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Quale normativa nazionale si applica?

Lussemburgo
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Non esiste un codice di diritto internazionale privato lussemburghese. Le norme relative ai conflitti di legge nel diritto interno sono attualmente contenute in diversi codici e leggi speciali. La materia è ampiamente disciplinata da convenzioni internazionali multilaterali nonché dagli strumenti europei di diritto derivato.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Numerose norme sui conflitti di legge derivano da convenzioni internazionali multilaterali delle quali il Lussemburgo è parte contraente. La maggior parte di queste convenzioni è stata elaborata nell'ambito della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

L'elenco di tali convenzioni è consultabile al seguente indirizzo: Conferenza dell'Aia.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Alcune convenzioni bilaterali contengono norme sui conflitti di legge. Per informazioni dettagliate, consultare il sito internet Legilux.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Nelle controversie relative allo stato delle persone, il giudice è tenuto ad applicare d'ufficio la norma sui conflitti di legge, al contrario del caso in cui le parti dispongono liberamente dei diritti, come per esempio in materia contrattuale, in cui vige il principio della libera scelta delle parti sulla legge applicabile. In questo caso, il giudice applica d'ufficio la norma sui conflitti di legge solo nelle situazioni di grave frode alla legge.

Il giudice adito applicherà automaticamente la legge del foro se le parti non hanno richiesto l'applicazione di una legge straniera.

2.2 Rinvio

Negli ambiti non coperti da una convenzione internazionale o da un regolamento europeo che escludono specificatamente il rinvio, la giurisprudenza lussemburghese ammette moderatamente il ricorso al rinvio. Quando il rinvio in virtù dell'applicazione della norma sui conflitti di legge designa la legge del giudice adito, il rinvio è ammesso ma non produce effetti, essendo inteso come un rinvio alla legge sostanziale del giudice adito.

Il rinvio è escluso nelle materie per le quali le parti hanno la facoltà di scelta della legge applicabile.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Si crea una situazione di conflitto mobile allorquando, a seguito di un cambiamento del criterio di collegamento che designa la legge applicabile, una situazione è successivamente sottoposta a due ordinamenti giuridici diversi. Esso è definito come conflitto di leggi nel tempo a causa della traslazione nel futuro nello spazio del criterio di collegamento.

In tal caso in Lussemburgo si applica la nuova legge caratterizzata dagli effetti futuri di una situazione maturata nel passato tenendo conto dei suoi effetti persistenti. Tuttavia la nuova legge indicata dalla norma sui conflitti di legge è applicabile nel caso in cui dovessero essere apportate modifiche a una situazione sorta nel periodo in cui vigeva la legge previgente riconosciuta applicabile.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Esistono casi in cui (cfr. infra) il giudice adito deve applicare la legge del foro, anche se la norma sui conflitti di legge attribuisce la competenza a un'altra legge:

  • Impossibilità a determinare la legge straniera
  • In presenza di apolidi
  • Assenza di soluzione con la legge straniera
  • In caso di adozione di provvedimenti provvisori urgenti
  • Quando la legge straniera è contraria all'ordine pubblico dello Stato dell'autorità giurisdizionale adita

Il giudice applica la legge del foro anche quando alcune misure sono di immediata applicazione:

  • Norme procedurali e norme in materia di organizzazione giudiziaria
  • Disposizioni legali sulla protezione dei lavoratori e disposizioni relative ai contratti di locazione
  • Tutela giuridica dei consumatori
  • Se l'applicazione della legge del giudice adito è stata scartata dalle parti con un obiettivo palesemente fraudolento a favore di una legge straniera resa artificiosamente competente, il giudice deve rifiutare di considerare tale legge e ristabilire l'applicazione della legge del foro.

2.5 Accertamento della legge straniera

Dal momento che per il giudice lussemburghese il diritto straniero costituisce un fatto, è di norma colui che lo invoca a dover fornire la prova. L'onere della prova spetta alle parti e soprattutto alla parte la cui istanza è soggetta alla legge straniera.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Di norma le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla volontà espressa dalle parti, fatto salvo il rispetto delle norme imperative di ordine pubblico e di frode alla legge.

