- 1 Devo necessariamente rivolgermi ad un’autorità giudiziaria o esiste un’alternativa?
- 2 Ci sono termini da rispettare per introdurre un’azione in giudizio?
- 3 Dovrei rivolgermi alle autorità giudiziarie in questo Stato membro?
- 4 In caso affermativo, a quale giudice in particolare mi devo rivolgere in questo Stato membro in funzione del mio domicilio e di quello dell'altra parte o di altri aspetti della mia domanda?
- 5 A quale giudice mi devo rivolgere all'interno di questo Stato membro in funzione della natura della mia pretesa e in funzione dell'importo della controversia ?
- 6 Posso adire l’autorità giudiziaria da solo oppure devo passare per un intermediario, quale un avvocato?
- 7 Per avviare l’azione in giudizio, a chi devo rivolgermi: al banco del ricevimento, alla cancelleria giudiziaria o a qualche altra amministrazione?
- 8 In che lingua posso formulare la mia domanda? Posso presentarla oralmente o devo presentarla necessariamente per iscritto? Posso farlo per fax o per posta elettronica?
- 9 Esistono dei moduli per introdurre un’azione in giudizio o, se non esistono, che cosa si deve fare per agire in giudizio? Quali sono gli elementi che il fascicolo deve obbligatoriamente contenere?
- 10 Ci sono diritti da pagare? Se sì, quando bisogna pagarli? L'avvocato deve essere pagato fin dall'inizio?
- 11 Posso beneficiare del patrocinio a spese dello Stato?
- 12 A partire da che momento si considera effettivamente introdotta la mia domanda? Riceverò riscontro dalle autorità sulla validità o meno dell’introduzione della mia domanda?
- 13 Potrò avere informazioni precise sul calendario degli eventi che si svolgeranno a seguito della domanda (ad esempio il termine di comparizione)?
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1 Devo necessariamente rivolgermi ad un’autorità giudiziaria o esiste un’alternativa?
In Lettonia, una persona può rivolgersi a un giudice oppure, qualora le parti si siano accordate e abbiano concluso una convenzione arbitrale, possono rivolgersi a un collegio arbitrale (tranne per determinate controversie che non possono essere sottoposte ad arbitrato).
2 Ci sono termini da rispettare per introdurre un’azione in giudizio?
I termini per agire in giudizio variano a seconda del caso. Per maggiori informazioni sull'argomento è bene rivolgersi a un avvocato o a un ufficio relazioni con il pubblico.
Il codice civile lettone (civillikums) fissa diversi termini processuali di carattere generale. I termini si differenziano in base all'oggetto e alle circostanze della causa, e devono quindi essere stabiliti caso per caso, tenuto conto dei seguenti criteri:
Diritto di famiglia
Le azioni relative alle promesse di nozze si prescrivono entro un anno a decorrere dalla data di annullamento della promessa o della rottura di esso da parte del fidanzato. Tuttavia, in caso di gravidanza della fidanzata, il termine di prescrizione decorre dalla data del parto se a quel momento il fidanzamento era già stato annullato o il fidanzato lo aveva rotto.
Le azioni relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi devono essere presentate entro un anno dalla data della transazione conclusa dall'altro coniuge.
Il marito della madre di un bambino può avviare un'azione per contestare la presunzione di paternità entro due anni dal momento in cui scopre che il figlio non è suo. La madre gode dello stesso diritto di contestare la presunzione di paternità. Anche il figlio può avviare un'azione per contestare la paternità, entro due anni dal compimento della maggiore età.
Le azioni per il riconoscimento della paternità devono essere avviate entro due anni dal momento in cui la parte interessata viene a conoscenza delle circostanze che escludono la paternità, oppure, se l'azione è presentata dal figlio stesso, entro due anni dal compimento della maggiore età.
Le azioni derivanti dal rapporto tra un tutore e un minore devono essere presentate entro un anno dal giorno in cui il minore raggiunge la maggiore età o dal verificarsi di altre circostanze indicate dalla legge.
Azioni possessorie
Le azioni derivanti da turbative o spoglio del possesso sono esperibili entro un anno dal giorno in cui l'interessato viene a conoscenza delle turbative o dell'avvenuto spoglio.
L'azione diretta ad interrompere l'usucapione deve essere proposta entro 10 anni dal momento in cui l'altra parte viene a conoscenza della situazione possessoria.
Le azioni relative ad ampliamenti derivanti da processi naturali devono essere esperite dal nuovo proprietario entro due anni.
Diritto in materia di obbligazioni
I diritti derivanti dalla normativa applicabile alle obbligazioni si prescrivono qualora il titolare non li eserciti debitamente entro i termini specificati dalla legge.
