- 1 Devo necessariamente rivolgermi ad un’autorità giudiziaria o esiste un’alternativa?
- 2 Ci sono termini da rispettare per introdurre un’azione in giudizio?
- 3 Dovrei rivolgermi alle autorità giudiziarie in questo Stato membro?
- 4 In caso affermativo, a quale giudice in particolare mi devo rivolgere in questo Stato membro in funzione del mio domicilio e di quello dell'altra parte o di altri aspetti della mia domanda?
- 5 A quale giudice mi devo rivolgere all'interno di questo Stato membro in funzione della natura della mia pretesa e in funzione dell'importo della controversia ?
- 6 Posso adire l’autorità giudiziaria da solo oppure devo passare per un intermediario, quale un avvocato?
- 7 Per avviare l’azione in giudizio, a chi devo rivolgermi: al banco del ricevimento, alla cancelleria giudiziaria o a qualche altra amministrazione?
- 8 In che lingua posso formulare la mia domanda? Posso presentarla oralmente o devo presentarla necessariamente per iscritto? Posso farlo per fax o per posta elettronica?
- 9 Esistono dei moduli per introdurre un’azione in giudizio o, se non esistono, che cosa si deve fare per agire in giudizio? Quali sono gli elementi che il fascicolo deve obbligatoriamente contenere?
- 10 Ci sono diritti da pagare? Se sì, quando bisogna pagarli? L'avvocato deve essere pagato fin dall'inizio?
- 11 Posso beneficiare del patrocinio a spese dello Stato?
- 12 A partire da che momento si considera effettivamente introdotta la mia domanda? Riceverò riscontro dalle autorità sulla validità o meno dell’introduzione della mia domanda?
- 13 Potrò avere informazioni precise sul calendario degli eventi che si svolgeranno a seguito della domanda (ad esempio il termine di comparizione)?
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1 Devo necessariamente rivolgermi ad un’autorità giudiziaria o esiste un’alternativa?
La legislazione della Repubblica di Lituania prevede diverse opzioni di risoluzione alternativa delle controversie. Nel 2012 in Lituania è entrata in vigore una rifusione della Komercinio arbitražo įstatymas (legge sull'arbitrato commerciale). Tale legge si applica ai procedimenti di arbitrato che si svolgono nel territorio della Repubblica di Lituania, indipendentemente dalla cittadinanza o nazionalità delle parti di un contenzioso, dal fatto che siano persone fisiche o giuridiche o che il procedimento di arbitrato sia organizzato da un organo arbitrale permanente o ad hoc. L'arbitrato è un'alternativa equivalente al ricorso agli organi giurisdizionali statali. Rappresenta una possibilità di risoluzione rapida e conveniente per la maggior parte delle controversie riguardanti le imprese, proposte dinanzi a organi privati indipendenti, autoritari e rispettabili, accettabili da entrambe le parti, piuttosto che dinanzi a un organo giurisdizionale. In un arbitrato le parti hanno maggiore libertà di scelta delle norme che disciplinano il procedimento. Il collegio arbitrale può riunirsi in qualunque luogo reputi conveniente per le parti del contenzioso e scegliere liberamente aspetti quali la lingua del procedimento, il tipo di decisione, ecc.. Gli accordi arbitrali elettronici hanno pari valore degli accordi scritti.