In assenza di una scelta delle parti, si applicano le disposizioni della convenzione di Roma del 1980 e del regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008. In questa seconda ipotesi, il giudice applica la legge obiettivamente più adeguata.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Di norma le obbligazioni extracontrattuali sono disciplinate dalla legge applicabile nel luogo del fatto generatore del danno o dell'obbligazione, a meno che non si applichi una convenzione internazionale o che un'altra legge non abbia relazioni più strette con i fatti in questione.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

In linea di principio lo status personale è soggetto alla legge nazionale della persona fisica, fatti salvi criteri emergenti quali la residenza abituale degli interessati e soprattutto quella dei figli interessati. Lo stesso ragionamento si applica alla formazione, alla composizione e alle condizioni di variazione del nome, in quanto parte dello stato della persona.

La capacità generale di attuare negozi giuridici, come pure la capacità di stare in giudizio sono disciplinate dalla legislazione nazionale della persona interessata. Tuttavia la legittimazione ad agire in giudizio è regolata dalla legge applicabile a questo dritto poiché essa attiene alla sostanza del diritto. In materia contrattuale, questa norma è attenuata quando la controparte in buona fede è oggetto di una causa di incapacità sconosciuta nel paese in cui l'atto è stato compiuto. In tal caso è ammesso che la legge del luogo di esecuzione prevalga sulla legge nazionale.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

In materia di filiazione legittima, si applica di norma in Lussemburgo la legge che disciplina il matrimonio, ovvero la legge nazionale comune dei genitori; in alternativa, si applica la legge del domicilio comune oppure la legge del foro.

Tutto ciò che è correlato all'accertamento del rapporto di filiazione naturale è in linea di principio disciplinato dalla legge dello Stato di appartenenza del minore.

Per quanto riguarda il tipo di prove per determinare il rapporto di filiazione, le condizioni sostanziali del riconoscimento, i termini e le decadenze per l'impugnazione della filiazione e i mezzi di difesa opponibili all'istanza, si applica la legge dello Stato di appartenenza del minore.

3.4.2 Adozione

- Requisiti per l'adozione

Ai sensi dell'articolo 370 del codice civile, i requisiti per adottare sono normalmente stabiliti dalla legge nazionale dell'adottante o degli adottanti. Quando i coniugi adottanti sono di nazionalità diversa, si applica la legge della loro residenza abituale comune al momento della domanda. I requisiti per essere adottato sono invece di norma stabiliti dalla legge dello Stato di appartenenza dell'adottato. Esiste tuttavia un'eccezione a questo principio, quando per effetto dell'adozione l'adottato acquisisce la nazionalità dell'adottante. In tal caso, le condizioni sono regolamentate dalla legge nazionale dell'adottante.

- Effetti dell'adozione

Gli effetti dell'adozione sono disciplinati dalla legislazione nazionale dell'adottante o degli adottanti. Quando i coniugi adottanti sono di nazionalità diversa o sono apolidi oppure quando è apolide solo uno dei coniugi, si applica la legge della loro residenza abituale comune nel momento in cui l'adozione è diventata effettiva.

Nel caso delle adozioni effettuate all'estero, esiste una possibilità di conflitto tra le norme sulla competenza emanate rispettivamente dalla legge nazionale dell'adottante e da quella dell'adottato. In tal caso, l'adozione è valida se sono state rispettate le forme prescritte dalla legge dello Stato in cui è avvenuta l'adozione e se quest'ultima è stata effettuata dinanzi alle autorità competenti secondo questa legge.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

- Condizioni di validità del matrimonio

Le condizioni formali sono di norma fissate dalla legge del luogo di celebrazione del matrimonio.

