Come avviare un'azione legale

Malta
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Devo necessariamente rivolgermi ad un’autorità giudiziaria o esiste un’alternativa?

Sì, secondo l'ordinamento di Malta occorre rivolgersi a un'autorità giudiziaria per intentare una causa. L'avvocato o il procuratore legale presenta un'istanza al giudice e paga i relativi diritti. Se viene adito un organo giurisdizionale superiore, il ricorrente deve prestare giuramento.

2 Ci sono termini da rispettare per introdurre un’azione in giudizio?

No, il giudice può essere adito in ogni momento. Tuttavia, il convenuto può eccepire la prescrizione in qualunque fase del procedimento.

3 Dovrei rivolgermi alle autorità giudiziarie in questo Stato membro?

Il ricorrente deve essere presente in aula durante il processo. In caso di assenza del ricorrente, l'avvocato o il procuratore legale agisce quale rappresentante di quest'ultimo. Se una parte si assenta da Malta viene nominato un rappresentante speciale per continuare il procedimento in sua assenza.

4 In caso affermativo, a quale giudice in particolare mi devo rivolgere in questo Stato membro in funzione del mio domicilio e di quello dell'altra parte o di altri aspetti della mia domanda?

Anche se a Malta esiste un unico palazzo di giustizia, all'interno di questo si trovano uffici giudiziari diversi le cui competenze variano in funzione della materia trattata, del valore della causa e del luogo di residenza del ricorrente. I diversi organi giurisdizionali presenti a Malta sono descritti di seguito:

a. Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja) (Tribunale civile - Sezione Diritto di famiglia) – esamina tutte le questioni relative al diritto di famiglia, come la separazione, il divorzio, gli alimenti, l'affidamento dei figli e l'annullamento.

b. Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Sezzjoni Familja) (Tribunale dei magistrati – Sezione Diritto di famiglia- Giurisdizione inferiore di Gozo) – esamina le stesse questioni elencate nel precedente punto a, ma solo nelle cause in cui il convenuto abbia il domicilio o la residenza abituale nell'isola di Gozo;

c. Prim' Awla tal-Qorti Ċivili (sede Kostituzzjonali) (Prima sezione del tribunale civile - Giurisdizione costituzionale)  esamina tutte le cause di natura costituzionale;

d. Qorti tal-Maġistrati (Malta) (Tribunale dei magistrati - Malta) – è competente a decidere sulle controversie di carattere meramente civile di valore non superiore a 15 000 EUR, in cui la parte convenuta abbia il domicilio o la residenza abituale nell'isola di Malta e di tutte le altre questioni regolate dal diritto maltese;

e. Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Inferjuri) (Tribunale dei magistrati - organo giurisdizionale inferiore di Gozo) – ha la stessa competenza descritta sub d; tuttavia, tale tribunale è adito da chiunque intenda avviare un procedimento nei confronti di una persona che abbia il domicilio o la residenza abituale nell'isola di Gozo. Esso ha inoltre la competenza attribuita al Tribunale civile quando agisce come autorità di volontaria giurisdizione.

f. Prim' Awla tal-Qorti Ċivili (Prima sezione del tribunale civile) – è competente a conoscere delle cause a carattere meramente civile di valore superiore a 15 000 EUR, nonché di tutte le cause (a prescindere dal valore) relative a beni immobili, servitù, obblighi o diritti associati a beni immobili, compresi i casi di sfratto e di esproprio di beni immobili situati in zone urbane o rurali, dati in locazione ovvero occupati da persone aventi il domicilio o la residenza abituale entro i limiti della giurisdizione di tale tribunale.

g. Għawdex Sezzjoni Superjuri Ġenerali (Tribunale dei magistrati - Giurisdizione superiore di Gozo) – ha la competenza di cui al punto f, ma è adito da chi intenda avviare un procedimento nei confronti di una persona che abbia il proprio domicilio o la residenza abituale nell'isola di Gozo;

h. Prim' Awla tal-Qorti Ċivili, Ġurisdizzjoni Volontarja (Prima sezione del tribunale civile nella sua giurisdizione volontaria) – tale sezione si occupa delle materie non contenziose, come l'apertura di testamenti segreti, la tutela e l'adozione. Essa è inoltre competente al rilascio di un'autorizzazione per la conclusione di contratti. Infine, essa autorizza l'adozione di provvedimenti per i quali la legge richiede il rilascio di un particolare permesso o autorizzazione.

