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Quale normativa nazionale si applica?

Austria
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Il diritto internazionale privato austriaco è stato codificato, principalmente nella Gesetz über das internationale Privatrecht – IPR-Gesetz (legge austriaca sul diritto internazionale privato), del 15 giugno 1978, BGBl. n. 304/1978. Le seguenti disposizioni sul conflitto di legge sono reperibili in leggi diverse dalla legge austriaca sul diritto internazionale privato:

  • articolo 13 bis della Bundesgesetz vom 8. März 1979, mit dem Bestimmungen zum Schutz der Verbraucher getroffen werden (Konsumentenschutzgesetz - KSchG)) (legge federale austriaca, dell'8 marzo 1979, recante disposizioni sulla tutela dei consumatori), BGBl. n. 140/1979
  • articolo 11 del Bundesgesetz über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an unbeweglichen Sachen (Teilzeitnutzungsgesetz – TNG) (legge federale austriaca sulla multiproprietà immobiliare), BGBl. I n. 32/1997
  • articolo 20 del Bundesgesetz zur Umsetzung der Richtlinie 93/7/EWG über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft verbrachten Kulturgütern (legge federale austriaca sul recepimento della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro), BGBl. I n. 67/1998
  • articolo 23 del Bundesgesetz über die zivilrechtliche Haftung für Schäden durch Radioaktivität (Atomhaftungsgesetz 1999 – AtomHG 1999) (legge federale austriaca sulla responsabilità civile per danni causati dalla radioattività), BGBl. I n. 170/1998
  • articoli 16 e 18 del Bundesgesetz über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer und -abrechnungssystemen (Finalitätsgesetz) (legge federale austriaca sul carattere definitivo della liquidazione nei sistemi di pagamento e di liquidazione delle operazioni su titoli), BGBl. I n. 98/2001
  • articoli da 221 a 235 dell'Insolvenzordnung (legge fallimentare austriaca).

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

L'articolo 53 della legge austriaca sul diritto internazionale privato stabilisce che le norme della stessa e le altre norme austriache sul conflitto di legge lasciano impregiudicate le convenzioni internazionali, le quali sono norme di rango superiore. I seguenti accordi internazionali multilaterali, di cui l'Austria è firmataria, contengono regole sul conflitto di legge:

  • convenzione dell'Aia, del 24 ottobre 1956, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei riguardi dei minori;
  • convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni;
  • convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, concernente i conflitti di legge in materia di atti di ultime volontà;
  • convenzione dell'Aia, del 4 maggio 1971, sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale;
  • convenzione CIEC, del 20 settembre 1970, sulla legittimazione per matrimonio;
  • convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori;
  • convenzione dell'Aia, del 13 gennaio 2000, sulla protezione internazionale degli adulti.
  • protocollo dell'Aia, del 23 novembre 2007, relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

1.3 Principali convenzioni bilaterali

I seguenti accordi bilaterali contengono regole in materia di conflitto di leggi:

  • trattato di amicizia e di stabilimento, del 9 settembre 1959, tra la Repubblica d'Austria e l'Impero di Persia;
  • convenzione del 16 dicembre 1954 tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione giudiziaria;
  • convenzione dell'11 dicembre 1963 tra la Polonia e l'Austria sulle relazioni reciproche in materia civile e documentale.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Il diritto straniero è applicabile d'ufficio alla luce dei criteri interpretativi suoi propri posti dall'ordinamento nazionale cui appartiene (articolo 3 della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

2.2 Rinvio

Ai sensi dell'articolo 5 della legge austriaca sul diritto internazionale privato è necessario procedere a un rinvio se non è previsto uno specifico rinvio al diritto sostanziale dell'altro Stato. Se il diritto straniero rinvia al diritto austriaco, si applica il diritto austriaco. Se il diritto straniero rinvia a un diritto cui è già stato fatto rinvio, si applica il diritto cui si è rinviato per la prima volta.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