Perché un matrimonio sia considerato valido, in virtù della convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978, sulla celebrazione e sul riconoscimento della validità dei matrimoni, devono essere rispettate le condizioni sostanziali imposte dalle leggi interne di ciascun coniuge. Le leggi interne sono quelle designate dalle regole di conflitti di leggi dello Stato di celebrazione. Fermo restando che almeno uno dei coniugi abbia la nazionalità di questo Stato o che vi risieda abitualmente, occorre che siano rispettate le condizioni sostanziali imposte dalla legge dello Stato di celebrazione. La legge che disciplina le condizioni di validità del matrimonio si applica anche alle condizioni sostanziali dell'azione di annullamento del matrimonio.

Per i matrimoni contratti all'estero, esiste la presunzione di validità quando viene fornito l'atto di matrimonio redatto secondo le disposizioni formali della legge del luogo di celebrazione. Il matrimonio contratto all'estero può non essere riconosciuto se è palesemente incompatibile con l'ordine pubblico nazionale del Lussemburgo.

- Effetti del matrimonio

Se i coniugi non hanno la stessa nazionalità, gli effetti del matrimonio sono di norma regolati in Lussemburgo dalla legge del domicilio comune dei coniugi, ovvero dalla legge del luogo in cui la coppia si è effettivamente stabilita.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

La convivenza o unione di fatto non è oggetto di alcuna norma di conflitto di leggi, nella misura in cui nel diritto lussemburghese, i rapporti fra conviventi costituiscono una situazione di fatto.

La legge applicabile alle unioni contratte in Lussemburgo è la legge del foro.

I partner che hanno registrato la loro unione all'estero possono ottenerne l'iscrizione nel repertorio civile a condizione che entrambi i partner fossero in linea con le condizioni previste dall'articolo 4 nel momento in cui è stata contratta l'unione all'estero. Una volta che l'unione contratta all'estero sarà riconosciuta in Lussemburgo, si applicheranno gli stessi vantaggi conferiti alle unioni lussemburghesi.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Quando i coniugi hanno la stessa nazionalità, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge nazionale dei coniugi. In caso contrario, si applica la legge del loro domicilio effettivo comune. Se nessuna delle due precedenti condizioni è soddisfatta, si applica la legge del foro.

Queste norme si applicano anche all'ammissibilità del divorzio in generale, alle sue cause, ai suoi effetti e ai provvedimenti accessori.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

In virtù dell'articolo 15 del regolamento n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, la legge applicabile in materia è determinata ai sensi del protocollo del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia. Il principio è quello dell'applicazione della legge dello Stato di residenza abituale del creditore, ma le parti possono scegliere di comune accordo di designare, per un procedimento già avviato, la legge del foro o una delle leggi seguenti:

a) la legge di uno Stato di cui una delle parti ha la nazionalità al momento della designazione;

b) la legge dello Stato di residenza abituale di una delle parti al momento della designazione;

c) la legge designata dalle parti per disciplinare i loro rapporti patrimoniali o la legge effettivamente applicata a tali rapporti;

d) la legge designata dalle parti per disciplinare il loro divorzio o la loro separazione di fatto o la legge effettivamente applicata a tale divorzio o separazione.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Il regime matrimoniale è sottoposto alla legge interna designata dai coniugi prima del matrimonio.

Se al momento di contrarre matrimonio i coniugi non hanno scelto, la legge applicabile si determina conformemente alla convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978, sulla celebrazione e sul riconoscimento della validità dei matrimoni.

In virtù di detta convenzione, i coniugi possono designare una sola delle seguenti leggi:

1. la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi ha la nazionalità al momento della designazione; 
2. la legge dello Stato nel quale uno dei coniugi ha la residenza abituale al momento della designazione; 
3. la legge del primo Stato nel quale uno dei coniugi stabilirà la nuova residenza abituale dopo il matrimonio.

La legge designata si applicherà a tutti i loro beni.

