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1 Fonti del diritto vigente
1.1 Diritto nazionale
Il diritto internazionale privato non è soggetto ad alcuna codificazione né legislazione particolare. La maggior parte dei principi e delle norme sui conflitti di legge è stabilita dalla giurisprudenza, ad eccezione di alcune norme contenute in diversi codici, soprattutto in quello civile, in base alla materia trattata.
Il contenuto dei vari codici è consultabile on-line:
https://www.legifrance.gouv.fr
1.2 Convenzioni internazionali multilaterali
La Francia è vincolata da 24 delle convenzioni adottate sotto l’egida della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato. L’elenco delle convenzioni interessate è pubblicato sul sito della conferenza.
https://www.hcch.net/fr/states/hcch-members/details1/?sid=39
La Francia è inoltre parte di altre convenzioni multilaterali recanti in particolare norme di diritto sostanziale, come la convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci.
Tutte le convenzioni di cui la Francia è parte sono elencate nella banca dati dei trattati e degli accordi ospitata dal ministero dell’Europa e degli affari esteri: https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/cadcgp.php
1.3 Principali convenzioni bilaterali
La Francia ha sottoscritto numerose convenzioni bilaterali, alcune delle quali contengono norme sui conflitti di legge. Queste convenzioni possono anche essere consultate nella banca dati di cui sopra.
2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi
2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi
Lo status processuale della norma sui conflitti di legge varia a seconda che le parti abbiano o meno la libera disponibilità dei diritti in questione, indipendentemente dalla fonte della norma sui conflitti di legge interessata (diritto nazionale, regolamento europeo, convenzione internazionale).
Quando la controversia riguarda una materia per la quale le parti hanno la libera disponibilità dei loro diritti, ovvero fondamentalmente in ambito patrimoniale (contratti, responsabilità civile, diritti reali, ecc.), il giudice non è costretto ad applicare d’ufficio la norma sui conflitti se nessuna delle parti si avvale dell’applicazione di una legge straniera. Egli ne ha soltanto la facoltà, salvo in caso di accordo processuale delle parti a favore della legge francese. Spetta pertanto alle parti richiedere l’attuazione della norma sui conflitti di legge.
Quando invece la controversia riguarda una materia per la quale le parti non hanno la libera disponibilità dei loro diritti, ovvero fondamentalmente in ambito extrapatrimoniale (status personale), il giudice è costretto ad applicare d’ufficio la norma sui conflitti di legge.
2.2 Rinvio
Il principio del rinvio è da tempo ammesso dalla giurisprudenza, sia che si tratti di un rinvio di primo grado (rinvio alla legge francese che viene pertanto applicata) sia di secondo grado (rinvio a una legge terza che ammette la propria competenza).
La giurisprudenza ha regolarmente attuato il rinvio, fatta salva la sua esclusione da parte del regolamento europeo o della convenzione internazionale applicabile, in materia di status personale, di validità formale degli atti giuridici e in particolare in ambito matrimoniale e testamentario. In materia successoria la giurisprudenza tende ormai a limitare il meccanismo del rinvio solo nel caso in cui esso permetta di garantire l’unità della successione attraverso l’applicazione di una sola legge alla massa mobiliare e a quella immobiliare.
La giurisprudenza ha invece sempre escluso il meccanismo del rinvio nelle materie in cui le parti hanno la libertà di scegliere la legge applicabile, come i regimi matrimoniali e i contratti.
2.3 Modifica del criterio di collegamento
Può sorgere una situazione di conflitto di legge nel tempo quando il criterio di collegamento viene spostato nello spazio. In tal caso si tratta di sapere a quali condizioni può essere applicata la nuova legge invece di quella derivante dalla precedente situazione.
È possibile che sia la stessa norma sui conflitti a determinare le condizioni di applicazione nel tempo del criterio di collegamento previsto dalla stessa. Ad esempio, è proprio la norma sui conflitti sancita dall’articolo 311-14 del codice civile in materia di filiazione a determinare le condizioni di applicazione nel tempo del suo criterio di collegamento nella misura in cui stabilisce che la legge personale della madre deve essere valutata nel giorno della nascita del figlio.
