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Quale normativa nazionale si applica?

Estonia
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Le questioni in materia di legge applicabile sono disciplinate principalmente dalla legge in materia di diritto internazionale privato (di seguito: LDIP).

La parte generale del codice civile disciplinava la determinazione della legge applicabile prima che la LDIP entrasse in vigore il 1° luglio 2002; attualmente la LDIP si applica in sostituzione del codice civile in pressoché tutti i casi soggetti all'articolo 24 della legge sulle obbligazioni, alla parte generale del codice civile e alla legge di esecuzione della LDIP.

Inoltre si deve prendere in considerazione la priorità delle norme derivanti dal diritto dell'Unione applicabile rispetto a quelle del diritto interno, nonché il principio derivante dall'articolo 123 della costituzione della Repubblica di Estonia, secondo il quale, quando leggi o altre normative dell'Estonia sono in conflitto con un trattato internazionale ratificato dal parlamento estone, si applicano le disposizioni del trattato internazionale. L'Estonia ha inoltre sottoscritto quattro accordi in materia di assistenza giudiziaria con Russia, Ucraina, Polonia, Lettonia e Lituania che disciplinano anch'essi questioni in materia di legge applicabile.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

1.3 Principali convenzioni bilaterali

  • Accordo fra la Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania in materia di assistenza giudiziaria e rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla Riigi Teataja (gazzetta ufficiale estone);
  • accordo fra la Repubblica di Estonia e la Federazione russa concernente l'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, firmato a Mosca il 26 gennaio 1993. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla gazzetta ufficiale estone;
  • accordo fra la Repubblica di Estonia e l'Ucraina concernente l'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile e penale, firmato a Kiev il 15 febbraio 1995. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla gazzetta ufficiale estone;
  • accordo fra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Polonia concernente l'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di lavoro, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla gazzetta ufficiale estone.

Regolamenti dell'Unione europea

  • Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40);
  • regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6);
  • regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1);
  • regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107);
  • regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 343 del 29.12.2010, pag. 10);
  • regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Qualora una legge, un accordo internazionale o una transazione richieda l'applicazione della legge straniera, gli organi giurisdizionali l'applicheranno a prescindere dal fatto che tale applicazione sia oggetto di richiesta o meno. In altri termini, l'obbligo da parte degli organi giurisdizionali di applicare la legge straniera non dipende dal fatto che una parte ne abbia fatto richiesta (articolo 2, primo comma, della LDIP).

Nel contesto di alcune cause civili laddove le parti erano autorizzate a concordare la scelta della legge applicabile, gli organi giurisdizionali estoni hanno applicato la legge estone, anziché quella straniera, dato che le parti avevano implicitamente rinunciato al loro diritto di scegliere la legge straniera.

2.2 Rinvio

Qualora la LDIP imponga l'applicazione della legge straniera (trasmissione), si applicano le norme del diritto internazionale privato del paese pertinente. Qualora tali norme impongano l'applicazione della legge estone (remissione), si applicano le norme del diritto sostanziale estone (articolo 6, primo comma, della LDIP).

Pertanto, qualora la legge straniera rimandi nuovamente alla legge estone, si devono applicare le norme del diritto sostanziale estone.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

La creazione o l'esaurimento di un diritto reale devono essere determinati in conformità con la legge del paese nel quale i beni erano siti al momento della creazione o dell'esaurimento di detto diritto reale (articolo 18, primo comma, della LDIP). Di conseguenza, qualora l'ubicazione dei beni vari in seguito alla creazione e all'esaurimento di un diritto reale, varia anche la legge ad esso applicabile. La legge del paese di residenza di una persona fisica si applica alla sua legittimazione passiva e attiva (articolo 12, primo comma, della LDIP). Pertanto, se il paese di residenza di una persona cambia, muta anche la legge applicabile alla sua legittimazione passiva e attiva. Tuttavia, la legge in materia di diritto internazionale privato prevede altresì che una variazione del domicilio non limiti una legittimazione attiva già acquisita (articolo 12, terzo comma, della LDIP).

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

La legge straniera non si applica qualora ciò si traduca in un evidente conflitto con i principi fondamentali del diritto estone (ordine pubblico). In questi casi, si deve applicare la legge estone (articolo 7 della LDIP).

