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1 Fonti del diritto vigente
1.1 Diritto nazionale
Le norme sul conflitto di leggi in Irlanda del Nord riguardanti la legge applicabile derivano principalmente dai regolamenti dell'UE di diretta applicazione. Per la materia civile e commerciale detti regolamenti sono:
• regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I);
• regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»).
Il Contracts (Applicable Law) Act 1990 (legge del 1990 in materia di contratti), che ha dato applicazione alla Convenzione di Roma del 1980, resta il testo pertinente per i contratti sottoscritti prima del 17 dicembre 2009 (il regolamento Roma I si applica ai contratti sottoscritti in o a partire da quella data).
Il Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 [legge del 1995 sul diritto privato internazionale (disposizioni varie)] ha pertinenza soltanto per i casi non disciplinati dal regolamento Roma II (detto regolamento si applica ai casi in cui i danni sono stati arrecati dopo l'11 gennaio 2009).
Le norme tradizionali di common law restano applicabili al reato di diffamazione e per il diritto in materia di successioni e di proprietà.
Per il diritto di famiglia, fatte salve alcune eccezioni, le norme sulla legge applicabile derivano in genere dalla common law. Per le questioni in materia di famiglia si applica solitamente il diritto dell'Irlanda del Nord, fatte salve talune eccezioni previste dalla common law (ad esempio, in relazione alla nullità del matrimonio) o dalla statute law (legislazione scritta) (ad esempio, in materia di alimenti, a norma del Maintenance Orders (Facilities for Enforcement) Act 1920 [legge del 1920 sulle ordinanze in materia di alimenti (strumenti di esecuzione)] e del Maintenance Orders (Reciprocal Enforcement) Act 1972 [legge del 1972 sulle ordinanze in materia di alimenti (esecuzione reciproca)]. Per le questioni riguardanti la responsabilità genitoriale e la tutela dei minori disciplinate dal regolamento (UE) n. 2201/2003 e dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996, le norme riguardanti la legge applicabile sono contenute rispettivamente nei Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children (International Obligations (England and Wales and Northern Ireland) Regulations 2010 [regolamenti del 2010 sulla responsabilità genitoriale e sulle misure di protezione dei minori (obbligazioni internazionali) (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord] e nell'articolo 15 della Convenzione del 1996. In altri termini, in questi ambiti si applica la legge dell'Irlanda del Nord, salvo limitate eccezioni.
1.2 Convenzioni internazionali multilaterali
• Convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie
• Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (come menzionato in precedenza, il regolamento Roma I si applica ai contratti sottoscritti a partire dal 17 dicembre 2009)
• Convenzione dell'Aia del 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento
1.3 Principali convenzioni bilaterali
Non si conoscono eventuali convenzioni bilaterali contenenti disposizioni in materia di scelta della legge di cui il Regno Unito è parte.
È opportuno notare che, benché le convenzioni elencate al precedente punto 1.2 permettano a uno Stato di applicare altri sistemi di scelta della legge alle proprie "unità territoriali", il Regno Unito ha deciso di non farlo. Di conseguenza, le convenzioni di cui al punto 1.2 si applicano ai conflitti tra le giurisdizioni proprie del Regno Unito, nonché ai conflitti internazionali. L'Irlanda del Nord è considerata una giurisdizione straniera rispetto a Inghilterra, Galles e Scozia.
2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi
2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi
In genere le norme sul conflitto di leggi si applicano soltanto se almeno una delle parti ritenga che debbano essere applicate. Qualora nessuna delle parti ne faccia richiesta oppure laddove non vi siano prove soddisfacenti sul contenuto della legge straniera, di norma il giudice applica alla questione la legge dell'Irlanda del Nord. Riguardando aspetti in materia di prove e procedura, tale disposizione non è influenzata dai regolamenti dell'UE.