Nel 2008 è stata adottata la Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas (legge sulla mediazione conciliativa nelle controversie civili). La mediazione conciliativa nelle controversie civili (chiamata altresì "mediazione") costituisce una procedura di composizione amichevole delle controversie, che prevede l'intervento di un terzo intermediario conciliatore (mediatore). La legge precisa che il ricorso alla mediazione è possibile per risolvere le controversie civili (ad esempio, i contenziosi in materia familiare o in altri ambiti) esaminabili da un giudice in un procedimento civile. Le parti possono avvalersi di questa opzione di risoluzione della controversia prima di adire il tribunale (mediazione stragiudiziale), nonché a procedimento giudiziario avviato (mediazione giudiziaria). È opportuno notare che l'avvio di un procedimento di mediazione sospende i termini di prescrizione di una domanda. Pertanto, anche in caso di insuccesso della composizione amichevole di una controversia, le parti conservano il diritto di ricorso in giudizio. La mediazione giudiziaria è gratuita. Inoltre scegliendo di risolvere una controversia civile ricorrendo alla mediazione giudiziaria è possibile risparmiare molto tempo ed energie, rispetto a un procedimento giudiziario, e anche denaro, poiché nel caso in cui il procedimento di mediazione si concluda con una composizione amichevole è previsto il rimborso del 75% delle spese giudiziarie sostenute. Risolvere una controversia ricorrendo alla mediazione giudiziaria garantisce riservatezza e tutte le parti possono ritirarsi dalla mediazione senza addurre giustificazioni.
La risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ai contratti dei consumatori è disciplinata dalla Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (legge sulla tutela dei consumatori), entrata in vigore nel 2007 e che istituisce un'alternativa ai procedimenti giudiziari, di cui definisce altresì il regolamento e l'organizzazione istituzionale. In Lituania gli organi competenti per la risoluzione alternativa delle controversie sono il Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (servizio nazionale di tutela dei consumatori), il Ryšių reguliavimo tarnyba (servizio di regolamentazione delle comunicazioni) e altri organi che si occupano di contenziosi in ambiti specifici (il servizio di regolamentazione delle comunicazioni è competente per le controversie nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali e di corriere, la Lietuvos bankas (Banca di Lituania) si occupa dei contenziosi tra consumatori e fornitori di servizi finanziari, ecc.). I consumatori possono ricorrere all'assistenza legale nel corso della risoluzione alternativa della controversia, ma dovranno sostenerne i costi. Ai consumatori che soddisfano i criteri previsti dalla legislazione è garantito il patrocinio a spese dello Stato, di tipo primario e secondario. Presentare una domanda a un organo di risoluzione alternativa delle controversie non comporta di norma alcun effetto sospensivo sui termini di prescrizione. Di conseguenza, considerate le lunghe scadenze per la risoluzione delle controversie dei consumatori e taluni termini di prescrizione brevi per proporre un'azione, esistono seri rischi di oltrepassare i termini fissati.
2 Ci sono termini da rispettare per introdurre un’azione in giudizio?
Il termine di prescrizione generale è di dieci anni.
La legislazione lituana prevede termini di prescrizione inferiori per specifici tipi di azioni.
Alle azioni intentate in merito all'esito di procedure di appalto è applicato un termine di prescrizione più breve, pari a un mese.
Per le domande proposte per invalidare le decisioni emanate da organi di persone giuridiche il termine è invece di tre mesi.
Nei seguenti casi è applicato un termine di prescrizione di sei mesi:
- azioni riguardanti le esecuzioni contumaciali (multe, interessi di mora);
- azioni riguardanti i difetti di articoli venduti.
Alle azioni sorte nell'ambito di rapporti tra imprese di trasporto e clienti riguardo alle spedizioni interne in Lituania è applicato un termine di prescrizione di sei mesi, mentre alle spedizioni all'estero di un anno.
Ai procedimenti in materia di assicurazioni è applicato un termine di prescrizione di un anno.
Nei procedimenti riguardanti le azioni per il risarcimento di danni, inclusi i danni dovuti a una qualità inappropriata di un prodotto, è applicato un termine di prescrizione di tre anni.
Un termine di prescrizione di cinque anni è applicato alle domande di esecuzione di interessi e altri pagamenti periodici.
Le azioni relative a difetti di lavori effettuati sono soggette a termini di prescrizione inferiori.
Le azioni correlate al trasporto di merci, passeggeri e bagagli sono oggetto di termini di prescrizione stabiliti dai codici (leggi) applicabili a specifiche modalità di trasporto.