La successiva modifica delle condizioni che hanno determinato il criterio di collegamento a un preciso ordinamento giuridico di norma (talune norme specifiche relative alla collisione contengono eccezioni al fondamento) non ha nessuna influenza sui fatti già accaduti (articolo 7 della legge austriaca sul diritto internazionale privato). In linea di principio, il diritto applicabile a fattispecie già concluse è quello in vigore al momento della loro formazione e, nel caso di fattispecie che non si sono concluse, il diritto vigente al momento della sentenza.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Il diritto cui è fatto rinvio non è applicabile se la sua applicazione condurrebbe a un risultato che sarebbe incompatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico austriaco (articolo 6 della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

Talune disposizioni del diritto austriaco si applicano indipendentemente dal diritto internazionale privato (norme imperative). Per alcune di queste disposizioni il carattere di norme imperative si ricava dal loro tenore letterale, per altre, meramente, dal fine che esse perseguono.

Un esempio di norme imperative è rappresentato dagli articoli 7, 7 bis e 7 ter dell'Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (legge austriaca di adattamento dei contratti di lavoro), i quali stabiliscono che, indipendentemente dalla legge applicabile, i lavoratori in Austria hanno diritto, come minimo, al salario stabilito dalla contrattazione collettiva e al periodo minimo di congedo annuale. Un'altra norma imperativa è costituita dall'articolo 13 bis, secondo comma, della legge austriaca recante disposizioni sulla tutela dei consumatori; ai sensi di questo articolo sono applicabili le seguenti disposizioni: l'articolo 6 della legge austriaca recante disposizioni sulla tutela dei consumatori (relativo alle clausole contrattuali illecite), l'articolo 864 bis dell'Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (codice civile austriaco, ABGB) (relativo alla validità delle clausole atipiche nelle condizioni generali di vendita e di fornitura e in alcuni modelli di contratto) e l'articolo 879, terzo comma, del codice civile austriaco (relativo alla nullità, nell'interesse del consumatore, delle clausole contrattuali vessatorie nelle condizioni generali di vendita e di fornitura e in alcuni modelli di contratto), indipendentemente dalla legge applicabile al contratto, se esso è stato concluso in relazione a un'attività esercitata in Austria da un imprenditore avente il fine di concludere simili contratti.

2.5 Accertamento della legge straniera

Il diritto straniero è accertato d'ufficio. A tal fine, il tribunale può avvalersi della cooperazione delle parti, delle informazioni fornite dal ministero federale della Giustizia o delle consulenze tecniche. Nel caso in cui sia impossibile provare il diritto straniero nonostante gli sforzi in tal senso entro un congruo termine, si applica il diritto austriaco (articolo 4 della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Le obbligazioni contrattuali non comprese nel regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), GU L 177, del 4 luglio 2008, pag. 6, sono disciplinate dal diritto scelto in modo espresso o tacito dalle parti. Nel caso in cui non sia stata fatta alcuna scelta, il diritto applicabile è quello dello Stato in cui la parte tenuta a erogare la prestazione caratteristica del contratto ha la dimora abituale (stabilimento) (articolo 35 della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

Particolari norme sul conflitto di legge si applicano ai contratti conclusi con i consumatori. Le norme sul conflitto di legge contenute in varie direttive europee relative alla protezione dei consumatori vengono recepite dall'articolo 13 bis, primo comma, della legge austriaca sulla tutela del consumatore, il quale limita in primo luogo la libertà di scelta del diritto al fine di garantire la tutela del consumatore.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

I diritti di risarcimento danni nascenti da responsabilità extracontrattuale che non sono coperti dal regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), GU L 199, del 31 luglio 2007, pag. 40, sono disciplinati dal diritto scelto in modo espresso o tacito dalle parti. In assenza di scelta, il diritto applicabile è quello dello Stato nel quale ha avuto luogo il comportamento che ha causato il danno. Se, tuttavia, tra le parti esiste un vincolo più intenso che le colleghi al diritto di un altro Stato e se questo sia comune alle parti, si applicherà il diritto di quello Stato (articolo 48 della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

Questa regola sul conflitto di legge determina il diritto applicabile per stabilire se la responsabilità per danni esiste, chi risponde dei danni e a quanto ammonta il risarcimento. Disciplina anche il concorso di colpa e il diritto d'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore, nonché la prescrizione dell'azione risarcitoria.