Fatta eccezione per questo esempio, le soluzioni sono fornite dalla giurisprudenza che tende a basarsi sui principi del diritto transitorio francese ovvero, da un lato, l’applicazione immediata della nuova legge agli effetti futuri delle situazioni già costituite e, dall’altro, l’irretroattività della nuova legge per valutare la costituzione o l’estinzione di un rapporto giuridico.
In materia matrimoniale, la nuova legge si applica immediatamente agli effetti del matrimonio e al suo scioglimento, mentre le condizioni relative alla formazione del matrimonio rimangono disciplinate dalla legge che era applicabile nel giorno della sua celebrazione.
I diritti reali mobiliari sono invece immediatamente disciplinati dalla legge della nuova ubicazione del bene interessato. Questa soluzione si applica anche a tutte le garanzie convenzionali costituite all’estero. Di conseguenza, queste garanzie vengono private di qualsiasi effetto in Francia quando il bene vi viene introdotto successivamente, dal momento che esse non corrispondono ai modelli del diritto francese. Ad esempio, una clausola di riserva costituita in Germania a favore di un creditore tedesco per un bene situato in Germania, ma successivamente introdotto in Francia, non può essere invocata in Francia nella misura in cui essa costituiva un patto commissorio allora vietato dalla legge francese.
2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi
- Applicazione immediata di una legge di polizia francese o straniera
Le disposizioni sostanziali della legge francese così come quelle di una legge straniera sono suscettibili di essere immediatamente applicate dal giudice francese senza mettere in atto il metodo conflittuale, nella misura in cui tali disposizioni possono essere considerate costitutive di una legge di polizia. Il diritto francese non fornisce alcuna definizione della nozione di legge di polizia. Tale qualificazione viene pertanto effettuata dal giudice con una valutazione caso per caso.
- Eccezione dell’ordine pubblico internazionale
Le disposizioni sostanziali della legge straniera normalmente applicabile in virtù della norma sui conflitti di legge possono anche essere escluse totalmente o in parte a titolo dell’eccezione dell’ordine pubblico internazionale a favore delle disposizioni della legge francese. In assenza di una definizione precisa, dalla giurisprudenza risulta che l’eccezione dell’ordine pubblico internazionale comprende innanzitutto i principi essenziali o fondamentali del diritto francese come la dignità, la libertà umana (compresa quella matrimoniale) e l’integrità fisica delle persone. Essa comprende poi una nozione più fluttuante nel tempo e nello spazio, ovvero le politiche legislative imperative francesi, i cui contorni dipendono dalla valutazione in concreto del giudice.
- Eccezione di frode alla legge
La legge straniera può essere esclusa anche quando la sua applicazione scaturisce da una frode alla legge, ovvero per effetto di manovre intenzionali volte a renderla artificiosamente competente al posto della legge che avrebbe normalmente dovuto applicarsi. Queste manovre possono ad esempio consistere nella manipolazione volontaria del criterio di collegamento o della categoria giuridica di collegamento.
- Impossibilità di determinare il contenuto del diritto straniero applicabile
Inoltre la legge francese può essere applicata in via subordinata anche quando è impossibile determinare il contenuto della legge straniera normalmente applicabile.
2.5 Accertamento della legge straniera
Dopo qualche tentennamento, la giurisprudenza è ormai ben definita: spetta al giudice francese che riconosce applicabile un diritto straniero cercarne il contenuto, d’ufficio o su richiesta di una delle parti che lo invoca, con l’aiuto dalle parti o, nel caso, personalmente. Questa soluzione si applica in generale, a prescindere che le parti abbiano o meno la libera disponibilità dei loro diritti.
3 Norme sul conflitto di leggi
3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici
Fatte salve le convenzioni multilaterali o bilaterali applicabili in virtù del contratto interessato, l’antica norma sui conflitti di legge sancita in materia dalla giurisprudenza è destinata ad applicarsi solo quando il contratto non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 detto “Roma I”, né in quello della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali alla quale detto regolamento è succeduto.