Il fatto che la legge straniera preveda o meno una norma giuridica che non esiste nel diritto estone non è determinante in questi casi; piuttosto, in virtù della clausola in materia di ordine pubblico, si deve applicare la legge estone anziché la legge straniera laddove l'applicazione di quest'ultima si tradurrebbe in un evidente conflitto con i principi fondamentali del diritto estone.

La normativa applicabile alle obbligazioni contrattuali prevede altresì che le disposizioni del capitolo pertinente contenuto nella LDIP non pregiudichino l'applicazione delle disposizioni del diritto estone applicabili, indipendentemente dalla legge che disciplina i contratti (articolo 31 della LDIP). L'articolo 32, terzo comma, della LDIP sottolinea inoltre che il fatto che le parti abbiano scelto di assoggettare un contratto a disciplina da parte della legge straniera, a prescindere dalla possibilità che esse abbiano optato anche per la giurisdizione straniera, non pregiudica, laddove tutti gli elementi pertinenti al contratto al momento della scelta siano collegati soltanto a un paese, l'applicazione delle norme della legge di tale paese e che dette norme non possano essere derogate per contratto (norme imperative).

2.5 Accertamento della legge straniera

Sebbene il principio generale preveda che gli organi giurisdizionali debbano applicare la legge straniera nelle situazioni in cui ciò è imposto da una legge, da un accordo internazionale o da una transazione indipendentemente dal fatto che sia richiesta o meno una domanda in tal senso (articolo 2, primo comma, della LDIP), le autorità e gli organi giurisdizionali possono chiedere l'assistenza delle parti o delle autorità governative al fine di determinare la legge straniera da applicare.

Sebbene le parti possano presentare agli organi giurisdizionali documenti volti a determinare il contenuto della legge straniera, detti organi non sono tenuti ad aderire a tali documenti (articolo 4, secondo comma, della LDIP). Gli organi giurisdizionali hanno altresì il diritto di richiedere assistenza da parte del ministero della Giustizia o del ministero degli Affari esteri della Repubblica di Estonia, nonché di incaricare esperti all'uopo (articolo 4, terzo comma, della LDIP).

Le parti coinvolte in un procedimento civile sono tenute soltanto a dimostrare la legge in vigore al di fuori della Repubblica di Estonia, il diritto internazionale o nella misura in cui l'organo giurisdizionale non abbia familiarità con detta legge in conformità con l'articolo 234 del codice di procedura civile (di seguito: CPC). L'organo giurisdizionale può altresì utilizzare altre fonti di informazione e svolgere altre azioni al fine di determinare il contenuto della legge, così come descritto nel paragrafo precedente in riferimento all'articolo 4 della LDIP.

Il diritto degli organi giurisdizionali di richiedere informazioni per determinare il contenuto della legge da applicare si basa sul principio del contraddittorio della procedura civile. Tale principio è espresso principalmente dall'articolo 5, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, il quale prevede che il procedimento relativo a un'azione sia condotto sulla base dei fatti e delle richieste presentate dalle parti in base alla domanda, e che le parti dispongano di pari diritti e opportunità per suffragare le loro domande e confutare o contestare le argomentazioni addotte della parte avversa. In questo modo, una parte può scegliere i fatti da presentare al fine di corroborare la propria domanda, oltre alle prove per dimostrare tali fatti.

La legge consente inoltre delle eccezioni in base alle quali la legge estone è applicabile qualora non sia possibile determinare il contenuto della legge straniera entro un arco di tempo ragionevole, nonostante tutti gli sforzi compiuti (articolo 4, quarto comma, della LDIP).

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Analogamente ad altre questioni in materia di diritto internazionale privato, la legge che disciplina i contratti è determinata dalla LDIP in Estonia, salvo diversamente sancito dalla normativa internazionale. La legge che disciplina un contratto può essere inoltre determinata sulla base di un accordo tra le parti oppure, laddove la LDIP non conceda alle parti il diritto di scegliere la legge applicabile, sulla base della legge applicabile determinata secondo i criteri stabiliti. Dato che, conformemente all'articolo 3, secondo comma, della legge sul fallimento, le disposizioni del codice di procedura civile si applicano alle procedure concorsuali, fatto salvo quanto diversamente previsto da tale legge e ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del codice di procedura civile, i procedimenti giudiziari vengono condotti sulla base del codice di procedura civile estone, la legge applicabile alle procedure concorsuali condotte in Estonia è il diritto estone o la legge applicabile sulla base di un accordo tra le parti oppure, in assenza di tale accordo, si tratta della legge applicabile stabilita sulla base dei criteri previsti dalla LDIP.

