Come avviare un'azione legale

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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Devo necessariamente rivolgermi ad un’autorità giudiziaria o esiste un’alternativa?

L’ordinamento italiano garantisce l’accesso alla giurisdizione come modalità generale di tutela dei diritti.

Tuttavia, chi voglia proporre una causa in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura è tenuto, assistito dall'avvocato, a esperire il procedimento di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità della causa stessa. Il procedimento si svolge presso organismi di mediazione autorizzati dal Ministero della giustizia.

Inoltre, chi intende proporre una causa in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o una domanda di pagamento di somme non eccedenti i cinquantamila euro, è tenuto a tentare la negoziazione con la controparte. Questo procedimento comporta, invece, una trattativa diretta tra le parti, che devono essere assistite da avvocati.

Altra possibile alternativa è il ricorso all’arbitrato, in cui a decidere la controversia è un soggetto privato designato dalle parti in lite: in questo caso occorre l’accordo delle parti per scegliere la soluzione arbitrale piuttosto che quella giurisdizionale.

2 Ci sono termini da rispettare per introdurre un’azione in giudizio?

Si deve rispettare il termine di prescrizione del diritto. La prescrizione ordinaria è di 10 anni, tuttavia esistono prescrizioni più brevi a seconda delle fattispecie ( art. 2934 – 2961 codice civile).

In alcune ipotesi specifiche, la legge impone, inoltre, dei termini di decadenza relativi a una specifica azione (per esempio, l’art. 1495 del codice civile prevede che l’acquirente deve denunciare al venditore entro otto giorni dalla scoperta i vizi della cosa venduta, altrimenti non può, poi, farli valere in giudizio).

3 Dovrei rivolgermi alle autorità giudiziarie in questo Stato membro?

Per ottenere una sentenza che risolva la controversia con l’autorità del giudicato occorre rivolgersi ad un’autorità giudiziaria. L’individuazione dell’autorità giurisdizionale competente dipende dal tipo di controversia e varia a seconda dei criteri di competenza indicati dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione Europea

4 In caso affermativo, a quale giudice in particolare mi devo rivolgere in questo Stato membro in funzione del mio domicilio e di quello dell'altra parte o di altri aspetti della mia domanda?

La regola generale è quella secondo la quale ci si rivolge al giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o la sede (competenza per territorio: foro generale delle persone fisiche e giuridiche). A seconda del valore della causa (competenza per valore) ovvero della particolarità della materia (competenza per materia) occorre rivolgersi ad un giudice specifico (giudice di pace o tribunale in composizione monocratica o tribunale in composizione collegiale ) ovvero di un luogo diverso dal foro generale delle persone fisiche (competenza per territorio inderogabile).

Vedere la scheda “dinanzi a quale giudice posso promuovere la mia causa”.

5 A quale giudice mi devo rivolgere all'interno di questo Stato membro in funzione della natura della mia pretesa e in funzione dell'importo della controversia ?

Per cause relative a beni mobili di valore non superiore a 10.000 euro la competenza è del giudice di pace. Quest’ultimo è competente fino a 25.000 euro, se la causa è relativa al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti. Per tutte le cause di valore superiore è competente il Tribunale in composizione monocratica. Vi sono, poi, talune materie attribuite, qualunque sia il valore, alla competenza del giudice di pace (art. 7, 3° comma c.p.c.), del tribunale in composizione monocratica (art. 409 c.p.c.) o del Tribunale in composizione collegiale (art. 50-bis c.p.c.).

Vedere la scheda “dinanzi a quale giudice posso promuovere la mia causa”.

6 Posso adire l’autorità giudiziaria da solo oppure devo passare per un intermediario, quale un avvocato?

La regola generale vuole che la parte sia assistita da un avvocato (obbligo della difesa tecnica). Fanno eccezione talune cause di valore economico minimo (di fronte al giudice di pace fino a € 1100) e le ipotesi in cui la parte ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito (art. 86 c.p.c.).

7 Per avviare l’azione in giudizio, a chi devo rivolgermi: al banco del ricevimento, alla cancelleria giudiziaria o a qualche altra amministrazione?

La domanda deve essere notificata all’altra parte e depositata presso la cancelleria dell’Ufficio giudiziario competente.

8 In che lingua posso formulare la mia domanda? Posso presentarla oralmente o devo presentarla necessariamente per iscritto? Posso farlo per fax o per posta elettronica?

Soltanto nei giudizi di fronte al giudice di pace la domanda può essere proposta oralmente (art. 316 c.p.c.); in tutti gli altri casi deve rivestire la forma scritta ed essere proposta in italiano. Non è ammessa la proposizione per fax o posta elettronica semplice. Gli avvocati devono depositare gli atti tramite la posta elettronica certificata, in un apposito sistema informatico.

9 Esistono dei moduli per introdurre un’azione in giudizio o, se non esistono, che cosa si deve fare per agire in giudizio? Quali sono gli elementi che il fascicolo deve obbligatoriamente contenere?

Non esistono moduli o formulari, la domanda deve necessariamente contenere l’indicazione delle parti, del giudice, dell’oggetto e del titolo. Nel processo civile ordinario, chi presenta la domanda deve anche indicare l’udienza a cui la controparte deve comparire e avvertirla dell’obbligo di difesa tecnica mediante avvocato e della possibilità di chiedere il patrocinio a spese dello Stato, se vi sono i presupposti.

10 Ci sono diritti da pagare? Se sì, quando bisogna pagarli? L'avvocato deve essere pagato fin dall'inizio?

Occorre pagare allo Stato una somma, commisurata al valore della lite al momento dell’introduzione della domanda (contributo unificato previsto dal Testo Unico delle Spese di Giustizia, DPR 115/ 2002).

Le modalità e i tempi di pagamento dell’avvocato dipendono dall’accordo concluso tra questo e l’assistito.

11 Posso beneficiare del patrocinio a spese dello Stato?

Tutti, cittadini e non cittadini, possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato se presentano i requisiti di reddito previsti per legge (Testo Unico delle Spese di Giustizia D.P.R. 115/2002).

12 A partire da che momento si considera effettivamente introdotta la mia domanda? Riceverò riscontro dalle autorità sulla validità o meno dell’introduzione della mia domanda?

La domanda si considera introdotta

• quando raggiunge la controparte in caso di atto di citazione,

• quando viene depositata presso la cancelleria del giudice in caso di ricorso.

La verifica della validità viene effettuata in giudizio nel contraddittorio delle parti, non preventivamente.

13 Potrò avere informazioni precise sul calendario degli eventi che si svolgeranno a seguito della domanda (ad esempio il termine di comparizione)?

Il codice di procedura civile stabilisce i termini di comparizione e delle attività delle parti e del giudice. Il singolo giudice, poi, li concretizza di volta in volta o utilizzando il calendario del processo (art. 81-bis d.att. c.p.c.). Il cancelliere comunica alle parti i provvedimenti del giudice, emessi fuori udienza (per esempio, la modifica della data dell’udienza) e le sentenze.

Link al codice di procedura civile artt. 163-166: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443

Ultimo aggiornamento: 09/03/2024

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