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1 Fonti del diritto vigente
1.1 Diritto nazionale
Le norme in materia di conflitto di leggi in Irlanda hanno origine in primo luogo nella common law e, in quanto tali, sono soggette a modifiche ed evoluzioni. Tuttavia, poiché la giurisprudenza in questo ambito è relativamente scarsa, è difficile in diversi settori, e in particolare nel diritto di famiglia, definire con certezza quale sia la normativa applicabile. Per quanto concerne le norme di competenza giurisdizionale, le leggi tradizionali che disciplinano i conflitti di leggi sono gradualmente sostituite dalle convenzioni internazionali e della legislazione dell'UE.
1.2 Convenzioni internazionali multilaterali
Convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie.
Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
1.3 Principali convenzioni bilaterali
Non risulta che l'Irlanda sia parte di convenzioni bilaterali contenenti norme sui conflitti di leggi.
2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi
2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi
La regola generale prevede che le norme sul conflitto di leggi si applicano unicamente su richiesta di almeno una delle parti.
2.2 Rinvio
Raramente sorgono dinanzi agli organi giurisdizionali irlandesi casi che necessitino di prendere in considerazione la dottrina.
2.3 Modifica del criterio di collegamento
In questa giurisdizione non è stato adottato un unico approccio.
2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi
Nonostante la mancanza di giurisprudenza su questo punto, è poco probabile che l'Irlanda applichi una legge straniera in conflitto con l'ordine pubblico irlandese.
2.5 Accertamento della legge straniera
Le autorità giudiziarie irlandesi richiedono che il contenuto della legge straniera venga provato come se fosse un fatto. Spetta alla parte che intende basarsi sulla legge straniera invocarla e dimostrarne il contenuto quale fatto in maniera soddisfacente per il giudice. In caso di conflitto tra le prove prodotte dalle parti, il giudice può sottoporre a valutazione la credibilità dei periti e può quindi procedere all'esame delle prove primarie (quali leggi e la giurisprudenza straniere), specie laddove applichino concetti familiari al giudice irlandese. Se le norme irlandesi in materia di conflitto di leggi prevedono l'applicazione della legge straniera, ma nessuna delle parti produce prove del contenuto di tale legge, in genere l'autorità giudiziaria presumerà, fino a prova contraria, che il contenuto sia identico a quello della legge irlandese.
Il contenuto della legge straniera viene generalmente provato tramite la testimonianza di periti. Non è sufficiente che le parti presentino all'autorità giudiziaria il testo di una legge, sentenza o parere di un'autorità straniera. La perizia può essere svolta da chiunque abbia un titolo che consenta di esercitare la professione legale nell'ordinamento straniero o abbia una sufficiente conoscenza di tale ordinamento. Di norma l'autorità giudiziaria non investigherà direttamente il contenuto della legge straniera.
3 Norme sul conflitto di leggi
3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici
L'Irlanda è un paese firmatario della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e ha dato attuazione alla Convenzione adottando il Contractual Obligations (Applicable Law) Act, 1991 (la legge del 1991 sulle obbligazioni contrattuali (legge applicabile)). Le disposizioni della Convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali in tutti i casi che comportano una scelta tra le leggi di due paesi diversi. Tuttavia, alcuni tipi di contratto, quali le obbligazioni contrattuali derivanti dai vincoli familiari, non sono soggetti alla Convenzione.
È opportuno ricordare che il regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I") è direttamente applicabile in Irlanda. L'Irlanda non ha però dato il proprio consenso per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1259/2010 ("Roma II") relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale nelle giurisdizioni degli Stati membri partecipanti.
3.2 Obbligazioni extracontrattuali
Nei casi concernenti il diritto di famiglia o nelle domande di divorzio, i giudici irlandesi considerano appropriato il principio della lex fori per la certezza che garantisce. In Irlanda non esiste una normativa sul conflitto di leggi in caso di fatti illeciti e la giurisprudenza è molto limitata. Le autorità giudiziarie irlandesi tengono conto del principio della lex fori, secondo cui la legge applicabile è quella del foro, nonché del principio della lex loci delicti, in base al quale si applica la legge del luogo in cui è avvenuto il fatto illecito. Le autorità giudiziarie possono altresì prendere in considerazione la cosiddetta "proper law of the tort", secondo cui è opportuno adottare un approccio flessibile che consenta al giudice di esaminare tutti i fattori di collegamento e dirimere di conseguenza il conflitto di competenza giurisdizionale in oggetto.