La LDIP stabilisce che i contratti devono essere disciplinati dalla legge del paese secondo l'accordo delle parti. Le parti possono scegliere la legge che disciplina l'intero contratto o una parte dello stesso, qualora il contratto sia divisibile in maniera corrispondente (articolo 32, primo e secondo comma, della LDIP). Tuttavia la scelta della legge applicabile mediante accordo non è assoluta. L'articolo 32, terzo comma, della LDIP dichiara che il fatto che le parti abbiano scelto di assoggettare un contratto a disciplina da parte della legge straniera, a prescindere dalla possibilità che esse abbiano optato anche per la giurisdizione straniera, non pregiudica, laddove tutti gli elementi pertinenti al contratto al momento della scelta siano collegati soltanto a un paese, l'applicazione delle norme della legge di tale paese alle quali non si possa derogare per contratto (norme imperative).

Qualora le parti non abbiano scelto la legge che disciplina il contratto, quest'ultimo è disciplinato dalla legge del paese con il quale il contratto è più strettamente collegato. Se il contratto è divisibile e una parte del contratto è collegata più strettamente, in modo indipendente, a un altro paese, detta parte del contratto può essere disciplinata dalla legge di tale altro paese (articolo 33, primo comma, della LDIP).

Si presume che un contratto sia collegato più strettamente al paese nel quale la parte che deve eseguire l'obbligazione caratteristica del contratto ha, al momento della stipula del contratto stesso, il proprio domicilio oppure la propria sede, qualora si tratti di un organo di gestione. Se il contratto è concluso nel corso dell'attività commerciale o professionale della parte che deve svolgere l'obbligazione caratteristica del contratto, si presume che il contratto presenti un collegamento più stretto con il paese nel quale si trova la sede principale di attività di tale parte. Qualora il contratto richieda che l'obbligazione caratteristica del contratto venga svolta in un luogo di attività diverso dalla sede principale di attività, si presume che il contratto presenti un collegamento più stretto con il paese in cui si trova tale altro luogo di attività (articolo 33, secondo comma, della LDIP).

Per i beni immobili e i contratti di trasporto, sono definite delle deroghe alla norma generale in materia di luogo di esecuzione. Se l'oggetto di un contratto è un diritto su beni immobili oppure un diritto d'uso di beni immobili, si presume che il contratto sia più strettamente collegato con il paese nel quale si trovano detti beni (articolo 33, quarto comma, della LDIP). Nel caso di un contratto di trasporto, si presume che il contratto sia più strettamente collegato con il paese nel quale è sita la sede principale di attività del trasportatore al momento della stipula del contratto, se anche il luogo di partenza o di destinazione o, nel caso di un contratto per il trasporto di merci, la sede principale di attività dello speditore o il luogo di carico o di scarico si trovano nello stesso paese (articolo 33, quinto comma, della LDIP).

Norme speciali si applicano anche ai contratti stipulati con un consumatore (articolo 34 della LDIP), ai contratti di lavoro (articolo 35 della LDIP) e ai contratti assicurativi (articoli da 40 a 47 della LDIP). Tali norme speciali mirano a garantire la tutela del consumatore, del dipendente e dell'assicurato in veste di parte più debole coinvolta nel contratto.

Nel caso di contratti conclusi da consumatori, è inoltre possibile stabilire la legge che disciplina il contratto mediante accordo, tuttavia ciò non può comportare la privazione per quanto concerne il consumatore della tutela riconosciutagli dalle norme imperative del suo paese di domicilio se: 1) nel paese di domicilio del consumatore, la stipula del contratto è stata preceduta da un'offerta specifica indirizzata al consumatore o da pubblicità, e il consumatore ha svolto in tale paese tutti gli atti necessari per la stipula del contratto; 2) la parte contrattuale del consumatore o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di domicilio di quest'ultimo; 3) il contratto concerne la vendita di beni e il consumatore ha viaggiato dal proprio paese di domicilio a un altro paese e ha effettuato il proprio ordine in quest'ultimo paese, a condizione che il viaggio del consumatore sia stato organizzato dal venditore al fine di indurre il consumatore a stipulare il contratto. In assenza di un accordo sulla legge applicabile, i contratti conclusi da consumatori sono disciplinati dalla legge del paese di domicilio del consumatore.