Le azioni derivanti dai diritti tutelati dalla normativa in materia di obbligazioni, e per le quali la legge non preveda un termine più breve, devono essere presentate entro 10 anni; tutti i diritti rispetto ai quali la legge non fissi termini processuali più brevi si considerano prescritti se non vengono esercitati entro 10 anni, ad eccezione di taluni diritti non soggetti a prescrizione.
Il diritto di chiedere la rescissione di un contratto di acquisto per eccessive perdite economiche si prescrive qualora la corrispondente azione non venga esercitata entro un anno dalla stipula del contratto.
Le azioni di risarcimento per danni derivanti da versamento, lancio o caduta di oggetti devono essere esperite entro un anno.
Controversie di natura commerciale
Le azioni derivanti da transazioni commerciali devono essere presentate entro tre anni, salvo che la legge preveda un diverso periodo di prescrizione.
Le azioni sorte in relazione a un contratto di agenzia commerciale sono esperibili entro quattro anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorta la rivendicazione.
Le azioni nei confronti di un operatore privato derivanti dalla sua attività professionale devono essere presentate entro tre anni dalla rimozione dell'operatore dal registro delle imprese, salvo che la rivendicazione sia soggetta a un periodo di prescrizione più breve.
Le azioni derivanti dal divieto per il membro di una società di concludere transazioni nella stessa linea commerciale di quest'ultima, o di diventare socio con responsabilità illimitata di un'altra società che svolge attività nella stessa linea commerciale della prima, senza aver ottenuto il consenso degli altri soci, devono essere presentate entro tre mesi dal giorno in cui gli altri soci vengono a conoscenza della violazione del divieto di concorrenza, ma non oltre cinque anni dalla contravvenzione del divieto.
Le azioni nei confronti di un membro di una società derivanti dagli obblighi in forza del contratto societario devono essere esperite entro tre anni dal giorno in cui lo scioglimento della società viene iscritto nel registro delle imprese, salvo che la rivendicazione nei confronti della società sia soggetta a un periodo di prescrizione più breve.
Le azioni nei confronti di un membro fondatore di una società, in relazione agli obblighi assunti dalla società prima della sua costituzione, devono essere esperite entro tre anni dal giorno in cui la società viene iscritta nel registro delle imprese.
Le azioni nei confronti dei soci fondatori in relazione a perdite subite dalla società e da terzi durante la costituzione della società devono essere presentate entro cinque anni dal giorno dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale termine si applica altresì alle azioni nei confronti delle persone che hanno agevolato il verificarsi di tali perdite.
Le azioni derivanti dai diritti vantati da un creditore nei confronti di una società, qualora il creditore non possa ottenere soddisfazione dalla società stessa e debba rivalersi sulle persone responsabili per legge (soci fondatori, terzi ecc.), devono essere intentate entro cinque anni dalla data in cui è sorta la rivendicazione.
Le azioni derivanti da una violazione del divieto di concorrenza da parte dei membri del consiglio di amministrazione di una società devono essere presentate entro cinque anni dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione.
Le azioni per le perdite conseguenti alla riorganizzazione di una società subite dalla società stessa, dai suoi soci o dai creditori devono essere presentate entro cinque anni dal giorno in cui la riorganizzazione inizia a produrre effetti.
Il termine per la presentazione di un'azione nei confronti di uno spedizioniere è di tre anni.
Le azioni promosse nei confronti di uno spedizioniere in relazione al trasporto di merci, tranne per i casi in cui lo spedizioniere abbia agito in mala fede o sia responsabile di negligenza grave, e le azioni nei confronti di un depositario, salvo che questi sia responsabile di mala fede e grave negligenza, devono essere esperite entro un anno.
3 Dovrei rivolgermi alle autorità giudiziarie in questo Stato membro?
Si rimanda alla voce "Competenza giurisdizionale".
4 In caso affermativo, a quale giudice in particolare mi devo rivolgere in questo Stato membro in funzione del mio domicilio e di quello dell'altra parte o di altri aspetti della mia domanda?
Si rimanda alla voce "Competenza giurisdizionale - Lettonia".
5 A quale giudice mi devo rivolgere all'interno di questo Stato membro in funzione della natura della mia pretesa e in funzione dell'importo della controversia ?
Si rimanda alla voce "Competenza giurisdizionale – Lettonia".
6 Posso adire l’autorità giudiziaria da solo oppure devo passare per un intermediario, quale un avvocato?
La parte attrice può presentare domanda direttamente o mediante un intermediario autorizzato. L'autorizzazione può essere allegata alla domanda stessa. Non è obbligatorio rivolgersi a un avvocato o a un altro consulente legale.
