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Quando un rapporto giuridico tra persone fisiche presenta elementi che lo collegano a uno o più Stati (un carattere internazionale) e sorge una controversia, gli organi giurisdizionali greci non applicano necessariamente il diritto greco, ma valutano quale legge debba essere applicata (legge applicabile) sulla base del diritto internazionale privato. Il diritto internazionale privato è un meccanismo che opera facendo riferimento alle norme relative al criterio di collegamento, al fine di determinare la legge applicabile (vale a dire le disposizioni di legge di un paese), che potrebbe essere la legge dell'organo giurisdizionale in questione oppure quella di un altro paese. A tale fine, si prendono in considerazione uno o più criteri di collegamento per determinare la legge applicabile in conformità con le norme relative al criterio di collegamento. Quest'ultimo corrisponde al criterio di una controversia avente carattere internazionale che attiva una norma specifica del diritto internazionale privato al fine di determinare la legge applicabile nel caso in questione, vale a dire la legge greca oppure quella di uno Stato estero (conflitto di leggi).
1 Fonti del diritto vigente
Le leggi greche costituiscono la fonte essenziale alla quale si fa riferimento per la determinazione della legge applicabile. Il concetto di legge comprende anche le convenzioni internazionali bilaterali e multilaterali ratificate dalla Grecia, le quali, una volta ratificate, si applicano allo stesso modo in cui viene applicato il diritto interno greco. Il concetto di legge comprende inoltre le norme prodotte dall'Unione europea, in particolare, i regolamenti. Data la crescita in essere delle transazioni private effettuate a livello internazionale, tanto in termini di numero quanto di tipo, la giurisprudenza greca e la Corte di giustizia dell'Unione europea, pur non rappresentando una fonte ufficiale, svolgono un ruolo fondamentale nel colmare le lacune del diritto internazionale privato che viene utilizzato per determinare la legge applicabile.
1.1 Diritto nazionale
Le disposizioni fondamentali sono stabilite negli articoli 4-33 del codice civile, nonché in altre normative, ad esempio gli articoli 90-96 della legge 5325/1932 sulle cambiali e sui vaglia cambiari e gli articoli 70-76 della legge 5960/1933 sugli assegni.
1.2 Convenzioni internazionali multilaterali
Si riportano qui di seguito alcune delle convenzioni internazionali multilaterali interessate:
convenzione di Ginevra, del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, ratificata dalla Grecia tramite la legge 559/1977;
convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie, ratificata dalla Grecia tramite la legge 1325/1983;
convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione o comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, ratificata dalla Grecia tramite la legge 1334/1983;
convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori, ratificata dalla Grecia tramite la legge 4020/2011.
1.3 Principali convenzioni bilaterali
Si riportano qui di seguito alcune delle convenzioni internazionali bilaterali interessate:
convenzione del 17 maggio 1993 relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale tra la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Albania, ratificata dalla Grecia tramite la legge 2311/1995.
convenzione-trattato del 3 agosto 1951 relativa all'amicizia, al commercio e al trasporto tra la Grecia e gli USA, ratificata dalla Grecia tramite la legge 2893/1954.
2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi
2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi
Qualora, in conformità con le norme relative al criterio di collegamento presenti nel diritto internazionale privato greco, la legge applicabile sia quella di un altro paese, il giudice greco ne tiene conto d'ufficio, vale a dire senza che le parti in causa debbano citare detta legge, e deve esaminare quali disposizioni della legge straniera si applichino (articolo 337 del codice di procedura civile).
2.2 Rinvio
Qualora le norme del diritto internazionale privato greco prevedano che si applichi la legge di un altro paese, si applicano le disposizioni del suo diritto sostanziale, ossia, si fa riferimento soltanto ad esse anziché alle disposizioni in materia di diritto internazionale privato di quel dato paese (articolo 32 del codice civile), il quale, a sua volta, potrebbe prevedere che si debba applicare la legge greca o la legge di un eventuale Stato terzo.
2.3 Modifica del criterio di collegamento
Spesso il criterio di collegamento di un rapporto giuridico cambia durante il corso del rapporto stesso, ad esempio può verificarsi un trasferimento del domicilio di un'impresa da un paese a un altro, nel qual caso cambia anche la legge applicabile. Vi sono norme che prevedono esplicitamente una soluzione in merito a quale legge si debba applicare in definitiva. In assenza di una simile definizione, l'organo giurisdizionale adito segue la legge applicabile, che era stata applicata inizialmente, prima della modifica del criterio di collegamento, o successivamente alla stessa, oppure una combinazione delle due, a seconda delle circostanze concrete del caso.
