Quale normativa nazionale si applica?

Italia
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Fonti del diritto vigente

Le fonti del diritto internazionale privato sono costituite dal diritto nazionale, dai Regolamenti dell’Unione Europea e dalle Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia.

1.1 Diritto nazionale

I rapporti di diritto internazionale privato sono regolati in Italia dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, che ha sostituito gli articoli da 16 a 31 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Elenco completo delle convenzioni multilaterali in vigore

Per le convenzioni multilaterali in vigore in Italia, si rinvia alla lista allegata  PDF (13 Kb) it alla presente scheda.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Elenco non esaustivo delle convenzioni bilaterali più frequentemente applicate dai tribunali

Le convenzioni bilaterali applicate in passato ai rapporti di diritto internazionale privato tra l’Italia e i singoli Stati dell’Unione Europea devono intendersi superate dagli strumenti comunitari emanati nella stessa materia. I regolamenti che vengono più frequentemente applicati sono il Regolamento n. 1393/2007 relativo alle notificazioni negli Stati Membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale; il Regolamento n. 1206/2001 relativo all’assunzione delle prove in materia civile e commerciale; il Regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale; il Regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Per i rapporti tra l’Italia e gli Stati extracomunitari, i trattati bilaterali di più frequente applicazione sono quelli relativi alle convenzioni sull’assistenza giudiziaria e sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze, in vigore con l’Argentina (Roma, 9-12-1987), con il Brasile (Roma, 17-10-1989), con la Federazione Russa e gli altri Stati dell’ex U.R.S.S. (Roma, 25-1-1979), con gli Stati dell’ex Iugoslavia (Belgrado, 7-5-1962), con alcuni Stati, tra cui Australia e Canada, degli ex “dominions” del Regno Unito (Londra 17-12-1930), con la Svizzera, relativamente al riconoscimento delle sentenze civili e commerciali (Roma, 3-1-1933) ed al risarcimento danni da incidenti stradali (Roma, 16-8-1978) nonché con la Bulgaria (Roma 18-5-1990), con la Romania (Bucarest, 11-11-1972) e con la Turchia (Roma, 10-8-1926).

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

In quale misura e in quali circostanze?

Nell’ordinamento italiano l’applicazione delle norme sul conflitto di leggi, in relazione alle fattispecie esaminate, rientra tra i compiti d’ufficio del giudice, che deve individuare il diritto applicabile senza ed indipendentemente dalle richieste fatte in tal senso dalle parti (iura novit curia).  Per la ricerca del diritto straniero, il giudice può avvalersi del supporto del Ministero della Giustizia, anche attraverso la Convenzione di Londra del 1968.

2.2 Rinvio

Può succedere che, quando le norme sul conflitto di leggi rinviano alla legislazione di un altro Stato, quest’ultima rinvii, in applicazione delle proprie norme sul conflitto di leggi, ad un’altra legislazione.

Per esempio: le norme francesi sul conflitto di leggi rinviano alla legislazione inglese per decidere in merito alla capacità di un cittadino inglese residente in Francia. Le norme Inglesi sul conflitto di leggi, tuttavia, rinviano alla legislazione del paese di residenza, cioè a quella francese.

Cosa succede in Italia in tale ipotesi? Che cosa avviene se la legge italiana fa rinvio alla legislazione di un altro Stato, che a sua volta fa rinvio alla legislazione italiana o a quella di un paese terzo?

Ogni volta che la legge italiana rinvia alla legislazione di un altro Stato, che a sua volta rinvia alla legge di un ulteriore Stato, si applica tale ultimo rinvio solo nei seguenti casi:

1)      se il diritto di tale ultimo stato accetta il rinvio;

2)      se si tratta di rinvio alla legge italiana.

Tale rinvio non opera quando la legge straniera applicabile sia stata scelta dalle parti o riguardi disposizioni concernenti la forma degli atti o in caso di obbligazioni non contrattuali.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Cosa succede se cambia il criterio di collegamento, per esempio nel caso del trasferimento di beni mobili?

Si applicano le regole di cui sopra.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Può il giudice rifiutarsi di applicare la norma straniera di rinvio, se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico internazionale? Esistono leggi o altre norme nazionali che prevalgono sulle norme sul conflitto di leggi (disposizioni imperative, nel senso di “lois de police”)?