È opportuno ricordare che il regolamento (UE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II") è direttamente applicabile in Irlanda.
3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)
Un figlio avrà il domicilio del padre se i genitori erano sposati al momento della sua nascita. In caso contrario, oppure se il padre era deceduto al momento della nascita, il domicilio del figlio coincide con quello della madre. Questa norma si applica sino ai diciotto anni del figlio, ossia al raggiungimento della maggiore età e della capacità giuridica di eleggere un domicilio di sua scelta.
Una persona può adottare un domicilio di elezione soltanto qualora risieda effettivamente nella giurisdizione interessata e abbia l'intenzione di risiedervi a tempo indeterminato o permanentemente. Se uno di questi elementi viene a mancare, si applica nuovamente il domicilio di origine. Una donna sposata adotta il proprio domicilio indipendentemente dal marito.
3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione
Lo Status of Children Act 1987 (legge del 1987 sulla condizione del minore) ha abolito il concetto di illegittimità. A norma della suddetta legge, il rapporto tra un figlio e ciascun genitore deve essere determinato indipendentemente dal fatto che il padre e la madre siano stati sposati o meno.
Ciononostante, laddove i genitori non siano sposati al momento della nascita o del concepimento del figlio, questo ultimo non è considerato legittimo. Tuttavia, un figlio può essere legittimato in seguito al successivo matrimonio dei genitori e non sussiste alcuna differenza tra la posizione costituzionale di un figlio legittimo e quella di un figlio legittimato. Allo stesso modo, non vi sono differenze tra i diritti di un figlio in termini di mantenimento o di eredità dai genitori, indipendentemente dal fatto che questi siano stati sposati o meno.
In genere le autorità giudiziarie irlandesi applicheranno la legge irlandese ogniqualvolta abbiano competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ("Bruxelles II bis").
La legge irlandese è applicata altresì nei casi di adozione di cui sia competente l'autorità giudiziaria irlandese.
È opportuno notare che gli organi giurisdizionali superiori hanno una competenza intrinseca per quanto riguarda l'emanazione di provvedimenti che diano esecuzione ai diritti costituzionali di un minore con cittadinanza irlandese, indipendentemente dalla sua residenza abituale. Ogni decisione del tribunale concernente l'esercizio della propria competenza sarà determinata dall'adeguatezza o correttezza di quest'ultima date le circostanze del caso, tenendo conto della norma di diritto internazionale privato in materia di cortesia (comity) tra tribunali.
3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari
Per quanto riguarda il matrimonio, a norma del diritto irlandese, 34° emendamento alla Costituzione, adottato il 22 maggio 2015, due persone possono contrarre matrimonio, nel rispetto della legge, a prescindere dal sesso. Di conseguenza, chi ha capacità di contrarre matrimonio ed è libero di sposarsi, potrà farlo indipendentemente dal genere biologico a partire dall'adozione e attuazione del Marriage Bill 2015 (legge del 2015 sul matrimonio). Un matrimonio non sarà considerato valido in Irlanda laddove una delle parti sia transessuale e il matrimonio sia avvenuto dopo il cambio di genere. In base alle norme del diritto internazionale privato, un matrimonio contratto all'estero sarà riconosciuto soltanto qualora siano soddisfatte determinate condizioni. Le parti devono avere ottemperato alle formalità applicabili sul territorio in cui è stato celebrato il matrimonio (lex loci celebrationis), nonché possedere la capacità giuridica di contrarre matrimonio, conformemente alle norme del paese in cui erano domiciliate. I matrimoni celebrati all'estero devono essere analoghi a quanto generalmente inteso quale matrimonio in Irlanda. Ad esempio, non sarà riconosciuto un matrimonio potenzialmente poligamico.
Le ordinanze emesse a norma dell'articolo 5 del Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010 (legge del 2010 sulle unioni civili e su determinati diritti e doveri dei conviventi) prevedono il riconoscimento di talune categorie di unioni civili registrate in Irlanda, a condizione che la coppia in questione abbia avuto la capacità giuridica di registrare un'unione civile in Irlanda.
Per quanto concerne la competenza giurisdizionale nel caso dei procedimenti di divorzio, separazione personale o di annullamento del matrimonio, il regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ("Bruxelles II bis") è direttamente applicabile in Irlanda. Nei casi in cui nessun altro Stato membro sia competente ai sensi del regolamento Bruxelles II bis, le autorità giudiziarie irlandesi saranno competenti se almeno una delle parti ha domicilio nel paese nel momento in cui è stato avviato il procedimento.