2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi
Qualora il diritto internazionale privato greco (norme relative al criterio di collegamento) stabilisca che si debba applicare la legge straniera, ma l'applicazione della stessa sia in contrasto con le concezioni morali o giuridiche fondamentali sulle quali si basa l'ordine pubblico greco (articolo 33 del codice civile), durante la valutazione del caso in questione, l'organo giurisdizionale greco non applicherà detta disposizione pertinente della legge straniera in conflitto, ma applicherà le altre disposizioni straniere (funzione negativa). Tuttavia, qualora dopo la preclusione alla sua applicazione si rilevi un vuoto giuridico nella legge straniera, quest'ultimo sarà colmato applicando il diritto greco (funzione positiva).
Una maniera per tutelare gli interessi del sistema giuridico greco consiste nell'emanare norme che si applicano direttamente. Tali norme disciplinano questioni particolarmente importanti nei rapporti giuridici interni dello Stato e vengono anche applicate direttamente dagli organi giurisdizionali greci nei casi che presentano un carattere internazionale che non vengono risolti tramite l'applicazione del diritto internazionale privato greco.
2.5 Accertamento della legge straniera
Il giudice greco può utilizzare qualsiasi mezzo reputi adeguato per individuare la legge straniera da applicare. Tale determinazione può basarsi su informazioni in ambito giuridico delle quali detto giudice ha conoscenza personale; altrimenti egli può cercare le stesse all'interno di convenzioni internazionali (multilaterali e bilaterali), a norma delle quali gli Stati membri hanno assunto l'obbligo reciproco di fornire informazioni, oppure rivolgersi a organizzazioni scientifiche nazionali o estere. Qualora risulti difficile o si dimostri impossibile determinare la legge straniera applicabile, il giudice greco può persino richiedere l'assistenza delle parti in causa, senza tuttavia essere vincolato alle prove che queste possono fornire (articolo 337 del codice di procedura civile).
In via eccezionale, un giudice greco applicherà la legge greca anziché la legge straniera applicabile qualora, nonostante tutti i possibili sforzi attuati per individuare le disposizioni della legge straniera, ciò si sia rivelato essere impossibile.
3 Norme sul conflitto di leggi
3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici
Il giudice greco determinerà la legge applicabile in relazione alla maggior parte dei contratti e degli atti giuridici stipulati dal 17 dicembre 2009 in poi, sulla base del regolamento (CE) n. 593/2008, noto come regolamento Roma I. Come norma generale, si applicherà la legge scelta dalle parti.
Per quanto riguarda contratti e atti giuridici stipulati a partire dal 1° aprile 1991 fino al 16 dicembre 2009, la legge applicabile è individuata sulla base della convenzione comunitaria di Roma del 19 giugno 1980, che stabilisce la stessa norma generale di cui sopra.
Per quanto riguarda tutte le categorie di obbligazioni contrattuali e atti giuridici che sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione del regolamento e della convenzione di cui sopra, così come quelli stipulati prima del 1° aprile 1991, la legge applicabile è individuata sulla base dell'articolo 25 del codice civile che stabilisce la stessa norma generale prevista dal regolamento.
3.2 Obbligazioni extracontrattuali
Il giudice greco determinerà la legge applicabile alle obbligazioni derivanti da fatto illecito e alle obbligazioni derivanti da arricchimento senza causa negotiorum gestio e culpa in contrahendo, occorso l'11 gennaio 2009 o successivamente a tale data, sulla base del regolamento (CE) n. 864/2007, noto come regolamento Roma II. Come regola generale, si applica la legge dello Stato nel quale è stato commesso il torto.
Per quanto riguarda il torto che non rientra nel campo di applicazione del regolamento di cui sopra e il torto commesso prima dell'11 gennaio 2009, la legge applicabile è determinata sulla base dell'articolo 26 del codice civile, che stabilisce la stessa norma generale di quella prevista nel regolamento.
Secondo la giurisprudenza greca, la legge che si applica alla colpevolezza derivante da un arricchimento senza causa prima dell'11 gennaio 2009 è la legge dello Stato che è più adeguata alle circostanze specifiche complessive.