7 Per avviare l’azione in giudizio, a chi devo rivolgermi: al banco del ricevimento, alla cancelleria giudiziaria o a qualche altra amministrazione?
Le domande devono essere presentate al giudice di primo grado competente.
Le domande devono essere depositate presso la cancelleria del tribunale (kanceleja) personalmente o mediante intermediario autorizzato a tal fine. Le domande possono anche essere inviate alla cancelleria del tribunale competente per posta ordinaria.
Le domande vengono ricevute da un funzionario designato dal presidente del tribunale durante l'orario di apertura della cancelleria. Si tratta, solitamente, di un collaboratore del presidente del tribunale o di un impiegato della cancelleria.
8 In che lingua posso formulare la mia domanda? Posso presentarla oralmente o devo presentarla necessariamente per iscritto? Posso farlo per fax o per posta elettronica?
Il codice di procedura civile stabilisce che qualsiasi documento in lingua straniera presentato dalle parti in causa dev'essere accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale, il lettone, asseverata secondo le norme procedurali vigenti. Non è necessario allegare la traduzione qualora l'interessato benefici di un'esenzione dal pagamento delle spese processuali.
Il giudice può ammettere che alcune parti dell'iter procedurale si svolgano in una lingua straniera, qualora una parte lo richieda e tutte le altre parti siano d'accordo. Il verbale dell'udienza e le decisioni del giudice sono redatti in lettone.
L'istanza viene introdotta presentando un atto scritto all'organo giurisdizionale competente e può essere presentata personalmente dal ricorrente o da un intermediario da questi autorizzato e può essere inviata a mezzo di posta ordinaria, ma non via fax o posta elettronica.
Occorre aggiungere che un'istanza può essere inoltrata mediante presentazione di un documento sottoscritto con firma elettronica sicura, tranne nei casi in cui la legge prescriva un iter particolare per avviare il procedimento. I documenti elettronici non sono ammessi in relazione a determinati tipi di contratti riguardanti beni immobili, in materia di diritto di famiglia, successioni e in relazione ad alcuni tipi di contratti di garanzia.
9 Esistono dei moduli per introdurre un’azione in giudizio o, se non esistono, che cosa si deve fare per agire in giudizio? Quali sono gli elementi che il fascicolo deve obbligatoriamente contenere?
Le istanze devono essere presentate in forma scritta. Nella maggior parte dei casi la forma è libera, tuttavia in alcuni casi sono previsti moduli specifici: in relazione alle controversie di modesta entità (capo 30.3 del codice di procedura civile); l'esecuzione delle obbligazioni con provvedimento del giudice (capo 50.1 del codice di procedura civile) e le domande di provvedimenti cautelari provvisori contro gli atti di violenza (capo 30.5 del codice di procedura civile).
Ove non sia previsto un modulo specifico, il codice di procedura civile indica un numero minimo di requisiti e di informazioni previsti per le istanze. Ai sensi del codice di procedura civile, un'istanza deve comprendere:
- l'indicazione del giudice al quale si presenta la domanda;
- nome, cognome, numero personale di identificazione e domicilio dichiarato dell'attore (o, in mancanza, il luogo della residenza di fatto); nel caso di una persona giuridica, nome, numero di registrazione e sede legale. Se l'attore acconsente alla comunicazione elettronica con il tribunale o un altro organo giurisdizionale di cui all'articolo 56, paragrafo 2.3, del codice di procedura civile lettone, è altresì opportuno indicare un indirizzo di posta elettronica e, se questo è registrato nel sistema online di comunicazione con il tribunale, il riferimento della sua registrazione. L'attore può anche indicare un altro recapito per la corrispondenza con il tribunale;
- nome, cognome, numero personale di identificazione, domicilio dichiarato ed eventuali recapiti aggiuntivi dichiarati del convenuto (o, in mancanza, il luogo della residenza di fatto); nel caso di una persona giuridica, nome, numero di registrazione e sede legale. se sono noti, devono essere indicati il numero personale di identificazione o il numero di registrazione del convenuto;
