Quale normativa nazionale si applica?

Cipro
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Nei procedimenti transfrontalieri le norme sulla legge applicabile nella Repubblica di Cipro sono in primo luogo quelle previste dalla legislazione dell'UE, in particolare il regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II).

In altri ambiti, gli organi giurisdizionali ciprioti si basano sulla loro giurisprudenza, non essendovi leggi nazionali pertinenti o norme codificate. In mancanza di una giurisprudenza cipriota pertinente, gli organi giurisdizionali applicano il diritto comune inglese (common law), come previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), della legge sul sistema giudiziario (legge 14/60).

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Convenzione dell'Aia, del 1° luglio 1985, sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, ratificata dalla Repubblica di Cipro mediante la legge di ratifica 15(III) del 2017.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Non applicabile.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

L'organo giurisdizionale non è tenuto ad applicare questa norma d'ufficio. La questione può essere sollevata solo da una parte del procedimento, che deve riuscire a dimostrare che la legge di un altro Stato prevale su quella di Cipro. Se il giudice non è soddisfatto delle prove addotte, applicherà la legge di Cipro.

Trattandosi di una questione di prove e procedura, tale pratica non è interessata dai summenzionati regolamenti (CE) n. 593/2008 e n. 864/2007.

2.2 Rinvio

I regolamenti (CE) n. 593/2008 e n. 864/2007 non consentono l'applicazione della norma del rinvio. Ciononostante, nei casi non disciplinati dai regolamenti, la norma del rinvio può essere applicata come segue:

il giudice che esamina un caso per cui si è deciso che debba essere applicata la legge di un altro Stato deve applicare o soltanto le disposizioni nazionali interne di quella legge o l'intera legge, incluse le disposizioni internazionali applicabili conformemente alla stessa.

La difficoltà in questo ultimo caso dipende dal fatto che le norme sulla legge applicabile previste dall'ordinamento giuridico dell'altro Stato interessato possono prescrivere al giudice di applicare il diritto di Cipro (rinvio). In tal caso il giudice ha due opzioni: da un lato accettare la norma del rinvio e applicare la legge di Cipro (teoria del "rinvio parziale") o, dall'altro, respingerla e applicare in toto la legge dell'altro Stato ("rinvio totale").

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Per evitare eventuali problemi che potrebbero sorgere da un cambiamento del criterio di collegamento (ad esempio, il domicilio, il luogo in cui è stato trasferito il bene mobile o il trust, ecc.), si ricorre in genere alla norma sulla legge applicabile al fine di determinare la data di rilevamento del criterio di collegamento. A titolo di esempio, si veda l'articolo 7 della convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 sui trust.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

La legge di un altro Stato non deve essere applicata, neppure se prescritto dalle norme sulla legge applicabile, se incompatibile con l'ordine pubblico della Repubblica di Cipro. Nell'ambito della giurisprudenza, per "ordine pubblico" si intende l'insieme di principi essenziali di giustizia, morale pubblica ed etica (Pilavachi & Co Ltd contro International Chemical Co Ltd (1965) 1 CLR 97).

La legge di un altro Stato non va inoltre applicata in materia di dazi, imposte e fiscalità.

2.5 Accertamento della legge straniera

Si applica la norma stabilita nella causa Royal Bank of Scotland plc contro Geodrill Co Ltd e altri (1993) 1 JSC 753, in base alla quale una parte che ritenga che al procedimento debba essere applicata una legge straniera è tenuta, in primo luogo, a presentare una domanda al riguardo e, in secondo luogo, ad addurre prove di esperti che soddisfino il giudice. Se il giudice non è soddisfatto delle prove addotte oppure qualora nessuna delle parti avanzi tale richiesta, si applica la legge di Cipro.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Il regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) si applica a tutte le obbligazioni contrattuali e agli atti giuridici in cui è sollevata la questione della legge applicabile.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Nella maggior parte dei casi si applica il regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II), secondo la cui norma di base, la legge applicabile dovrebbe essere determinata sulla base del luogo in cui si verifica il danno (lex loci damni), a prescindere dal paese o dai paesi in cui potrebbero verificarsi le conseguenze indirette. Il regolamento specifica inoltre regole su come determinare la legge applicabile per tipi specifici di obbligazioni non contrattuali, come ad esempio la concorrenza sleale e la responsabilità da prodotti.