Tuttavia, a prescindere che i coniugi abbiano effettuato o meno la scelta di cui ai paragrafi precedenti, essi possono designare, per quanto riguarda gli immobili o solo alcuni di essi, la legge del luogo in cui tali immobili si trovano. I coniugi possono anche prevedere che gli immobili che saranno acquistati in seguito saranno sottoposti alla legge del luogo in cui tali beni sono ubicati.

Se le parti non hanno effettuato alcuna scelta, il giudice dovrà capire quale fosse la loro scelta tacita. Esiste una presunzione a favore della legge interna dello Stato nel quale i coniugi stabiliscono la loro prima residenza abituale dopo il matrimonio.

Nei casi di seguito riportati, conformemente alla convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978, il regime matrimoniale è tuttavia soggetto alla legge interna dello Stato della nazionalità comune dei coniugi:

1. quando la dichiarazione prevista all'articolo 5 è stata effettuata dallo Stato in questione e il suo effetto non è escluso dal paragrafo 2 del suddetto articolo;          
2. quando questo Stato non è parte contraente alla convenzione, quando la legge interna di questo Stato è applicabile secondo il suo diritto internazionale privato e quando i coniugi stabiliscono la loro prima residenza abituale dopo il matrimonio:

a) in uno Stato che ha effettuato la dichiarazione prevista all'articolo 5,

oppure

b) in uno Stato che non è parte contraente alla convenzione e dove anche il suo diritto internazionale privato prescrive l'applicazione della legge nazionale dei coniugi;

3. quando dopo il matrimonio i coniugi non stabiliscono la loro prima residenza abituale nello stesso Stato.

Se i coniugi non hanno la residenza abituale nello stesso Stato o se non hanno la stessa nazionalità, il loro regime matrimoniale è soggetto alla legge interna dello Stato con il quale, considerate tutte le circostanze, sussistono i rapporti più stretti.

Sarà possibile modificare volontariamente la legge applicabile nella misura prevista dalla nuova legge scelta.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012 si applicano alle successioni aperte a decorrere dal 17 agosto 2015. L'articolo 21 del regolamento designa come legge applicabile all'insieme della successione la legge dello Stato nel quale il de cuius aveva la residenza abituale al momento del decesso.

Le successioni aperte prima del 17 agosto 2015 continuano a essere disciplinate dalle regole di conflitti di leggi lussemburghesi.

- Successione legittima

In Lussemburgo la successione si distingue in più masse: una massa mobiliare e una o più masse immobiliari. Per sapere se un bene è mobile o immobile, occorre applicare la legge del foro.

La successione mobiliare è di norma disciplinata dalla legge dell'ultimo domicilio del defunto nel giorno del suo decesso. Il domicilio va stabilito in base alle norme del codice civile.

La successione immobiliare è regolamentata dalla legge dello Stato in cui è ubicato ogni singolo immobile.

- Successione testamentaria

In linea di principio, la capacità generale di effettuare una successione a causa di morte è disciplinata dallo status personale, mentre le incapacità specifiche rientrano nell'ambito della legge successoria. La capacità generale di beneficiare di una donazione è stabilita della legge personale.

3.8 Proprietà immobiliare

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del codice civile, la proprietà immobiliare è regolamentata dalla legge dello Stato in cui si trovano i beni. Lo stesso si applica al contenuto degli eventuali diritti reali su questi beni, così come alla loro creazione e trasmissione e al regime dell'usucapione.

3.9 Insolvenza

Al di fuori dell'ambito di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1346/2000 e 2015/848 in materia fallimentare, si applica la legge del luogo di dichiarazione del fallimento;

questo riguarda sia gli effetti di tutte le procedure concorsuali avviate in Lussemburgo, sia quelle dichiarate all'estero. Tuttavia, per quanto riguarda gli effetti particolari del fallimento di una delle parti sui diritti che possono essere invocati dalla controparte, si applica la legge dello Stato in cui è stato dichiarato il fallimento.

La competenza della predetta legge si limita agli effetti specifici e non interessa tutti gli aspetti dell'operazione interessata dal fallimento.

Ultimo aggiornamento: 11/01/2024

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