- nome, cognome, numero personale di identificazione del rappresentante dell'attore (se l'azione è intentata da un rappresentante) nonché il recapito per la corrispondenza con il tribunale; nel caso di una persona giuridica, nome, numero di registrazione e sede legale. Se il rappresentante dell'attore il cui domicilio dichiarato o l'indirizzo indicato per la comunicazione con il tribunale è sito in Lettonia acconsente alla comunicazione elettronica, è altresì opportuno indicare un indirizzo di posta elettronica e, se questo è registrato nel sistema di comunicazione online di comunicazione con il tribunale, il riferimento di tale registrazione. Se il domicilio dichiarato e l'indirizzo indicato del rappresentante dell'attore è sito fuori dalla Lettonia, è opportuno indicare anche un indirizzo di posta elettronica o comunicare la registrazione della sua partecipazione al sistema online. Se il rappresentante dell'attore è un avvocato, è opportuno indicare inoltre l'indirizzo di posta elettronica di quest'ultimo;
- il nome dell'istituto di credito e il numero di conto che consente di effettuare il pagamento della somma da recuperare o di recuperare le spese;
- l'oggetto dell'istanza;
- l'importo della pretesa, se la causa riguarda un diritto di credito e il metodo adottato per il calcolo dell'importo da recuperare o contestato;
- i fatti sui quali l'attore fonda la propria pretesa e le relative prove;
- il fondamento giuridico della domanda;
- le informazioni relative al ricorso alla mediazione per dirimere la controversia prima di avviare una causa;
- le richieste dell'attore;
- l'elenco dei documenti allegati alla domanda;
- la data in cui la domanda è stata presentata e le eventuali altre informazioni rilevanti per la disamina del caso. L'attore può indicare il numero di telefono se acconsente alla comunicazione telefonica con il tribunale.
Il codice di procedura civile impone ulteriori requisiti con riferimento alle istanze riguardanti tipologie particolari di cause (per esempio i divorzi) o soggette a procedimenti speciali (per esempio, idoneità o annullamento dell'adozione, difesa dell'eredità o tutela).
L'istanza dev'essere firmata dall'attore, dal suo rappresentante o da entrambi se il giudice lo richiede, tranne nei casi in cui la legge disponga diversamente. Se il rappresentante agisce per conto dell'attore, l'istanza dev'essere accompagnata da una procura o da altro documento che attesti l'autorizzazione del rappresentante a intentare la causa.
L'istanza viene presentata al giudice corredata di un numero di copie pari al numero di convenuti e di terzi interessati.
Nei casi contemplati dalla legislazione dell'Unione europea e dagli accordi internazionale, una domanda vertente su un obbligo alimentare deve essere presentata mediante i formulari previsti dalla legislazione interessata e consegnata o trasmessa per mezzo delle autorità centrali lettoni designate ai fini della cooperazione.
All'istanza devono essere allegati i documenti che attestino:
- il pagamento dell'imposta statale e di altre spese legali, in base agli importi previsti e alle procedure stabilite dalla legge;
- l'osservanza delle procedure di indagine stragiudiziale preliminare, se richiesto dalla legge;
- l'esistenza dei motivi sui quali è fondata la domanda.
Sul portale delle giurisdizioni lettoni, alla voce "E-veidlapas" ("moduli elettronici") sono disponibili diversi modelli di atti giudiziari. I modelli possono essere scaricati, compilati e presentati in forma cartacea.
10 Ci sono diritti da pagare? Se sì, quando bisogna pagarli? L'avvocato deve essere pagato fin dall'inizio?
Le spese processuali (le imposte statali, le spese di cancelleria e i costi procedimentali connessi all'esame della causa) devono essere pagate prima di presentare un'istanza; il pagamento può essere effettuato a mezzo bonifico bancario. Nel caso in cui una domanda sia pienamente accolta, il giudice ordina al convenuto di pagare le spese processuali spettanti all'attore. Qualora la domanda sia accolta solo parzialmente, le spese processuali verranno ripartite proporzionalmente. Se l'attore ritira l'istanza o se la causa viene archiviata, l'attore rimborsa al convenuto le spese processuali (tranne nei casi indicati dalla legge, qualora la richiesta riguardi l'emissione di un'ingiunzione di pagamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio). In tale caso il convenuto non è tenuto a rimborsare le spese processuali dell'attore; tuttavia, se quest'ultimo ritira l'istanza perché il convenuto vi si è volontariamente uniformato dopo che l'istanza è stata presentata, il giudice ordina al convenuto di pagare le spese processuali sostenute dall'attore.
Analogamente, le spese correnti della causa (onorari degli avvocati, spese relative alle comparizioni in giudizio e alla raccolta delle prove) spettanti all'attore saranno imputate al convenuto qualora l'istanza venga accolta in tutto o in parte, o qualora l'attore ritiri l'istanza perché il convenuto vi si è conformato volontariamente dopo che l'istanza è stata presentata. Nel caso in cui una domanda venga respinta, il giudice disporrà che l'attore rimborsi le spese correnti della causa al convenuto.
