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1 Fonti del diritto vigente
1.1 Diritto nazionale
Nella Repubblica di Croazia, il diritto internazionale privato è disciplinato dalla Zakon o međunarodnom privatnom pravu (legge sul diritto internazionale privato) (Narodne Novine (NN; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) n. 101/17), che è entrata in vigore il 29 gennaio 2019. Tale legge si occupa delle relazioni di diritto privato che presentano una dimensione internazionale, della competenza degli organi giurisdizionali croati e di altre autorità in queste relazioni di diritto privato che presentano una dimensione internazionale e delle pertinenti norme di procedura, come pure del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze pronunciate da organi giurisdizionali esteri. La legge sul diritto internazionale privato è applicata alle relazioni di diritto privato che presentano una dimensione internazionale, a meno che non siano già disciplinate da strumenti giuridici vincolanti dell'Unione europea, da trattati internazionali e da altre leggi vigenti in Croazia.
1.2 Convenzioni internazionali multilaterali
Convenzione dell'Aia del 1954 concernente la procedura civile.
Convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie.
Convenzione dell'Aia del 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti stradali.
Convenzione dell'Aia del 1973 sulla legge applicabile alla responsabilità per prodotti difettosi.
1.3 Principali convenzioni bilaterali
Sulla base della notifica della successione, la Repubblica di Croazia è diventata parte di alcuni trattati internazionali bilaterali, come ad esempio i trattati di assistenza giudiziaria, convenzioni consolari e trattati di commercio e di navigazione. Con alcuni paesi sono stati stipulati dei trattati di assistenza giudiziaria che contengono anche norme in materia di risoluzione dei conflitti di leggi:
convenzione del 1954 sulla cooperazione giudiziaria con l'Austria, Vienna, 16 dicembre 1954;
accordo del 1956 sull'assistenza giudiziaria reciproca con la Bulgaria, Sofia, 23 marzo 1956;
trattato del 1964 sull'istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare e penale con la Repubblica ceca, Belgrado, 20 gennaio 1964;
convenzione del 1959 sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze con la Grecia, Atene, 18 giugno 1959;
accordo del 1968 sull'assistenza giudiziaria reciproca con l'Ungheria.
2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi
2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi
I giudici utilizzano tre metodi per applicare il diritto internazionale privato alle situazioni giuridiche che presentano una dimensione internazionale, vale a dire: le norme in materia di conflitto di leggi, le leggi di polizia e norme sostanziali speciali.
2.2 Rinvio
L'articolo 9 della legge sul diritto internazionale privato stabilisce che l'applicazione della legge di qualsiasi Stato cui fa riferimento la legge significa l'applicazione delle norme giuridiche in vigore in tale Stato (ma non delle sue norme in materia di scelta della legge applicabile).
2.3 Modifica del criterio di collegamento
Un cambiamento di strumenti è un fenomeno che si verifica quando la situazione di fatto su cui si basa il criterio di collegamento cambia nel corso di un rapporto giuridico, comportando un cambiamento del diritto applicabile. Si applica la stessa norma in materia di conflitto di leggi, ma sono mutate le circostanze su cui si basa il criterio di collegamento. Tali questioni si pongono solo nel caso in cui la scelta della legge applicabile sia determinata mediante criteri di collegamento modificabili e non permanenti.
L'articolo 21 della legge sul diritto internazionale privato prevede che l'acquisizione o la perdita di un diritto reale (diritto di proprietà) già costituito su un bene che arriva in un altro Stato sia disciplinata dalla legge in base alla quale tale diritto reale è stato acquisito. Il tipo e il contenuto di tale diritto sono soggetti alla legge applicabile dello Stato in cui il bene è situato. Se non è stato acquisito alcun diritto reale sul bene trasferito da uno Stato all'altro, anche le circostanze che si producono nell'altro Stato devono essere riconosciute nell'acquisizione o nella cessazione di tale diritto.