Per quanto riguarda i trust, si applica la legge (di ratifica) applicabile ai trust e al loro riconoscimento del 2017 (legge 15(III)/2017), con cui è stata ratificata la convenzione dell'Aia del 1985. Conformemente alla legge di ratifica e alla convenzione, i trust devono essere regolamentati dalla legge scelta dai fiduciari o, in caso contrario, dalla legge con cui presentano un collegamento più stretto.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Cognome

Per l'attribuzione del cognome si applica la legge sul rapporto di filiazione (legge 216/90), in base alla quale il cognome dei figli è attribuito mediante dichiarazione congiunta dei genitori entro tre mesi dalla data di nascita. In mancanza di tale dichiarazione, al figlio è dato il cognome paterno. Ai figli nati fuori dal matrimonio è attribuito il cognome materno, fino all'eventuale riconoscimento da parte del padre.

Domicilio

Il domicilio di un soggetto è determinato dal capo 195 della legge sui testamenti e le successioni, secondo cui ogni persona ha il domicilio ricevuto alla nascita ("domicilio di origine") o il domicilio che ha acquisito o mantenuto per scelta ("domicilio elettivo").

Nel caso dei figli legittimi nati quando il padre è in vita, il domicilio di origine del figlio corrisponde al domicilio del padre al momento della nascita.

Nel caso dei figli nati al di fuori del matrimonio o dopo la morte del padre, il domicilio di origine corrisponde al domicilio della madre al momento della nascita.

Capacità

La capacità di contrarre matrimonio è disciplinata dalla legge sul matrimonio (legge 104(I)/2013), il cui articolo 14 prevede che non dispongono della capacità di contrarre matrimonio i minori o coloro che, alla data di celebrazione del matrimonio, non siano in grado di dare il loro consenso a causa di un disturbo mentale o disabilità fisica, di una condizione mentale o di altro tipo, in caso di malattia oppure di dipendenza da sostanze, che impediscano all'interessato di capire e di agire con cognizione di causa.

Tuttavia, anche qualora entrambi i partner o uno dei due sia minorenne, si considera che le parti abbiano la capacità di contrarre matrimonio se almeno sedicenni, se i loro tutori hanno acconsentito per iscritto al matrimonio o se sussistono ragioni serie che giustificano il matrimonio. Nel caso in cui il consenso sia negato o non vi siano tutori, la questione della capacità di contrarre matrimonio di un soggetto dovrà essere risolta dal giudice di famiglia del distretto in cui risiede l'interessato.

Per quanto concerne la capacità di compiere atti giuridici, l'articolo 11 del capo 149 della legge sui contratti prevede che una persona possa concludere un contratto se sana di mente e non privata, dalla legge, della capacità di agire. In base alla legge, una persona coniugata non è privata della capacità di concludere contratti per il solo motivo di non essere maggiorenne.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

Il rapporto tra genitori e figli, inclusi gli aspetti della responsabilità genitoriale, degli alimenti e della comunicazione, è regolamentato dal diritto cipriota e, nello specifico, dalla legge sul rapporto di filiazione (legge 216/90).

Si applicano inoltre, negli ambiti disciplinati, il regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II bis), il regolamento (CE) n. 4/2009 e la convenzione dell'Aia del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori.

3.4.2 Adozione

Laddove i procedimenti di adozione si svolgano presso un organo giurisdizionale cipriota, si applica il diritto di Cipro indipendentemente dal fatto che il caso di adozione sia di natura transfrontaliera o meno.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

A Cipro le questioni attinenti alla celebrazione e allo scioglimento del matrimonio sono regolamentate dalla legge sul matrimonio del 2003 (legge 104(I)/2003). In aggiunta, sono soggette alla convenzione delle Nazioni Unite sul consenso al matrimonio, l'età minima per il matrimonio e la registrazione dei matrimoni, ratificata da Cipro con la legge 16(III)/2003.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Le questioni relative al divorzio sono disciplinate dall'articolo 111 della Costituzione, dalla legge in materia di tentativi di conciliazione e scioglimento spirituale del matrimonio del 1990 (legge 22/1990), per quanto concerne i matrimoni religiosi, e dalla legge sul matrimonio (legge 104(I)/2003).

La convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali del 1971, ratificata dalla Repubblica di Cipro dalla legge 14(III)1983, si applica alle questioni connesse al riconoscimento di divorzi e separazioni personali.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

Obbligazioni alimentari

A norma della legge sulla proprietà coniugale (legge 232/1991) modificata:

se i coniugi cessano di coabitare, il giudice può, su richiesta di un coniuge, emettere un'ordinanza in materia di obbligazioni alimentari che imponga all'altro coniuge di versare un assegno di mantenimento al coniuge richiedente.

