esempio nei procedimenti relativi alla tutela delle persone ai sensi del diritto civile o alle domande di risarcimento di danni causati nell'esercizio dell'autorità ufficiale. Qualsiasi soggetto al quale sia stata concessa tale esenzione dal pagamento anticipato delle tasse processuali in base all'oggetto della controversia è dispensato da tale pagamento anticipato. In questo caso, il pagamento viene effettuato al termine del procedimento dalla parte cui l'organo giurisdizionale abbia impartito un ordine in tal senso.

Una parte è dispensata dal versamento di una parte delle tasse qualora ottenga una riduzione delle stesse. Una riduzione delle tasse è una forma di patrocinio a spese dello Stato che differisce sostanzialmente dal resto del patrocinio disponibile in quanto viene concessa quando si verificano determinati atti durante il procedimento giudiziario, non richiede la presentazione di una domanda e non si basa su circostanze personali della parte o sull'oggetto della controversia.

Il vantaggio derivante dal non dover anticipare il versamento delle tasse rientra in parte nel contesto di un patrocinio a spese dello Stato e in parte dell'esenzione dal pagamento anticipato delle spese. Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso anche a soggetti specifici o in considerazione dell'oggetto della controversia. I tipi di casi in cui è possibile ottenere tale patrocinio in ragione dell'oggetto della controversia e i criteri per la concessione del patrocinio a spese dello Stato in ragione di circostanze personali sono specificati dalla legge. Un esempio di un caso in cui un'esenzione dal versamento delle spese può essere concessa in ragione della materia trattata è quello dei procedimenti giudiziari concernenti la tutela.

Anche l'esenzione dal pagamento anticipato delle spese può riferirsi a una persona o all'oggetto della controversia. Alle parti è concessa un'esenzione, specifica per la controversia, dal pagamento anticipato delle spese, ad esempio, nei procedimenti giudiziari destinati a stabilire la filiazione o in quelli concernenti la responsabilità genitoriale.

Secondo la legge sulle attività degli avvocati la nomina di un avvocato per l'esercizio delle sue attività peculiari di avvocato può essere negoziata liberamente, salvo diversamente disposto dalla legge sulle attività degli avvocati o dal codice civile; di conseguenza, le parti possono negoziare liberamente l'onorario dell'avvocato nel rispetto dei limiti specificati dalla legge sulle attività degli avvocati. Il patrocinio a spese dello Stato comprende l'esenzione dal pagamento degli onorari di un avvocato o dal loro pagamento anticipato. L'assistenza giudiziaria viene autorizzata dal servizio per il patrocinio a spese dello Stato.

11 Posso beneficiare del patrocinio a spese dello Stato?

A una parte può essere concesso il patrocinio a spese dello Stato in ragione di circostanze personali oppure quello specifico per la controversia destinato a fornirle assistenza nel far valere i suoi diritti durante il processo. Una persona fisica ha diritto al patrocinio a spese dello Stato in ragione di circostanze personali, su richiesta, in base al proprio reddito e alla propria situazione finanziaria; il patrocinio a spese dello Stato specifico per la controversia viene concesso invece d'ufficio in considerazione dell'oggetto della controversia. Qualora le venga concesso il patrocinio a spese dello Stato, una parte è dispensata dal pagamento anticipato delle tasse processuali, così come dal pagamento anticipato di eventuali spese derivanti durante il procedimento giudiziario e di eventuali spese non saldate, salvo diversa disposizione prevista dalla legge, nonché dal versamento di eventuali spese anticipate dallo Stato e dalla costituzione di una cauzione per le spese del procedimento giudiziario.

I criteri relativi al reddito e alla situazione finanziaria che devono essere soddisfatti da una parte affinché quest'ultima possa beneficiare del patrocinio a spese dello Stato in ragione di circostanze personali sono specificati dalla legge, così come i casi nei quali è possibile concedere il patrocinio a spese dello Stato in considerazione dell'oggetto della controversia.

I cittadini dell'Unione europea e i cittadini di paesi terzi residenti legalmente nel territorio di uno Stato membro possono ottenere il patrocinio a spese dello Stato in ragione di circostanze personali e un'esenzione personale dal pagamento anticipato delle spese nel rispetto delle condizioni applicabili ai cittadini ungheresi, mentre altri cittadini stranieri possono ottenere tali benefici sulla base di trattati internazionali.

Il patrocinio a spese dello Stato comprende le spese di viaggio per partecipare a un'udienza sostenute dai cittadini dell'Unione europea e dai cittadini di paesi terzi residenti legalmente nel territorio di uno Stato Membro qualora la presenza della parte durante detta udienza sia obbligatoria per legge.