I diritti di risarcimento dei danni da incidente stradale, compresi nel campo di applicazione della convenzione dell'Aia, del 4 maggio 1971, sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale, sono quelli indicati dalle disposizioni di questa convenzione.

I diritti di risarcimento danni extracontrattuali causati in Austria dall'esposizione a radiazione ionizzante sono disciplinati, su richiesta del danneggiato, dal diritto austriaco (articolo 23, primo comma, della legge federale austriaca sulla responsabilità civile per danni causati dalla radioattività, del 1999). In caso di danno all'estero provocato da radiazione ionizzante e disciplinato dal diritto austriaco, il danno deve essere risarcito solo e nella misura in cui lo status personale del danneggiato lo preveda (articolo 23, secondo comma, della legge federale austriaca sulla responsabilità civile per danni causati dalla radioattività, del 1999).

Quale sia il diritto applicabile alla negotiorum gestio o a risarcimenti derivanti da arricchimento senza causa è disciplinato dal regolamento Roma II.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Lo status personale di una persona è disciplinato dalla legge dello Stato del quale ha la cittadinanza. In caso di più cittadinanze si applica la legge dello Stato con il quale la persona ha legami più stretti. Tuttavia, la cittadinanza austriaca prevale sempre sulle altre. Per i rifugiati politici e gli apolidi lo status personale è definito dal diritto dello Stato nel quale essi hanno la dimora abituale (articolo 9 della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

Il diritto al nome di una persona è definito in base al rispettivo status personale, indipendentemente dal motivo che ha determinato l'acquisizione del nome (articolo 13 della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

Il nome acquisito con il matrimonio non è retto dallo status matrimoniale, ma dallo status del nome. Per quanto attiene la forma richiesta per le dichiarazioni di determinazione del nome, si applica l'articolo 8 della legge austriaca sul diritto internazionale privato, sulla forma degli atti giuridici. (Ai sensi di questa disposizione, la forma di un atto giuridico è disciplinata dalla stessa legge che si applica all'atto stesso; tuttavia è sufficiente rispettare i requisiti di forma dello Stato dove l'atto è compiuto). Secondo la giurisprudenza il cambiamento dello status personale della cittadinanza non implica automaticamente il cambiamento del nome acquisito con un precedente status personale.

La capacità giuridica e la capacità di agire di una persona sono disciplinate dal rispettivo status personale (articolo 12 della legge austriaca sul diritto internazionale privato). Questo rinvio prevede un'eventuale limitazione della capacità di agire, per esempio a causa di malattia mentale, ma non si applica all'età necessaria per contrarre matrimonio. Raggiunta la maggiore età, una persona continua a essere considerata maggiorenne anche se secondo il nuovo status personale acquisito dovrebbe essere considerata minorenne.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

I presupposti della filiazione legittima di un minore e della relativa contestazione sono retti dallo status personale dei congiunti al momento della nascita del minore o al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale, se lo scioglimento è stato dichiarato prima della nascita. Se i congiunti hanno uno status personale differente, si applica lo status personale del minore al momento della nascita. L'ambito di applicazione di questa norma sul conflitto di legge copre anche la presunzione di paternità del marito, i motivi della contestazione della legittimità del minore e la questione relativa a chi ha diritto di azione e i relativi termini.

I presupposti della legittimazione di un figlio illegittimo con la dichiarazione di legittimità (per esempio con atto di pubblica autorità, non con successivo matrimonio) sono retti dallo status personale del padre (articolo 23 della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

Ai sensi della convenzione sulla legittimazione, la legittimazione mediante un successivo matrimonio dei genitori produce effetti nel momento in cui essa è efficace secondo la legislazione dello Stato di nazionalità del padre o della madre.