Gli onorari dell'avvocato o del consulente legale sono concordati tra questi ultimi e il cliente.
11 Posso beneficiare del patrocinio a spese dello Stato?
Si rimanda alla voce "Patrocinio a spese dello Stato".
12 A partire da che momento si considera effettivamente introdotta la mia domanda? Riceverò riscontro dalle autorità sulla validità o meno dell’introduzione della mia domanda?
I documenti ricevuti per posta ordinaria o consegnati personalmente durante l'orario di apertura della cancelleria del tribunale sono iscritti nel registro della corrispondenza in entrata il giorno in cui vengono ricevuti. Una causa si considera ufficialmente introdotta il giorno in cui il tribunale riceve l'istanza. I termini per il compimento degli atti di procedura in tribunale si considerano scaduti quando il tribunale finisce i lavori. Qualora un'istanza, un ricorso o qualsiasi altra corrispondenza venga consegnato a un ausiliario del giudice entro la mezzanotte del dies ad quem, gli atti si considerano consegnati entro i termini.
Nel caso in cui un'istanza non sia stata presentata correttamente o non siano stati allegati tutti i documenti richiesti, il giudice emette la decisione motivata di non procedere; una copia di tale decisione verrà inviata all'attore e verrà stabilito un termine entro il quale porre rimedio alle irregolarità riscontrate. Il periodo consentito non può essere inferiore a 20 giorni dalla data dell'invio della decisione. Qualora l'attore ponga rimedio a tali irregolarità nel periodo di tempo concesso, l'istanza sarà considerata come presentata il giorno in cui è stata presentata al tribunale per la prima volta. In caso contrario, essa si considera non presentata ed è rinviata all'attore. In tal caso, l'attore può presentare nuovamente l'istanza al giudice.
In relazione alla conferma della corretta introduzione di un'istanza: se un'istanza è stata presentata correttamente e sono stati allegati tutti i documenti richiesti, entro sette giorni dal ricevimento dell'istanza il giudice decide di accettarla e di avviare la causa.
Una volta avviato il procedimento, l'istanza e le copie dei documenti allegati vengono inviati al convenuto, con l'indicazione della data entro cui depositare la comparsa di risposta scritta. Al ricevimento della comparsa di risposta, il giudice ne trasmette copia all'attore e ai terzi interessati. Il giudice può chiedere anche all'attore di presentare la sua memoria di replica. Al ricevimento delle memorie o alla scadenza del termine ultimo per la relativa presentazione, il giudice stabilisce la data dell'udienza. Il cancelliere trasmette una citazione alle parti interessate. Se la causa viene decisa secondo il procedimento scritto, non viene fissata una data per l'udienza né viene trasmessa una citazione alle parti interessate.
13 Potrò avere informazioni precise sul calendario degli eventi che si svolgeranno a seguito della domanda (ad esempio il termine di comparizione)?
Le parti vengono citate in giudizio mediante un atto di citazione in cui sono riportati la data e il luogo dell'udienza o di specifici eventi processuali. L'atto di citazione viene inviato al luogo di residenza dichiarato dell'interessato, il quale peraltro può indicare un recapito diverso per gli scambi di corrispondenza con il tribunale.
Se il convenuto non ha una residenza dichiarata in Lettonia e il ricorrente, per ragioni obiettive, non è riuscito a individuare il luogo di residenza del convenuto in un altro paese, il giudice, su richiesta motivata del ricorrente, può servirsi delle procedure predisposte dagli accordi internazionali sottoscritti dalla Lettonia o dalla legislazione dell'Unione europea per rintracciare l'indirizzo del convenuto.
Qualora non sia possibile rintracciare l'indirizzo del convenuto attraverso le procedure predisposte dagli accordi internazionali vincolanti per la Lettonia o dalla legislazione dell'Unione europea, o sia impossibile inviare i documenti al convenuto all'indirizzo fornito dal ricorrente, oppure qualora sia impossibile inviare i documenti al convenuto attraverso le procedure predisposte dalla legislazione dell'Unione europea, dagli accordi internazionali di cui la Lettonia è parte o dal codice di procedura sulla cooperazione internazionale in materia civile, la citazione del convenuto che non ha un indirizzo noto in Lettonia viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale, Latvijas Vēstnesis.
Sul portale della giustizia lettone, alla voce "Tiesvedības gaita" ("procedimenti legali in corso"), è possibile ottenere informazioni sull'andamento dei procedimenti giudiziari inserendo il numero di ruolo della causa o dell'atto di citazione.
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