3 Dovrei rivolgermi alle autorità giudiziarie in questo Stato membro?
Le controversie in materia di obblighi contrattuali sono regolamentate dalla legge scelta dall'accordo tra le parti coinvolte, che, qualora abbiano optato per la legge lituana, possono difendere i loro interessi legali dinanzi alle autorità giudiziarie lituane. L'accordo tra le parti deve essere incluso nel contratto o stipulato in linea con le circostanze fattuali del caso. Le parti possono decidere che a disciplinare l'intero contratto o parti di esso sia la legge di un determinato Stato. Qualora le parti decidano che al contratto si applica la legge di un altro Stato, la scelta non può essere utilizzata per giustificare deroghe alle norme obbligatorie applicabili nella Repubblica di Lituania o in ogni altro Stato, che non possano essere modificate o abrogate dall'accordo delle parti.
Laddove le parti non indichino la legge che disciplina il contratto, nella maggior parte dei casi si applica la legge dello Stato con il quale gli obblighi contrattuali presentano il collegamento più stretto. Si presume che l'obbligo contrattuale presenti un più stretto collegamento con lo Stato nel cui territorio:
- la parte vincolata dall'obbligo più caratteristico del contratto ha la residenza permanente o l'amministrazione centrale. Se l'obbligo è più strettamente connesso alla legge dello Stato in cui si trova l'attività della parte soggetta all'obbligo, si applica la legge di quello Stato;
- è situato un bene immobile, se l'oggetto del contratto è il diritto all'immobile o al suo utilizzo;
- era situato il luogo principale di attività al momento della conclusione di un contratto di trasporto, purché lo Stato della sede principale del corriere coincida con lo Stato in cui è stata caricata la merce o in cui è situata la sede legale del mittente oppure da cui è stata spedita la merce.
Gli accordi di arbitrato sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto principale. Se il contratto principale non è valido, si applica la legge del luogo in cui è stato concluso l'accordo di arbitrato e, qualora questo non possa essere determinato, la legge dello Stato dell'arbitrato.
I diritti e gli obblighi delle parti causati da danni sono disciplinati, in base a quanto scelto dalla parte interessata, dalla legge dello Stato in cui è stato commesso l'atto in questione o qualsiasi altro evento che ha causato il danno oppure dalla legge dello Stato in cui è stato subito il danno.
Il regime giuridico che disciplina la proprietà matrimoniale è determinato dalla legge dello Stato della residenza permanente dei coniugi. Se i luoghi di residenza permanenti dei coniugi si trovano in Stati diversi, si applica la legge dello Stato di cui entrambi i coniugi sono cittadini. Quando i coniugi sono cittadini di Stati diversi e non hanno mai avuto un luogo di residenza comune, la legge applicabile è quella dello Stato in cui è stato contratto il matrimonio. Il regime giuridico che disciplina la proprietà matrimoniale definita per contratto è la legge dello Stato scelto dai coniugi nel contratto. In questo caso, i coniugi possono scegliere la legge dello Stato in cui hanno o avranno la residenza permanente, la legge dello Stato in cui è stato contratto il matrimonio o la legge dello Stato di cui uno dei coniugi è un cittadino. L'accordo dei coniugi riguardo alla legge applicabile per la proprietà sarà valido finché soddisferà i requisiti della legge dello Stato scelto o della legge dello Stato in cui è stato stipulato l'accordo.
4 In caso affermativo, a quale giudice in particolare mi devo rivolgere in questo Stato membro in funzione del mio domicilio e di quello dell'altra parte o di altri aspetti della mia domanda?
Le norme in materia di giurisdizione sono contenute negli articoli 29 e 30 del Civilinio proceso kodeksas (codice di procedure civile). Le domande possono essere proposte dinanzi ai fori del luogo di residenza del convenuto. Le azioni intentate contro una persona giuridica devono essere proposte in funzione della sede legale della persona giuridica indicata nel registro delle persone giuridiche. Se il convenuto è un'autorità statale o municipale, la domanda è presentata nel luogo in cui ha sede l'istituzione che rappresenta lo Stato o il comune.
