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L’ordinamento italiano garantisce l’accesso alla giurisdizione come modalità generale di tutela dei diritti.
Tuttavia, chi voglia proporre una causa in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità della causa stessa.
Altra possibile alternativa è il ricorso all’arbitrato, in cui a decidere la controversia è un soggetto privato designato dalle parti in lite: in questo caso occorre l’accordo delle parti per scegliere la soluzione arbitrale piuttosto che quella giurisdizionale.
Si deve rispettare il termine di prescrizione del diritto. La prescrizione ordinaria è di 10 anni, tuttavia esistono prescrizioni più brevi a seconda delle fattispecie ( art. 2934 – 2961codice civile).
Per ottenere una sentenza che risolva la controversia con l’autorità del giudicato occorre rivolgersi ad un’autorità giudiziaria. L’individuazione dell’autorità giurisdizionale competente dipende dal tipo di controversia e varia a seconda dei criteri di competenza indicati dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione Europea
La regola generale è quella secondo la quale ci si rivolge al giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza (competenza per territorio: foro generale delle persone fisiche). A seconda del valore della causa (competenza per valore) ovvero della particolarità della materia (competenza per materia) occorre rivolgersi ad un giudice specifico (giudice di pace o tribunale in composizione monocratica o tribunale in composizione collegiale ) ovvero di un luogo diverso dal foro generale delle persone fisiche (competenza per territorio inderogabile).
Vedere la scheda “dinanzi a quale giudice posso promuovere la mia causa -jurisdiction of the court”.
Per cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 5.000 la competenza è del giudice di pace. Quest’ultimo è competente fino a € 20.000 se la causa è relativa al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti. Per tutte le cause di valore superiore è competente il Tribunale in composizione monocratica. Vi sono, poi, talune materie attribuite, qualunque sia il valore, alla competenza del giudice di pace (art. 7, 3° comma c.p.c.), del tribunale in composizione monocratica (art. 409 c.p.c.) o del Tribunale in composizione collegiale (art. 50-bis c.p.c.).
Vedere la scheda “dinanzi a quale giudice posso promuovere la mia causa -jurisdiction of the court”.
La regola generale vuole che la parte sia assistita da un avvocato (obbligo della difesa tecnica). Fanno eccezione talune cause di valore economico minimo (di fronte al giudice di pace fino a € 1100) e le ipotesi in cui la parte ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito (art. 86 c.p.c.).
La domanda va indirizzata alla parte e depositata presso la cancelleria dell’Ufficio giudiziario competente.
Soltanto nei giudizi di fronte al giudice di pace la domanda può essere proposta oralmente (art. 316 c.p.c.); in tutti gli altri casi deve rivestire la forma scritta ed essere proposta in italiano. Non è ammessa la proposizione per fax o posta elettronica.
Non esistono moduli o formulari, la domanda deve necessariamente contenere l’indicazione delle parti, del giudice, dell’oggetto e del titolo.
Occorre pagare allo Stato una somma, commisurata al valore della lite al momento dell’introduzione della domanda (contributo unificato previsto dal Testo Unico delle Spese di Giustizia, DPR 115/ 2002).
Le modalità e i tempi di pagamento dell’avvocato dipendono dall’accordo concluso tra questo e l’assistito.
Tutti, cittadini e non cittadini, possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato se presentano i requisiti di reddito previsti per legge (Testo Unico delle Spese di Giustizia D.P.R. 115/2002).
La domanda si considera introdotta
La verifica della validità viene effettuata in giudizio nel contraddittorio delle parti, non preventivamente.
Il codice di procedura civile stabilisce i termini di comparizione e delle attività delle parti e del giudice. Il singolo giudice, poi, li concretizza di volta in volta o utilizzando il calendario del processo (art. 81-bis d.att. c.p.c.)
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