Oltre a tali organi giurisdizionali, vi è un numero considerevole di altri organi giurisdizionali. Il Tribunal tat-Talbiet iż-Żgħar (tribunale delle controversie di modesta entità) che esamina e decide delle controversie aventi ad oggetto somme di denaro non superiori a 5 000 EUR, il Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva (tribunale competente per il riesame degli atti amministrativi) e il Tribunal Industrijali (tribunale del lavoro). A Malta esiste inoltre un Ċentru tal-Arbitraġġ (centro di arbitrato) che fornisce servizi relativi all'arbitrato. La legge maltese dispone che in talune circostanze le parti siano tenute a rivolgersi all'arbitrato (arbitrato obbligatorio). Le controversie relative alle proprietà in comune e ai veicoli a motore sono rinviate all'arbitrato obbligatorio.

Tutti questi organi giurisdizionali sono organi giurisdizionali di primo grado e appartengono alla giurisdizione ordinaria. Le decisioni di questi organi giurisdizionali possono quindi essere impugnate dinanzi alla Corte d'appello (Qorti tal-Appell). I ricorsi avverso le decisioni del tribunale delle controversie di modesta entità, del Centro di arbitrato o del Tribunale dei magistrati devono essere presentati alla Corte d'appello nell'esercizio della giurisdizione inferiore (presieduta da un giudice). Le decisioni della prima sezione del Tribunale civile sono impugnabili dinanzi alla Corte d'appello nell'esercizio della giurisdizione superiore (composta da tre giudici). Le decisioni della prima sezione del Tribunale civile (giurisdizione costituzionale) sono impugnabili dinanzi alla Qorti Kostituzzjonali (Corte costituzionale) e i ricorsi avverso le decisioni del Tribunale dei magistrati (Gozo), in qualità di giurisdizione sia inferiore sia superiore, devono sempre essere presentati dinanzi alla Corte d'appello di Malta.

5 A quale giudice mi devo rivolgere all'interno di questo Stato membro in funzione della natura della mia pretesa e in funzione dell'importo della controversia ?

V. risposta al quesito n. 4.

6 Posso adire l’autorità giudiziaria da solo oppure devo passare per un intermediario, quale un avvocato?

Un ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale inferiore deve essere presentato da un avvocato o da un procuratore legale. Per i ricorsi dinanzi ad un'istanza superiore è richiesta la firma di entrambi.

7 Per avviare l’azione in giudizio, a chi devo rivolgermi: al banco del ricevimento, alla cancelleria giudiziaria o a qualche altra amministrazione?

Alla cancelleria del tribunale.

8 In che lingua posso formulare la mia domanda? Posso presentarla oralmente o devo presentarla necessariamente per iscritto? Posso farlo per fax o per posta elettronica?

Il ricorso deve essere redatto in maltese e per iscritto, e deve essere presentato personalmente da un avvocato o da un procuratore legale.

Quando una delle parti è uno straniero, è possibile chiedere che sia l'inglese la lingua del procedimento.

L'ordinamento maltese non prevede la possibilità di presentare un ricorso a mezzo di posta elettronica o fax.

9 Esistono dei moduli per introdurre un’azione in giudizio o, se non esistono, che cosa si deve fare per agire in giudizio? Quali sono gli elementi che il fascicolo deve obbligatoriamente contenere?

