Come avviare un'azione legale

Portogallo
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Devo necessariamente rivolgermi ad un’autorità giudiziaria o esiste un’alternativa?

In Portogallo non è sempre necessario adire il giudice per dirimere una controversia, in quanto esistono alternative, ossia sono previsti mezzi alternativi per la risoluzione delle liti:

  • centri di arbitrato;
  • servizi di mediazione;
  • giudici di pace e
  • patrocinio gratuito a spese dello Stato.

Il Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios (Ufficio per la risoluzione alternativa delle controversie) ha il compito di favorire l'attuazione di questi mezzi stragiudiziali di risoluzione delle controversie e di renderli operativi.

Le informazioni sulle modalità per accedere a tali mezzi alternativi per la risoluzione delle controversie figurano qui

2 Ci sono termini da rispettare per introdurre un’azione in giudizio?

Sì. In virtù della legge vigente, il diritto di adire le vie giudiziarie deve essere esercitato entro un certo termine, pena la decadenza.

  • Le norme generali in materia di decadenza figurano all'articolo 332 e all'articolo 327, secondo comma, del codice civile (CC).
  • In appresso le norme speciali in materia di decadenza:
  1. diritto di azione pauliana (articolo 618, CC);
  2. azione di annullamento della vendita di un oggetto difettoso (articolo 917, CC);
  3. azione di revoca di una donazione (articolo 976, CC);
  4. diritto di recesso da un contratto di locazione (articolo 1085, CC);
  5. azioni di manutenzione e di restituzione di beni (articolo 1282, CC);
  6. azioni di rottura del fidanzamento (articolo 1595, CC);
  7. azione di annullamento del matrimonio per mancanza di testimoni (articolo 1646, CC);
  8. azione di contestazione della paternità (articoli 1842 e 1843, CC);
  9. azione di dichiarazione di indegnità (articolo 2036, CC);
  10. azione di riduzione delle liberalità non ufficiale (articolo 2178, CC);
  11. azione di risoluzione di disposizioni testamentarie (articolo 2248, CC);
  12. azione di annullamento del testamento o di una disposizione (articolo 2308, CC).

3 Dovrei rivolgermi alle autorità giudiziarie in questo Stato membro?

Sì. I giudici portoghesi sono competenti a livello internazionale nei seguenti casi:

  • quando un'azione può essere promossa dinanzi a un giudice portoghese ai sensi delle norme sulla competenza territoriale del Portogallo contenute nelle leggi nazionali;
  • quando il fatto all'origine della controversia, o un qualsiasi fatto ad essa attinente, si è verificato in Portogallo;
  • quando il diritto invocato può essere fatto valere unicamente mediante l'azione proposta nel territorio portoghese o qualora esistano difficoltà tangibili che impediscono all'attore di adire i giudici di un altro paese, poiché sussiste un nesso importante, personale o reale tra l'oggetto della controversia e l'ordinamento giuridico portoghese.

Le norme generali in materia di competenza internazionale degli organi giurisdizionali portoghesi figurano nel codice di procedura civile (CPC), agli articoli 59, 62, 63 e 94.

4 In caso affermativo, a quale giudice in particolare mi devo rivolgere in questo Stato membro in funzione del mio domicilio e di quello dell'altra parte o di altri aspetti della mia domanda?

Per una risposta dettagliata a questa domanda, si veda la scheda informativa "È competente il tribunale di quale paese?" in questa pagina.

5 A quale giudice mi devo rivolgere all'interno di questo Stato membro in funzione della natura della mia pretesa e in funzione dell'importo della controversia?

Per una risposta dettagliata a questa domanda, si veda la scheda informativa "È competente il tribunale di quale paese?" in questa pagina.

6 Posso adire l’autorità giudiziaria da solo oppure devo passare per un intermediario, quale un avvocato?

Di norma, le parti possono avviare un'azione dinanzi al giudice.

La rappresentanza tramite avvocato è obbligatoria nei casi contemplati agli articoli 40 e 58 del CPC.

7 Per avviare l’azione in giudizio, a chi devo rivolgermi: al banco del ricevimento, alla cancelleria giudiziaria o a qualche altra amministrazione?

Di norma: la domanda introduttiva è presentata al giudice per via elettronica, entro i termini stabiliti dalla legge n.º 280/2013, del 26 agosto, sulla notifica elettronica dei procedimenti giudiziari.

L'articolo 144, comma 7, del CPC, prevede i casi in cui la presentazione della domanda introduttiva al giudice può essere effettuata in una delle forme seguenti:

  • consegna presso la cancelleria;
  • invio mediante raccomandata postale;
  • invio mediante fax.

8 In che lingua posso formulare la mia domanda? Posso presentarla oralmente o devo presentarla necessariamente per iscritto? Posso farlo per fax o per posta elettronica?

Negli atti giudiziari si utilizza la lingua portoghese a norma dell'articolo 133 CPC.

Gli stranieri che devono essere sentiti dal giudice portoghese possono esprimersi in una lingua diversa se non conoscono la lingua portoghese.

Forma degli atti processuali: di norma possono essere formulati oralmente o per iscritto. L'opzione dovrà essere quella che corrisponde meglio alla finalità dell'azione (articolo 131 CPC).

Mezzi per la presentazione in giudizio di documenti processuali: cfr. la domanda 7.

9 Esistono dei moduli per introdurre un’azione in giudizio o, se non esistono, che cosa si deve fare per agire in giudizio? Quali sono gli elementi che il fascicolo deve obbligatoriamente contenere?

Sì, esistono. Oltre ai moduli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, esistono in Portogallo moduli specifici per avviare azioni esecutive, reperibili sul Portale Citius.