I presupposti per l'accertamento e il riconoscimento della paternità di un figlio naturale sono disciplinati dallo status personale del minore al momento della nascita. Un successivo status personale del minore è determinante se esso consente, a differenza del primo, l'accertamento o il riconoscimento della paternità. La legge ai sensi della quale è stata accertata o riconosciuta la paternità si applica anche in caso di una sua contestazione (articolo 25 della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

Rapporti tra genitori e figli: Gli effetti della filiazione legittima, della legittimazione di un figlio e della filiazione illegittima sono disciplinati dallo status personale del minore. Gli articoli 24 e 25 della legge austriaca sul diritto internazionale privato affrontano le questioni del mantenimento e dell'educazione del minore, dell'amministrazione e dell'utilizzazione del suo patrimonio, della rappresentanza legale da parte di uno o di entrambi i genitori e del problema dell'esigenza di un'autorizzazione ufficiale per determinati atti di rappresentanza; essi riguardano inoltre, per i figli legittimi, la disciplina dell'autorità parentale successiva al divorzio e la questione degli obblighi alimentari reciproci. L'applicazione di queste disposizioni trova un limite nella convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e nella convenzione dell'Aia sulla protezione dei minorenni del 1961, nei casi in cui è (ancora) in vigore (relativamente a Turchia e Macao). In virtù di queste convenzioni, le autorità competenti devono applicare il loro diritto nazionale per l'adozione di misure atte a garantire la protezione di un minore; le autorità competenti, in generale, sono le autorità dello Stato in cui il minore ha la residenza abituale.

Mentre le questioni sulla filiazione dipendono dallo status personale posseduto dall'interessato nel momento fissato dalla legge, le questioni relative al rapporto tra genitori e figli dipendono dallo status personale che il minore si trova a possedere nel corso del tempo. Se cambia lo status personale, i rapporti tra genitori e figli sono disciplinati dal nuovo status personale a partire dal momento del cambio di status (la modifica dei criteri di collegamento pertinenti, nazionalità).

Ripetutamente la giurisprudenza non ha applicato norme relative all'autorità parentale previste da ordinamenti giuridici esteri, basandosi sul fatto che, qualora non tenessero in considerazione i superiori interessi del minore, sarebbero contrarie all'ordine pubblico.

3.4.1 Adozione

Ai sensi dell'articolo 26 della legge austriaca sul diritto internazionale privato, le condizioni dell'adozione e della cessazione della stessa si basano sullo status personale di ciascun adottante. Inoltre, lo status personale si applica, benché nel caso di minori, solo relativamente all'espressione del consenso del minore o di un terzo con il quale quest'ultimo sia legato da un rapporto familiare. Le condizioni dell'adozione comprendono per esempio l'età dell'adottante, la differenza d'età tra i parenti adottivi e l'adottato e se e a quali condizioni il fatto che l'adottante abbia già figli legittimi possa costituire un ostacolo all'adozione nonché i requisiti del consenso, compresa la possibilità che il rifiuto del consenso sia superato da una decisione dell'autorità.

Gli effetti dell'adozione sono disciplinati dallo status personale dell'adottante e, nel caso di adozione da parte di due sposi, dalla legge applicabile agli effetti giuridici del matrimonio. In caso di decesso di uno dei coniugi che hanno adottato il minore, tali effetti sono disciplinati dallo status personale dell'altro coniuge.

Gli effetti di un'adozione, da un punto di vista del diritto delle successioni, non sono retti dallo status dell'adozione, ma dallo status successorio.