Nel caso di un contratto di lavoro, la scelta della legge non può comportare la privazione per quanto concerne il dipendente della protezione offertagli dalle norme imperative della legge del paese che sarebbe applicabile in assenza di una scelta della legge. In assenza di una scelta della legge, un contratto di lavoro è disciplinato dalla legge del paese nel quale: 1) il dipendente svolge abitualmente il proprio lavoro in esecuzione del contratto, anche se lavora temporaneamente in un altro paese; 2) si trova il luogo di attività attraverso il quale il dipendente è stato assunto, se il dipendente non svolge abitualmente il proprio lavoro in nessun paese.

I contratti assicurativi sono soggetti a norme un po' più specifiche. Gli articolo da 42 a 44 stabiliscono i termini e le condizioni sui quali si possono basare accordi sulla legge applicabile. Se le parti coinvolte in un contratto assicurativo non hanno concordato la legge che disciplina tale contratto e il domicilio o l'organo di gestione dell'assicurato e il rischio assicurato sono situati nel territorio dello stesso paese, si applica la legge di tale paese (articolo 45, primo comma, della LDIP). Se tali prescrizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto. Si presume che il contratto sia più strettamente collegato con il paese nel quale si trova il rischio assicurato (articolo 45, secondo comma, della LDIP).

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

La legge estone prevede diversi motivi per la scelta di legge a seconda della natura dell'obbligazione extracontrattuale in questione.

Le azioni promosse contro un arricchimento senza causa che derivano dall'esecuzione di un'obbligazione sono disciplinate dalla legge del paese che regolamenta il rapporto giuridico effettivo o presunto sulla base del quale è stata eseguita l'obbligazione; le azioni promosse contro l'arricchimento senza causa che risultano dalla violazione di un diritto di un'altra persona sono disciplinate dalla legge del paese in cui si è verificata detta violazione. In altri casi, le controversie derivanti da un arricchimento senza causa sono disciplinate dalla legge del paese in cui si è verificato tale arricchimento senza causa (articolo 481, commi da 1 a 3, della LDIP).

Le controversie che derivano da una negotiorum gestio sono disciplinate dalla legge del paese nel quale il negotiorum gestor ha compiuto l'atto; mentre le controversie risultanti dall'esecuzione delle obbligazioni di un'altra persona sono disciplinate dalla legge che si applica a tali obbligazioni (articolo 49, primo e secondo comma, della LDIP).

Come norma generale, le controversie che risultano dall'aver causato illecitamente dei danni sono disciplinate dalla legge del paese nel quale sono stati effettuati o si sono verificati l'evento o l'azione sui quali si fonda la controversia. Qualora le conseguenze non diventino evidenti nel paese nel quale sono stati effettuati o si sono verificati l'evento o l'azione sui quali si fonda la controversia, su richiesta del danneggiato si deve applicare la legge del paese nel quale si sono verificate le conseguenze di tale evento o azione (articoli 50, primo e secondo comma, della LDIP). Tuttavia si applica una limitazione al risarcimento dovuto per l'aver causato illecitamente i danni. Qualora una controversia derivante dall'aver causato illecitamente dei danni sia disciplinata dalla legge straniera, il risarcimento ordinato in Estonia non deve essere significativamente superiore al risarcimento sancito dalla legge estone per danni analoghi (articolo 52 della LDIP).

La LDIP consente altresì alle parti di concordare l'applicazione della legge estone in seguito al verificarsi di un evento o all'esecuzione di un'azione dai quali deriva una obbligazione extracontrattuale. La scelta della legge non pregiudica i diritti di terzi (articolo 54 della LDIP).

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Ai sensi del diritto estone, ai nomi di persona non si applicano norme distinte in materia di legge applicabile.

La legge estone si applica al fine di determinare il domicilio di una persona fisica (articolo 10 della LDIP). La cittadinanza di una persona fisica è determinata ai sensi della legge del paese della cittadinanza in merito alla quale si deve decidere; se una persona fisica dispone di diverse cittadinanze, si applica la cittadinanza del paese con il quale la persona presenta il collegamento più stretto; nel caso di un apolide, di una persona la cui cittadinanza non possa essere determinata o di un rifugiato, si applica invece il domicilio di detta persona anziché la sua cittadinanza (articolo 11, commi da 1 a 3, della LDIP).