La legge nazionale prevede che gli atti processuali possano aderire i moduli approvati dall'autorità competente, mentre sono considerati moduli obbligatori quelli relativi agli atti di cancelleria (articolo 131 CPC).

Gli elementi obbligatori di un processo sono i seguenti:

  • Nella domanda introduttiva l'attore deve:

a) indicare l'organo giurisdizionale adito e la relativa sezione, identificare le parti in causa indicandone i nomi, il domicilio o la sede legale. Per quanto riguarda l'attore (e, ove possibile, le altre parti) devono essere forniti anche i codici di identificazione civile e fiscale, la professione e il luogo di lavoro;

b) indicare il domicilio professionale del rappresentante legale;

c) indicare il tipo di azione;

d) esporre i fatti essenziali in merito all'oggetto della causa e i motivi di diritto che giustificano la domanda;

e) formulare la domanda;

f) indicare l'importo della controversia;

g) designare l'agente dell'esecuzione incaricato di redigere la citazione delle parti o il rappresentante legale incaricato di far procedere alla citazione.

  • In tale comparsa il convenuto deve:

a) definire la propria domanda;

b) esporre i motivi di fatto e di diritto a sostegno della propria domanda;

c) esporre i fatti essenziali sui quali si fondano le eccezioni dedotte; e

d) presentare l'elenco dei testimoni e richiedere ulteriori prove; se l'attore risponde, il convenuto che ha presentato la domanda riconvenzionale è autorizzato a modificare la domanda di prova iniziale.

10 Ci sono diritti da pagare? Se sì, quando bisogna pagarli? L'avvocato deve essere pagato fin dall'inizio?

Sì, di norma è necessario corrispondere le spese processuali all'organo giurisdizionale. I costi processuali includono le spese giudiziarie, gli oneri e le spese.

Le disposizioni più rilevanti in materia di spese giudiziarie sono fondamentalmente quelle degli articoli 145, 529, 530, 532 e 533, CPC e del regolamento sulle spese giudiziarie:

Il pagamento delle spese giudiziarie è effettuato in momenti specifici (articolo 14 del regolamento sulle spese giudiziarie).

Casi in cui è obbligatoria la nomina di un rappresentante giudiziario:

  • il pagamento della prima o dell'unica rata delle spese giudiziarie è effettuato al momento della pratica dell'atto processuale ad essa soggetto;
  • il pagamento della seconda rata, se del caso, è effettuato entro 10 giorni dalla notifica dell'udienza finale.

Casi in cui non è obbligatoria la nomina di un rappresentante giudiziario:

  • in caso di atto formulato direttamente dalla parte, le spese giudiziarie all'avvio di un procedimento vengono pagate solo a seguito dell'atto di citazione indicante il termine di 10 giorni per il pagamento e le sanzioni in cui la parte incorre in caso di inadempimento.

Il seguente link riporta un calcolatore delle spese giudiziarie: calcolatore

Gli onorari di avvocato comprendono le spese di parte e sono sostenuti dalla parte soccombente a norma dell'articolo 533 CPC.

Le parti che hanno diritto alle spese devono trasmettere al giudice e alla parte soccombente un rendiconto dettagliato e giustificato delle spese, in conformità e nei termini previsti dall'articolo 25 del regolamento sulle spese giudiziarie.

11 Posso beneficiare del patrocinio a spese dello Stato?

Sì, a condizione che siano soddisfatte le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio.

La legge n. 34/2004 del 29 luglio 2004, che disciplina l'accesso al diritto e agli organi giudiziari, ne stabilisce le condizioni necessarie e ne precisa le modalità.

La richiesta di gratuito patrocinio deve essere presentata alla previdenza sociale.

Il modulo di richiesta del gratuito patrocinio, la legislazione applicabile e una guida pratica possono essere consultati qui.

12 A partire da che momento si considera effettivamente introdotta la mia domanda? Riceverò riscontro dalle autorità sulla validità o meno dell’introduzione della mia domanda?

Si considera che l'azione sia effettivamente intentata nel momento in cui è stata introdotta la relativa domanda.

  • Se è stata presentata per via elettronica, si ritiene che la domanda sia stata presentata alla data dell'invio.
  • Se è stata depositata presso la cancelleria, si ritiene che la domanda sia stata presentata alla data del deposito.
  • Se è stata inviata a mezzo postale, si ritiene che la domanda sia stata presentata alla data dell'affrancatura.
  • Se è stata inviata mediante fax, si ritiene che la domanda sia stata presentata alla data dell'invio (articoli 259 e 144 del CPC).

Spetta alla cancelleria informare degli adempimenti adeguati alla citazione e notificare e informare l'autore rispettivamente:

  • degli adempimenti effettuati e dei motivi della mancata citazione, se del caso;
  • dell'eventuale impugnazione (articoli 226 e 575 del CPC).

13 Potrò avere informazioni precise sul calendario degli eventi che si svolgeranno a seguito della domanda (ad esempio il termine di comparizione)?

Sì. Le parti hanno il diritto di esame e di assistenza durante il processo. Spetta alle cancellerie fornire tali informazioni (articolo 163 CPC).

In sede di udienza preliminare (o per invio), il giudice programma gli atti da formulare in udienza finale, il numero delle sedute e la loro durata probabile e stabilisce le rispettive date una volta sentiti gli avvocati (articoli da 591 a 593 CPC).

Legislazione applicabile

 

Avvertenza

Il contenuto della presente scheda informativa non è vincolante né per il punto di contatto, né per i giudici e non esonera dalla consultazione della legislazione vigente e delle modifiche apportate nel frattempo.

Ultimo aggiornamento: 10/08/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.