2.2 Rinvio
I regolamenti dell'UE escludono l'applicazione della dottrina del rinvio nei casi disciplinati dalle norme dell'UE in materia di scelta della legge. Questa interpretazione è prevalente anche nell'ambito del Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 e del Contracts Applicable Law Act 1990. Pertanto, se la normativa dell'Irlanda del Nord riguardante la scelta della legge stabilisce ad esempio che debba essere applicato il diritto francese, sarà applicato il diritto nazionale francese anche se un tribunale francese avrebbe applicato la legge di un altro paese. Una delle giustificazioni addotte per il rifiuto del rinvio in questi ambiti è che l'applicazione del rinvio comporterebbe uno sconvolgimento delle complesse regole previste dalle normative nazionali.
Attualmente il ruolo del rinvio nei restanti settori del diritto è in qualche misura limitato e in alcuni casi non è del tutto chiaro. Si può affermare che il rinvio si applica nei casi riguardanti terreni siti all'estero, per i quali la legge dell'Irlanda del Nord prevede l'applicazione della lex rei sitae. In tali casi vige la volontà pragmatica di applicare la stessa legge dell'organo giurisdizionale che ha competenza nella zona in cui si trova il bene, in modo da garantire che ogni decisione riguardante il bene abbia maggiori probabilità di essere efficace. I precedenti giurisprudenziali delle decisioni emesse dagli organi giurisdizionali di primo grado per quanto concerne i beni mobili materiali situati all'estero dimostra che il riferimento alla lex rei sitae esclude il rinvio. È tuttavia opportuno notare che, in molti casi, la produzione di elementi probatori relativi al contenuto delle norme sui conflitti di leggi straniere è una procedura costosa e di frequente le parti scelgono di non presentare tale domanda (cfr. 2.1 sopra).
2.3 Modifica del criterio di collegamento
La modifica del criterio di collegamento viene affrontata specificando in ogni norma riguardante la scelta della legge il momento pertinente in cui viene individuato il criterio di collegamento. Ad esempio, nel caso del trasferimento di beni mobili, la legge applicabile pertinente è quella che si applica nel luogo in cui si trova il bene mobile in questione al momento del trasferimento.
2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi
In base alle norme tradizionali, gli organi giurisdizionali dell'Irlanda del Nord possono rifiutare di applicare una legge di qualsiasi paese o territorio laddove sia in conflitto con l'ordine pubblico. L'ordine pubblico è influenzato dagli obblighi internazionali del Regno Unito, in particolare dalla Convenzione europea dei diritti umani.
Inoltre, sia il regolamento Roma I che il regolamento Roma II prevedono ora l'applicazione delle norme cogenti prevalenti del foro, indipendentemente dalla legge applicabile al contratto. In genere tali norme rientrano negli ambiti riguardanti i consumatori e il lavoro o nella legislazione che integra una convenzione internazionale.
2.5 Accertamento della legge straniera
Il contenuto della legge di qualsiasi paese o territorio al di fuori dell'Irlanda del Nord deve essere dimostrato dalle parti al pari di un fatto. Spetta tuttavia al giudice stabilire l'effetto delle prove addotte in relazione a tale legge.
Nei procedimenti dinanzi a un organo giurisdizionale dell'Irlanda del Nord, una persona che, in base alle sue conoscenze o alla sua esperienza, abbia le qualità necessarie per l'adduzione di prove, può fornire prove peritali in merito alla legge di qualsiasi paese o territorio al di fuori dell'Irlanda del Nord, a prescindere dal fatto che abbia agito o abbia il diritto di agire o meno in qualità di avvocato di quel paese o territorio.
In determinate circostanze, un organo giurisdizionale dell'Irlanda del Nord può tener conto di una precedente decisione o constatazione di un giudice inglese in relazione alla legge di qualsiasi paese o territorio al di fuori dell'Irlanda del Nord. Quando una parte intende avvalersi di una decisione precedente, occorre notificare o comunicare per iscritto tale scelta a ciascuna delle altre parti o ai loro avvocati.