L'adozione in quanto tale si perfeziona in un momento definito, perciò una modifica dello status personale o il verificarsi di nuovi criteri di collegamento non hanno effetto sulla sua costituzione. Lo status di adottato è per sua natura un rapporto giuridico di durata, per cui lo status applicabile agli effetti dell'adozione può subire dei cambiamenti in funzione dello status personale dell'adottante.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

In materia di forma del matrimonio in Austria si applica il diritto austriaco; in caso di matrimonio contratto all'estero si applica lo status personale di ciascuno dei nubendi, ma è sufficiente rispettare le condizioni di forma vigenti nel luogo in cui è contratto il matrimonio (articolo 16 della legge austriaca sul diritto internazionale privato). Il limitato rinvio alle condizioni di forma del luogo dove si è contratto il matrimonio riguarda solo le disposizioni sostanziali della legge oggetto di rinvio, per cui un eventuale rinvio effettuato dalla legge locale è irrilevante (eccezione rispetto all'articolo 5 della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

I presupposti per la conclusione del matrimonio e per dichiarare la nullità e l'annullamento del matrimonio (da non confondersi con il divorzio) sono stabiliti per ogni nubendo dal rispettivo status personale (articolo 17 della legge austriaca sul diritto internazionale privato). Se tuttavia il diritto applicabile in virtù dello status personale di uno o di entrambi i nubendi non preveda la possibilità di concludere il matrimonio a causa del sesso di uno o di entrambi i nubendi, i presupposti per il matrimonio saranno disciplinati dal diritto dello Stato in cui il matrimonio è stato contratto.

Questa norma sul conflitto di legge riguarda i requisiti sostanziali del matrimonio, quali l'età necessaria, l'inesistenza di impedimenti al matrimonio e tutti i requisiti del consenso e la loro sostituibilità.

Ai sensi dell'articolo 18 della legge austriaca sul diritto internazionale privato, gli effetti giuridici personali del matrimonio sono disciplinati dallo status comune dei due sposi o, in mancanza di uno status comune, dall'ultimo status che essi avevano in comune, nella misura in cui l'uno o l'altro lo abbia conservato. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni summenzionate, si applica la legge dello Stato in cui i coniugi hanno la residenza abituale o, in mancanza, dalla legge dello Stato nel quale essi avevano la loro ultima residenza abituale, se uno dei due l'ha conservata.

Il campo di applicazione di questa norma sul conflitto di legge comprende anche l'obbligo degli sposi di vita coniugale in comune, di domicilio coniugale e di reciproca assistenza, ma anche di mantenimento, ma non l'uso del cognome coniugale né il regime patrimoniale della famiglia. Il rinvio può variare se cambiano le fattispecie di collegamento e in tal caso può essere applicabile un'altra legislazione.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

La Gesetz über die eingetragene Partnerschaft (legge austriaca sulle unioni registrate) ha introdotto gli articoli da 27 bis a 27 quinquies nella legge austriaca sul diritto internazionale privato.

I presupposti (e, quindi, anche la forma) per l'unione registrata, la sua nullità e lo scioglimento dovuto a colpa sono stabiliti dalla legge dello Stato nel quale essa è stata costituita (articolo 27 bis della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

Ai sensi dell'articolo 27 ter della legge austriaca sul diritto internazionale privato, gli effetti personali dell'unione registrata sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui le parti dell'unione registrata hanno la residenza abituale comune o, in mancanza, dalla legge dello Stato nel quale entrambi avevano la loro ultima residenza abituale, se uno dei due l'ha conservata. Ai sensi di questa disposizione, nel caso in cui non si possa applicare la legge dello Stato di residenza o detta legge non disciplini gli effetti giuridici personali, si applica lo status comune delle parti dell'unione registrata o, in mancanza di uno status comune, dall'ultimo status che essi avevano in comune, nella misura in cui l'uno o l'altro lo abbia conservato. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni summenzionate, si applica il diritto austriaco, come anche nel caso in cui lo status personale non disciplini gli effetti giuridici personali dell'unione registrata.

Il regime patrimoniale dell'unione registrata è disciplinato dal diritto applicabile conformemente al regolamento (UE) 2016/1104 sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate, entrato in vigore il 29.1.2019.