Le obbligazioni alimentari tra ex coniugi sono previste qualora uno dei due sia incapace di provvedere al proprio sostentamento con il reddito o il patrimonio di cui dispone e:

a) se, a divorzio finalizzato o alla scadenza dei termini precisati di seguito, la sua età o stato di salute è tale da impedirgli di intraprendere o continuare un'attività professionale che potrebbe garantirgli un sostentamento;

b) se ha in custodia un figlio minore o adulto oppure un'altra persona a carico, che sia incapace di provvedere a sé a causa di una disabilità fisica o mentale, e la persona che presenta la domanda è quindi nell'impossibilità di trovare un'occupazione adeguata;

c) se non è in grado di trovare un'occupazione stabile e consona oppure abbia bisogno di seguire una formazione professionale, per non oltre tre anni dalla finalizzazione del divorzio;

d) in tutti gli altri casi in cui l'erogazione degli alimenti al momento della finalizzazione del divorzio sia necessaria per ragioni di equità.

Gli alimenti possono essere negati o ristretti per ragioni importanti, in particolare laddove il matrimonio sia stato di breve durata oppure se il coniuge che potrebbe esserne beneficiario è colpevole del divorzio o della cessazione della coabitazione o è volontariamente causa della propria indigenza.

Inoltre, il diritto agli alimenti cessa oppure l'ordine che ne impone l'erogazione dovrebbe essere modificato di conseguenza laddove le circostanze lo richiedano.

Obbligazioni alimentari per figli minori

Conformemente alla legge sul rapporto di filiazione (legge 216/90), le obbligazioni alimentari per i figli minori spettano a entrambi i genitori, in funzione delle loro risorse finanziarie. La suddetta obbligazione genitoriale può essere mantenuta, in seguito a decisione e composizione giudiziaria, anche dopo il superamento della maggiore età del figlio, se giustificata da circostanze eccezionali (ad esempio, il figlio è incapace o disabile oppure sta compiendo il servizio militare o studia presso un istituto di istruzione o di formazione).

Il diritto dei figli minori a ricevere gli alimenti dai genitori resta valido anche se proprietari di un bene.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Si applica l'articolo 13 della legge 232/1991, in base alla cui norma generale il matrimonio non modifica l'autonomia dei coniugi sotto il profilo del patrimonio. Tuttavia, l'articolo 14 della legge permette a un coniuge di reclamare il patrimonio dell'altro in caso di scioglimento o di annullamento del matrimonio, purché il coniuge che ha presentato la domanda abbia contribuito in qualche modo all'incremento del patrimonio dell'altro coniuge. La parte che presenta la domanda, attraverso un'azione legale, può chiedere che le sia versata la quota dell'aumento derivante dal suo contributo.

Il contributo apportato da un coniuge all'aumento del patrimonio dell'altro coniuge è ritenuto essere di circa un terzo dell'aumento totale, a meno che non sia dimostrato un contributo inferiore o superiore.

L'incremento del patrimonio dei coniugi non include quanto acquisito per donazioni, successioni, lasciti o altri legati.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Le successioni e tutte le questioni in materia di eredità, ad eccezione dei moduli per la redazione e la revoca di un testamento, sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Conformemente all'articolo 22 del suddetto regolamento, una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. La scelta della legge applicabile è indicata con una dichiarazione esplicita.

Nei casi in cui è in atto un testamento si applica la convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie. A norma dell'articolo 1 della convenzione, una disposizione testamentaria è valida quanto alla forma, se questa è conforme al diritto interno:

a) del luogo, ove il testatore ha disposto, o

b) di uno Stato, di cui il testatore possedeva la cittadinanza quando ha fatto il testamento o quando è morto, o

c) di un luogo, ove il testatore aveva il domicilio o la dimora abituale quando ha fatto il testamento o quando è morto, o

d) per gli immobili, del luogo, ove essi sono siti.

3.8 Proprietà immobiliare

Il regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), secondo cui un contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti, si applica ai rapporti che danno origine a obbligazioni correlate ai beni immobili. In mancanza di scelta si applica l'articolo 4 del regolamento, che specifica espressamente la legge applicabile in ciascun caso.

Per quanto riguarda i contratti relativi a diritti immobiliari, in conformità alla giurisprudenza degli organi giurisdizionali di Cipro, il giudice applica la competenza giurisdizionale del paese in cui è situato l'immobile (lex situs).

3.9 Insolvenza

La legge applicabile è determinata dal regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza ed è la legge dello Stato in cui sono state avviati tali procedimenti.

Ultimo aggiornamento: 11/12/2023

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