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Potrebbe essere preferibile dirimere la controversia ricorrendo a mezzi alternativi. I modi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) permettono di comporre le controversie senza l'intervento di un giudice o almeno senza la pronuncia di un giudice di merito. I principali modi alternativi di risoluzione delle controversie praticati in Slovenia sono l'arbitrato, la mediazione e l'azione giudiziaria in senso più ampio, volta ad incoraggiare un accordo giudiziale. La legge in materia di ADR (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov) obbliga i giudici di primo e di secondo grado a mettere a disposizione delle parti nelle controversie derivanti da rapporti commerciali, di lavoro, di famiglia o da altri rapporti di diritto civile, tecniche di risoluzione alternative, al fine di adottare e applicare un programma di ADR. Ai sensi di tale programma, i giudici devono permettere alle parti di ricorrere alla mediazione e, possibilmente, anche alle altre forme di ADR.
La mediazione è la composizione di una controversia con l'ausilio di una parte terza neutrale, che non può emettere una decisione vincolante. Le parti possono concordare di risolvere la controversia attraverso un atto notarile direttamente esecutivo, una transazione dinanzi a un giudice o una decisione arbitrale basata su un accordo.
Nel corso di un procedimento dinanzi a un tribunale civile, le parti possono concludere in qualsiasi momento un accordo in merito alla controversia (conciliazione giudiziale). L'accordo sulla conclusione di una conciliazione giudiziale costituisce titolo esecutivo.
Maggiori informazioni su questo argomento sono reperibili nella sezione "Modi alternativi di risoluzione delle controversie".
I termini per intentare un'azione giudiziaria dipendono dalla natura della questione. Un consulente giuridico o il servizio di patrocinio a spese dello Stato possono dare chiarimenti sui termini da rispettare e sui tempi di prescrizione. Ulteriori informazioni al riguardo sono riportate nella sezione "Termini processuali".
Si veda alla voce "Competenza dei giudici".
Si veda alla voce "Competenza dei giudici".
Si veda alla voce "Competenza dei giudici".
In Slovenia le parti possono adire un organo giurisdizionale di loro iniziativa, salvo per procedure che implicano mezzi di ricorso straordinari, nel qual caso possono agire soltanto tramite un avvocato o qualora la parte interessata o il suo mandatario abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione forense. Se le parti desiderano rivolgersi ad un consulente, in un tribunale circondariale esse possono essere rappresentate da qualsiasi persona con piena capacità giuridica, mentre dinanzi a un tribunale distrettuale, a un organo giurisdizionale di grado superiore o alla Corte suprema, le parti possono essere rappresentate soltanto da un avvocato o da altra persona che abbia superato l'esame di Stato.
La richiesta può essere inviata all'organo giurisdizionale competente via posta o depositata direttamente presso la segreteria del tribunale. V. anche la risposta alla domanda n. 8.
La lingua ufficiale dei tribunali in Slovenia è lo sloveno. Tuttavia, nelle regioni con una minoranza etnica ungherese o italiana, anche l'ungherese e l'italiano sono riconosciute come lingue ufficiali parallelamente allo sloveno. L'istanza deve essere redatta in sloveno e deve recare la firma originale del richiedente.
Per firma originale s'intende la firma autografa o anche una firma elettronica equivalente a una firma autografa.
Le richieste o le azioni legali devono essere presentate per iscritto. Per richiesta scritta si intende una richiesta che è stata scritta a mano o stampata e sottoscritta con firma autografa (richiesta in forma cartacea) o una richiesta in forma elettronica che è stata sottoscritta con una firma elettronica equivalente a una firma autografa (richiesta in forma elettronica). Una richiesta in forma cartacea può essere inviata per posta, utilizzando tecnologie di comunicazione, può essere consegnata all'organo destinatario direttamente dalla persona interessata o attraverso un intermediario professionalmente qualificato. L'istanza può anche essere inviata per fax.
La legge ammette anche le domande elettroniche, ossia le domande presentate in forma elettronica e firmate con una firma elettronica equivalente a una firma autografa. Le domande elettroniche sono trasmesse al sistema informatico giudiziario con mezzi elettronici. Il sistema informatico invia automaticamente all'attore una conferma della ricezione della domanda.
Nonostante le vigenti disposizioni (leggi e regolamenti di attuazione) sulle procedure in materia civile e commerciale, attualmente solo le procedure incluse nel sito web della giustizia elettronica (e-Sodstvo) possono essere avviate tramite Internet o posta elettronica, cioè a dire, alcune procedure di esecuzione, la presentazione di domande, l'emissione di decisioni nell'ambito di procedure d'insolvenza e le iscrizioni nei registri fondiari.
Il sito web della giustizia elettronica è stato istituito in Slovenia a tale scopo e permette agli interessati di presentare documenti scritti in forma elettronica attraverso il seguente indirizzo: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html.