Le domande contro un convenuto di cui non si conosce il luogo di residenza possono essere presentate nel luogo in cui il convenuto ha una proprietà o in quello della sua ultima residenza nota; le domande contro un convenuto non residente in Repubblica di Lituania possono essere presentate nel luogo in cui il convenuto ha una proprietà o in quello della sua ultima residenza nota nella Repubblica di Lituania; le domande riguardanti le attività di una filiale di una persona giuridica possono essere presentate anche in base alla sede legale della filiale.
Le domande riguardanti la liquidazione degli alimenti e l'accertamento della paternità possono essere presentate nel luogo di residenza dell'attore; le domande di risarcimento di danni biologici, decesso incluso, possono essere presentate nel luogo di residenza dell'attore oppure in quello in cui è stato subito il danno; le domande di risarcimento di danni materiali possono essere presentate nel luogo di residenza (sede legale) dell'attore oppure in quello in cui è stato arrecato il danno.
Le domande riguardanti un accordo/contratto in cui è specificato il luogo di esecuzione possono essere proposte anche nel luogo di esecuzione indicato nell'accordo/contratto.
Le domande riguardanti l'attività di guardiano, custode o amministratore di una proprietà possono essere proposte anche nel luogo di residenza (sede legale) del guardiano, custode o amministratore della proprietà.
Le domande relative ai contratti con i consumatori possono essere presentate anche nel luogo di residenza del consumatore.
L'attore può scegliere tra diversi fori competenti per il caso in questione.
Le domande riguardanti i diritti reali immobiliari, l'uso di beni immobili, escluse le domande relative alla liquidazione dei regimi patrimoniali tra coniugi nei casi di divorzio, e l'annullamento della confisca di beni immobili sono di competenza dell'autorità giudiziaria del luogo in cui è situato l'intero bene o gran parte di esso.
Le domande presentate dai creditori di una successione prima che gli eredi accettino l'eredità sono di competenza del tribunale del luogo in cui si trova l'intera eredità o gran parte di essa.
5 A quale giudice mi devo rivolgere all'interno di questo Stato membro in funzione della natura della mia pretesa e in funzione dell'importo della controversia ?
Tutte le cause civili sono esaminate dai tribunali distrettuali, quali organi di primo grado, ad eccezione dei casi di competenza dei tribunali regionali o del tribunale regionale di Vilnius.
I tribunali regionali sono competenti a esaminare in primo grado i seguenti procedimenti civili:
- dal 4 aprile 2013 i procedimenti nelle cause di valore superiore ai 150 000 LTL, ad eccezione dei procedimenti riguardanti i rapporti in materia di famiglia e di lavoro e il risarcimento di danni morali;
- procedimenti riguardanti rapporti giuridici relativi al diritto d'autore non inteso quale diritto di proprietà;
- procedimenti riguardanti i rapporti giuridici in materia di appalti pubblici di natura civile;
- procedimenti relativi a fallimenti o ristrutturazioni, ad eccezione dei casi riguardanti il fallimento di persone fisiche;
- procedimenti in cui una delle parti è uno Stato estero;
- procedimenti basati su domande riguardanti la vendita obbligatoria di azioni (quote, interessi);
- procedimenti avviati a partire da domande relative a indagini sulle attività di una persona giuridica;
- procedimenti riguardanti il risarcimento dei danni materiali e morali causati dalla violazione di diritti certi dei pazienti;
- altri procedimenti civili su cui i tribunali regionali sono tenuti a pronunciarsi in primo grado conformemente a specifiche disposizioni di legge.
Il tribunale regionale di Vilnius ha competenza esclusiva in primo grado nei seguenti procedimenti civili:
- cause riguardanti le controversie di cui alla Lietuvos Respublikos patentų įstatymas (legge sui brevetti);
- cause riguardanti le controversie di cui alla Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas (legge sui marchi);
- cause riguardanti l'adozione di un cittadino lituano residente nella Repubblica di Lituania da parte di cittadini di altri Stati;
- altre cause civili per cui il tribunale regionale di Vilnius ha competenza esclusiva in primo grado conformemente a specifiche disposizioni di legge.