La norma francese sui conflitti di legge sancita da tempo dalla giurisprudenza prevede la legge dell’autonomia. Il contratto è pertanto disciplinato dalla legge scelta dalle parti e, in assenza, dalla legge dello Stato con cui esso presenta obiettivamente i legami più stretti, alla luce delle circostanze del caso di specie.
La forma degli atti giuridici è disciplinata dalla legge del luogo in cui essi sono stati conclusi, a meno che le parti non abbiano espressamente deciso, nella misura in cui ne hanno la possibilità, di sottoporre la forma di quest’atto alla legge che hanno stabilito come applicabile nella sostanza.
3.2 Obbligazioni extracontrattuali
Per quanto riguarda i fatti generatori sopravvenuti prima dell’entrata in vigore del regolamento “Roma II”, la legge applicabile è quella del luogo dell’evento dannoso considerato come luogo del fatto generatore o del danno.
3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)
In virtù dell’articolo 3, comma 3 del codice civile, lo stato e la capacità di una persona fisica sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui ha la cittadinanza (legge personale oppure legge nazionale).
Tuttavia l’ambito della legge personale è fondamentalmente ridotto alle questioni relative alla capacità di agire delle persone fisiche (inattitudine a stipulare atti giuridici).
In linea di principio, le sentenze costitutive o relative allo stato e alla capacità delle persone producono i loro effetti in Francia indipendentemente da qualsiasi dichiarazione di exequatur, tranne nel caso in cui debbano dar luogo ad atti di esecuzione materiale su beni o di coercizione su persone.
Il domicilio non rientra nell’ambito della legge personale nella misura in cui non s’inserisce in nessuna categoria di collegamento specifico. Il domicilio è pertanto soggetto alla legge applicabile a ciascuna delle istituzioni nelle quali viene preso in considerazione.
Parimenti, se il cognome non è soggetto ad alcuna norma specifica sui conflitti di legge, il genitore o i genitori che intendano dichiarare o modificare il cognome del figlio possono produrre la legge personale applicabile a tale scopo.
Infine, le procedure applicabili alla variazione del nome sono disciplinate dalla legge personale dell’interessato, conformemente all’articolo 3, comma 3 del codice civile, quale interpretato dalla giurisprudenza.
3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione
3.4.1 Rapporti tra genitori e figli
Ai sensi dell’articolo 311-14 del codice civile, la filiazione è disciplinata dalla legge personale della madre nel giorno della nascita del figlio, mentre se la madre è ignota, la filiazione è stabilita dalla legge personale del bambino.
L’articolo 311-15 del codice civile stabilisce tuttavia che se il bambino e suo padre e sua madre, oppure uno di essi, hanno in Francia la residenza abituale, comune o separata, il possesso di stato produce tutte le conseguenze che ne scaturiscono in base alla legge francese, quand’anche gli altri elementi della filiazione possano dipendere da una legge straniera.
Infine, ai sensi dell’articolo 311-17 del codice civile, il riconoscimento volontario della paternità o della maternità è valido se è stato effettuato conformemente alla legge personale del suo autore oppure alla legge personale del bambino.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, l’articolo 311-17 è applicabile sia all’azione di nullità sia all’azione di contestazione di un riconoscimento, che devono essere possibili sia nei confronti della legge del suo autore che nei confronti della legge del bambino.
3.4.2 Adozione
Conformemente all’articolo 370-3 del codice civile, le condizioni di adozione sono soggette alla legge nazionale dell’adottante o, in caso di adozione da parte di due coniugi, alla legge che disciplina gli effetti della loro unione. L’adozione non può tuttavia essere pronunciata se è vietata dalla legge nazionale dell’uno e dell’altro coniuge.
L’adozione di un minore straniero non può essere pronunciata se la sua legge personale proibisce l’istituto dell’adozione, a meno che il minore non sia nato e che risieda abitualmente in Francia.