3 Norme sul conflitto di leggi
3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici
In tutti i casi riguardanti le obbligazioni contrattuali e che comportano una scelta di legge, è direttamente applicabile il regolamento Roma I. Le norme sulla scelta della legge applicabile incluse nel regolamento Roma I possono applicarsi anche ai casi che la legge dell'Irlanda del Nord non riconoscerebbe come contrattuali (ad esempio, quando l'accordo non prevede un corrispettivo, come nel caso dei contratti di donazione).
Le questioni procedurali sono determinate dalla lex fori (legge del luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria investita del caso). Pertanto, la valutazione dell'entità del danno (ma non le voci di danno) e i mezzi di prova sono regolamentati dalla lex fori. I termini di prescrizione sono sostanziali e pertanto, per le obbligazioni contrattuali, sono determinati dalla legge applicabile ai sensi del regolamento.
Nei casi in cui le parti abbiano scelto espressamente la legge applicabile oppure laddove questa sia dimostrabile con ragionevole certezza, si applica tale legge. La scelta della legge può essere dimostrata con ragionevole certezza quando il contratto è redatto in una forma standard nota per essere disciplinata da una legge specifica o alla luce di precedenti accordi tra le parti. La stipula di una convenzione sul foro competente è spesso sufficiente per dedurre che la legge di quel foro era destinata a essere scelta, ma non sempre è così. Nel caso delle clausole compromissorie, laddove vengano specificati i criteri di selezione degli arbitri sarà più facile dedurre quale è la scelta della legge. Tuttavia, se gli arbitri vengono individuati con riferimento a un organismo internazionale, è molto meno probabile che la scelta sia dimostrata con ragionevole certezza.
La libertà di scelta è limitata sotto diversi aspetti. In primo luogo, nei contratti conclusi dai consumatori e nei contratti di lavoro, la scelta della legge non vale a privare il consumatore o il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme cogenti previste dalla legge che sarebbe stata applicabile in mancanza di scelta espressa. In secondo luogo, qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano connessi a un determinato paese, la scelta di una legge differente non può pregiudicare le norme cogenti di quel paese di applicazione. Esistono altresì norme di tutela dei consumatori nell'ambito dei contratti di assicurazione. Si può anche notare che, in caso di disaccordo sull'efficacia della scelta – ad esempio, un'accusa di costrizione – la questione dell'efficacia di tale scelta è determinata in base alla legge che si presume applicabile (ossia la legge che regolerebbe il contratto se la scelta fosse valida), a meno che ciò non sia "irragionevole" (nel qual caso, può essere applicata la legge della residenza abituale della parte che sostiene di non aver dato il proprio consenso).
In mancanza di scelta esplicita della legge o qualora questa non sia dimostrabile con ragionevole certezza, il regolamento Roma I prevede norme specifiche, a seconda del tipo di contratto. Nel caso in cui le norme si rivelino inefficaci, si applica in genere la legge della residenza abituale della parte del contratto che fornisce la prestazione caratteristica. Non sempre semplice da identificare, detta parte è di norma quella che non procede al pagamento del bene o del servizio (ad esempio, il venditore di un prodotto, il prestatore in una operazione bancaria, il garante in un contratto di garanzia). È possibile opporsi a tale presunzione per scegliere un paese con cui il contratto presenta un collegamento più stretto.
3.2 Obbligazioni extracontrattuali
Per quanto riguarda le obbligazioni extracontrattuali, nella maggior parte dei casi si applica il Regolamento Roma II. Il Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 si applica soltanto alle questioni riguardanti gli illeciti non disciplinati dal regolamento. La diffamazione ad esempio continua a essere disciplinata dalla common law (cfr. di seguito).
Anche i termini di prescrizione sono determinati dalla legge applicabile.