6 Posso adire l’autorità giudiziaria da solo oppure devo passare per un intermediario, quale un avvocato?
Le parti possono adire un giudice di persona oppure mediante il loro rappresentante. Il fatto che le parti partecipino personalmente all'udienza non le priva del diritto di essere rappresentate nel procedimento. La partecipazione di un rappresentante all'udienza dinanzi all'organo giurisdizionale per conto della parte rappresentata è considerata adeguata, a meno che il giudice non ritenga opportuna la presenza della persona rappresentata.
Le parti sono tenute ad agire per mezzo di un avvocato nei procedimenti specificati nel codice di procedura civile e nel Civilinis kodeksas (codice civile), ad esempio, nei procedimenti che coinvolgono persone riconosciute giuridicamente incapaci è obbligatorio che queste siano rappresentate da un avvocato.
7 Per avviare l’azione in giudizio, a chi devo rivolgermi: al banco del ricevimento, alla cancelleria giudiziaria o a qualche altra amministrazione?
Chi voglia trasmettere atti a un organo giurisdizionale, o riceverne, deve contattare la cancelleria del tribunale, che fornirà spiegazioni sulla procedura per l'invio, la ricezione o la restituzione degli atti. Contatti degli organi giurisdizionali
Dal lancio del portale di servizi elettronici "e.teismas.lt", il 1° luglio 2013, è possibile presentare documenti relativi al procedimento, seguirne gli sviluppi, pagare le spese di giudizio e beneficiare di altri servizi online.
Al fine di garantire che i casi siano gestiti in modo coerente, come previsto dalla risoluzione secondo cui, dal 1° gennaio 2014, i casi trattati elettronicamente dagli organi giurisdizionali di primo grado e deferiti alle corti di appello e di cassazione devono essere trattati elettronicamente anche nei gradi successivi.
8 In che lingua posso formulare la mia domanda? Posso presentarla oralmente o devo presentarla necessariamente per iscritto? Posso farlo per fax o per posta elettronica?
Le parti di un procedimento sono tenute a fornire le copie originali degli atti processuali. Inoltre il giudice deve ricevere un numero di copie sufficienti di atti processuali cartacei: una copia per ciascuna controparte (laddove ci siano più convenuti o attori, una copia per ognuno oppure, qualora sia stato nominato un rappresentante o una persona autorizzata a ricevere gli atti processuali relativi al caso, un'unica copia per il rappresentante o la persona autorizzata) e per i terzi, ad eccezione dei casi in cui gli atti processuali vengono trasmessi attraverso canali di comunicazione elettronica. Anche gli allegati agli atti processuali devono essere trasmessi in numero uguale a quello degli atti, ad eccezione dei casi di trasmissione elettronica degli atti oppure qualora il giudice abbia autorizzato le parti a non fornire gli allegati perché troppo numerosi.
Tutti gli atti giudiziari e i rispettivi allegati devono essere inviati al giudice in lingua lituana. Qualora le parti del procedimento cui devono essere indirizzati gli atti processuali non parlino la lingua nazionale, al giudice deve pervenire la traduzione degli atti in questione in una lingua che sia loro comprensibile. Se gli atti trasmessi devono essere tradotti in una lingua straniera, le parti sono tenute a fornire traduzioni debitamente certificate.
Le domande possono essere trasmesse attraverso il portale elettronico dell'amministrazione degli organi giurisdizionali lituani https://e.teismas.lt/lt/public/home/, accessibile sul sito web della Teismų administracija (amministrazione giudiziaria nazionale): https://www.teismai.lt/en.
9 Esistono dei moduli per introdurre un’azione in giudizio o, se non esistono, che cosa si deve fare per agire in giudizio? Quali sono gli elementi che il fascicolo deve obbligatoriamente contenere?
È possibile presentare una domanda in formato elettronico sul portale elettronico dei servizi degli organi giurisdizionali lituani https://e.teismas.lt/lt/public/home/.