Esistono moduli da completare per la presentazione di un ricorso al Centro di arbitrato o al Tribunale delle controversie di modesta entità. Tuttavia, non esistono moduli per la presentazione di un ricorso dinanzi al Tribunale dei magistrati o alla prima sezione del Tribunale civile. Quando un ricorso è presentato dinanzi alla prima sezione del Tribunale civile, è essenziale che contenga i seguenti elementi:

a) un'esposizione chiara e dettagliata dell'oggetto della causa suddivisa in paragrafi numerati, che metta in evidenza la richiesta e dichiari i fatti di cui il ricorrente sia venuto personalmente a conoscenza;

b) la causa della domanda;

c) la richiesta o le richieste, che devono essere numerate; nonché

d) qualsiasi ricorso confermato sotto giuramento deve contenere la seguente nota, che deve essere presentata con caratteri chiari e leggibili e apposta immediatamente dopo l'intestazione:

"Chiunque riceva il presente ricorso confermato sotto giuramento deve presentare una risposta giurata entro venti (20) giorni dalla notifica del ricorso, che corrisponde alla data di ricevimento del medesimo. Qualora non venga presentata una risposta scritta e giurata conformemente alle disposizioni legali e nei termini previsti dalla legge, il Tribunale si pronuncia sul merito della causa in base alla legge.

Per tale motivo, è nell'interesse della persona che riceve il presente ricorso confermato sotto giuramento consultare immediatamente un avvocato per presentare osservazioni all'udienza".

e) I documenti che si rendano necessari per giustificare la richiesta devono essere allegati al ricorso.

f) Il ricorso deve essere confermato con un giuramento prestato dinanzi al cancelliere o al procuratore nominato come "Commissioner for oaths" (Commissario per i giuramenti) ai sensi dell'omonima ordinanza (Capo 79).

g) Nella dichiarazione il ricorrente deve indicare i nomi dei testimoni che intende chiamare a deporre, specificando per ciascuno di essi quali fatti e prove intende dimostrare attraverso la loro testimonianza.

h) Il ricorso deve essere notificato al convenuto.

10 Ci sono diritti da pagare? Se sì, quando bisogna pagarli? L'avvocato deve essere pagato fin dall'inizio?

Sì, quando si presenta un ricorso occorre pagare una tassa per l'iscrizione della causa a ruolo. L'importo della tassa varia a seconda della natura e/o del valore della causa.

11 Posso beneficiare del patrocinio a spese dello Stato?

Una persona priva di risorse economiche può richiedere il patrocinio a spese dello Stato. La domanda di assistenza deve essere inoltrata alla prima sezione del Tribunale civile. Il patrocinio può anche essere richiesto oralmente a un avvocato d'ufficio. Il patrocinio viene concesso quando sono soddisfatte alcune condizioni; in particolare, il richiedente deve prestare giuramento dinanzi al cancelliere e, quando presenta la domanda oralmente, deve dichiarare sotto giuramento dinanzi all'avvocato d'ufficio:

a) che ritiene che esistano fondati motivi per avviare un'azione o per difendersi, per continuare o per partecipare a un procedimento;

b) che, escludendo l'oggetto del procedimento, non possiede proprietà di alcun genere di valore netto superiore a 6 988,12 EUR, ad eccezione degli oggetti domestici di uso quotidiano ritenuti ragionevolmente necessari per l'interessato e la sua famiglia, e che nei dodici mesi precedenti non ha percepito un reddito eccedente il salario minimo nazionale stabilito per i lavoratori di età superiore a 18 anni.

12 A partire da che momento si considera effettivamente introdotta la mia domanda? Riceverò riscontro dalle autorità sulla validità o meno dell’introduzione della mia domanda?

Nel momento in cui si presenta una domanda viene fissata un'udienza per la causa. Il giudice notifica al ricorrente e al convenuto la data della prima udienza (avviso di fissazione dell'udienza). Si può controllare se sia stata fissata un'udienza relativa alla propria causa sul sito web degli organi giudiziari maltesi. Le parti non ricevono conferma della corretta presentazione del ricorso; si deve tuttavia precisare che il cancelliere non ammetterebbe un ricorso confermato sotto giuramento che non soddisfa i criteri menzionati al precedente punto 9.

13 Potrò avere informazioni precise sul calendario degli eventi che si svolgeranno a seguito della domanda (ad esempio il termine di comparizione)?

Al ricorrente viene notificato l'avviso di fissazione dell'udienza. La data dell'udienza successiva è fissata nel corso della prima udienza. Sul sito Internet degli organi giudiziari maltesi è possibile reperire alcune informazioni sulle cause.

Ultimo aggiornamento: 05/03/2020

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