La legge italiana (art. 16 legge 218/1995) non consente al giudice di potere applicare la norma straniera di rinvio, se i suoi effetti sono “contrari all’ordine pubblico”. Quest’ultimo viene tradizionalmente inteso come “ordine pubblico internazionale”. La capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile. Se, però, la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana (art. 32-ter l. 218 del 1995).

La legge italiana (art. 17 legge sopracitata) dispone che, in caso di conflitto di norme, siano prevalenti e non derogabili quelle previste dalla legge italiana, nonostante il richiamo alla legge straniera, quando ciò derivi dall’oggetto e dallo scopo delle norme della legislazione nazionale (cosiddette norme di applicazione necessaria).

2.5 Accertamento della legge straniera

  • Ruolo rispettivo del giudice e delle parti

L’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice, che può avvalersi anche dell’aiuto delle parti, delle Università o del Ministero della Giustizia.

  • Quali mezzi di prova sono accettati?

Per l’accertamento della legge straniera sono utilizzabili, come mezzi di prova, gli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, le informazioni fornite dalle autorità straniere per il tramite del Ministero della Giustizia ed i pareri di esperti o istituzioni specializzate.

  • Cosa succede se la legge straniera non può essere accertata?

Si applica la legge richiamata mediante il ricorso ad altri criteri di collegamento previsti per il medesimo caso, se possibile. In mancanza, si applica la legge italiana.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

L’art. 57 della legge 218/1995 afferma che la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è individuata dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980.

Questa convenzione, in linea generale, stabilisce che la legge applicabile al contratto è quella scelta dalle parti.

In mancanza di scelta, si applica la legge dello Stato con il quale il regolamento negoziale presenta il collegamento più stretto. È fatta salva comunque l’applicazione di altre convenzioni internazionali eventualmente riferibili alla singola obbligazione (es. la Convenzione dell’Aja del 1955 in materia di vendita si applica con preferenza rispetto alla Convenzione di Roma del 1980).

In ogni caso l’applicazione della legge designata attraverso una convenzione internazionale o attraverso la volontà delle parti può essere esclusa se considerata incompatibile con l’ordine pubblico (ad esempio in caso di contrasto con norme di polizia o sicurezza).

Per effetto dell’emanazione del Regolamento (CE) n. 593/2008 (cosiddetto Regolamento Roma I) le fattispecie contrattuali a carattere transnazionale, ove coinvolgano Stati Membri dell’UE, sono assoggettate non più alla disciplina dettata dalle convenzioni internazionali bensì alla disciplina di questo regolamento.

Il Regolamento stabilisce, quale criterio primario di individuazione della legge applicabile al rapporto contrattuale, la scelta delle parti. Tuttavia, la legge fissata dai contraenti non potrà precludere l’operatività di norme di applicazione necessaria dell’ordinamento con cui il contratto presenta il collegamento più stretto.

In assenza di scelta, il Regolamento prevede una serie di criteri di collegamento specifici per singole tipologie contrattuali. Ad esempio:

• la vendita è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del venditore;

• la locazione è regolata dalla legge dello Stato in cui si trova il bene;

• la prestazione di servizi è regolata dalla legge del luogo di residenza abituale del prestatore.

In relazione alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in tale materia, trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (detto Regolamento Bruxelles I bis).

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

La legge 218/1995, già citata, individua le norme applicabili nei seguenti casi di obbligazione non contrattuale:

• promessa unilaterale (legge dello Stato in cui la promessa viene manifestata);

• titoli di credito (Convenzioni di Ginevra del 1930 in materia di cambiale e vaglia cambiario, Convenzione di Ginevra del 1931 in tema di assegni bancari; per gli altri titoli di credito si applica, per le obbligazioni principali, la legge dello Stato in cui il titolo viene emesso);

• rappresentanza volontaria (legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede di affari o in cui esercita in via principale i suoi poteri);

• obbligazioni nascenti dalla legge (legge del luogo in cui si è verificato il fatto da cui deriva l’obbligazione);

• responsabilità per fatto illecito (legge dello Stato in cui si è verificato l’evento, salva, se richiesta dal danneggiato, l’applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il fatto che ha causato i danni e salvo il rinvio alla legge nazionale se sono coinvolti solo cittadini di uno stesso Stato).