2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi
È opportuno notare che la legge applicabile in virtù delle disposizioni della legge sul diritto internazionale privato non si applica quando tutte le circostanze indicano che un rapporto di diritto privato presenta solo un collegamento minore con la legge in questione ed è evidente che vi è una connessione più stretta con un'altra legge (articolo 11).
Le norme [di diritto] di uno Stato estero applicabili in virtù delle disposizioni della legge sul diritto internazionale privato non si applicano se la loro applicazione ha un evidente effetto contrario all'ordine pubblico della Croazia (articolo 12).
In deroga ad altre disposizioni della legge sul diritto internazionale privato, un giudice può applicare una disposizione di diritto croato considerata cruciale per la salvaguardia dell'interesse pubblico della Croazia, per esempio della sua organizzazione politica, sociale ed economica, in misura tale che sia applicabile a qualsiasi situazione rientrante nel suo ambito di applicazione, indipendentemente dalla legge applicabile. Qualora l'adempimento di un obbligo sia contrario, in tutto o in parte, a una disposizione della legge di uno Stato estero in cui tale obbligo deve essere assolto, il giudice può riconoscere l'effetto di tale disposizione. Nel decidere in merito al riconoscimento degli effetti di tale disposizione, occorre tenere conto della natura, della finalità e delle conseguenze del riconoscimento o del non riconoscimento del suo effetto (articolo 13).
2.5 Accertamento della legge straniera
Un giudice o un'altra autorità croata determina d'ufficio (automaticamente) il contenuto della legge di uno Stato estero. La legge straniera si applica secondo l'interpretazione data in tale Stato. Il giudice o un'altra autorità croata può chiedere informazioni sul contenuto della legge straniera al ministero della Giustizia o a un'altra autorità, nonché a consulenti tecnici o istituzioni specializzate. Le parti possono presentare documenti pubblici o privati relativi al contenuto della legge straniera. Se il contenuto della legge straniera non può essere determinato con uno di questi metodi, si applica la legge croata (articolo 8).
3 Norme sul conflitto di leggi
3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici
La legge che disciplina le obbligazioni contrattuali è determinata a norma del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("regolamento Roma I") nel suo ambito di applicazione.
La legge che disciplina le obbligazioni contrattuali escluse dall'ambito di applicazione del regolamento Roma I (qualora la legge applicabile non sia determinata da un altro atto o da un trattato internazionale in vigore in Croazia) è determinata in base alle disposizioni del regolamento Roma I relative a tali obbligazioni contrattuali.
3.2 Obbligazioni extracontrattuali
La legge che disciplina le obbligazioni extracontrattuali è determinata a norma del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("regolamento Roma II").
La legge che disciplina le obbligazioni extracontrattuali escluse dall'ambito di applicazione del regolamento Roma II (qualora la legge applicabile non sia determinata da un altro atto o da un trattato internazionale in vigore in Croazia) è determinata in base alle disposizioni del regolamento Roma II relative a tali obbligazioni contrattuali.
La legge che disciplina le obbligazioni extracontrattuali derivanti da incidenti stradali è determinata dall'applicazione della convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale.
La legge applicabile alla responsabilità dei fabbricanti per prodotti difettosi è determinata dall'applicazione della convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 relativa alla legge applicabile alla responsabilità per prodotti difettosi.
3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)
La legge che disciplina la capacità giuridica e la capacità di agire di una persona fisica è la legge dello Stato di cui tale persona è un cittadino. Una volta acquisita, la capacità di agire non viene meno a causa di un cambiamento di cittadinanza.
La legge che disciplina il nome di persona di una persona fisica è la legge dello Stato di cui tale persona è un cittadino.
Se un matrimonio è contratto in Croazia, i coniugi possono decidere il loro cognome conformemente alla legge dello Stato di cui uno di essi è cittadino o, se almeno uno di essi ha la residenza abituale in Croazia, in base alla legge croata.
I rappresentanti legali possono stabilire il nome di persona di un minore presso l'anagrafe, conformemente alla legge dello Stato di cui uno di essi è cittadino o, se almeno uno di essi ha la residenza abituale in Croazia, in base alla legge croata.