3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)
- Persone fisiche
Nome, domicilio
Dato che nome e domicilio vengono utilizzati per identificare una persona fisica singolarmente, la legge che si applica a essi viene ogni volta determinata nel contesto del rapporto giuridico specifico che deve essere disciplinato. Di conseguenza, il nome e il domicilio dei coniugi sono disciplinati dalla legge che determina i loro rapporti personali ai sensi dell'articolo 14 del codice civile; per quanto concerne i figli minori, detti aspetti sono disciplinati dalla legge sul rapporto genitori-figli ai sensi degli articoli 18-21 del codice civile.
Capacità
Per quanto riguarda le questioni relative alla capacità di qualsiasi persona, sia essa un greco o uno straniero, di diventare il soggetto di diritti e obbligazioni, di effettuare atti giuridici e di essere parte nel contesto di un caso giudiziario e di prendere parte di persona a un processo, si applica la legge dello Stato di cui ha nazionalità detta persona (articoli 5 e 7 del codice civile; articolo 62, lettera a), e articolo 63, paragrafo 1, del codice di procedura civile). Qualora uno straniero non disponga della capacità di compiere atti giuridici o di partecipare di persona a un processo ai sensi delle leggi dello Stato di cui è cittadino, ma la legge greca stabilisca che egli ha detta capacità (ad eccezione degli atti giuridici che rientrano nel campo di applicazione del diritto di famiglia, del diritto successorio e del diritto di proprietà per i beni detenuti al di fuori della Grecia), si applica la legge greca (articolo 9 del codice civile e articolo 66 del codice di procedura civile).
- Persone giuridiche
In relazione a questioni relative alla capacità giuridica delle persone giuridiche, si applica la legge del luogo in cui la stessa ha il proprio domicilio, ai sensi dell'articolo 10 del codice civile. Secondo la giurisprudenza greca, il termine "domicilio" indica il domicilio effettivo non quello stabilito per legge.
3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione
3.4.1 Rapporti tra genitori e figli
Le questioni legate alla relazione genitori-figli riguardano i legami familiari tra genitori e figli, nonché i diritti e gli obblighi connessi che ne derivano.
Quando si tratta di decidere se un figlio è nato all'interno di un matrimonio oppure al di fuori dello stesso (articolo 17 del codice civile), la legge applicabile è:
- la legge dello Stato che disciplinava il rapporto personale tra la madre del bambino e il suo coniuge al momento della nascita del figlio, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile;
- laddove il matrimonio sia stato sciolto prima della nascita del figlio, la legge dello Stato che disciplinava il rapporto personale tra la madre del bambino e il suo coniuge nel momento in cui il matrimonio è stato sciolto, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile.
Legge applicabile alla relazione genitori-figli per i figli nati nell'ambito del matrimonio, anche se il matrimonio è stato sciolto:
il giudice greco determinerà la legge applicabile in conformità con la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori, ratificata dalla Grecia tramite la legge 4020/2011, in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, nel caso della legge di uno Stato che è membro dei detta convenzione.
Legge applicabile per uno Stato non firmatario della convenzione di cui sopra o per materie che non sono disciplinate dalla convenzione di cui sopra, ai sensi dell'articolo 18 del codice civile:
- laddove essi siano cittadini dello stesso Stato: la legge di detto Stato;
- laddove essi abbiano acquisito una nuova cittadinanza comune dopo la nascita: la legge dello Stato della loro cittadinanza comune più recente;
- laddove essi siano cittadini di Stati diversi prima della nascita e la loro nazionalità non cambi dopo la nascita oppure laddove essi siano cittadini dello stesso Stato prima della nascita, ma la cittadinanza dei genitori o del figlio cambi dopo la nascita: la legge dello Stato nel quale essi hanno avuto la loro residenza abituale comune più recente rispetto al momento della nascita;
- laddove non abbiano una residenza abituale comune: la legge dello Stato di cui il minore è cittadino.
Legge applicabile ai rapporti tra la madre e il padre e un figlio nato fuori dal matrimonio (articoli 19 e 20 del codice civile):
- laddove essi siano cittadini dello stesso Stato: la legge di detto Stato;
- laddove essi abbiano acquisito una nuova cittadinanza comune dopo la nascita: la legge dello Stato della loro cittadinanza comune più recente;
- laddove essi siano cittadini di Stati diversi prima della nascita e la loro nazionalità non sia cambiata dopo la nascita oppure laddove essi siano cittadini dello stesso Stato prima della nascita, ma la cittadinanza dei genitori o del figlio cambi dopo la nascita: la legge dello Stato nel quale essi hanno avuto la loro residenza abituale comune più recente rispetto al momento della nascita;
- laddove non abbiano una residenza abituale comune: la legge dello Stato di cui il padre o la madre hanno cittadinanza.