Le domande presentate agli organi giurisdizionali devono essere conformi ai requisiti generali applicabili al contenuto degli atti processuali (articolo 111 del codice di procedura civile) Gli atti processuali devono essere trasmessi all'autorità giudiziaria per iscritto. Tutti gli atti processuali delle parti di un procedimento devono includere:
- il nome dell'organo giurisdizionale cui è presentato l'atto processuale;
- lo stato del procedimento, i nomi, i cognomi, i numeri di identificazione personale (se noti) e i luoghi di residenza delle parti del procedimento; altri indirizzi di altre parti del procedimento per la notificazione di atti processuali noti all'attore; se le parti del procedimento o una di esse sono una persona giuridica, il nome completo, la sede legale e gli eventuali altri indirizzi di altre parti del procedimento per la notificazione di atti processuali noti all'attore; codici, numeri di conti correnti (se noti) e informazioni sugli enti creditizi (se noti);
- il metodo da utilizzare per la notificazione degli atti processuali alla parte e l'indirizzo postale per la corrispondenza, se diverso dal luogo di residenza o dalla sede;
- la natura e l'oggetto dell'atto processuale;
- le circostanze a sostegno dell'oggetto dell'atto processuale ed eventuali prove che giustificano dette circostanze;
- gli atti processuali devono essere accompagnati da tutti gli eventuali allegati;
- la firma del mittente dell'atto processuale e la data in cui è stato redatto.
La parte di un procedimento che basa un atto processuale su una norma interpretativa adottata da un tribunale internazionale o da un tribunale di uno Stato estero deve fornire una copia della decisione del tribunale che stabilisce tale norma e una traduzione debitamente certificata della decisione nella lingua nazionale.
Un atto processuale depositato presso un organo giurisdizionale da un rappresentante deve contenere le informazioni sul rappresentante di cui ai precedenti punti 2 e 3 ed essere accompagnato da un documento che attesti i diritti e gli obblighi del rappresentante, se ancora non è stato presentato oppure qualora il termine di validità dell'autorizzazione nel fascicolo sia scaduto.
Una persona autorizzata da una parte del procedimento impossibilitata a firmare l'atto processuale è tenuta a farlo per conto di quest'ultima, indicando il motivo per cui la parte non può firmare personalmente il documento presentato.
In conformità all'articolo 135 del codice di procedura civile, la domanda di istituzione del procedimento deve includere le seguenti informazioni:
- l'importo della causa, laddove debba essere attribuito un valore in base alla domanda;
- le circostanze su cui l'attore basa la domanda (i presupposti fattuali della domanda);
- le prove che attestano le circostanze riportate dall'attore, il luogo di residenza dei testimoni e la localizzazione di altre prove;
- l'obiettivo della domanda presentata dall'attore (l'oggetto dell'istanza);
- il parere dell'attore riguardo alla possibilità di una sentenza in contumacia nel caso in cui non pervengano risposte alla domanda né alcun atto processuale preliminare;
- informazioni sulla conduzione del caso da parte di un avvocato. In tal caso, si dovranno fornire il nome, il cognome e l'indirizzo dell'ufficio dell'avvocato;
- il parere dell'attore riguardo alla possibilità di giungere a una composizione transattiva, qualora l'attore intenda fornire tale parere.
L'istanza deve essere accompagnata da documenti o altre prove a sostegno della domanda, dai giustificativi di pagamento delle spese di giudizio e da ogni eventuale richiesta di assunzione di prove che l'attore non sia in grado di fornire, indicandone le ragioni.