3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione
La legge applicabile ai rapporti tra genitori e figli è determinata sulla base della convenzione dell'Aia del [19 ottobre] 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (convenzione dell'Aia del 1996).
La legge che disciplina i rapporti tra genitori e figli non rientranti nell'ambito di applicazione della convenzione dell'Aia del 1996 (ove non determinata da un altro atto o da un trattato internazionale in vigore in Croazia) è stabilita in base alle disposizioni della convenzione dell'Aia del 1996 che disciplinano tali rapporti.
La determinazione o la contestazione della maternità o della paternità sono disciplinate dalla legge applicabile al momento dell'avvio del procedimento, vale a dire:
1. la legge della residenza abituale del minore; o
2. se ciò è nell'interesse superiore del minore, la legge dello Stato di cui il minore è cittadino o la legge dello Stato di cui sono cittadini le persone delle quali viene determinata o contestata la paternità o la maternità.
La validità del riconoscimento della maternità o della paternità è disciplinata da:
1. la legge che disciplina la cittadinanza o la residenza abituale del minore al momento del riconoscimento; o
2. la legge che disciplina la cittadinanza o la residenza abituale di una persona che riconosce la maternità o la paternità al momento del riconoscimento.
3.4.1 Rapporti tra genitori e figli
La legge che disciplina i requisiti per l'adozione e la revoca dell'adozione è la legge dello Stato di cui l'adottante e l'adottato sono in quel momento cittadini.
Se l'adottante e l'adottato sono cittadini di Stati diversi, le leggi che disciplinano i requisiti per l'adozione e per la sua revoca sono cumulativamente le leggi di entrambi gli Stati di cui ciascuna persona detiene la cittadinanza.
In caso di adozione congiunta da parte di due persone, oltre ad essere disciplinati dalla legge dello Stato della persona adottata, i requisiti per l'adozione e per la sua revoca sono anche soggetti alla legge dello Stato di cittadinanza comune degli adottanti. Se in quel momento non hanno la stessa cittadinanza, si applica la legge dello Stato in cui hanno la residenza abituale comune. Se in quel momento non hanno neppure una residenza abituale comune, si applicano le leggi degli Stati di cui entrambi gli adottanti sono cittadini.
La legge che disciplina l'effetto dell'adozione è la legge dello Stato di nazionalità comune dell'adottante e dell'adottato al momento dell'adozione. Se in quel momento non hanno la stessa cittadinanza, si applica la legge dello Stato in cui hanno la residenza abituale comune. Se in quel momento non hanno neppure una residenza abituale comune, si applica la legge croata qualora uno dei due sia un cittadino croato. Se né gli adottanti né l'adottato sono cittadini della Repubblica di Croazia, la legge applicabile è la legge dello Stato di cui l'adottato è un cittadino.
In via eccezionale, qualora l'adozione nel paese di origine del minore non abbia l'effetto di cessare l'effettiva filiazione esistente, l'adozione può essere convertita in adozione con tale effetto se le parti, le istituzioni e le autorità competenti, il cui consenso o la cui autorizzazione sono necessari per l'adozione, hanno dato o intendono dare il loro consenso ai fini dell'adozione e se tale adozione è nell'interesse superiore del minore.
Se l'applicazione della legge straniera (sulla base di quanto precede) è contraria all'interesse superiore della persona adottata e se la o le persone adottate o adottanti hanno un legame evidentemente e più stretto con la Croazia, si applica la legge croata.
3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari
3.5.1 Matrimonio
La legge che disciplina i requisiti per il matrimonio contratto in Croazia è, per ogni persona, la legge dello Stato di cui tale persona ha la cittadinanza nel momento in cui viene contratto il matrimonio. Un matrimonio non sarà contratto se è evidentemente contrario all'ordine pubblico della Croazia.
La legge che disciplina gli obblighi formali di un matrimonio contratto in Croazia è la legge croata.