Ai sensi del regolamento Roma II la regola generale è quella di applicare la legge del luogo in cui si è verificato il danno. Norme specifiche determinano la legge applicabile ad alcuni tipi di obbligazioni extracontrattuali, tra cui la responsabilità per prodotti difettosi, la concorrenza sleale, i danni all'ambiente e le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Il regolamento consente inoltre alle parti di scegliere la legge applicabile in determinate circostanze. Tale disposizione tuttavia non può essere utilizzata per evitare l'applicazione delle norme cogenti del diritto dell'UE o nazionale. È opportuno notare che la valutazione del danno è effettuata ai sensi della legge applicabile.
Come precisato in precedenza, la diffamazione (tra cui la calunnia con discredito di titoli o beni di proprietà, il reato di falso, nonché ogni altra azione di diritto straniero "corrispondente o comunque nella natura di [tale] azione") rimane disciplinata dalla common law. In tali casi, si applica la "regola della doppia azione legale": un illecito è perseguibile in Irlanda del Nord solo se è civilmente perseguibile a norma della legge straniera della giurisdizione in cui è stato commesso (di solito la pubblicazione) e sarebbe perseguibile civilmente secondo la legge dell'Irlanda del Nord se fosse stato commesso in Irlanda del Nord. Esiste tuttavia un'eccezione a questa norma: se un altro paese presenta un collegamento più significativo con l'evento che ha dato origine all'illecito e le parti si applica invece la legge di tale giurisdizione. È opportuno osservare che questo ambito è particolarmente controverso.
Per quanto riguarda l'amministrazione dei trust, la legge applicabile è determinata dal Recognition of Trusts Act 1987, che dà esecuzione alla Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ai trust. In base a tale normativa, la legge applicabile è quella scelta dal costituente oppure, in mancanza di scelta, la legge con la quale il trust presenta il collegamento più stretto. Detta legge determina la validità, l'istituzione, gli effetti e l'amministrazione del trust.
3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)
Alla nascita, il domicilio di una persona (domicilio di origine) è lo stesso del padre al momento della nascita, se il figlio è legittimo. Se il figlio è illegittimo o se, al momento della nascita, il padre è deceduto, il domicilio del figlio è quello della madre. Tale norma continua ad applicarsi fino al compimento del 16° anno di età (nel senso in cui il domicilio del figlio cambia in funzione di quello del padre o della madre).
Per i soggetti di età superiore a 16 anni, continua a valere il domicilio d'origine, a meno che questi non eleggano il proprio domicilio altrove. Per eleggere domicilio, occorre avere la residenza effettiva nel luogo della giurisdizione competente e volervi risiedere a tempo indeterminato o permanente. Se uno di questi elementi cessa di esistere, il domicilio di elezione non è più valido e si applica il domicilio di origine.
Il domicilio della moglie non è più stabilito in riferimento a quello del marito, ma considerato in modo indipendente.
La capacità di assumere particolari obblighi (ad esempio, di sottoscrivere un contratto, di fare testamento, di sposarsi) è determinata da norme specifiche a ciascun ambito ed è esaminata nelle relative sezioni.
3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione
Le responsabilità di un genitore nei confronti di un minore (età inferiore ai 18 anni) sono determinate dalla legge dell'Irlanda del Nord nei casi in cui hanno competenza gli organi giurisdizionali dell'Irlanda del Nord, anche se il minore risiede all'estero ed è un cittadino straniero. Gli organi giurisdizionali dell'Irlanda del Nord sono tuttavia competenti – a norma del regolamento (UE) n. 2201/2003 – soltanto se il minore è residente in Irlanda del Nord oppure se si trova in un altro Stato membro e se almeno un coniuge ha la responsabilità genitoriale e la scelta della competenza è stata approvata dal coniuge.
Un figlio è legittimo se è nato nell'ambito di un matrimonio legalmente valido, indipendentemente dal luogo di nascita, oppure se considerato legittimo secondo la legge del luogo di domicilio di ciascuno dei genitori al momento della nascita.
Un organo giurisdizionale dell'Irlanda del Nord applica la legge dell'Irlanda del Nord per la nomina del tutore legale di un minore laddove sia competente (ossia quando l'attore è cittadino del Regno Unito oppure è abitualmente residente o presente in Irlanda del Nord).