Indipendentemente dalla legge applicabile, l’adozione esige il consenso del legale rappresentante del bambino. Il consenso deve essere libero e ottenuto senza alcuna contropartita dopo la nascita del bambino e deve essere informato in merito alle conseguenze dell’adozione, soprattutto se tale consenso è espresso in vista di un’adoption plénière (adozione legittimante), nonché in merito alla completezza e all’irrevocabilità della rottura del legame di filiazione preesistente.
Ai sensi dell’articolo 370-4 del codice civile, gli effetti dell’adozione pronunciata in Francia sono quelli della legge francese.
L’articolo 370-5 stabilisce che l’adozione regolarmente pronunciata all’estero produce in Francia gli effetti dell’adozione legittimante se essa rompe in modo completo e irrevocabile il legame di filiazione preesistente. In caso contrario essa produce gli effetti dell’adoption simple (adozione semplice), che può essere convertita in adozione legittimante se i consensi necessari sono stati dati espressamente con cognizione di causa.
3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari
3.5.1 Matrimonio
Le norme sui conflitti sono quelle previste dagli articoli 202-1 e 202-2 del codice civile (codificazione e adeguamento della giurisprudenza).
Ai sensi dell’articolo 202-1, primo comma, le qualità e le condizioni necessarie per contrarre matrimonio sono disciplinate, per ciascuno dei coniugi, dalla legge personale di ognuno di essi. Tuttavia, indipendentemente dalla legge personale applicabile, il matrimonio esige il consenso dei coniugi nelle condizioni previste dal diritto francese agli articoli 120 e 180 del codice civile.
Tra l’altro il secondo comma stabilisce che due persone dello stesso sesso possono contrarre matrimonio quando ciò è consentito dalla legge personale di almeno una delle due o dalla legge dello Stato nel territorio del quale una delle due ha il domicilio o la residenza. In una sentenza del 28 gennaio 2015, la Corte di cassazione ha potuto confermare che questo secondo comma dell’articolo 202-1 del codice civile doveva essere interpretato nel senso di riservare l’applicazione sussidiaria della legge francese a titolo dell’eccezione dell’ordine pubblico internazionale. In tal senso, la legge straniera normalmente applicabile in quanto legge personale di uno dei coniugi, nella misura in cui vieta il matrimonio tra persone dello stesso sesso, deve essere parzialmente esclusa perché contraria alla particolare politica legislativa francese (cfr. supra in merito all’eccezione dell’ordine pubblico).
L’applicazione di queste disposizioni si rivela tuttavia delicata quando la Francia è vincolata a uno Stato straniero da una convenzione bilaterale (come nei casi di Algeria, Cambogia, Kossovo, Laos, Macedonia, Marocco, Montenegro, Polonia, Serbia, Slovenia e Tunisia) le cui disposizioni rinviano in materia matrimoniale alla sola legge personale del coniuge per valutare le condizioni sostanziali necessarie per contrarre matrimonio che vieta il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Tuttavia la situazione giuridica di queste persone è da allora stata chiarita dalla sentenza della Corte di cassazione del 28 gennaio 2015 (ricorso n. 13-50.059), che ha escluso la legge marocchina indicata come applicabile dalla convenzione franco-marocchina, in applicazione dell’articolo 4 di questa stessa convenzione, che precisa che la legge di uno dei due Stati designati dalla convenzione può essere esclusa dai giudici dell’altro Stato qualora essa sia palesemente incompatibile con l’ordine pubblico. È il caso in cui il matrimonio tra persone dello stesso sesso è consentito dalla legge personale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato nel territorio del quale uno di questi coniugi ha il domicilio o la residenza.
In virtù dell’articolo 202-1 del codice civile, la forma del matrimonio è disciplinata dalla legge del luogo di celebrazione.
Infine, per quanto riguarda gli effetti puramente personali del matrimonio, ai sensi della giurisprudenza, la legge normalmente applicabile è quella della cittadinanza comune dei coniugi, in caso contrario, quella della residenza abituale comune dei coniugi o, in assenza, la legge francese del foro. Quanto agli effetti patrimoniali, essi rientrano nella legge applicabile al regime matrimoniale o alla successione.