Lo scioglimento dell'unione registrata non dovuto a colpa è disciplinato dalla legge dello Stato in cui le parti dell'unione registrata hanno la residenza abituale comune al momento dello scioglimento o, in mancanza, dalla legge dello Stato nel quale essi avevano la loro ultima residenza abituale comune, se uno dei due l'ha conservata. Ai sensi di questa disposizione, nel caso in cui non si possa applicare la legge dello Stato di residenza o l'unione registrata non possa essere sciolta sulla base dei fatti addotti, si applica lo status comune delle parti dell'unione registrata o, in mancanza di uno status comune, l'ultimo status che essi avevano in comune, nella misura in cui l'uno o l'altro lo abbia conservato. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni summenzionate, come anche nel caso in cui lo status personale non consenta lo scioglimento dell'unione registrata sulla base dei fatti addotti, si applica il diritto austriaco.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Ai sensi dell'articolo 20 della legge austriaca sul diritto internazionale privato, aspetti del divorzio non disciplinati dal regolamento Roma III (regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, GU L 343, del 29 dicembre 2010, pag. 10) (effetti patrimoniali del matrimonio) sono definiti dalla legge applicabile agli effetti giuridici personali del matrimonio.

Il regime patrimoniale tra i coniugi è disciplinato dal diritto applicabile conformemente al regolamento (UE) 2016/1103 sui regimi patrimoniali tra i coniugi, entrato in vigore il 29.1.2019.

La separazione dei coniugi è un istituto che non è previsto dal diritto austriaco. Non essendo disciplinata dal regolamento Roma III, essa dovrebbe collegarsi al principio della connessione più stretta di cui all'articolo 1 della legge austriaca sul diritto internazionale privato. La connessione più stretta potrebbe essere ricavata dalla giurisprudenza in analogia con l'articolo 20 della legge austriaca sul diritto internazionale privato.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

Il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, GU L 7, pag. 1 (regolamento UE in materia di alimenti), fa riferimento, per lo status degli alimenti, al protocollo dell'Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Conformemente al regolamento, in primo luogo si applica la legge dello Stato di residenza abituale della persona cui sono dovuti gli alimenti (cui si aggiungono tendenze verso la lex fori, determinati fattori di collegamento, una clausola di difesa da pretese "sorprendenti" e una possibilità – molto restrittiva – di scegliere il diritto applicabile).

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Il regime patrimoniale tra i coniugi è disciplinato dal diritto applicabile conformemente al regolamento (UE) 2016/1103 sui regimi patrimoniali tra i coniugi.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Le successioni mortis causa sono disciplinate dal regolamento UE in materia di successioni (regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, GU L 201, del 27 luglio 2012, pag. 107). Ai casi precedenti si applica l'articolo 28 della legge austriaca sul diritto internazionale privato, ai sensi del quale il diritto applicabile dipende dallo status personale del de cujus al momento del decesso. Questa norma sul conflitto di legge regola anche in linea di principio la responsabilità per i debiti ereditari e l'acquisto dell'eredità. Tuttavia, in caso di procedimento di successione ereditaria eseguito in Austria, l'acquisto dell'eredità e la responsabilità in caso di debiti ereditari sono soggetti alla legge austriaca (articolo 28, secondo comma, della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

3.8 Proprietà immobiliare

L'acquisto e la perdita di diritti reali relativi a beni mobili, compreso il loro possesso, sono disciplinati dal diritto dello Stato nel quale essi si trovano al momento del perfezionamento del loro acquisto o della loro perdita. La categoria e il contenuto dei diritti in questione sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale si trovano i beni (articolo 31 della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

L'ambito di applicazione della norma sul conflitto di legge comprende in particolare la proprietà, le servitù (oneri reali), il pegno, il diritto di superficie, il condominio, come pure i diritti di ritenzione aventi efficacia nei confronti dei terzi e riserva di proprietà. Tale criterio di collegamento (la legge dello Stato rei sitae, cioè nel quale si trovano i beni) definisce anche gli effetti degli atti di trasferimento di proprietà.

Un'ulteriore modifica del luogo non comporta alcuna modifica del diritto applicabile, perché l'acquisizione di un diritto reale si perfeziona in un momento definito.