Un'autorità giudiziaria irlandese competente per il procedimento di divorzio applicherà quindi la legge nazionale al procedimento in materia di diritto di famiglia e a ogni altra questione accessoria o correlata.
Laddove il regolamento Bruxelles II bis non sia applicabile, un divorzio pronunciato all'estero è riconosciuto se concesso in un paese in cui uno dei coniugi era domiciliato al momento dell'avvio del procedimento di divorzio.
3.5.1 Obbligazioni alimentari
Gli obblighi alimentari sono attualmente disciplinati dal regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento, all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
In sostanza, il regolamento mira a istituire una serie di norme comuni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento, all'esecuzione, alla cooperazione e ai documenti standardizzati per facilitare l'effettivo recupero degli alimenti all'interno dell'UE. Poiché uno degli obiettivi principali del regolamento è garantire che un creditore di obbligazioni alimentari possa ottenere facilmente una decisione in uno Stato membro che sia direttamente esecutiva in un altro Stato membro, senza ulteriori formalità, il regolamento sulle obbligazioni alimentari include misure relative alla competenza, al conflitto di leggi, al riconoscimento e all'esecutività, nonché all'esecuzione e al patrocinio a spese dello Stato, ed è finalizzato a permettere la cooperazione tra autorità centrali. L'obbligo di dare esecuzione ai termini dell'ordinanza iniziale senza modifiche è definito chiaramente nelle disposizioni del regolamento e in nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame nel merito nel paese dell'UE in cui sono richiesti il riconoscimento e l'esecuzione. Pertanto, l'effetto netto del regolamento è annullare la capacità dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro non adita per l'azione in questione di emanare una nuova ordinanza o un provvedimento associato al riguardo.
3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi
In assenza di intenzioni contrarie delle parti, una convenzione (contratto) matrimoniale tra le parti sarà determinato dalla legge del domicilio coniugale. In mancanza di tale convenzione, la legge applicabile è anch'essa determinata dal domicilio coniugale. Nel caso in cui i coniugi condividano lo stesso domicilio, quest'ultimo equivale al domicilio coniugale. In caso contrario, è possibile che il domicilio coniugale sia determinato in base alla legge applicabile con la quale le parti e il matrimonio presentano il collegamento più stretto.
3.7 Successioni mortis causa, testamento
In linea di principio, le successioni immobiliari sono disciplinate dalla legge del luogo in cui è situato il bene, mentre alla distribuzione e alla successione dei beni mobili si applica la legislazione del paese in cui il testatore era domiciliato al momento del decesso.
La capacità del testatore è determinata dalla legge applicabile nel suo domicilio, sebbene si ritenga che, in caso di beni immobili, debba applicarsi la lex situs.
Nel caso in cui il domicilio del testatore cambi tra la data della redazione del testamento e quella del decesso, esistono opinioni contrastanti riguardo alla possibilità che la capacità sia verificata in base alla legge del domicilio al momento della stesura del testamento oppure al momento del decesso.
A norma del Succession Act 1965 (legge in materia di successioni), un testamento è formalmente valido se è conforme a una delle seguenti normative: la legge del luogo in cui il testatore ha redatto testamento, la legge del luogo della nazionalità, del domicilio o della residenza abituale del testatore al momento della stesura del testamento oppure al momento del decesso e, nel caso di beni immobili, la legge del luogo in cui sono situati.
3.8 Proprietà immobiliare
Il diritto irlandese distingue tra beni mobili e immobili e applica la legge del paese in cui si trova il bene per determinare se si tratti di bene mobile o immobile.
Di norma per i beni immobili la legge applicabile è quella del luogo in cui è sito il bene.
3.9 Insolvenza
Il regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure d'insolvenza stabilisce norme di competenza giurisdizionale per le procedure di insolvenza nell'UE[1]. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Di conseguenza, le procedure di insolvenza avviate in Irlanda saranno di competenza delle autorità giudiziarie irlandesi, in conformità alle normative nazionali che disciplinano l'insinuazione, la verifica e l'ammissione dei crediti nelle procedure di insolvenza. I testi normativi principali in materia sono il Companies Act 2014 (legge sulle società del 2014), i Personal Insolvency Acts 2012-2015 (leggi sull'insolvenza personale del 2012-2015) e il Bankruptcy Act 1988 (legge fallimentare del 1988).
Link correlati
http://www.irishstatutebook.ie/1995/en/act/pub/0026/sec0027.html
[1] Sostituito, con effetto a decorrere dal 26 giugno 2017, dal regolamento (UE) n. 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza.
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