Un organo giurisdizionale dell'Irlanda del Nord applica la legge dell'Irlanda del Nord in tutti i casi in materia di adozione di cui sia competente (ossia laddove il richiedente abbia il domicilio in Irlanda del Nord al momento dell'istanza; tuttavia, l'organo giurisdizionale prenderà altresì in considerazione la probabilità di riconoscimento di un'ordinanza all'estero, qualora ciò sia rilevante per l'esercizio della sua competenza). L'effetto di tale disposizione è trasferire tutte le responsabilità dai genitori biologici a quelli adottivi.
3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari
La validità formale di un matrimonio è regolamentata dalla legge del luogo di celebrazione del matrimonio. Tale legge disciplina la validità della celebrazione e degli elementi che la compongono, ad esempio l'uso obbligatorio di determinati termini o di uno specifico immobile, la necessità di ottenere il consenso dei genitori e la possibilità che il matrimonio possa essere celebrato per procura. Esistono alcune rare eccezioni a questa norma, in particolare laddove non sia possibile ricorrere alla forma locale di matrimonio. Sono inoltre previste norme specifiche per i membri delle forze armate che prestano servizio in un paese straniero, non appartenente al Commonwealth.
La capacità delle persone di contrarre matrimonio è determinata dal domicilio dell'interessato nel momento immediatamente precedente il matrimonio. La legge del domicilio disciplina questioni quali il consenso delle parti, i requisiti di età e quali persone all'interno del nucleo familiare allargato non possono sposarsi. Nel caso particolare dell'età, nessun matrimonio è valido se una delle due parti, domiciliate in Irlanda del Nord, aveva meno di 16 anni al momento della celebrazione.
La legge dell'Irlanda del Nord non prevede matrimoni tra persone dello stesso sesso. Le unioni tra persone dello stesso sesso di altri paesi possono tuttavia, in determinate circostanze, essere considerate unioni civili a norma della legge dell'Irlanda del Nord.
Per quanto riguarda il divorzio, gli organi giurisdizionali dell'Irlanda del Nord sono competenti a conoscere dei procedimenti di divorzio solo ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio. Sono pertanto competenti a decidere se è soddisfatto uno dei seguenti requisiti, ossia che in Irlanda del Nord si trova: la residenza o il domicilio abituale dei coniugi; l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora; la residenza abituale del convenuto; la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda (o sei mesi se l'attore è cittadino di uno Stato membro). Se nessuna di queste condizioni è soddisfatta e nessun altro Stato membro è competente, la legge nazionale conferisce la competenza ai giudici dell'Irlanda del Nord se almeno una delle parti era domiciliata in Irlanda del Nord al momento della presentazione della domanda di divorzio. Laddove sia competente un organo giurisdizionale dell'Irlanda del Nord, al procedimento di divorzio di applica la legge dell'Irlanda del Nord. Nei procedimenti per nullità del matrimonio, si applicheranno le leggi di cui sopra (legge del luogo di celebrazione del matrimonio o legge del domicilio della parte) a seconda del motivo di nullità. Un divorzio ottenuto all'estero è riconosciuto se una delle parti aveva la residenza abituale, il domicilio o la cittadinanza di quel paese al momento dello svolgimento del procedimento all'estero.
Per quanto concerne le obbligazioni alimentari il Regno Unito è vincolato al regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Un organo giurisdizionale dell'Irlanda del Nord sarà competente se ha competenza in materia di divorzio oppure se la sentenza di divorzio è stata emessa all'estero e una delle parti aveva il domicilio in Irlanda del Nord al momento dell'ottenimento del divorzio all'estero o se aveva la residenza abituale in Irlanda del Nord da almeno un anno sino a quel momento o se una delle parti ha l'usufrutto di un'ex abitazione coniugale situata in Irlanda del Nord. A casi di questo tipo si applica la legge dell'Irlanda del Nord.