Gli effetti dell'acquisizione del diritto sono disciplinati dalla legge del luogo in cui è avvenuta l'acquisizione. Il criterio di collegamento legale è quindi variabile. Si applica la suddetta legge per decidere le questioni sulla portata della tutela giuridica del proprietario e se e in che misura il titolare di un diritto reale ha un potere di disposizione sulla cosa, per esempio se può vendere un pegno mobiliare senza alcun intervento del giudice.

Una disposizione speciale si applica ai mezzi di trasporto (articolo 33 della legge austriaca sul diritto internazionale privato). I diritti reali sulle imbarcazioni e sugli aeromobili iscritti in un registro speciale sono soggetti alla legge dello Stato di iscrizione; i mezzi di trasporto su ferrovia sono soggetti alla legge dello Stato della sede amministrativa attuale della società ferroviaria in cui sono utilizzati i veicoli. In caso di pegni mobiliari legali e basati su un titolo esecutivo o di diritti di ritenzione legali destinati a garantire i diritti di risarcimento dei danni causati da un veicolo (o le spese da esso derivanti) si applica la legge dello Stato nel quale si trovano i beni al momento del perfezionamento della fattispecie costitutiva.

Anche i beni immobiliari sono soggetti a una disciplina particolare. Nella misura in cui i diritti reali su beni immobili rientrano anche nel campo di applicazione di un'altra norma sul conflitto di legge (per esempio quella applicabile ai regimi matrimoniali), prevale il rinvio materiale, cioè il criterio di collegamento al diritto dello Stato dove si trova il bene.

Per i beni immateriali non esiste alcuna norma sul conflitto di leggi. Ai sensi dell'articolo 1 della legge austriaca sul diritto internazionale privato, il diritto applicabile conformemente al diritto sui beni è quello al quale essi sono più strettamente connessi. I diritti cartolarizzati sono disciplinati dalla lex cartae. L'articolo 33 della legge austriaca sul diritto internazionale privato, che recepisce l'articolo 9 della direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria (con un campo di applicazione allargato), contiene una norma speciale sulle garanzie su strumenti finanziari in forma scritturale. Per le garanzie comprese nel sistema di regolamento si applicano gli articoli 16 e 18 della Finalitätsgesetz (legge federale austriaca sul carattere definitivo della liquidazione nei sistemi di pagamento e di liquidazione delle operazioni su titoli), che recepiscono la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

3.9 Insolvenza

Il diritto internazionale fallimentare è contenuto nella parte settima della legge fallimentare austriaca. Ai sensi dell'articolo 217 le disposizioni della legge fallimentare austriaca sono applicabili nella misura in cui il diritto internazionale o, soprattutto, gli atti giuridici delle Comunità europee (in particolare il regolamento (CE) n. 848/2015 relativo alle procedure di insolvenza ovvero il regolamento dell'UE relativo all'insolvenza) non dispongano altrimenti. In termini di contenuto, le disposizioni concordano ampiamente con le corrispondenti disposizioni del regolamento dell'UE in materia di insolvenza.

Fondamentalmente, l'avvio di una procedura di insolvenza e i suoi effetti sono disciplinati dal diritto dello Stato in cui la procedura è avviata. In particolare, gli articoli 221-235 della legge fallimentare austriaca contengono disposizioni relative a diritti reali dei terzi, compensazione, riserva di proprietà, contratti relativi a beni immobili, mercati regolamentati, contratti di lavoro, effetti del procedimento di insolvenza nei confronti dei diritti soggetti a registrazione, diritto applicabile agli atti che arrecano pregiudizio e alla protezione dei terzi acquirenti, effetti della procedura di insolvenza sulle controversie in corso, legge applicabile a un bene nell'ambito dell'esercizio dei diritti di proprietà o di altri diritti, accordi di compensazione e di conversione dei debiti, contratti di pronti contro termine, pagamenti successivi all'apertura di un procedura di insolvenza.

In caso di sovrapposizione di tali norme con quelle della legge austriaca sul diritto internazionale privato o con altre norme sul conflitto di legge si applicano le disposizioni speciali della legge fallimentare austriaca.

Ultimo aggiornamento: 04/11/2021

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