3.5.2 Convivenza e unioni civili
L’unione libera, o convivenza, non è oggetto di alcuna norma specifica sui conflitti di legge nella misura in cui nel diritto francese le relazioni tra conviventi non rientrano in una particolare categoria giuridica, ma scaturiscono da una situazione di fatto. Queste relazioni sono pertanto disciplinate dalle norme ordinarie in materia di obbligazioni. Di conseguenza, la legge da considerare sarà, a seconda della controversia e della natura giuridica della relazione tra i conviventi, quella applicabile alla responsabilità extracontrattuale, ai beni oppure alla successione.
Le unioni civili sono invece disciplinate da una norma speciale sui conflitti prevista dall’articolo 515-5-1 del codice civile, secondo cui le condizioni di formazione e gli effetti di un’unione civile, così come le cause e gli effetti del suo scioglimento sono soggetti alle disposizioni sostanziali dello Stato dell’autorità che ha effettuato la registrazione dell’unione civile.
Il regolamento (UE) n. 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate stabilisce innanzitutto come norma sui conflitti di legge la legge scelta dai partner (tra la legge della loro cittadinanza, la legge della loro residenza abituale e la legge dello Stato che ha registrato l’unione civile) e, in assenza, la legge dello Stato in base alla legge del quale è stata creata l’unione civile. Questo regolamento potrà essere applicato dal 29 gennaio 2019.
3.5.3 Divorzio e separazione legale
Le norme sui conflitti sono quelle del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, detto “Roma III”, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
Per le azioni promosse prima del 21 giugno 2012, data di inizio applicazione di questo regolamento, la norma sui conflitti era quella prevista dall’articolo 309 del codice civile, secondo il quale il divorzio era disciplinato dalla legge francese in caso di cittadinanza francese comune dei coniugi nel giorno di presentazione dell’istanza, in caso contrario quella della loro residenza comune o separata in Francia oppure se nessun’altra legge straniera è riconosciuta competente mentre i tribunali francesi sono competenti a conoscere del divorzio.
Responsabilità genitoriale
La norma sui conflitti di legge è disciplinata dall’articolo 15 e seguenti della convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.
Al di fuori di qualsiasi procedimento e di qualsiasi intervento di un’autorità giudiziaria o amministrativa, l’attribuzione o l’estinzione di diritto di una responsabilità genitoriale, così come l’esercizio di tale responsabilità sono disciplinati dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Quando un’autorità francese viene adita, essa applica in linea di principio la legge francese; in via eccezionale può anche applicare o considerare la legge di un altro Stato con il quale la situazione presenta uno stretto legame.
3.5.4 Obbligazioni alimentari
In virtù dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, la legge applicabile in materia è determinata conformemente al protocollo del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia. Il principio prevede che venga applicata la legge dello Stato in cui il creditore risiede abitualmente, ma le parti possono scegliere di comune accordo di designare, per un procedimento già avviato, la legge del foro o una delle seguenti leggi:
a) la legge di uno Stato di cui una delle parti ha la cittadinanza al momento della designazione;
b) la legge dello Stato di residenza abituale di una delle parti al momento della designazione;
c) la legge designata dalle parti come applicabile al loro regime patrimoniale o quella effettivamente applicata al medesimo;
d) la legge designata dalle parti come applicabile al loro divorzio o separazione personale o quella effettivamente applicata ai medesimi.
3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi
Le norme sui conflitti della convenzione dell’Aia del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai regimi matrimoniali si applicano ai coniugi sposati a partire dal 1° settembre 1992, in combinato disposto con le disposizioni di adeguamento appositamente previste dagli articoli da 1397-2 a 1397-5 del codice civile.