Per effetto dell’emanazione del Regolamento (CE) n. 864/2007 (detto Regolamento Roma II), le fattispecie a carattere transnazionale coinvolgenti gli Stati Membri dell’UE sono assoggettate a quest’ultima disciplina. Il Regolamento stabilisce che le obbligazioni da fatto illecito, da responsabilità nelle trattative contrattuali, da gestione di affari altrui e da arricchimento senza causa sono soggette alla legge del luogo in cui si verifica il danno a prescindere dal luogo in cui è avvenuto il fatto. È possibile la scelta di una legge diversa in base ad un accordo successivo al momento in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.

In relazione alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in tale materia, trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (detto Regolamento Bruxelles I bis).

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Lo stato e la capacità delle persone nonché l’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità, compreso il diritto al nome, sono regolati dalla legge nazionale del soggetto interessato, tranne per i diritti che derivano dai rapporti di famiglia, ai quali si applicano le norme di rinvio indicate dalla legge 218 /1995 caso per caso.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

Nell’ambito dei rapporti genitoriali, lo stato di figlio e la cittadinanza vengono acquisiti in base alla legge nazionale dei genitori o di uno di essi al momento della nascita. Per la costituzione del rapporto di filiazione, per i rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figlio ivi inclusa la responsabilità genitoriale, si fa riferimento alla legge nazionale del figlio al momento della nascita.

Tuttavia, nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano inderogabilmente le norme italiane che sanciscono l’unicità dello stato di figlio (e quindi il pari trattamento dei figli nati da persone coniugate o meno), che attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale, che stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, che attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in caso di condotte pregiudizievoli per il figlio.

In materia di adozione, si applica il diritto italiano (legge 184/1983) quando si tratta di adozione di un minore richiesta al giudice italiano, idonea ad attribuire al minore lo stato di figlio legittimo. La legge 184/1983, agli artt. 29 e seguenti, contiene tra l’altro una disciplina particolare per i casi di adozione di minori stranieri richiesta da persone residenti in Italia, la quale costituisce attuazione delle direttive sancite dalla Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 in materia di adozione internazionale.

Per le altre norme di conflitto, l’art. 38 della legge 218/1995, contiene una disciplina dettagliata delle singole ipotesi prese in considerazione.

In riferimento alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, trova applicazione il Regolamento (CE) n. 2201/2003.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

In materia matrimoniale i rapporti personali tra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale se comune; altrimenti dalla legge dello Stato in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

La legge applicabile ai rapporti personali si estende, in linea di massima, ai rapporti patrimoniali, ma la stessa, per questi ultimi rapporti, può essere derogata da un diverso accordo tra coniugi o in altri casi previsti espressamente dalla legge.

La legge italiana riconosce altresì le unioni tra persone dello stesso sesso (unioni civili), aventi pressoché lo stesso regime del matrimonio, escluso il diritto di adozione. Alle stesse si applica la legge dello Stato in cui l’unione è stata stipulata, salva la possibilità di una delle parti di chiedere al giudice l’applicazione della legge dello Stato in cui la vita comune è prevalentemente localizzata. Anche ai rapporti patrimoniali si applica la legge dello Stato in cui si è perfezionata l’unione civile, ma è possibile convenire per iscritto l’applicazione della legge dello Stato in cui almeno una delle parti è cittadina o risiede.

Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana.

Alla separazione personale e al divorzio nonché allo scioglimento delle unioni civili si applica il Regolamento (UE) n. 1259/2010, che prevale sulla legge 218/1995. Esso consente ai coniugi (o uniti civilmente) di scegliere la legge applicabile purché si tratti della legge dello Stato di residenza attuale di entrambi, o dell’ultima residenza comune se uno vi risiede al momento dell’accordo, oppure della legge del luogo in cui una delle parti ha la cittadinanza o della legge del foro adito. In mancanza di accordo, si applicano i suddetti criteri di collegamento in ordine di gerarchia (prevale il primo sul secondo e così via).

È possibile infine stipulare contratti di convivenza, tra persone che non siano legate da matrimonio o unione civile. Ad essi si applica la legge nazionale se comune; altrimenti si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate mediante rinvio alla Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973.

In riferimento alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, trova applicazione il Regolamento (CE) n. 2201/2003.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

In Italia vige il principio generale della comunione legale dei beni tra coniugi.

A questi ultimi è consentito di scegliere un regime alternativo alla suddetta comunione legale, quale il regime della separazione dei beni oppure altro regime da essi disposto convenzionalmente.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Bisogna distinguere due ipotesi temporali.