Un matrimonio contratto in uno Stato estero è riconosciuto se è stato contratto in base alla legge di tale Stato.
Quando un matrimonio tra persone dello stesso sesso è contratto in uno Stato estero, esso è riconosciuto come unione civile se contratto in base alla legge di tale Stato.
La legge che disciplina la validità di un matrimonio è quella del luogo del matrimonio.
La legge che disciplina il divorzio è la legge scelta dai coniugi i quali possono scegliere una delle leggi seguenti:
1. la legge dello Stato in cui entrambi hanno la residenza abituale nel momento in cui scelgono la legge applicabile; o
2. la legge dello Stato in cui hanno avuto l'ultima residenza abituale comune se uno di essi ha ancora la residenza abituale in tale Stato; o
3. la legge dello Stato di cui almeno uno dei due è cittadino nel momento in cui scelgono la legge applicabile; o
4. la legge croata.
L'accordo sulla legge applicabile di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere concluso per iscritto e può essere concluso o modificato al più tardi al momento dell'avvio del procedimento di divorzio.
Se i coniugi non hanno scelto la legge applicabile (conformemente all'articolo 36 della legge sul diritto internazionale privato), la legge applicabile al divorzio è:
1. la legge dello Stato in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento dell'avvio del procedimento di divorzio; in alternativa
2. la legge dello Stato in cui hanno avuto l'ultima residenza abituale comune se uno di essi ha ancora la residenza abituale in tale Stato; in alternativa
3. la legge dello Stato di cui entrambi sono cittadini al momento dell'avvio del procedimento di divorzio; in alternativa
4. la legge croata.
3.5.2 Convivenza e unioni civili
La legge che disciplina la costituzione e la cessazione di un'unione civile, costituita in Croazia, mediante iscrizione nel registro delle unioni civili, è la legge croata.
Un'unione civile registrata tra persone dello stesso sesso, costituita in un altro Stato, è riconosciuta in Croazia se è stata costituita in base alla legge di tale Stato.
La legge che disciplina la costituzione e la cessazione delle unioni civili è la legge dello Stato al quale un'unione civile è o era, se ha cessato di esistere, più strettamente collegata.
3.5.3 Divorzio e separazione legale
La legge che disciplina il divorzio è la legge scelta dai coniugi i quali possono scegliere una delle leggi seguenti:
1. la legge dello Stato in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui scelgono la legge applicabile; o
2. la legge dello Stato in cui hanno avuto l'ultima residenza abituale comune se uno di essi ha ancora la residenza abituale in tale Stato; o
3. la legge dello Stato di cui almeno uno dei due è cittadino nel momento in cui scelgono la legge applicabile; o
4. la legge croata.
Un accordo sulla legge applicabile deve essere concluso per iscritto e può essere concluso o modificato al più tardi al momento dell'avvio del procedimento di divorzio.
Se i coniugi non hanno scelto la legge applicabile (conformemente all'articolo 36 della legge sul diritto internazionale privato), la legge applicabile al divorzio è:
1. la legge dello Stato in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento dell'avvio del procedimento di divorzio; in alternativa
2. la legge dello Stato in cui hanno avuto l'ultima residenza abituale comune se uno di essi ha ancora la residenza abituale in tale Stato; in alternativa
3. la legge dello Stato di cui entrambi sono cittadini al momento dell'avvio del procedimento di divorzio; in alternativa
4. la legge croata.
3.5.4 Obbligazioni alimentari
La legge che disciplina le obbligazioni alimentari è determinata dal protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.
3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi
La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi è determinata a norma del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.
3.7 Successioni mortis causa, testamento
La legge che disciplina la successione è determinata in applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201 del 27.7.2012).
La legge applicabile alla forma delle disposizioni testamentarie è determinata a norma della convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie.
3.8 Proprietà immobiliare
La legge che disciplina i diritti reali su beni immobili è la legge del luogo in cui il bene in questione è situato.
3.9 Insolvenza
Le insolvenze o i fallimenti sono soggetti all'applicazione del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione).
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