Dal momento che la convenzione non prevede l’ambito della legge applicabile, questo continua a essere determinato in base ai principi sanciti dalla giurisprudenza francese in materia. Di conseguenza, la legge applicabile in virtù della convenzione disciplinerà la composizione del patrimonio dei coniugi, i diritti, le obbligazioni e i poteri esistenti tra questi durante il matrimonio, nonché lo scioglimento del regime e la sua liquidazione dopo il matrimonio.
Le norme francesi sui conflitti di legge si applicano ai coniugi sposati prima del 1° settembre 1992. Indipendentemente dal fatto che sia stato stipulato un formale contratto, le suddette norme prevedono che il regime matrimoniale sia disciplinato dalla legge che i coniugi hanno designato al momento della celebrazione del matrimonio, sia espressamente, sia implicitamente, ma in modo certo.
I coniugi che si sposeranno o che designeranno la legge applicabile al loro regime matrimoniale dopo il 29 gennaio 2019 rientreranno nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.
In assenza di una scelta esplicita o implicita, è opportuno capire quale fosse la volontà delle parti sulla scorta di una presunzione semplice, come quella della legge del loro primo domicilio comune.
3.7 Successioni mortis causa, testamento
Le disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, si applicano alle successioni aperte a partire dal 17 agosto 2015. L’articolo 21 del regolamento designa come legge applicabile all’intera successione quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.
Le successioni aperte prima del 17 agosto 2015 continuano a essere disciplinate dalle norme francesi sui conflitti di legge. Queste norme stabiliscono un sistema dualistico scindendo la successione internazionale di una stessa persona tra una massa mobiliare, da un lato, e una o, eventualmente, più masse immobiliari, dall’altro.
La successione mobiliare, riguardante sia i beni materiali sia quelli immateriali, è disciplinata dalla legge dell’ultimo domicilio del defunto.
La successione immobiliare è regolamentata dalla legge dello Stato in cui è ubicato l’immobile, ma gli organi giurisdizionali francesi possono applicare a tale successione la legge francese attraverso il meccanismo del rinvio, nel caso in cui quest’ultimo consenta di garantire l’unità della successione con l’applicazione di una stessa legge ai beni mobili e immobili (cfr. supra).
La legge applicabile alle successioni ab intestat, stabilita conformemente alle succitate norme sui conflitti, disciplina altresì le condizioni sostanziali e gli effetti delle successioni testamentarie o contrattuali. Tuttavia i requisiti di forma dei testamenti sono stabiliti dalla convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, le cui disposizioni sono applicabili dal 19 novembre 1967.
La Francia è inoltre vincolata dalla convenzione di Washington del 26 settembre 1973, in vigore dal 1° dicembre 1994, secondo la quale ogni testamento redatto conformemente alle forme previste deve essere riconosciuto valido nella forma in tutti gli Stati contraenti.
3.8 Proprietà immobiliare
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del codice civile, gli immobili e tutti i diritti reali ad essi afferenti sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui sono ubicati.
3.9 Insolvenza
Al di fuori del campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 e del regolamento (UE) 2015/848, la giurisprudenza ha sempre ammesso la possibilità di aprire nei confronti del debitore una procedura concorsuale in Francia nella misura in cui quest’ultimo ha in Francia la sede o uno dei suoi stabilimenti. Lo stesso ragionamento si applica nei confronti dei creditori francesi in virtù del privilegio di giurisdizione dell’articolo 14 del codice civile.
La legge applicabile alla procedura avviata in Francia è necessariamente la legge francese, destinata a regolamentare le condizioni di apertura, lo svolgimento della procedura, nonché i relativi effetti, con particolare riguardo all’opponibilità delle garanzie. Tutti i creditori, anche quelli residenti fuori dal territorio francese, sono ammessi a produrre crediti. La procedura francese così aperta è in linea di principio destinata a coprire tutti i beni del debitore, anche quelli situati all’estero, ovviamente a condizione che le decisioni francesi siano riconosciute all’estero.
Infine una procedura concorsuale aperta all’estero produce effetti in Francia a condizione che nessuna procedura vi sia già stata aperta e attraverso l’exequatur delle decisioni adottate all’estero.
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