  1. Le successioni che si sono aperte prima del 17 agosto 2015 sono regolate legge nazionale del de cuius al momento della morte. Lo stesso de cuius in vita può sottoporre, con dichiarazione testamentaria, la sua successione alla legge dello Stato in cui risiede purché continui a risiedervi al momento della morte; se si tratta di cittadino italiano, tale scelta non pregiudica i diritti dei legittimari residenti in Italia (art. 46 l. 218/1995).
  2. Per le successioni che si sono aperte dal 17 agosto 2015, trova applicazione il Regolamento (UE) n. 650/2012, che ha sostituito la disciplina sopra riportata. Tali successioni sono regolate dalla legge del luogo di residenza abituale del de cuius al momento della morte. Egli può sottoporre, con dichiarazione testamentaria, la sua successione alla legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Il regolamento ha anche introdotto il Certificato Successorio Europeo, che serve a certificare la propria qualità di erede o legatario o esecutore testamentario nei vari Stati Membri.

3.8 Proprietà immobiliare

Beni immobili e mobili (in questo contesto è superfluo illustrare dettagliatamente le norme in materia di attività immateriali).

La proprietà e gli altri diritti reali sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

Se l’immobile si trova in uno Stato UE trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (cosiddetto Regolamento Bruxelles I bis), che per i diritti reali su beni immobili, attribuisce la competenza ai giudici dello Stato in cui l’immobile è situato.

3.9 Insolvenza

La legge italiana non prevede espressamente norme di diritto applicabile per i casi di conflitto in materia di fallimento.

Per le regole uniformi di conflitto tra gli Stati membri dell’Unione Europea si fa riferimento al Regolamento (UE) n. 848/2015. Esso prevede che la competenza ad aprire la procedura d'insolvenza spetta ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore; alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti si applica la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura.

Lista delle Convenzioni Multilaterali di cui fa parte l’Italia

1. MATRIMONIO SEPARAZIONE DIVORZIO

Convenzione dell’Aja del 1° giugno 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle operazioni

personali.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (Legge 27 giugno 2013, n. 77).

2. FILIAZIONE E ADOZIONE

Convenzione di Monaco di Baviera del 5 settembre 1980 sulla legge applicabile ai nomi e prenomi.

Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

3. MINORI

Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 relativa alla competenza delle autorità e alla legge applicabile in materia di protezione dei minori.

Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.

Convenzione Europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e ristabilimento dell’affidamento.

Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (legge 18 giugno 2015 n. 101).

4. OBBLIGAZIONI ALIMENTARI NEI RAPPORTI DI FAMIGLIA

Convenzione di New York del 24 giugno 1956 sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero

Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari

Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

5. CITTADINANZA E APOLIDIA

Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relative allo statuto degli apolidi.

Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati e protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

6. SUCCESSIONI

Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973 che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale.

Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 sull’amministrazione internazionale delle successioni.

7. OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Convenzione di Roma del 19 luglio1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

8. COMMERCIO INTERNAZIONALE

Convenzione dell’Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili corporali.

Convenzione di Vienna 11 aprile 1980 (D.N.U.) sui contratti di vendita internazionale di merci.

Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 sul trasporto internazionale di merci su ruota.

9. TITOLI DI CREDITO

Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930 concernente la legge uniforme sulla cambiale e il vaglia

cambiario e la regolamentazione di alcuni conflitti di legge.

Convenzione di Ginevra del 19 marzo 1931 sulla legge uniforme sugli assegni e sulla regolamentazione di alcuni conflitti di legge.

10. OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI

Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare con protocolli.

Convenzione di Bruxelles del 29 novembre 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con protocollo.

11. ARBITRATO

Convenzione Di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

Convenzione Europea di Ginevra del 21 aprile 1961 sull’arbitrato commerciale internazionale.

12. ASSISTENZA E COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile.

Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 sulla notifica all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile commerciale.

Convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970 sulla assunzione delle prove all’estero in materia civile e commerciale.

Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

13. TRUST

Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts e al loro riconoscimento.

Per quanto riguarda il coordinamento tra le norme di diritto internazionale convenzionale, in particolare delle norme di diritto uniforme, e le corrispondenti disposizioni della legge interna di diritto internazionale privato, esso è assicurato dall’art. 2 della legge 218/1995, ai sensi del quale le situazioni e i rapporti che rientrano nell’ambito di operatività della legge interna non pregiudicano l’applicazione nella stessa materia delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia.

Ultimo aggiornamento: 09/03/2024

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