Legge applicabile alle obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti del figlio:
il giudice greco determinerà la legge applicabile, a partire dal 18 giugno 2011 incluso, sulla base del regolamento (CE) n. 4/2009, come specificato dal protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007. Come regola generale, si applica la legge dello Stato nel quale la parte obbligata ha la sua residenza abituale.
3.4.2 Adozione
La legge applicabile alle condizioni di adozione e alla revoca di un'adozione avente carattere internazionale è la legge dello Stato di cui ciascuna persona coinvolta nell'adozione ha cittadinanza (articolo 23 del codice civile). La legge applicabile alla forma di adozione è la legge di cui all'articolo 11 del codice civile, vale a dire la legge che ne disciplina il contenuto oppure la legge del luogo in cui è stata redatta, oppure la legge dello Stato del quale tutte le parti hanno cittadinanza. Laddove le persone coinvolte nell'adozione siano cittadini di Stati diversi, affinché l'adozione sia valida devono essere soddisfatte le condizioni stabilite da tutte le leggi degli Stati corrispondenti e non ci devono essere impedimenti a norma di dette leggi.
La legge applicabile alle relazioni tra i genitori adottivi e il figlio che viene adottato:
- laddove essi siano cittadini dello stesso Stato dopo l'adozione: la legge di detto Stato;
- laddove essi acquisiscano una nuova cittadinanza comune dopo l'adozione: la legge dello Stato della loro cittadinanza comune più recente;
- laddove essi siano cittadini di Stati diversi prima dell'adozione e la loro nazionalità non cambi dopo l'adozione oppure laddove essi siano cittadini dello stesso Stato prima dell'adozione, ma la cittadinanza di una delle persone coinvolte cambi al momento del perfezionamento dell'adozione: la legge dello Stato della loro residenza abituale comune più recente rispetto al momento dell'adozione;
- laddove essi non abbiano una residenza abituale comune: la legge dello Stato di cui il genitore adottivo è cittadino o, se sono i coniugi ad adottare, la legge che disciplina il loro rapporto personale.
3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari
3.5.1 Matrimonio
Condizioni sostanziali
La legge applicabile alle condizioni che devono essere soddisfatte dalle persone che desiderano sposarsi e agli impedimenti alle modalità del loro matrimonio è la legge dello Stato di cui sono cittadini, qualora essi siano cittadini dello stesso Stato oppure, se si tratta di cittadini di Stati diversi, la legge di uno di detti Stati (articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del codice civile).
Condizioni procedurali
Affinché il matrimonio sia formalmente valido, la legge applicabile è la legge dello Stato di cui le persone che intendono sposarsi sono cittadine, laddove esse abbiano cittadinanza dello stesso Stato oppure, qualora si tratti di cittadini di Stati diversi, la legge di uno dei due Stati di cui sono cittadini oppure la legge dello Stato in cui si celebra il matrimonio (articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del codice civile). Il sistema giuridico greco impone che vengano rispettate alcune formalità affinché sia possibile celebrare un matrimonio; le unioni di coppie che convivono ma che non sono state formalmente sposate sono riconosciute come valide in Grecia a condizione che vengano riconosciute come valide dalla legge straniera e che le persone conviventi non siano greche.
Rapporti personali tra coniugi
I rapporti personali tra i coniugi sono quelli basati sul loro matrimonio, che non hanno nulla a che fare con la proprietà, quali la convivenza e i diritti e le obbligazioni, comprese quelle alimentari.
Legge applicabile ai rapporti personali tra i coniugi (articolo 14 del codice civile), fatta eccezione per le obbligazioni alimentari:
- laddove i coniugi siano cittadini dello stesso Stato dopo il matrimonio: la legge di detto Stato;
- laddove i coniugi abbiano acquisito una nuova cittadinanza comune dopo il matrimonio la legge dello Stato della loro cittadinanza comune più recente;
- se i coniugi erano cittadini dello stesso Stato durante il matrimonio e, successivamente, uno di loro è diventato un cittadino di un altro Stato: la legge dello Stato della loro cittadinanza comune più recente, a condizione che l'altro coniuge sia ancora un cittadino di tale Stato;
- se i coniugi erano cittadini di Stati diversi prima dell'adozione e la loro nazionalità non cambia dopo il matrimonio oppure se essi sono cittadini dello stesso Stato prima del matrimonio, ma la cittadinanza di uno di essi cambia al momento del matrimonio: la legge dello Stato della loro residenza abituale comune più recente;
- se non hanno una residenza abituale comune durante il matrimonio: la legge dello Stato con cui i coniugi sono più strettamente collegati.