La legge del paese di domicilio di una persona fisica si applica alla sua legittimazione passiva e attiva, ma una variazione del domicilio non limita la capacità di agire in giudizio già acquisita (articolo 12, primo e secondo comma, della LDIP).

Una norma speciale specifica quando una persona può chiedere l'incapacità; tuttavia, le transazioni derivanti dal diritto di famiglia o dal diritto successorio e le transazioni riguardanti beni immobili siti in un altro paese sono esentati da detta norma (articolo 12, quarto comma, della LDIP). La norma generale prevede tuttavia che se una persona partecipa a una transazione senza disporre della legittimazione attiva o essendo soggetta a una restrizione della propria capacità di agire ai sensi della legge del proprio paese di domicilio, detta persona non è autorizzata a richiedere l'incapacità se dispone della legittimazione attiva ai sensi della legge del paese nel quale ha realizzato la transazione. La norma generale non si applica se la controparte era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della carenza di legittimazione attiva di detta persona (articolo 12, terzo comma, della LDIP).

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

I rapporti definiti ai sensi del diritto di famiglia tra un genitore e un figlio sono disciplinati dalla legge del paese di domicilio del figlio (articolo 65 della LDIP). I reciproci diritti e doveri di genitori e figli derivano dalla filiazione dei figli che è determinata in conformità con la procedura prevista dalla legge; la filiazione non è soggetta a norme distinte in materia di legge applicabile.

La filiazione deve essere determinata o contestata in conformità con la legge del paese di domicilio del figlio al momento della nascita; in casi particolari, tuttavia, la filiazione può anche essere determinata o contestata a norma della legge del paese di domicilio di un genitore o del paese di domicilio del figlio al momento della contestazione (articolo 62 della LDIP).

3.4.2 Adozione

L'adozione è disciplinata dalla legge del paese di domicilio del genitore adottivo. L'adozione da parte di coniugi è disciplinata dalla legge che definisce le conseguenze giuridiche generali del matrimonio al momento dell'adozione (articolo 63, primo comma, della LDIP). Ciò significa che l'adozione da parte di coniugi è principalmente disciplinata dalla legge del paese del domicilio condiviso dei coniugi (articolo 57, primo comma, della LDIP), tuttavia la legge in materia di diritto internazionale privato elenca anche una serie di motivi alternativi per la scelta della legge per i casi in cui i coniugi non condividano uno stesso paese di domicilio (articolo 57, commi da 2 a 4, della LDIP).

Qualora l'adozione di un figlio ai sensi della legge del paese di residenza dello stesso richieda il consenso del figlio stesso o di un'altra persona avente un rapporto con detto figlio adottivo ai sensi del diritto di famiglia, al consenso si applica la legge di quel paese (articolo 63, secondo comma, della LDIP).

Se un'adozione è disciplinata dalla legge straniera o se un figlio viene adottato sulla base di una sentenza di un organo giurisdizionale straniero, la legge in materia di diritto internazionale privato specifica separatamente che una tale adozione ha lo stesso effetto in Estonia che essa ha a norma della legge ai sensi della quale il figlio è stato adottato (articolo 64 della LDIP). Va inoltre sottolineato che in sede di adozione di un figlio il cui domicilio è situato in Estonia si devono soddisfare tutte le altre condizioni per l'adozione derivanti dalla legge estone, secondo quanto sancito dalla legge del paese di domicilio dei coniugi o del figlio (articolo 63, terzo comma, della LDIP).

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

Le conseguenze giuridiche generali di un matrimonio devono essere determinate sostanzialmente dalla legge del paese di domicilio condiviso dei coniugi (articolo 57, primo comma, della LDIP); tuttavia, la legge in materia di diritto internazionale privato elenca anche una serie di motivi alternativi per la scelta della legge applicabile per i casi in cui i coniugi non condividano uno stesso paese di domicilio: si applica la legge della stessa cittadinanza, quella dell'ultimo paese di domicilio condiviso qualora uno dei coniugi vi risieda ancora, oppure, in mancanza di quanto sopra, la legge del paese con il quale i coniugi presentano altrimenti il collegamento più stretto (articolo 57, commi da 2 a 4, della LDIP).