In Slovenia la richiesta non deve necessariamente essere presentata mediante un modulo particolare, ma la legge prevede che contenga determinati elementi, alcuni riguardanti tutte le domande e altri specifici dell'azione in questione. L'istanza deve pertanto includere: un organo giudiziario di riferimento, i nomi e la dimora o la residenza delle parti, i nomi dei legali rappresentanti o dei consulenti, l'oggetto della controversia e il contenuto della dichiarazione. Deve inoltre contenere il numero d'identificazione personale (EMŠO) di una parte, se è una persona fisica iscritta nel registro centrale della popolazione; una partita IVA se la persona non è registrata nel registro centrale della popolazione ma nell'anagrafe tributaria o la data di nascita se la parte non è iscritta né nel registro centrale della popolazione né nell'anagrafe tributaria (tali informazioni sono ottenute d'ufficio dall'organo giudiziario). Se la parte è una persona giuridica, l'istanza deve contenere la ragione o la denominazione sociale, la sede legale e l'indirizzo commerciale, il numero di iscrizione al registro delle imprese o la partita IVA, se la persona giuridica è stabilita in Slovenia. Se la parte è un'impresa individuale (una oggetto indipendente che esercita un'attività lucrativa nell'ambito di un'impresa organizzata) o un lavoratore indipendente (ad esempio, un medico, un notaio, un avvocato, un agricoltore o un'altra persona fisica che non sia un'impresa individuale ma che eserciti una professione), l'istanza deve contenere la sede legale e l'indirizzo commerciale, nonché il numero di iscrizione al registro delle imprese o la partita IVA, se la parte è registrata in Slovenia. L'azione deve inoltre includere una richiesta specifica che stabilisca l'oggetto principale del contendere e le richieste accessorie, i fatti a sostegno della richiesta del ricorrente, gli elementi di prova che corroborino i fatti e la firma del richiedente. Se la competenza dell'organo giurisdizionale dipende dal valore dell'oggetto della controversia e l'oggetto non è di natura pecuniaria, la richiesta deve indicare anche il valore dell'oggetto della controversia. Le richieste che devono essere recapitate alla controparte sono presentate in tribunale in tante copie quante ne sono state richieste dal giudice o dalla controparte, e in una forma che ne consenta la trasmissione da parte del tribunale. Tale regola vale anche per gli allegati.
Le spese giudiziali devono essere pagate quando si presentano un'istanza, una domanda riconvenzionale, una domanda di divorzio consensuale, un'istanza contenenti una proposta per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento, una domanda di revisione, una domanda di conservazione di prove prima dell'inizio del procedimento civile, una domanda di tentativo di composizione della controversia, una domanda di annuncio di ricorso, ricorso, domanda di approvazione di revisione e di revisione. Le spese giudiziali devono essere pagate al più tardi entro il termine stabilito dal giudice nell'apposita decisione sulle spese.
Se le spese giudiziali non sono pagate entro i termini e non ricorrono le condizioni per la loro non applicazione o il loro rinvio o il loro pagamento a rate, l'istanza si considera ritirata.
Le spese del procedimento giudiziario sono a carico della parte soccombente. Gli onorari di competenza degli avvocati nel corso del procedimento sono calcolati in base alla legge sulle tariffe forensi (Zakon o odvetniški tarifi). Gli onorari comprendono il costo dei servizi degli avvocati e le spese necessarie allo svolgimento del proprio lavoro, oltre all'IVA se l'avvocato è registrato ai fini dell'IVA in Slovenia. Secondo le disposizioni legislative, l'avvocato deve rilasciare alla parte o al contraente una fattura dettagliata per i servizi legali forniti o una ricevuta per l'anticipo ricevuto non oltre otto giorni dalla fornitura del servizio o dal pagamento dell'anticipo. I servizi legali si considerano erogati al più tardi nel momento in cui l'avvocato ha adempiuto tutti gli obblighi stabiliti nel mandato o nella decisione dell'autorità competente. L'avvocato può chiedere alla parte di versare un anticipo sui servizi richiesti e sui relativi costi prima della fine del procedimento.
Le parti possono richiedere il patrocinio a spese dello Stato, che verrà loro concesso qualora soddisfino le condizioni stabilite dalla legge sul gratuito patrocinio (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP). Ulteriori informazioni in materia sono contenute nella sezione "Patrocinio a spese dello Stato".
Un'azione legale si considera avviata non appena la richiesta è stata ricevuta dal giudice competente. Qualora la richiesta sia stata inviata mediante raccomandata o telegramma, si considera la data del timbro postale come data di recapito al tribunale destinatario. Il richiedente non riceve automaticamente una conferma dell'avvio dell'azione. Se la richiesta è stata recapitata alla casella postale del tribunale, si considera che sia pervenuta al tribunale destinatario alla data di ricevimento presso la casella postale del tribunale.
Ai sensi della legge in materia di domande elettroniche (Zakon za vloge v elektronski obliki) tali domande sono trasmesse al sistema informatico giudiziario per via elettronica. In tale caso, si considera che la domanda sia pervenuta al tribunale destinatario nel momento in cui viene ricevuta dal sistema informatico giudiziario. Il sistema informatico invia automaticamente all'attore una conferma della ricezione della domanda.
Si deve sottolineare che, nonostante le disposizioni legislative in vigore, attualmente non è possibile intentare un'azione per via elettronica in materia civile e commerciale, tranne per i procedimenti che riguardano i registri catastali, il fallimento e le misure di esecuzione.
Quando determinati eventi sono soggetti a termini perentori, il giudice ne informa la parte per iscritto e allega una nota che illustra le conseguenze alle quali si esporrebbe la parte qualora non si conformasse alle istruzioni.
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov
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