Laddove il diritto di uno Stato estero offra a una parte ungherese un livello superiore di beneficio dinanzi a un organo giurisdizionale estero rispetto a un'esenzione specifica per la controversia dal pagamento anticipato delle spese, dette norme più vantaggiose devono essere applicate nel corso dell'udienza alla parte estera coinvolta in contenzioso dinanzi a un organo giurisdizionale ungherese.

Si veda anche la sezione specifica "Patrocinio a spese dello Stato".

12 A partire da che momento si considera effettivamente introdotta la mia domanda? Riceverò riscontro dalle autorità sulla validità o meno dell’introduzione della mia domanda?

Come norma generale, l'atto di citazione si considera validamente introdotto quando perviene ed è registrato presso l'ufficio giudiziario. Qualora la comunicazione avvenga per via elettronica, come norma generale, tale atto deve essere considerato depositato nel momento in cui il sistema informatico invia una notifica di ricezione.

La questione relativa al momento in cui l'atto di citazione si considera validamente introdotto assume particolare importanza nei casi in cui sia previsto un termine per la presentazione della domanda. I termini‑ variano sia per durata che per le condizioni in base alle quali le domande si considerano presentate in tempo utile.

Per quanto riguarda i termini processuali, il CPC stabilisce che le conseguenze dell'inosservanza di un termine non si applicano se l'atto è stato inviato con lettera raccomandata entro l'ultimo giorno disponibile. Se la comunicazione durante il procedimento giudiziario avviene per via elettronica, le conseguenze dell'inosservanza di un termine (fissato in termini di giorni, giorni lavorativi, mesi o anni) non si applicano se un atto destinato all'organo giurisdizionale viene trasmesso per via elettronica conformemente ai requisiti del sistema informatico entro l'ultimo giorno disponibile. Tuttavia, salvo quanto diversamente previsto dalla legge, tale norma non si applica al calcolo del termine di legge per la presentazione degli atti di citazione. Tali atti si considerano presentati in tempo utile se pervengono all'ufficio giudiziario entro l'ultimo giorno del termine stabilito.

Le domande presentate dopo la scadenza del termine sono respinte dall'organo giurisdizionale. Quest'ultimo notifica al richiedente l'ordinanza che respinge la domanda e al convenuto la misura adottata. L'ordinanza è soggetta a un'impugnazione speciale da parte del richiedente.

Pertanto, si raccomanda di rivolgersi a un consulente legale, a un avvocato o all'Ufficio di consulenza ai cittadini per chiarire quando una domanda sia considerata validamente introdotta entro i termini.

Se una parte che agisce in giudizio senza rappresentanza legale dinanzi a un tribunale distrettuale o, nel contesto di procedimenti giudiziari in materia di lavoro, dinanzi a un tribunale amministrativo e del lavoro è in grado di presentare il proprio atto di citazione oralmente durante gli orari di ufficio designati presso l'organo giurisdizionale competente per il suo luogo di residenza, la sua sede legale o il suo luogo di lavoro oppure presso l'organo giurisdizionale competente per la controversia, il rappresentante dell'organo giurisdizionale adito fornisce alla parte gli opportuni orientamenti e la invita a correggere tempestivamente eventuali carenze. In caso contrario, l'organo giurisdizionale non informa le parti del semplice fatto che il procedimento è stato avviato. Dopo avere ricevuto l'atto di citazione, detto organo verifica che esso contenga tutti gli elementi richiesti dalla legge.

Se l'atto di citazione è ammissibile per avviare un procedimento giudiziario, l'organo giurisdizionale notifica tale atto al convenuto, invitandolo nel contempo a presentare la sua domanda riconvenzionale entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'atto notificato. Il convenuto compare in giudizio presentando tale domanda riconvenzionale.

L'organo giurisdizionale gestisce l'avvio del procedimento giudiziario a seguito della presentazione di una domanda riconvenzionale scritta contro l'atto di citazione conformemente alle modalità definite dal CPC, a seconda delle circostanze del caso; successivamente, chiude la fase di apertura e fissa una data per un'udizione per l'esame del merito della controversia.

Per informazioni circa la possibilità di presentare un atto di citazione per via elettronica e la corrispondente conferma della sua valida introduzione, si veda la sezione specifica "Trattamento automatizzato".

13 Potrò avere informazioni precise sul calendario degli eventi che si svolgeranno a seguito della domanda (ad esempio il termine di comparizione)?

A seguito della presentazione della domanda, l'organo giurisdizionale procede come descritto nella risposta 12. A seconda delle circostanze del caso, la parte può ricevere ulteriori informazioni nel contesto di ulteriori comunicazioni scritte, qualora queste ultime siano state ordinate, oppure in occasione dell'udienza di preparazione del processo e dell'udienza sul merito della controversia, in base alle caratteristiche specifiche del procedimento giudiziario in questione.

Ultimo aggiornamento: 15/01/2024

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