Per quanto riguarda il matrimonio in Estonia si applica la legge estone. Un matrimonio che ha avuto luogo in un paese straniero è considerato valido in Estonia se è stato contratto in conformità con il procedimento appropriato previsto dalla legge del paese nel quale ha avuto luogo il matrimonio e se esso soddisfaceva i presupposti materiali per un matrimonio specificati dalle leggi dei paesi di domicilio di entrambi i coniugi (articolo 55, primo e secondo comma, della LDIP).

Di norma i presupposti e gli impedimenti in relazione al matrimonio e alle conseguenze che ne derivano sono disciplinati dalla legge del paese di domicilio dei futuri sposi (articolo 56, primo comma, della LDIP). Un precedente matrimonio di un futuro coniuge non costituisce un impedimento a contrarre un nuovo matrimonio qualora detto precedente matrimonio sia stato risolto da una decisione presa o riconosciuta in Estonia, anche qualora tale decisione non sia conforme alla legge del paese di domicilio del futuro coniuge (articolo 56, terzo comma, della LDIP).

Ai cittadini estoni si applica una norma speciale in relazione alla legge applicabile ai presupposti per il matrimonio; detta norma sancisce che se un cittadino estone non soddisfa un presupposto indispensabile per il matrimonio ai sensi della legge del suo paese di domicilio, si applica la legge estone qualora la persona soddisfi il presupposto per il matrimonio sancito dalla legge estone (articolo 56, secondo comma, della LDIP).

3.5.2 Convivenza e unioni civili

In relazione alla convivenza o alle unioni di fatto la legge estone non definisce delle norme in materia di legge applicabile. Per determinare la legge applicabile si devono seguire le norme sancite per i rapporti giuridici più simili riportati nella LDIP. A seconda della natura della convivenza o dell'unione di fatto, possono essere appropriate le norme applicabili alle obbligazioni contrattuali o ai rapporti stabiliti dal diritto di famiglia.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

I divorzi vengono dichiarati con sentenza a norma della legge che disciplina le conseguenze giuridiche generali del matrimonio che risulta essere applicabile al momento dell'avvio del procedimento di divorzio (articolo 60, primo comma, e articolo 57, della LDIP). Ciò significa che i divorzi sono disciplinati in primo luogo dalla legge del paese del domicilio condiviso dei coniugi (articolo 57, primo comma, della LDIP); tuttavia la legge in materia di diritto internazionale privato elenca altresì una serie di motivi alternativi per la scelta della legge applicabile per i casi in cui i coniugi non condividano uno stesso paese di domicilio: si applica la legge della stessa cittadinanza, quella dell'ultimo paese di domicilio condiviso qualora uno dei coniugi vi risieda ancora, oppure, in mancanza di quanto sopra, la legge del paese con il quale i coniugi presentano altrimenti il collegamento più stretto (articolo 57, commi da 2 a 4, della LDIP).

In via eccezionale, si può applicare la legge estone anziché la legge straniera se il divorzio non è consentito in base alla legge che disciplina le conseguenze giuridiche generali del matrimonio (articolo 57 della LDIP) oppure è consentito soltanto in condizioni estremamente restrittive. Questa eccezione si applica a condizione che uno dei coniugi risieda in Estonia o abbia cittadinanza estone oppure abbia risieduto in Estonia o avesse la cittadinanza estone al momento della celebrazione del matrimonio (articolo 60, primo e secondo comma, della LDIP).

3.5.4 Obbligazioni alimentari

Non esistono norme nazionali del diritto internazionale privato applicabili alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari e vengono forniti riferimenti alla legislazione internazionale pertinente.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

I coniugi possono scegliere la legge applicabile ai loro diritti di proprietà per quanto concerne i beni coniugali. Di conseguenza se i coniugi hanno scelto la legge applicabile, verrà applicata la legge di loro scelta. Tuttavia ai coniugi non è consentito scegliere la legge di un paese qualsiasi. Essi possono scegliere tra la legge del paese di domicilio di uno dei coniugi e quella del paese di cittadinanza di uno dei coniugi. Se un coniuge ha più cittadinanze, essi possono scegliere la legge di uno qualsiasi di detti paesi di cittadinanza (articolo 58, primo comma, della LDIP).