3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi
In mancanza di un contratto o di una convenzione matrimoniale, i diritti del marito e della moglie sui rispettivi beni mobili (acquisiti prima o durante il matrimonio) sono determinati dalla legge del domicilio coniugale al momento del matrimonio. Se il domicilio dei due coniugi coincide, tale domicilio è il domicilio coniugale. In caso contrario, la legge da applicare è la legge con cui le parti e il matrimonio hanno il collegamento più stretto. Le intenzioni delle parti al momento del matrimonio sono rilevanti solo se volte a indicare una scelta di legge tacita. Nella maggior parte dei casi si applica la stessa normativa anche ai beni immobili.
In presenza di un contratto o di una convenzione matrimoniale, si applica la legge del contratto, ossia quella del domicilio matrimoniale, a meno che non vi siano altre indicazioni riguardanti la legge applicabile.
3.7 Successioni mortis causa, testamento
In caso di successione intestata (ossia, in assenza di testamento), alla successione di beni mobili si applica la legge del domicilio del testatore al momento del decesso, mentre a quella dei beni immobili si applica la legge della giurisdizione in cui si trova il bene (lex rei sitae).
Nei casi in cui sia stato lasciato un testamento (successione testamentaria), la capacità del testatore di lasciare in eredità beni mobili è determinata dalla legge del domicilio del testatore alla data del testamento. Un legatario potrà ricevere beni mobili qualora abbia la capacità stabilità dalla legge del proprio domicilio o da quella del domicilio del testatore. Non esiste un fondamento specifico sulla posizione dei beni immobili, ma il risultato più probabile è che si applichi la lex rei sitae, che determinerebbe probabilmente anche la capacità del legatario di ricevere in eredità i beni immobili.
Ai sensi del Wills Act 1963 (legge del 1963 sui testamenti) e nel caso in cui il testatore sia deceduto in una data a partire dal 1° gennaio 1964, un testamento è formalmente valido (ad esempio, presenza del numero corretto di testimoni) se è conforme a una delle seguenti leggi: la legge del luogo in cui è stato eseguito (ad esempio, di norma il luogo in cui è firmato dinanzi ai testimoni) al momento dell'esecuzione, la legge del domicilio, della residenza abituale o della cittadinanza del testatore al momento dell'esecuzione del testamento oppure la legge del domicilio, della residenza abituale o della cittadinanza del testatore al momento del decesso. Un testamento è formalmente valido anche per il passaggio di proprietà di un bene immobile, se conforme al diritto interno della giurisdizione in cui è situato il bene (escludendo quindi l'applicazione del rinvio, benché si tratti di beni immobili).
Un testamento di beni mobili è materialmente valido (ad esempio, limitazioni all'importo che è possibile lasciare in virtù di un testamento) se è conforme alla legge del domicilio del testatore al momento del decesso. Un testamento di beni immobili è materialmente valido se è conforme alla legge della giurisdizione in cui è situato l'immobile; in altri termini, indipendentemente dal sistema giuridico interno, si applica la lex rei sitae.
Un testamento è interpretato dalla legge intesa dal testatore, che si presume essere la legge del suo domicilio alla data del testamento. Questa presunzione è una norma prima facie che può essere sostituita dalla prova che il testatore ha manifestamente inteso e voluto che il suo testamento fosse interpretato in base a un altro sistema giuridico. Per quanto concerne i beni immobili, potrebbe essere applicata un'ulteriore limitazione, in base alla quale se gli interessi derivanti da tale interpretazione non sono consentiti o riconosciuti dalla lex rei sitae, questa ultima prevale.