10 Ci sono diritti da pagare? Se sì, quando bisogna pagarli? L'avvocato deve essere pagato fin dall'inizio?
L'istanza deve essere accompagnata da tutti i documenti a sostegno delle domande presentate e dai giustificativi di pagamento delle spese giudiziarie. Le spese giudiziarie per le domande non pecuniarie è di 100 LTL. Per le controversie di natura pecuniaria, le spese processuali dovute sono calcolate in percentuale dell'importo oggetto della causa, in linea con le disposizioni di normative specifiche: il 3% e almeno 50 LTL per le cause di valore sino a 100 000 LTL; 3 000 LTL più il 2% dell'importo oggetto della domanda per le cause di valore superiore ai 100 000 LTL e sino a 300 000 LTL; 7 000 LTL più l'1% dell'importo oggetto della domanda per le cause di valore superiore a 300 000 LTL. Le spese giudiziarie totali nelle controversie pecuniarie non possono superare i 30 000 LTL.
Disposizioni specifiche prevedono l'esonero dalle spese giudiziarie per gli attori in alcuni casi. Inoltre il giudice può, tenendo conto della situazione finanziaria della parte, garantire un esonero parziale o il differimento del pagamento delle spese sino all'adozione della decisione. Qualsiasi richiesta di esonero o differimento del tribunale deve essere motivata e accompagnata da giustificativi della cattiva situazione finanziaria della persona.
Nei procedimenti documentali, le spese giudiziarie dovute sono pari alla metà della quota dovuta per l'azione, ma non meno di 20 LTL.
Per i ricorsi separati non sono previste spese di giudizio, ad eccezione dei ricorsi separati che implichino l'applicazione di provvedimenti provvisori, per cui sono previste spese processuali pari a 100 LTL.
Se gli atti processuali o gli allegati correlati vengono depositati presso il tribunale esclusivamente per via elettronica, le spese giudiziarie sono pari al 75% delle spese di giudizio da corrispondere per l'atto processuale in questione, soggetto a una commissione minima di 10 LTL.
I clienti devono concordare con il loro avvocato o un'associazione di professionisti legali, firmando un accordo, le condizioni di erogazione dei servizi di assistenza legale. Le parti sono tenute a pagare l'importo concordato per i servizi legali forniti. Le parti sono libere di decidere i termini di pagamento.
11 Posso beneficiare del patrocinio a spese dello Stato?
La Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas (legge sul patrocinio a spese dello Stato) garantisce la possibilità di avvalersi, in conformità alle disposizioni in essa contenute, di un'assistenza legale di tipo primario e secondario.
Il patrocinio a spese dello Stato di tipo primario è garantito ai cittadini della Repubblica di Lituania e degli altri Stati membri dell'UE, alle persone che risiedono legalmente nella Repubblica di Lituania o in altri Stati membri dell'UE e alle persone che hanno diritto a questa assistenza a norma di accordi internazionali di cui la Repubblica di Lituania è parte. Il patrocinio primario deve essere fornito nell'immediato e, qualora ciò non sia possibile, il richiedente sarà informato quando la richiesta sarà accolta, entro massimo 5 giorni dalla data della domanda. I funzionari e gli impiegati comunali, gli avvocati o gli specialisti di enti pubblici con cui il comune ha stipulato un contratto forniranno consulenza personale sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie, informazioni sull'ordinamento giuridico, le leggi e altre normative pertinenti e assistenza per la redazione di accordi transattivi o per il completamento delle domande di assistenza giudiziaria secondaria. Il gratuito patrocinio primario può essere rifiutato se la domanda non è giustificata chiaramente, se la stessa domanda è già stata oggetto di un'ampia consultazione, se è chiaro che la persona è in grado di ottenere il parere dell'avvocato senza l'assistenza legale garantita dallo Stato in conformità con la legge oppure se la domanda non riguarda i diritti e gli interessi legittimi del richiedente, ad eccezione dei casi di rappresentanza specificati dalla legge.
Il gratuito patrocinio secondario può essere ricevuto dagli stessi beneficiari, ma l'erogazione dell'assistenza è soggetta anche al livello del reddito totale.
Possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato di tipo secondario tutte le persone residenti nella Repubblica di Lituania, le cui attività e reddito annuo non superino i livelli di ammissibilità stabiliti dal governo per l'erogazione dell'assistenza legale. Il patrimonio e il reddito sono classificati nei livelli I e II: nel livello I, lo Stato copre il 100% dei costi dell'assistenza giudiziaria secondaria, mentre per il livello II lo Stato copre il 50% dei costi dell'assistenza giudiziaria secondaria (il restante 50% è a carico dell'interessato).
Possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato di tipo secondario, indipendentemente dal patrimonio o dal reddito annuale: gli indagati, gli imputati o i condannati nell'ambito di procedimenti penali in cui la partecipazione di un difensore è obbligatoria; le vittime nei casi riguardanti il risarcimento dei danni causati da un reato, inclusi i casi in cui la questione del risarcimento deve essere decisa in un procedimento penale; i beneficiari di prestazioni sociali; le persone sostenute da istituti residenziali di assistenza sociale; le persone affette da un'accertata disabilità grave o di cui è stata riconosciuta l'incapacità al lavoro; le persone che hanno raggiunto l'età pensionabile e cui è stato riconosciuto un elevato livello di esigenze speciali; i tutori (custodi) di tali persone, laddove l'assistenza giudiziaria sia necessaria per rappresentare e proteggere i diritti e gli interessi delle persone sotto la loro tutela (custodia); le persone che hanno fornito una prova (un ordine di sequestro conservativo della proprietà, ecc.) dell'impossibilità, per ragioni oggettive, di utilizzare le loro proprietà e fondi e, di conseguenza, le proprietà e il reddito annuale che possono utilizzare come credono non superano il livello di ammissibilità fissato dal governo per l'erogazione del patrocinio secondario; le persone affette da patologie mentali gravi, nei casi riguardanti il loro ricovero o trattamento; i tutori (custodi) di tali persone, laddove sia necessaria un'assistenza legale, per rappresentarne e proteggerne i diritti e gli interessi; i debitori, in caso di azioni intentate nel loro ultimo nonché attuale luogo di residenza; i genitori o altri rappresentanti statutari di minori, nei casi di allontanamento del minore; i minori non sposati o dichiarati da un giudice in possesso della piena capacità processuale, che si recano dinanzi al giudice a titolo personale, nei casi prescritti da leggi specifiche; le persone che intendano essere dichiarate legalmente incapaci, in casi riguardanti la dichiarazione d'incapacità legale delle persone fisiche; le persone che intendono registrare una nascita; altri casi previsti dagli accordi internazionali di cui la Repubblica di Lituania è parte.
12 A partire da che momento si considera effettivamente introdotta la mia domanda? Riceverò riscontro dalle autorità sulla validità o meno dell’introduzione della mia domanda?
Il giudice decide dell'ammissibilità della domanda adottando una risoluzione, procedura con cui si considera avviata una causa civile. Nel caso in cui si riscontrino lacune, ma una parte del procedimento o una persona che ha presentato un'azione/un atto processuale colmi tali lacune nel rispetto dei requisiti e dei termini fissati dal giudice, la domanda/l'atto processuale è considerato presentato il giorno del deposito presso l'organo giurisdizionale. In caso contrario la domanda è ritenuta non presentata ed è rispedita all'attore, assieme agli allegati, su ordine del giudice, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la scadenza del termine fissato per ovviare alle lacune.
Gli attori possono ritirare la domanda finché il giudice non ne abbia inviato una copia al convenuto. Una domanda può essere ritirata in un secondo momento solo previo consenso del convenuto e se il giudice di primo grado non ha ancora adottato una decisione.
13 Potrò avere informazioni precise sul calendario degli eventi che si svolgeranno a seguito della domanda (ad esempio il termine di comparizione)?
Le parti di un procedimento sono informate dell'ora e del luogo dell'udienza o dei provvedimenti individuali tramite atto di citazione o notificazione del giudice. È inoltre possibile consultare il calendario delle udienze su Internet, accedendo al sistema di informazione lituano sugli organi giurisdizionali, sul sito web dell'amministrazione nazionale degli organi giurisdizionali. http://liteko.teismai.lt/tvarkarasciai/
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