Obblighi alimentari
La legge applicabile è determinata a norma dell'articolo 4 della convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973, ratificata dalla Grecia tramite la legge 3137/2003, vale a dire la legge dello Stato in cui il beneficiario ha la sua residenza abituale.
Regimi patrimoniali tra coniugi
Il regime patrimoniale tra coniugi si applica ai diritti di proprietà e alle obbligazioni corrispondenti create in virtù del matrimonio.
La legge applicabile è la legge che disciplina la relazione personale dei coniugi subito dopo la celebrazione del matrimonio (articolo 15 del codice civile).
3.5.2 Convivenza e unioni civili
Il sistema giuridico greco riconosce anche una forma di convivenza diversa dal matrimonio, come previsto dalla legge 3719/2008. Sulla base di una disposizione esplicita prevista dalla legge di cui sopra, detta legge si applica a tutte le unioni civili stabilite in Grecia o di fronte alle autorità consolari greche, indipendentemente dal fatto che le parti siano cittadini greci o stranieri, tanto in termini di forma quanto di relazioni generali delle parti. Quando un'unione civile viene istituita all'estero, la legge applicabile in materia di forma della stessa è la legge di cui all'articolo 11 del codice civile, vale a dire la legge che ne governa il contenuto oppure la legge dello Stato in cui è stata istituita, o la legge dello Stato di cui tutte le parti sono cittadini; la legge applicabile in relazione ai rapporti delle parti è la legge dello Stato in cui è stata istituita l'unione civile.
3.5.3 Divorzio e separazione legale
La legge applicabile alle questioni riguardanti il divorzio o qualunque altra forma di separazione giudiziale è determinata sulla base del regolamento (CE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, noto come regolamento Roma III. Come norma fondamentale, i coniugi possono decidere di scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato in cui i coniugi hanno residenza abituale al momento della conclusione del contratto; o b) la legge dello Stato in cui i coniugi avevano la loro ultima residenza abituale, nella misura in cui uno di essi vi risieda ancora al momento della conclusione del contratto; o c) la legge dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi al momento della conclusione del contratto; o d) la legge dell'organo giudiziario avente competenza.
3.5.4 Obbligazioni alimentari
Il regolamento di cui sopra prevede esplicitamente che esso non si applichi alle obbligazioni alimentari per ex-coniugi, dato che questa materia è disciplinata dall'articolo 8 della convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973, ratificata dalla Grecia tramite la legge 3137/2003, che specifica che la legge applicabile è la legge dello Stato in cui è stata espletata la procedura di divorzio o di separazione.
3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi
Vedere l'ultimo paragrafo del paragrafo 3.5.1 che precede.
3.7 Successioni mortis causa, testamento
Per quanto riguarda tutte le questioni relative a questioni di eredità, fatta eccezione per la forma utilizzata per la redazione e la revoca di un testamento, la legge applicabile è determinata sulla base del regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.
Laddove esista un testamento, questo sarà considerato valido se realizzato nella forma prevista da una qualsiasi delle seguenti leggi (articolo 1 della convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie):
- la legge dello Stato in cui il defunto ha realizzato il suo testamento;
- la legge dello Stato di cui il defunto era cittadino al momento della redazione del testamento o del suo decesso;
- la legge dello Stato in cui il defunto era residente o domiciliato al momento della redazione del testamento o del suo decesso;
- laddove il testamento sia relativo a beni: la legge dello Stato in cui si trovano detti beni.
3.8 Proprietà immobiliare
La legge applicabile ai rapporti reali relativi a beni immobili è determinata dall'articolo 27 del codice civile, vale a dire che si tratta della legge dello Stato in cui si trovano i beni.
La legge applicabile ai rapporti di colpa ai sensi della legge delle obbligazioni relative agli immobili è determinata sulla base del regolamento (CE) n. 593/2008, noto come regolamento Roma I, nel contesto del quale la norma generale prevede che la legge scelta dalle parti sia quella che si applicherà.
La legge applicabile alla forma delle transazioni di cui sopra è la legge dello Stato in cui si trovano i beni immobili (articolo 12 del codice civile).
3.9 Insolvenza
La legge applicabile in caso di insolvenza e dei suoi esiti è determinata sulla base del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza, vale a dire la legge dello Stato in cui il relativo procedimento è stato avviato.
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