La validità di una presunta revoca di un testamento è determinata dalla legge del domicilio del testatore al momento della presunta revoca (è opportuno notare che secondo il diritto nazionale inglese, se applicabile, il matrimonio revoca un testamento, a meno che non si dimostri che il testamento sia stato redatto espressamente in previsione del matrimonio). Tuttavia, nel caso in cui si presuma che la revoca sia stata comportata da un testamento successivo (in contrapposizione, ad esempio, alla distruzione del testamento), il fatto che il secondo testamento revochi quello precedente è stabilito in virtù delle leggi applicabili alla validità formale del secondo testamento. Se non è chiaro se un primo testamento sia revocato da un secondo testamento, la questione dell'interpretazione sarà determinata dalla legge prevista dal testatore, che si presume essere la legge del suo domicilio alla data del secondo testamento.
3.8 Proprietà immobiliare
Il diritto distingue tra beni mobili e immobili e, indipendentemente dal tipo di bene, si applica la legge del luogo in cui si trova il bene.
Per i beni immobili, la legge applicabile è quella del luogo in cui è sito il bene e si ricorre alla norma del rinvio. Ciò vale per tutte le questioni riguardanti la transazione del bene, ivi comprese la capacità, le formalità e la validità materiale. È opportuno segnalare che esiste naturalmente una distinzione tra il trasferimento di un terreno o di altri beni immobili da un lato e il contratto che disciplina i diritti e le responsabilità delle parti di tale trasferimento dall'altro – quest'ultimo è disciplinato da norme sulla legge applicabile distinte (in particolare, dal regolamento Roma I).
Per le questioni in materia di proprietà (in contrapposizione a quelle contrattuali) riguardanti il trasferimento di beni mobili materiali, in generale la legge applicabile è quella del luogo in cui era situato il bene al verificarsi dell'evento che si presume abbia influito sul titolo di proprietà. Non è chiaro se in situazioni di tale fattispecie il rinvio sia applicabile. Dagli effetti complessivi delle decisioni di primo grado degli organi giurisdizionali inglesi si evince che non lo sia. Un titolo di proprietà su un bene materiale acquisito in conformità a questa norma generale è considerato valido in Inghilterra se il bene mobile viene in seguito rimosso dal paese in cui si trovava al momento dell'acquisizione del titolo di proprietà, a meno che e fino a quando detto titolo non venga trasferito con l'acquisizione di un nuovo titolo in conformità alla legge del paese in cui il bene è stato trasferito. Una specifica eccezione alla norma generale sui beni mobili materiali riguarda i casi in cui il bene è in transito e il luogo della giurisdizione competente non è noto alle parti o provvisorio. Un trasferimento valido ai sensi della legge applicabile del trasferimento ha efficacia in Inghilterra.
In caso di cessione di beni mobili immateriali, quando il rapporto tra cedente e cessionario è contrattuale (come nel caso della maggior parte dei debiti) e la questione riguarda solo la validità e l'effetto della cessione stessa, si applica il regolamento Roma I.
È opportuno osservare che le norme sulla scelta della legge applicabile alla cessione e al trasferimento di beni immateriali sono difficili da riassumere e non esiste un'unica norma sulla scelta della legge applicabile, in particolare perché la categoria dei beni immateriali include una gamma molto ampia di diritti, non tutti di origine contrattuale. Per i beni mobili immateriali si raccomanda di avvalersi di una consulenza specialistica.
3.9 Insolvenza
Il Regno Unito è tra gli Stati membri che hanno approvato la partecipazione al regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza, che stabilisce le norme pertinenti per le procedure che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore e la designazione di un curatore, laddove il centro degli interessi principali del debitore sia in uno Stato membro dell'UE (eccetto la Danimarca). Se è competente la High Court dell'Irlanda del Nord (ossia qualora il centro degli interessi principali del debitore sia in Irlanda del Nord, che si considera pertanto il luogo in cui si trova la sede legale), si applica la legge dell'Irlanda del Nord.
Nei casi non disciplinati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 si applica la legge dell'Irlanda del Nord quando ha competenza un organo giurisdizionale dell'Irlanda del Nord (ossia qualora la società sia registrata in Irlanda del Nord oppure vi siano persone in Irlanda del Nord che hanno diritto a beneficiare della procedura di liquidazione e non sussistano validi motivi per rifiutare la competenza).
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