In Estonia la scelta della legge applicabile è soggetta a requisiti formali imperativi. La scelta della legge applicabile ai diritti di proprietà dei coniugi deve essere autenticata. Qualora la legge applicabile non venga scelta in Estonia, la scelta della legge è formalmente valida se risultano soddisfatti i requisiti formali per i contratti in materia di regime patrimoniale tra i coniugi prescritti dalla legge scelta (articolo 58, secondo comma, della LDIP).

Qualora i coniugi non abbiano scelto la legge applicabile, i diritti di proprietà dei coniugi sono disciplinati dalla legge applicabile alle conseguenze giuridiche generali del matrimonio al momento della celebrazione del loro matrimonio (articolo 58, terzo comma, e articolo 57, della LDIP). Le conseguenze giuridiche generali del matrimonio sono disciplinate fondamentalmente dalla legge del paese del domicilio condiviso dei coniugi (articolo 57, primo comma, della LDIP), in assenza della quale si applica la legge del paese di cittadinanza condivisa dai coniugi, la legge del loro ultimo paese di domicilio condiviso qualora uno dei coniugi vi risieda ancora oppure, in assenza di tutti e tre, la legge del paese con il quale i coniugi sono più strettamente collegati (articolo 57, commi da 2 a 4, della LDIP).

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La successione è disciplinata dalla legge dell'ultimo paese di domicilio del testatore. Una persona può stipulare nel proprio testamento o nel proprio contratto di successione che al loro patrimonio si applica la legge del paese della loro cittadinanza. Tale stipulazione non è valida se la persona non è più un cittadino del paese corrispondente al momento del suo decesso.

La legge applicabile determina, in particolare, quanto segue: 1) il tipo e l'effetto delle disposizioni testamentarie; 2) la capacità di ereditare e l'impossibilità a succedere; 3) l'entità della successione; 4) i successori e i rapporti tra di loro; e 5) la responsabilità per i debiti del testatore.

La convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie si applica alla forma di testamenti e contratti di successione.

Una persona può fare, modificare o revocare il proprio testamento se gode della capacità pertinente ai sensi della legge del paese del suo domicilio nel momento in cui il testamento è stato fatto, modificato o revocato. Se, ai sensi della legge di tale paese, una persona non dispone della capacità di agire per testare, può fare, modificare o revocare il proprio testamento qualora ne avesse diritto ai sensi della legge del paese di cui la persona era un cittadino nel momento in cui ha fatto, modificato o revocato il testamento. Una variazione di domicilio o di cittadinanza non limita alcuna capacità di agire già acquisita in relazione alla possibilità di fare testamento. Quanto sopra si applica alla capacità di una persona di stipulare, modificare o risolvere un contratto di successione.

I contratti di successione sono disciplinati dalla legge del paese di domicilio del testatore al momento della stipula del contratto o dalla legge del paese di cittadinanza, se così deciso da tale persona. La legge applicabile stabilisce la ricevibilità, la validità, il contenuto e la forza vincolante di un contratto di successione e le conseguenze di tale contratto ai sensi del diritto successorio.

Al momento del testamento reciproco, quest'ultimo deve essere conforme alle leggi dei paesi del domicilio di entrambi i testatori o dalla legge del paese di domicilio di uno dei coniugi, scelta congiuntamente dai testatori.

3.8 Proprietà immobiliare

La creazione o l'esaurimento di un diritto reale sono determinati in conformità con la legge del paese nel quale i beni erano siti al momento della creazione o dell'esaurimento di tale diritto. È prescritta una limitazione: un diritto reale non può essere esercitato in contrasto con i principi essenziali della lex rei sitae dei beni (articolo 12, secondo comma, della LDIP).

3.9 Insolvenza

Dato che, conformemente all'articolo 3, secondo comma, della legge sul fallimento, le disposizioni del codice di procedura civile si applicano alle procedure concorsuali, fatto salvo quanto diversamente previsto da tale legge e ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del codice di procedura civile, i procedimenti giudiziari vengono condotti sulla base del codice di procedura civile estone, la legge applicabile alle procedure concorsuali condotte in Estonia è il diritto estone.

Ultimo aggiornamento: 26/10/2021

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